Gazzetta n. 21 del 17 marzo 2017 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (scad. 18 aprile 2017)
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 461 allievi marescialli all'89° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2017/2018.



IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza» e, in particolare, l'art. 35, comma 1, che prevede che i marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, per il 70% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, l'art. 68 concernente la riduzione e rimodulazione degli organici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del ruolo ispettori della Guardia di finanza;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visti gli articoli 636, 794, 861, 864, 867, 1033, 1494, 1495, 1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147, 2151 e 2157 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a:
10 unita', a favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
23 unita', a favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010, sempreche' in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente bando;
Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso,

Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto, per l'anno accademico 2017/2018, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'89° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:
a) n. 415 allievi marescialli del contingente ordinario;
b) n. 46 allievi marescialli del contingente di mare, cosi' suddivisi:
1) n. 31 per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) n. 15 per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM).
2. Dei suddetti quattrocentoquindici posti per il contingente ordinario, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2:
a) 10 sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) 23 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. 9 dei 15 posti disponibili per il contingente di mare, specializzazione «tecnico di macchine», sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorita' di cui all'art. 2, comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dalle relative prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita' della stessa, la maggiore eta'.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, e conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non e' ammessa per piu' di due volte.
6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente ordinario o per una o piu' specialita' del contingente di mare, le unita' disponibili sono compensate, secondo le esigenze dell'amministrazione, tra gli altri posti a concorso.
7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui al comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l'ordine in esso stabilito.
8. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) prova orale di cultura generale;
f) esame facoltativo in una o piu' lingue estere, consistente in una prova scritta e una prova orale per ciascuna lingua prescelta;
g) prova facoltativa di informatica.
9. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
 
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, superato il giorno del compimento del 35° anno di eta';
2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2016/2017;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei» all'avanzamento;
5) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di eta';
2) godano dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, ne' sottoposti a misura di prevenzione;
6) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza;
8) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico 2016/2017.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.
3. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto 3), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorita':
a) Capo di Stato Maggiore del Comando interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante Regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato Maggiore e Capi Reparto del Comando Generale relativamente al personale in forza alle rispettive Articolazioni. Per il personale in forza alle Articolazioni del Comando Generale di diretta collaborazione del Comandante Generale, del Comandante in Seconda e del Capo di Stato Maggiore, il giudizio e' espresso dai rispettivi Capi Ufficio;
d) Comandante del Quartier Generale, Comandante del Centro informatico amministrativo nazionale, Comandante del Centro logistico, Comandante del reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, Comandante del reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del Centro Navale e Comandante del Centro di Aviazione, relativamente al personale dipendente.
4. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale e' stata determinata la non idoneita' all'avanzamento al grado superiore.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
 
