Gazzetta n. 65 del 29 agosto 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 28 settembre 2017)
Concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, al 17° e al 18° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e per l'ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 18° corso AUFP.


IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

di concerto con

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle Capitanerie di porto

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n. I, foglio n. 390- concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0054544 del 12 agosto 2016 dello Stato Maggiore della Marina, con la quale e' stato trasmesso, tra l'altro, il piano dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2017 dal Comando generale delle Capitanerie di Porto;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2016 0117167 del 22 agosto 2016 dello Stato Maggiore della difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2017 e consistenze previsionali per il triennio 2017-2019 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 2214-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il quale prevede, dal 1° gennaio 2017, l'unificazione dei ruoli normali e speciali degli Ufficiali appartenenti al Corpo del Genio Navale e al Corpo delle Armi Navali della Marina militare, con la costituzione dei ruoli normale e speciale del Corpo del Genio della Marina, articolati, ove previsto, nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0034502 del 19 maggio 2017 con la quale lo Stato Maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno 2018 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 14 (quattordici) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto al 17° e al 18° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e per l'ammissione di complessivi 98 (novantotto) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture, del Corpo Sanitario Militare Marittimo e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto al 18° corso AUFP;
Considerato che l'entita' dei posti a concorso corrisponde alle previsioni contenute nella programmazione triennale scorrevole dei reclutamenti e negli altri documenti di pianificazione/programmazione e trova adeguata copertura finanziaria essendo conforme alle consistenze previsionali delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2018 in fase di approvazione a cura dello Stato Maggiore della Difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016 -registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, relativi alla sua conferma nell'incarico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2015, concernente la nomina dell'allora Ammiraglio Ispettore Vincenzo Melone a Comandante Generale delle Capitanerie di Porto, successivamente promosso Ammiraglio Ispettore Capo;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, al 17° e al 18° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici) e per l'ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina militare al 18° corso AUFP, come di seguito specificati:
a) per l'ammissione ai corsi per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), n. 14 (quattordici) posti, di cui:
1) n. 6 per il Corpo di Stato Maggiore e n. 4 per il Corpo delle Capitanerie di Porto da ammettere al 17° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), che avra' inizio indicativamente a febbraio 2018;
2) n. 4 per il Corpo di Stato Maggiore da ammettere al 18° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), che avra' inizio indicativamente a ottobre 2018;
b) per l'ammissione al 18° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, n. 60 posti, di cui:
1) n. 10 (dieci) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture;
2) n. 2 (due) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali, per l'impiego nel settore cyber defence;
3) n. 8 (otto) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici;
4) n. 39 (trentanove) per il Corpo delle Capitanerie di Porto;
5) n. 1 (uno) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, per l'impiego nel settore cyber defence;
c) per l'ammissione al 18° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, n. 38 posti, di cui:
1) n. 8 (otto) per il Corpo di Stato Maggiore;
2) n. 30 (trenta) per il Corpo delle Capitanerie di Porto.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/Corpo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali ausiliari del Corpo di Stato Maggiore, del Corpo del Genio della Marina, del Corpo sanitario militare marittimo e del Corpo delle Capitanerie di Porto.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
 
Art. 2

Riserve di posti

1. Dei complessivi 14 (quattordici) posti per il Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'art. 1, comma 1., lettera a), 2 (due) sono riservati al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Dei 12 (dodici) posti per il Corpo del Genio della Marina, di cui all'art. 1, comma 1., lettera b), numeri 1) e 2), 2 (due) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
3. Degli 8 (otto) posti per il Corpo sanitario militare marittimo - medici di cui all'art. 1, comma 1., lettera b), numero 3), 1 (uno) e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei 39 (trentanove) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto di cui all'art. 1, comma 1., lettera b), numero 4), 4 (quattro) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
5. Degli 8 (otto) posti per il Corpo di Stato Maggiore, di cui all'art. 1, comma 1., lettera c), numero 1), 1 (uno) e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
6. Dei 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto di cui all'art. 1, comma 1., lettera c), numero 2), 3 (tre) sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole Militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
7. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettive graduatorie di merito.
 
