Gazzetta n. 50 del 4 luglio 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
CONCORSO (scad. 3 agosto 2017)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 80 posti di commissario della Polizia di Stato, indetto con decreto 30 giugno 2017.


IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 contenente «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto l'art. 8 decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modifiche;
Visti l'art. 3, commi sei e sette della legge 15 maggio 1997, n. 127 e il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115 contenente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, l'art. 3, primo comma, nel quale e' previsto che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2002, n. 276 recante «Norme per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 novembre 2005, e successive integrazioni, recante la «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, e successive integrazioni, recante «Determinazioni delle classi di laurea magistrale»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in particolare l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 73, comma 14 per il quale il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito, nei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del 18 dicembre 2014, con il quale sono individuate le classi di laurea idonee per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;
Visto il proprio decreto del 19 maggio 2017, che dispone di coprire ottanta posti, nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati al successivo art. 3.
 
Art. 2

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito degli ottanta posti, di cui al precedente art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
A) venti posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, come stabiliscono l'art. 1 legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art. 9 decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
B) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale;
C) due posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, terzo comma n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
D) quattro posti, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo.
2. I posti oggetto delle riserve elencate nel comma precedente, qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
 
Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) non aver compiuto il 32° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso, e' elevato a quaranta anni. La partecipazione al concorso non e' soggetta a limiti di eta' per gli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti della Polizia di Stato, con almeno tre anni di anzianita' di servizio alla data del bando, nonche' per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;
e) aver conseguito, presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto interministeriale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in una delle seguenti classi:
1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01); classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56); classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62); classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77);
2) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S); classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia (64/S); classe delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S); classe della lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S); classe della lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S); classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S).
Nel caso di diploma di laurea, rilasciato da una Universita' della Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sopra elencate ai punti 1) e 2), ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. Sono validi, altresi', i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche o equipollenti, rilasciati secondo l'ordinamento didattico previgente alla suddetta riforma, di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.
2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di nomina alla qualifica di commissario, escluso il requisito dell'eta' massima previsto dal primo comma, lettera d) del presente articolo.
3. Non potranno partecipare al concorso gli obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile, ai sensi dell'art. 636, primo comma, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o licenziati da pubblici uffici, dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione per l'immissione nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato.
6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'efficienza fisica, dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
7. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, verra' disposta in qualunque momento con decreto motivato.
 
Art. 4

Domanda di partecipazione - modalita' telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine dovra' essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente, con le relative istruzioni, sul sito http://concorsionline.poliziadistato.it. Al termine della procedura, il candidato dovra' stampare, attraverso l'apposita funzione, l'estratto della domanda con relativo codice identificativo, che dovra' essere sottoscritto e obbligatoriamente consegnato il giorno della partecipazione alla prova preselettiva, se avra' luogo, o altrimenti il giorno di inizio delle prove scritte.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome. Le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' l'eventuale diverso recapito e l'indirizzo di posta elettronica, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
f) il Comune di iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non avere a proprio carico, condanne penali anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario il candidato dovra' precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
h) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso con l'indicazione dell'Universita', o dell'Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on line;
i) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera, come stabilito per la prova d'esame orale;
l) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
m) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito o licenziato da pubblici uffici, o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; nonche' all'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98 del 20 agosto 2013;
o) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2, primo comma, lettera C) del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4, terzo comma n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dovra' specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame;
p) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2, primo comma lettere A), B), D) del presente bando;
q) di essere a conoscenza che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 ottobre 2017 si dara' comunicazione della data e del luogo di svolgimento della prova preselettiva, ove ne ricorressero i presupposti, o in alternativa della data e del luogo di svolgimento delle prove scritte;
r) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Si avvisa che i titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
4. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione dell'indirizzo o recapito, anche telematico, dichiarato nella suddetta domanda di partecipazione, presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l'interessato dovra' inviare detta segnalazione tramite raccomandata A/R indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma; oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, allegando in entrambi i casi copia di un proprio documento d'identita' valido.
5. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.
 
Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso viene nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, oppure da un prefetto, ed e' composta da:
a) due funzionari dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;
b) due docenti universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame.
Per le prove nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso e per quella di informatica, la Commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un Dirigente tecnico della Polizia di Stato, esperto in informatica.
2. Per l'incarico di Presidente della Commissione esaminatrice puo' essere nominato anche un funzionario dell'Amministrazione dell'interno collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo.
 