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito www.gdf.gov.it - area «Concorsi On line», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. Il concorrente, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, dopo la registrazione al portale «Concorsi On line», puo' scegliere una delle seguenti modalita':
a) «SPID», sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale;
b) «PEC», posta elettronica certificata.
3. Al termine della procedura di compilazione dell'istanza, i candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2:
a) lettera a), devono conservare il «numero di protocollazione» e l'ulteriore «codice alfanumerico» generato automaticamente dal sistema e riportato in corrispondenza dello spazio riservato alla firma della domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale;
b) lettera b), devono inviare direttamente mediante PEC all'indirizzo del Centro di reclutamento concorsoAM.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui al comma 1, l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. Il «numero di protocollazione» della domanda dovra' essere esibito, ove richiesto, in sede di prima prova concorsuale. La relativa ricevuta di accettazione della PEC dovra' essere, altresi', conservata per tutta la durata del concorso. Non sono considerate valide le domande di partecipazione meramente compilate sul portale «Concorsi On line» ma non inviate.
4. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata utilizzando il modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a mezzo casella PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b).
Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page del sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it
5. I militari del Corpo devono, altresi', consegnare copia della domanda di partecipazione al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego, che curera' le incombenze di cui all'art. 5, commi 1 e 2.
Per i militari in forza al Comando generale copia della domanda deve essere consegnata al Quartier generale.
6. Le domande di partecipazione redatte secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 4 possono essere annullate, modificate o integrate entro il termine previsto per la presentazione delle stesse, utilizzando le medesime modalita' previste nei precedenti commi. Successivamente, non e' piu' possibile annullarle, ovvero apportare modificazioni o integrazioni.
7. Le domande di partecipazione al concorso sono:
a) restituite agli interessati per essere regolarizzate entro cinque giorni dal momento della restituzione se, pur prodotte nei termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dall'art. 4. Tuttavia, eventuali variazioni, successive a tale termine, riguardanti esclusivamente i recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC, numero di utenza telefonica fissa e/o mobile) saranno comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it;
b) archiviate nel caso in cui:
1) siano compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b), ma pervenute con modalita' differenti di quelle di cui al comma 3, lettera b);
2) pervengano secondo le modalita' di cui al comma 4 in assenza dei relativi presupposti;
3) siano presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso di invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2:
(a) lettera a), fa fede la data riportata nei sistemi informatici del Corpo;
(b) lettera b), fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»;
4) risultino prive della sottoscrizione se presentate secondo le modalita' di cui al comma 4;
5) non siano regolarizzate entro i cinque giorni dalla restituzione nei casi di cui alla lettera a).
8. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 7 sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Puo' essere presentata domanda di partecipazione per un solo contingente. Per il contingente di mare, e' consentita la partecipazione per una sola specializzazione.
10. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
11. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
 
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;
b) il reparto cui e' in forza;
c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2016/2017, indicando l'Istituto presso il quale e' stato o sara' conseguito;
e) di non essere stato giudicato, nell'ultimo biennio, «non idoneo» all'avanzamento;
f) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4;
g) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita';
h) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
e) di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato e di non aver subito condanne per delitti non colposi, ne' di essere sottoposto a misura di prevenzione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2016/2017, indicando l'Istituto presso il quale e' stato o sara' conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia;
n) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di posta elettronica;
o) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni;
p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso di tali titoli - ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - devono essere presentate con le modalita' e la tempistica indicate all'art. 5, comma 4;
q) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita';
r) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:
a) esame di conoscenza di una o piu' lingue estere, scelte tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
b) prova di informatica.
5. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di partecipazione precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritta e orale.
6. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, tra le annotazioni integrative, gli estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
7. I candidati, inoltre, nella domanda, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 10, 11, 13, 16 e 20, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie finali di merito.
8. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
 
Art. 5
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1.
I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.), che dovra' essere aggiornato e parificato (secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1.
2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma 1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale.
4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 14 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it, i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, corredati da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'.
La documentazione pervenuta oltre l'ultimo giorno di effettuazione della visita medica di primo accertamento non e' presa in considerazione, pur se indicata nella domanda di partecipazione.
I candidati che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3, devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it, la citata documentazione al Centro di reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre 2017, pena la non valutazione.
5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art. 20, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo, corredata da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.
 
Art. 6
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale Generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due professori in possesso del prescritto titolo accademico nelle materie oggetto di esame.
La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le altre fasi concorsuali, da due ulteriori sottocommissioni, fermo restando l'unico Presidente. Alle stesse, aventi la medesima composizione di quella originaria, non puo' essere attribuito un numero di candidati inferiore a 500;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per gli accertamenti attitudinali dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da dodici ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni esaminatrici per l'esame facoltativo di una o piu' lingue estere e la prova facoltativa di conoscenza dell'informatica sono quelle indicate al comma 1, lettera b), integrate, rispettivamente, da:
a) docenti abilitati all'insegnamento delle lingue estere oggetto dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore della lingua stessa;
b) un ufficiale o un ispettore in servizio permanente della Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
6. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.
 
Art. 7
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
 
Art. 8
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 9
Documento di identificazione
1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' in corso di validita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purche' munito di fotografia recente.
 