Art. 3

Requisiti

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
17° (diciassettesimo) anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 23° (ventitreesimo) alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
17° (diciassettesimo) anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la potesta' o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) qualora si partecipi al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): non sono stati espulsi da corsi per Allievi Ufficiali Piloti o Navigatori di una delle Forze Armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i complessivi 14 (quattordici) posti per il Corpo di Stato Maggiore e per il Corpo delle Capitanerie di Porto da ammettere ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari;
2) per i 10 (dieci) posti per il Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (Ingegneria della sicurezza), LM-35 (Ingegneria per l'ambiente e il territorio) e LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), con abilitazione all'esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 328 del 2001:
architetto;
pianificatore territoriale;
ingegnere civile e ambientale.
3) per i 2 (due) posti per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-32 (Ingegneria informatica), LM-18 (Informatica) e LM-66 (Sicurezza informatica).
4) per gli 8 (otto) posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), laurea magistrale LM-41 (Medicina e chirurgia) con abilitazione all'esercizio della professione;
5) per i 39 (trentanove) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura), LM-6 (Biologia), LMG/01 (Giurisprudenza), LM-18 (Informatica), LM-23 (Ingegneria civile), LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), LM-27 (Ingegneria delle telecomunicazioni), LM-29 (Ingegneria elettronica), LM-31 (Ingegneria gestionale), LM-32 (Ingegneria informatica), LM-33 (Ingegneria meccanica), LM-34 (Ingegneria navale), LM-35 (Ingegneria per l'ambiente e il territorio), LM-48 (Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale), LM-54 (Scienze chimiche), LM-60 (Scienze della natura), LM-72 (Scienze e tecnologie della navigazione), LM-74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM-75 (Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio), LM-91 (Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione), LM-92 (Teorie della comunicazione);
6) per il posto (uno) per il Corpo delle Capitanerie di Porto da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5), una delle seguenti classi di lauree magistrali: LM-32 (Ingegneria informatica), LM-18 (Informatica) e LM-66 (Sicurezza informatica);
7) per gli 8 (otto) posti per il Corpo di Stato Maggiore e per i 30 (trenta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, da ammettere al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari.
Saranno ritenuti validi anche i titoli di studio conseguiti secondo un precedente ordinamento equiparati alle predette lauree magistrali dal decreto interministeriale 9 luglio 2009.
Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante. Inoltre, saranno ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione:
per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
m) qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c): non sono gia' in servizio quali Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali Ausiliari in Ferma Prefissata.
2. Ai fini dell'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per Allievi Ufficiali Piloti di Complemento della Marina militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 11, 12,13 e 14 del presente decreto.
3. Ai fini dell'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 11, 12 e 13 del presente decreto.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a Ufficiale.
 
Art. 4

Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione - potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti modalita':
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalita' fissate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita';
c) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
 
Art. 5

Domanda di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
2. La domanda di partecipazione puo' essere presentata per uno soltanto dei ruoli/Corpi di cui al precedente art. 1 comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di cui alla lettera a) dello stesso comma devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo tra quelli elencati alle lettere b) e c) della medesima disposizione ai fini dell'applicazione di quanto previsto al successivo art. 9, comma 4.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per immagini dell'atto di assenso riportato nell'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di assenso di cui al precedente comma1.) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 15, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 19 del presente decreto.
5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, e' possibile salvare in locale una copia della stessa.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
11. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. La Direzione generale per il personale militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
 
Art. 6

Comunicazione con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all'indirizzo: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC - all'indirizzo marinaccad@postacert.difesa.it , indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all'Accademia Navale, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal codice «17°_18° AUPC_MM_2017», qualora si partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettera a), oppure dal codice «18°_AUFP_MM_2017», qualora si partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1., lettere b) e c).
 
Art. 7

Svolgimento del concorso e spese di viaggio

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) prova scritta;
b) prova di lingua inglese solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale;
e) prove di efficienza fisica;
f) accertamento dell'idoneita' psico-fisica al volo solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
g) valutazione dei titoli.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1., lettere a), b), c), d), e) ed f) i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi - indicativamente entro il mese di febbraio 2018 per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), mentre per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), indicativamente entro il mese di marzo 2018 - tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
5. L'amministrazione militare provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo.
 