Art. 6

Fasi di svolgimento del concorso

1. Nel caso si debba svolgere la prova preselettiva, di cui al successivo art. 7, il concorso si articolera' nelle seguenti fasi:
prova preselettiva;
prova di efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
2. Se la prova preselettiva non sara' disposta, il concorso si articolera' nelle seguenti fasi:
prove scritte;
prova di efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti primo e secondo comma, comporta l'esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
 
Art. 7

Eventuale prova preselettiva e relativo diario

1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e non sia inferiore a cinquemila, dovra' svolgersi una prova preselettiva, volta a selezionare i candidati da ammettere alle successive prove scritte.
2. La prova preselettiva consiste nel compilare un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, dirette ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo.
3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti, dei relativi gradi di difficolta' e di attribuzione dei relativi punteggi, sono stabilite dall'art. 7 del decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276.
4. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 ottobre 2017 sara' pubblicato il diario e il luogo di svolgimento della suddetta prova preselettiva. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata quarantacinque giorni prima dell'inizio della medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
 
Art. 8

Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva

1. La prova preselettiva si svolgera' per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al diario pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dal precedente art. 7.
2. Dopo l'ingresso dei candidati nei locali adibiti all'espletamento della prova, la Commissione esaminatrice provvedera' alla distribuzione dei questionari, gia' elaborati mediante estrazione automatica, come stabilito dall'art. 9 del decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276.
3. I questionari saranno contenuti in confezioni individualmente sigillate, la cui apertura da parte dei candidati dovra' essere autorizzata dalla Commissione esaminatrice.
4. Ciascun questionario sara' composto da un totale di 200 quesiti - suddivisi in 40 quesiti per ognuna delle cinque materie giuridiche previste, con gradi di difficolta' diversi - basati su un'unica domanda seguita da cinque risposte, di cui una sola e' esatta. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo massimo complessivo di 210 minuti.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
 
Art. 9

Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea strumentazione informatica, utilizzando procedimenti o apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema automatizzato, la Commissione esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, del quale sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva sara' convocato, alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psico-fisico ed attitudinali, un'aliquota di candidati sufficiente a garantire una partecipazione, alle successive prove scritte, di un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso.
 
Art. 10

Convocazioni alla prova di efficienza fisica

1. Nel caso in cui la prova preselettiva avesse luogo, saranno convocati, alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psico-fisico e attitudinali, i candidati indicati dal precedente art. 9, comma quarto.
2. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, saranno convocati, alla prova di efficienza fisica e ai successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali, i soli candidati risultati idonei alle prove scritte.
3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il diario della prova di efficienza fisica saranno pubblicati, con debito anticipo, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
 
Art. 11

Svolgimento della prova di efficienza fisica

1. Una Commissione composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un medico della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo, sottoporra' i candidati convocati alla prova di efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
===================================================================== | Prova | Uomini | Donne | Note | +====================+=========+========+===========================+ | | |Tempo | | | |Tempo max|max 4' | | |Corsa 1000 m. |3' 55" |55" | | +--------------------+---------+--------+---------------------------+ |Salto in alto |1,20 m. |1,00 m. |Max 3 tentativi | +--------------------+---------+--------+---------------------------+ |Sollevamento alla | | | | |sbarra |n. 5 |n. 2 |Continuativi (Max 2 min.) | +--------------------+---------+--------+---------------------------+

2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, o da un appartenente ai ruoli tecnici o all'Amministrazione civile dell'interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Il mancato superamento, anche di uno dei suddetti esercizi ginnici, determinera' l'esclusione dal concorso per inidoneita', disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza fisica, tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e dovranno altresi' consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, saranno esclusi di diritto dal concorso.
 
Art. 12

Svolgimento degli accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti risultati idonei alla prova di efficienza fisica saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da:
a) un primo dirigente medico che la presiede;
b) due direttivi medici della Polizia di Stato;
c) due componenti scelti tra i docenti universitari, oppure tra i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
A tal fine sono previsti un esame clinico generale del candidato e varie prove strumentali e di laboratorio.
2. Tutti i candidati, all'atto della presentazione ai predetti accertamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validita' e, a pena dell'esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:
certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al presente bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 Anti HbsAg;
10 Anti Hbc;
11 Anti HCV;
12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.
3. La Commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
4. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi di diritto dal concorso.
 