Art. 10
Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare
1. I candidati, che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sosterranno la prova preliminare, consistente in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana, a partire dal 2 maggio 2017.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 21 aprile 2017, mediante avviso pubblicato nel sito internet www.gdf.gov.it e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta e orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari somministrati ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b).
11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione delle prove dei candidati.
12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 11, i candidati classificatisi nei primi:
a) 1.660 posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) 148 posti della graduatoria del contingente di mare, cosi' distinti:
1) 124 posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) 24 posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM).
13. Sono, inoltre, ammessi alla prova scritta i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
14. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 15.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
 
Art. 11
Modalita' e data di svolgimento della prova scritta
1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del giorno 30 maggio 2017, nella sede che sara' resa nota con l'avviso di cui all'art. 10, comma 14, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note con l'avviso di cui al comma 1.
 
Art. 12
Prescrizioni da osservare per la prova scritta
1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 - commi 1 e 3 - 13, 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali testi non devono essere commentati ne' annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
 
Art. 13
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera b).
2. Le sottocommissioni assegnano a ogni elaborato un punto di merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di 10 ventesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal giorno successivo al termine della relativa correzione (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro il 22 giugno 2017, con avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it o presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo) e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto sempre sul sito internet www.gdf.gov.it a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1°, 2° e 3° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
b) 4° e 5° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
 
Art. 14
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it.
I candidati che concorrono per il contingente di mare devono comunque avere, per la specializzazione:
a) «nocchiere abilitato al comando» (NAC): acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
b) «tecnico di macchine» (TDM): visus corretto 10/10 in ciascun occhio; la correzione della refrazione non dovra' superare 3 diottrie per la miopia, 3 diottrie per l'ipermetropia, 1 diottria per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse; la correzione totale non dovra' comunque superare 3 diottrie per l'astigmatismo miopico composto, 3 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 3 diottrie per l'astigmatismo misto con lente cilindrica non superiore a 1 diottria, 2 diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data del 22 giugno 2017, prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione in originale rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 2). Tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire in originale al Centro di reclutamento improrogabilmente entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'. A tal fine, la stessa potra' essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale ovvero pervenga oltre il termine suindicato.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 8.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il contingente di mare specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC).
In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami.
12. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono convocati per sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere c) e d), fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
 
Art. 15

Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo
accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
e) certificato medico (fac-simile in allegato 3), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
1) stato di buona salute;
2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
3) presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dal concorso.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre l'11 settembre 2017, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera c), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
 
Art. 16
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla sottocommissione indicata all'art. 6, comma 1, lettera e), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono convocati per sostenere la prova orale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 13, comma 6, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
 
Art. 17
Prova orale
1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate all'art. 6, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15 minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), nei limiti del programma riportato in allegato 4.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un punto di merito non inferiore a 10 ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a 10 ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
8. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque, notificato a ogni candidato.
9. Prima dell'effettuazione della prova orale, le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), fissano in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.
 
Art. 18
Prove facoltative
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui all'art. 17, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o piu' lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 5.
2. L'aspirante che concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), puo' richiedere di sostenere l'esame facoltativo di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
3. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
4. Le sottocommissioni assegnano, sia per la prova scritta che per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'art. 20, comma 3, lettera a).
5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui all'art. 17, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 5.
6. Analogamente a quanto previsto al comma 2, l'aspirante che concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di conoscenza dell'informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa.
7. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
8. Le sottocommissioni assegnano, per la prova di cui al comma 5, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto compreso tra 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui all'art. 20, comma 3, lettera b).
9. Prima dell'effettuazione delle prove facoltative di cui al presente articolo, le competenti sottocommissioni fissano in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.
 