Art. 8

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per gli accertamenti attitudinali;
d) la commissione per le prove di efficienza fisica.
2. La commissione esaminatrice per la prova scritta, per la prova di lingua inglese, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello in servizio, presidente;
b) due Ufficiali Superiori di cui uno del Corpo di Stato Maggiore - pilota, membri;
c) un Sottufficiale appartenente al ruolo Marescialli della Marina, segretario senza diritto di voto.
3. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici, membri;
c) un Sottufficiale del Ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali Medici specialisti e/o di specialisti esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara'
composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello non appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale.
5. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
a) un Ufficiale Superiore in servizio, presidente;
b) un Ufficiale in servizio, membro;
c) un Sottufficiale del ruolo Marescialli, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di personale esperto del settore.
 
Art. 9

Prova scritta

1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi dal presente decreto - a una prova scritta, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), che avra' luogo nella sede di Ancona, presumibilmente nel mese di ottobre 2017. Il diario di detta prova, contenente tra l'altro l'indicazione della sede di svolgimento della prova medesima, sara' reso noto ai concorrenti, presumibilmente a partire dalla fine del mese di settembre 2017, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
2. Tutti concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1., lettere a), b) e c) - sia per l'ammissione ai corsi AUPC che per l'ammissione al corso AUFP - e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 5, comma 5. Gli stessi dovranno avere al seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato, nonche' una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, i concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 15.
3. Inoltre, i soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dovranno portare al seguito e consegnare al personale preposto, a pena di esclusione dal predetto concorso, il referto rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a due mesi rispetto a quella di svolgimento della prova, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di attivita' enzimatica, al fine di determinare l'eventuale carenza totale o parziale di G6PD, circostanza che alla luce dell'art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e' prevista come causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea.
4. I concorrenti di cui al precedente comma 3, che risultassero affetti da carenza totale o parziale di G6PD o non presentassero il referto ivi previsto, saranno ammessi, previa comunicazione prima dell'inizio della prova scritta, alla procedura concorsuale relativa all'altro ruolo/Corpo indicato nei termini di cui al precedente art. 5, comma 2.
5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
6. La prova della durata di 60 minuti consistera' nella somministrazione collettiva e standardizzata di 100 (cento) quesiti a risposta multipla e si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento della prova medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente e' di 100 (cento) punti attribuiti con le seguenti modalita':
punti 1 (uno) per ogni risposta esatta;
punti - 0,15 (meno zero virgola quindici) per ogni risposta errata o multipla;
punti 0 (zero) per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 15.
7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie relative alla sola prova scritta distinte per concorso, ruolo e Corpo, al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi alla prova di lingua inglese, di cui al successivo art. 10, se partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ovvero agli accertamenti psico-fisici, di cui al successivo art. 11, se partecipanti al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), nei limiti numerici appresso indicati:
a) Per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento: 130 (centotrenta) concorrenti;
b) Per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale:
1) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture, 50 (cinquanta);
2) per il Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali, 20 (venti);
3) per il Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici, 40 (quaranta);
4) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4), 156 (centocinquantasei);
5) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 5), 10 (dieci).
c) Per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale:
1) per il Corpo di Stato Maggiore, 65 (sessantacinque);
2) per il Corpo delle Capitanerie di Porto, 120 (centoventi).
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti i concorrenti che nelle predette graduatorie avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso.
8. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione per la prova di lingua inglese, di cui al successivo art. 10 e per gli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 11 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
9. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012; e-mail urp@persomil.difesa.it) ovvero all'Accademia Navale - Ufficio Concorsi (tel. 0586/238531; e-mail marinaccad@marina.difesa.it).
10. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova scritta, dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.
 
Art. 10

Prova di lingua inglese

1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), risultati idonei alla prova di cultura, di cui al precedente art. 9, comma 7., lettera a), saranno convocati, con le modalita' indicate nel medesimo art. 9, comma 8., presso l'Accademia Navale di Livorno, per essere sottoposti, a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), indicativamente nel mese di novembre 2017, alla prova di lingua inglese.
2. I concorrenti di cui al precedente comma 1., saranno sottoposti all'accertamento del livello di conoscenza della lingua inglese attraverso la somministrazione di un test, il cui risultato dara' luogo all'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi che sara' comunicato seduta stante al concorrente.
3. Il test consistera' in un accertamento di «listening» e in uno di «reading» e si intendera' superato con il punteggio minimo di 30 centesimi in ciascuno di essi. Pertanto, i concorrenti che non otterranno il punteggio minimo sopraindicato saranno esclusi dal concorso.
4. L'esito della prova, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione per gli accertamenti psico-fisici di cui al successivo art. 11 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
5. La Commissione esaminatrice, entro il terzo giorno dalla data di conclusione della prova di lingua inglese di tutti i concorrenti, dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.
 