Art. 13

Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti a prove attitudinali da parte di una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da:
a) un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede;
b) quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi oppure al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale.
2. Le suddette prove attitudinali sono dirette ad accertare l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato.
3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato, che viene disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi di diritto dal concorso.
 
Art. 14

Convocazione alle prove scritte e relativo diario

1. Nel caso in cui la prova preselettiva sia stata espletata, saranno convocati alle prove scritte i primi quattrocento candidati che abbiano superato la prova di efficienza fisica ed i successivi accertamenti psico-fisici ed attitudinali, seguendo l'ordine della graduatoria della medesima prova preselettiva, nonche' in soprannumero i candidati, ugualmente idonei, che risulteranno collocati nella stessa graduatoria, a pari merito con l'ultimo dei convocati. A tal fine, sara' pubblicato un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 19 gennaio 2018, in cui si comunicheranno la sede e il diario delle prove scritte, per i soli candidati indicati nell'elenco, che sara' all'uopo pubblicato sul sito www.poliziadistato.it
2. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, per insussistenza dei presupposti indicati nell'art. 7 del presente bando, saranno convocati alla prova scritta tutti i candidati, come da avviso che sara' pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 ottobre 2017, in cui sara' data comunicazione della sede e del diario delle prove scritte.
3. Le pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2, avranno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di diritto dal concorso.
 
Art. 15

Prove d'esame

1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale, congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto penale, congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.
3. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno 21/30, con almeno 18/30 per la singola prova scritta.
4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non procede alla valutazione dell'altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti: diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione; ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; nozioni di medicina legale; nozioni di diritto internazionale; lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando; informatica.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. La prova di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
7. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno 18/30.
 
Art. 16

Consegna dei testi consultabili e degli eventuali titoli valutabili

1. Il giorno prima di quello fissato per l'inizio della prova scritta, i candidati potranno consegnare i testi normativi ammessi alla consultazione, per il relativo controllo.
2. Lo stesso giorno, antecedente all'inizio delle prove scritte, i candidati interessati dovranno consegnare, a pena della mancata valutazione, la documentazione attestante l'eventuale possesso dei titoli valutabili di cui al successivo art. 19 del presente bando.
 
Art. 17

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati consegnati il giorno precedente alla prima prova scritta d'esame, per la relativa verifica.
2. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi' portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, e' escluso dal concorso.
 
Art. 18

Titoli valutabili

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello indicato nella domanda per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) laurea specialistica o magistrale rilasciata da un'istituzione universitaria statale o comunque riconosciuta in conformita' alla normativa vigente in materia;
2) diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e perfezionamento post lauream e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o, comunque, riconosciute in conformita' della normativa vigente in materia;
3) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria o, comunque, riconosciuta in conformita' della normativa vigente in materia;
4) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni.
B) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti dell'amministrazione pubblica di appartenenza, o presso la quale il candidato presta servizio, nel ruolo direttivo o equivalente, che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa o tecnico-professionale, o l'assunzione di particolari responsabilita', e che siano stati svolti, per almeno tre mesi;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina oppure alla pratica professionale secondo quanto previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Nell'ambito delle categorie di cui al precedente comma uno, la commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, determina i criteri di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi.
4. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei titoli, sara' comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove scritte, prima che egli sostenga la prova orale.
 
Art. 19

Svolgimento della prova orale

1. L'ammissione alla prova d'esame orale sara' comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
2. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto dal concorso.
3. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi.
4. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
5. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
6. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.
 
Art. 20

Presentazione dei documenti

Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di venti giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di preferenza nella nomina, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
 
Art. 21

Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Espletate le prove d'esame, la commissione forma la graduatoria finale di merito, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori terranno conto delle riserve dei posti previste dall'art. 2 del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. La graduatoria del concorso e' approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, e se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 22

Corso di formazione iniziale per l'immissione
nel ruolo dei commissari

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione biennale, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, articolato in due cicli annuali comprensivi di un periodo applicativo e finalizzato, anche, al conseguimento del Master universitario di II livello.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
 
Art. 23

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli enti previdenziali competenti.
3. I diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono esercitabili nei confronti del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, titolare del trattamento dei dati personali.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e', per quanto di competenza, il Direttore dell'ufficio attivita' concorsuali - Direzione centrale per le risorse umane, viale del Castro Pretorio, n. 5 - 00185 Roma.
 
Art. 24

Provvedimenti di autotutela

Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
 
Art. 25

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed Esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della pubblicazione.
Roma, 30 giugno 2017

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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