Art. 19
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli 10, 14, 16 e 17, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonche' delle prove facoltative di cui all'art. 18, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, ufficio concorsi, sezione allievi marescialli, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, deve essere anticipata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it
Eventuali variazioni di tali recapiti saranno rese note con avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo;
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista dall'art. 11, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
 
Art. 20
Graduatorie finali di merito
1. Le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 8, a esclusione delle lettere f) e g).
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tali casi, gli stessi sono iscritti nella graduatoria finale di merito per il contingente ordinario, nell'ordine del punteggio conseguito.
3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale di cui agli articoli 11 e 17, cosi' maggiorata:
a) conoscenza di lingue estere, accertata in sede di esame di cui all'art. 18, per ogni lingua estera conosciuta:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
b) conoscenza dell'informatica, accertata in sede di prova di cui all'art. 18:
1) 0,25 ventesimi, per un voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi;
2) 1 ventesimo, per un voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi;
3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
c) precedenti di carriera e benemerenze militari, civili e di servizio posseduti dall'aspirante:
1) 3 ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile;
2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra;
3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza;
5) 1 ventesimo, per gli appartenenti al Corpo che siano risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali per l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
6) 2 ventesimi, per gli ufficiali e i sottufficiali provenienti dalle altre Forze armate, in servizio o in congedo, e per i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza;
7) 1 ventesimo, al concorrente appartenente al ruolo «sovrintendenti»;
8) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato scelto o appuntato;
9) 0,50 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di finanziere scelto o finanziere nonche' per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio nella Guardia di finanza, fino al massimo di 4 ventesimi. Nel computo del servizio prestato, e' considerato anche il tempo trascorso per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, in luoghi di cura, in licenza di convalescenza o in aspettativa;
d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea, ovvero laurea specialistica, o titolo equipollente (con esclusione, quindi, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello»);
e) 0,25 ventesimi, per i candidati del contingente di mare iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª categoria;
f) 1 ventesimo, per i candidati del contingente di mare in possesso del diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della specializzazione di motorista navale e' formata secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 3, ed e' maggiorata dai punteggi di cui al presente articolo.
7. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 4.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata documentazione, qualora risultante dalla documentazione personale, sara' acquisita d'ufficio.
9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2.
10. Tali graduatorie sono rese note con avviso sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10.
 
Art. 21

Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del
concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 9, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del dirigente il Servizio sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e ha la durata di due anni accademici.
3. Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, ovvero secondo le previsioni di cui all'art. 1, comma 9.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un corso di laurea individuato dal Comando generale della Guardia di finanza. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze Armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in qualita' di allievo maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata e' comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.
7. Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
8. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.
9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 8 e' subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 14.
10. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 9, devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti all'art. 15, secondo le modalita' all'uopo stabilite.
11. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
 
Art. 22
Mancata presentazione al corso
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati a mezzo casella di PEC all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it, al massimo entro tre giorni dall'inizio del corso. Il Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza provvede a valutarli e, se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato a cura della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
 
Art. 23
Spese per la partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il tetto massimo di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
 
Art. 24
Nomina a maresciallo, completamento
della formazione e assegnazione alle sedi di servizio
1. Al termine del corso di cui all'art. 21, gli allievi giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.
2. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per la quale hanno concorso.
3. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
 
Art. 25
Trattamento economico degli allievi marescialli
1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
 
Art. 26
Sito internet e informazioni utili
1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo www.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi.
 
Art. 27
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
I dati personali dei militari della Guardia di finanza, raccolti in sede concorsuale, possono essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro gia' instaurato.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati e' il Corpo della guardia di finanza.
Roma, 6 marzo 2017

Gen. C.A. Giorgio Toschi
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato
Programma della prova orale del concorso per l'ammissione all'89°
Corso allievi marescialli
Storia ed educazione civica
Storia
L'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870.
L'Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino).
Fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico.
Situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale.
La rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell'Unione Sovietica: dallo zarismo a Stalin.
La crisi del dopoguerra in Italia: l'affermazione del Fascismo.
La Germania nazista.
Fine dell'isolazionismo statunitense e la crisi del 1929.
Fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico.
Storia della resistenza italiana.
La situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra.
La formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d'influenza.
La caduta dei regimi comunisti europei.
Processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo.
Problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad oggi.
Prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche.
La guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche balcaniche. Educazione civica
La Costituzione della Repubblica Italiana:
struttura e linee fondamentali;
principi fondamentali;
diritti e doveri dei cittadini;
gli organi costituzionali;
gli enti locali.
L'Unione Europea:
origini, evoluzione e obiettivi
Istituzioni e Organi
Altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d'Europa).
L'O.N.U.
Gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O).