Art. 11

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti di cui ai precedenti art. 9, comma 7, e art. 10, comma 4, saranno convocati presso il Centro di selezione della Marina militare, via delle Palombare 3 - 67127 Ancona, indicativamente:
a) per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), nel mese di novembre 2017;
b) per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), nel mese di febbraio 2018;
nel giorno e nell'ora indicati nelle comunicazioni di cui ai gia' citati articoli 9, comma 7, e 10, comma 4.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare la seguente documentazione sanitaria in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN), e rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), detto esame dovra' essere presentato obbligatoriamente all'atto della presentazione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio, di cui al successivo art. 14, qualora gli stessi siano ammessi a tale accertamento perche' risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica;
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
1) referto e tracciato elettroencefalografico, eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo;
costante di tempo 0,3 microvolts/secondo;
filtro 70 hertz piu' filtro di rete;
prove di attivazione complete (SLI - iperpnea);
tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e sulle trasversali (anteriori - posteriori).
Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare.
Detto esame dovra' essere presentato obbligatoriamente anche all'atto della presentazione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio, di cui al successivo art. 14, qualora i concorrenti siano ammessi a tale accertamento perche' risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica;
2) originale o copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, a integrazione degli esami di cui alla successiva lettera e):
TSH;
FT3/FT4;
elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina;
PT, PTT e fibrinogeno;
c) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento, effettuata presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
d) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), espresso in percentuale di attivita' enzimatica;
e) referto delle analisi del sangue di cui al sottostante elenco, effettuate presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici (ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno):
1) emocromo completo con formula leucocitaria;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia totale e frazionata;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia diretta e indiretta;
9) gamma GT;
10) azotemia;
11) uricemia
12) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
13) attestazione del gruppo sanguigno.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
f) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato «B» che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti e delle principali patologie. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
g) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici;
h) originale o copia conforme del certificato medico, in corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3, la mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso;
i) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
j) originale dell'attestazione che l'eventuale struttura sanitaria privata presso cui vengono prodotti i referti, e' accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), d), ed e), n. 13. In particolare, il referto di analisi di laboratorio, di cui al precedente comma 2, lettera d), concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), dovra' comunque essere presentato dai concorrenti, qualora vincitori, all'atto dell'incorporamento.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione preposta per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti dei candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la Direzione generale per il personale militare o Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo art. 16. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' il candidato dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente comma, il seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e comma 9; in tale sede la commissione, giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
2) visita cardiologica con ECG;
3) visita oculistica e visita odontoiatrica;
4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
5) visita psichiatrica con test e colloquio;
6) valutazione dell'apparato locomotore;
7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
8) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compreso (se non consegnato dal concorrente) l'eventuale esame radiografico in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «C», che costituisce parte integrante del presente decreto.
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, nonche' sottoscrivere un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello riportato nell'allegato «D» che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonche' dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare.
b) apparato visivo:
1) Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), visus minimo per lontano pari a 10/10 per occhio, raggiungibile anche con uso di lenti, con visus minimo naturale di 8/10 per occhio. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per il Corpo di Stato Maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1): visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
3) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) per i Corpi del Genio della Marina, Sanitario Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), numero 2), visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle matassine colorate.
L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento.
c) apparato uditivo:
1) Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la funzionalita' uditiva e' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale di 20 dB per tutte le frequenze;
2) per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), la funzionalita' uditiva sara' verificata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB fino alla frequenza di 4000 Hz e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista, secondo quanto previsto dalle vigenti direttive tecniche;
d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati.
Non sara' comunque consentita la presenza di granulomi dentari, otturazioni difettose, periodontiti e disodontiasi clinicamente e/o radiologicamente rilevanti, protesi mobili;
e) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dati somatici:
1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri 98 (novantotto) e/o non inferiore a centimetri 85 (ottantacinque);
2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri 65 (sessantacinque) e/o non inferiore a centimetri 56 (cinquantasei);
3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri 90 (novanta) e/o non inferiore a centimetri 74,5 (settantaquattro virgola cinque).
8. I concorrenti, gia' giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici a una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo del profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere b), c), e), f), i) - solo per i concorrenti di sesso femminile - e j).
La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della sopracitata documentazione, sottoporra' i concorrenti agli accertamenti di cui al precedente comma 5), lettera c), numeri 1), 7), 8) e 9), volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7; per i soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1., lettera a), la Commissione provvedera' a verificare i dati somatici di cui al precedente comma 7., lettera e), se non precedentemente misurati.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali Piloti di Complemento della Marina militare o Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione al l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresi' in possesso del seguente profilo somato funzionale:

=================================================================
|  PS |  CO |  AC | AR | AV | LS | LI | AU |
+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+=======+
|  2 |  2 |  1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

c) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e c), ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale con coefficienti 1 o 2 in tutti gli apparati ad eccezione della carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, la quale, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale dell'apparato AV, non puo' essere motivo di inidoneita' con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'Allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto.
Inoltre, in caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati:
a) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 17 e 18 del presente decreto;
c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
Ufficiale Pilota di Complemento in ferma dodecennale;
Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD);
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera a).
12. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) Se partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
«idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera b);
«inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della Marina militare», con indicazione del motivo.
b) Se partecipanti al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c):
«idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 10, lettera c);
«inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
13. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 16, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati con le modalita' di cui al precedente comma 9, del presente articolo.
 
Art. 12

Accertamento attitudinale

1. Successivamente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c) all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con riferimento alla direttiva tecnica «Profili attitudinali del personale della Marina militare» emanate rispettivamente dal Comando Scuole della Marina militare e dallo Stato Maggiore della Marina e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti- si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
a) area «stile di pensiero»: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura;
b) area «emozioni e relazioni»: autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita';
c) area «produttivita' e competenze gestionali»: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento;
d) area «motivazionale»: bisogni e aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia.
2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori:
a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame;
b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame;
c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame;
d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame;
e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame.
La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi delle risultanze psicologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso se il concorrente riporta un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica.
3. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) Se partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
«idoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della Marina militare»;
«inidoneo quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento della Marina militare», con indicazione del motivo.
b) Se partecipanti al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c):
«idoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare»;
«inidoneo quale Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata della Marina militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 13

Prove di efficienza fisica

1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente art. 12 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della Commissione, di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona e/o presso idonee strutture sportive nella sede di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.
2. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
3. I concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, alle seguenti prove obbligatorie di efficienza fisica da effettuarsi nei tempi e con le modalita' riportate nella tabella in Allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) nuoto, con stile a scelta del candidato, per una distanza di metri 50, da effettuarsi entro il tempo massimo di 80 secondi. La prova, se superata, dara' luogo all'attribuzione di un punteggio, utile ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 16;
b) nuoto subacqueo in apnea per una distanza minima di metri 18, da effettuarsi nel tempo massimo di 2 (due) minuti. La prova, se superata, non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio;
c) trazioni alla sbarra da effettuarsi nel tempo massimo di 2 (due) minuti. La prova sara' considerata superata se il concorrente avra' effettuato almeno 4 trazioni e non dara' luogo ad attribuzione di alcun punteggio.
4. I concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), saranno sottoposti, a cura della preposta Commissione, alle prove di efficienza fisica che consisteranno nell'esecuzione di esercizi obbligatori, il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o inidoneita', con eventuale attribuzione di punteggi incrementali premianti la performance del concorrente, e di esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali. Tali punteggi incrementali saranno utili ai fini della formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 16. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto, dove sono contenute anche le modalita' di svolgimento degli esercizi nonche' quelle di valutazione dell'idoneita' e di assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in caso di precedente infortunio o di infortunio durante l'effettuazione delle prove. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti:
a) esercizi obbligatori:
1) nuoto di metri 25 (qualunque stile);
2) piegamenti sulle braccia;
3) addominali.
b) esercizi facoltativi:
1) corsa piana metri 2.000;
2) apnea dinamica.
L'ordine di esecuzione delle singole prove, per ciascun gruppo di candidati, verra' stabilito dalla Commissione in funzione della disponibilita' degli impianti sportivi.
5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo in tutte le prove obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati ai concorrenti seduta stante e per iscritto della preposta commissione, sono definitivi e inappellabili. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
6. Le Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c) e d), entro il terzo giorno dalla data di conclusione dei rispettivi accertamenti e prove, dovra' inviare i relativi verbali alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale.
 