Geografia
L'Italia
Confini, superficie, popolazione e religione.
Le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti.
Mari, coste, golfi, isole e penisole.
Fiumi e laghi.
Le pianure.
Agricoltura, allevamento e pesca.
Risorse minerarie ed energetiche.
Industria e artigianato.
Il commercio e le altre attivita' terziarie.
Principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime. L'Europa
Territorio ed elementi fisici del continente europeo.
Aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti a:
Penisola Iberica;
Regione Carpatico-Danubiana;
Penisola Balcanica;
Regione Scandinava;
Regno Unito ed Irlanda;
Paesi del Benelux;
Regione Francese;
Europa Centrale;
Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia;
Paesi Baltici.

Matematica
Aritmetica ed algebra
Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q, R.
Operazioni sui radicali.
Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto.
Progressioni aritmetiche e geometriche.
Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative.
Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche.
Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazioni. Principi di equivalenza. Regola di Cartesio.
Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta, esponenziali, logaritmiche.
Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado.
Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole. Geometria
Rette, semirette, segmenti, angoli.
Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli.
Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.
Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa. Teorema di Talete e sue conseguenze.
Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di Euclide.

Tesi
Storia ed educazione civica
Tesi n. 1
a. l'unificazione dell'Italia nel contesto europeo dal 1848 al 1870
b. fine dell'isolazionismo statunitense e la crisi del 1929
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
d. l'Unione Europea: Istituzioni ed Organi Tesi n. 2
a. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad oggi
b. fasi della seconda guerra mondiale, sotto il profilo militare e diplomatico
c. l'ONU
d. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali Tesi n. 3
a. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche
b. storia della resistenza italiana
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d'Europa) Tesi n. 4
a. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche balcaniche
b. situazione socio-economica e culturale nel secondo dopoguerra
c. la Costituzione: diritti e doveri dei cittadini
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.) Tesi n. 5
a. l'Europa imperialista e coloniale dopo il 1878 (Congresso di Berlino)
b. la formazione dei blocchi contrapposti USA-URSS e le rispettive sfere d'influenza
c. la Costituzione: gli enti locali
d. l'Unione Europea: storia, obiettivi e struttura Tesi n. 6
a. fasi della prima guerra mondiale sotto il profilo militare e diplomatico
b. la caduta dei regimi comunisti europei
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: gli organi costituzionali
d. l'Unione Europea: Istituzioni e Organi Tesi n. 7
a. situazione socio-economica e culturale europea durante il primo conflitto mondiale
b. processo di decolonizzazione e la nascita del neocolonialismo
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: principi fondamentali
d. altre organizzazioni e associazioni per la cooperazione Europea (E.F.T.A.; O.S.C.E.; Consiglio d'Europa) Tesi n. 8
b. la rivoluzione sociale in Russia e la nascita dell'Unione Sovietica: dallo zarismo a Stalin
c. problemi politici, economici e religiosi del Medio Oriente dal secondo dopoguerra ad oggi
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: storia e struttura
d. l'O.N.U. Tesi n. 9
a. la crisi del dopoguerra in Italia: affermazione del Fascismo
b. prima e seconda guerra del Golfo: implicazioni politico-economiche
c. la Costituzione: gli enti locali
d. gli altri organismi internazionali (N.A.T.O; W.T.O.) Tesi n. 10
a. la Germania Nazista
b. la guerra civile nella ex Jugoslavia: da Tito alla formazione delle Repubbliche balcaniche
c. la Costituzione della Repubblica Italiana: diritti e doveri dei cittadini
d. l'Unione Europea: storia, obiettivi e struttura

Geografia
Tesi n. 1
a. l'Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Iberica Tesi n. 2
a. l'Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
(2) il commercio e le altre attivita' terziarie
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione Carpatico-Danubiana Tesi n. 3
a. l'Italia
(1) le pianure
(2) industria e artigianato
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Penisola Balcanica Tesi n. 4
a. l'Italia
(1) fiumi e laghi
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione Scandinava Tesi n. 5
a. l'Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti al Regno Unito ed all'Irlanda Tesi n. 6
a. l'Italia
(1) le Alpi e gli Appennini: suddivisione tradizionale, cime e valichi importanti
(2) industria e artigianato
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi del Benelux Tesi n. 7
a. l'Italia
(1) fiumi e laghi
(2) il commercio e le altre attivita' terziarie
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Regione francese Tesi n. 8
a. l'Italia
(1) confini, superficie, popolazione e religione
(2) agricoltura, allevamento e pesca
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti all'Europa centrale Tesi n. 9
a. l'Italia
(1) mari, coste, golfi, isole e penisole
(2) principali linee di comunicazione terrestri, aeree e marittime
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti alla Russia, Ucraina, Bielorussia e Moldavia Tesi n. 10
a. l'Italia
(1) le pianure
(2) risorse minerarie ed energetiche
b. l'Europa
(1) territorio ed elementi fisici del continente europeo
(2) aspetti politico economici degli Stati e territori appartenenti ai Paesi Baltici

Matematica
Tesi n. 1
a. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q, R
b. Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche
c. Rette, semirette, segmenti, angoli
d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni Tesi n. 2
a. Operazioni sui radicali
b. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazione. Principi di equivalenza. Regola di Cartesio
c. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa. Teorema di Talete e sue conseguenze Tesi n. 3
a. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto
b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta, esponenziali, logaritmiche
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio
d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di Euclide Tesi n. 4
a. Progressioni aritmetiche e geometriche
b. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado
c. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa. Teorema di Talete e sue conseguenze
d. Rette, semirette, segmenti, angoli Tesi n. 5
a. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
b. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole
c. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni
d. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio Tesi n. 6
a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite: retta, esponenziali, logaritmiche
b. Insiemi numerici e relative operazioni. Insiemi numerici N, Z, Q, R
c. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di Euclide
d. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli Tesi n. 7
a. Sistemi di equazioni di 1° e 2° grado. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado
b. Operazioni sui radicali
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio
d. Proporzioni tra grandezze. Proporzionalita' diretta e inversa. Teorema di Talete e sue conseguenze Tesi n. 8
a. Funzioni di una variabile. Funzioni implicite ed esplicite.
Coniche: parabola, circonferenza, ellisse, iperbole
b. Calcoli percentuali. Interesse, sconto, montante semplice e composto
c. Rette, semirette, segmenti, angoli
d. Similitudine nel piano: triangoli e poligoni simili. Teoremi di Euclide Tesi n. 9
a. Scomposizione in fattori di polinomi. Operazioni con le frazioni algebriche
b. Progressioni aritmetiche e geometriche
c. Uguaglianza di figure piane: criteri di congruenza dei triangoli
d. Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni Tesi n. 10
a. Equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado. Applicazione. Principi di equivalenza. Regola di Cartesio
b. Monomi, polinomi ed operazioni ad essi relative
c. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi, poligoni regolari e cerchio
d. Rette, semirette, segmenti, angoli
 
Allegato
Programma delle prove facoltative del concorso per l'ammissione
all'89° Corso allievi marescialli
Prove scritta e orale di lingua estera

La prova scritta consistera' in un dettato, nel corso del quale il candidato dovra' dar prova di scrivere correttamente la lingua prescelta.
Con la prova orale, della durata massima di 15 minuti, il candidato dovra' dimostrare di parlare correntemente la lingua prescelta, attraverso:
a) la lettura di un brano;
b) una conversazione guidata che abbia come spunto il brano letto.
Durante lo svolgimento della prova non e' consentito l'uso del vocabolario.

Prova di informatica

La prova, svolta con l'ausilio del personal computer, avra' durata massima di 15 minuti e si articolera' sulla base del seguente programma:
a) concetti di base della tecnologia dell'informazione;
b) uso del computer e gestione dei file;
c) elaborazione testi;
d) foglio elettronico;
e) navigazione e ricerca sul web.
 
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