Art. 14

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica al pilotaggio

1. I soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici, all'accertamento attitudinale e alle prove di efficienza fisica, di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, saranno convocati, con le modalita' indicate nel precedente art. 6, comma 1, presso un Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, per essere sottoposti, indicativamente nel mese di gennaio 2018, all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti.
2. Il competente Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito di detti accertamenti, sottoponendogli un verbale contenente il giudizio di idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti o inidoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti quale Allievo Ufficiale Pilota di Complemento.
3. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al presente articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
4. L'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica Militare dovra' comunicare il suddetto esito al Comando dell'Accademia Navale all'indirizzo di posta elettronica certificata marinaccad@postacert.difesa.it, anticipandolo a mezzo fax al numero 0586/238222.
 
Art. 15

Titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2. e 3.
2. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a):
a) per il possesso di brevetto di pilota commerciale: punti 10 (dieci);
b) per il possesso di licenza di pilota privato punti 5 (cinque).
Ai fini di una corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice, detti titoli dovranno essere espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione allegando copia per immagini (file formato PDF) dell'originale del brevetto rilasciato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).
3. Per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), la Commissione esaminatrice disporra' di un punteggio massimo di 22 (ventidue) punti come di seguito specificato:
a) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera b), fino a un massimo di 10 (dieci) punti cosi' ripartiti:
1) ulteriori titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quello prescritto per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo normale: fino a un massimo di 4 (quattro) punti, cosi' ripartiti:
per la laurea magistrale con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode: punti 4 (quattro);
per la laurea magistrale con voto pari o inferiore a 105/110: punti 2 (due);
per la laurea: punti 1,5 (uno virgola cinque). Tale titolo sara' valutato dalla Commissione esaminatrice solo se non propedeutico al conseguimento della laurea magistrale prescritta per la partecipazione al concorso;
2) titoli accademici e tecnici, fino a un massimo di punti 6 (sei), cosi' ripartiti:
per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalita' richiesta per il concorso, punti 2 (due);
per ogni master afferente alla professionalita' richiesta per il concorso, punti 1 (uno);
per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalita' richiesta per il concorso, punti 3 (tre);
ciascun corso/certificazione afferente alla professionalita' richiesta, da valutare a cura della commissione esaminatrice: fino a punti 1 (uno);
per il diploma di abilitazione all'esercizio della professione, laddove non previsto quale requisito di partecipazione: punti 2 (due);
b) per i soli posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1), lettera c): ulteriori diplomi di istruzione secondaria di secondo grado rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al concorso per ausiliari del ruolo speciale: fino a un massimo di 4 (quattro) punti cosi' ripartiti:
1) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 4 (quattro);
2) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 2 (due);
c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti 6 (sei), cosi' ripartiti:
1) per aver prestato servizio, senza demerito, in qualita' di Ufficiale di Complemento: punti 1 (uno);
2) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato nella Marina militare: punti 0,25 (zero virgola venticinque) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 1,5 (uno virgola cinque);
3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza armata o Corpo armato dello Stato: punti 0,125 (uno virgola centoventicinque) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5 (zero virgola cinque);
4) per il servizio di leva assolto in qualita' di ausiliario non nelle Forze Armate o nei Corpi Armati dello Stato: punti 0,25 (zero virgola venticinque);
5) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,20 (zero virgola venti) con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,8 (zero virgola otto);
6) per il possesso delle seguenti ricompense militari e civili conseguite durante il periodo di servizio prestato nel ruolo dei volontari in s.p., attribuzione di un punteggio massimo di 5 (cinque) punti:
per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile: punti 5 (cinque);
per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile: punti 4 (quattro);
per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile: punti 3 (tre);
per ogni croce al valor militare: punti 2 (due);
per ogni decorazione al valore o al merito delle Forze armate/Arma dei Carabinieri: punti 1,5 (uno virgola cinque);
per ogni encomio solenne, fino ad un massimo di due encomi: punti 0,75 (zero virgola settantacinque);
d) altri titoli: fino a un massimo di punti 6 (sei), cosi' ripartiti:
1) per il possesso del brevetto di assistente bagnanti o bagnino di salvataggio di tipo P, IP e MIP (si evidenzia che altri tipi di brevetti - diversi da quelli P, IP e MIP - non costituiscono titolo di merito): punti 0,50 (zero virgola cinquanta);
2) per il possesso della patente nautica: punti 0,50 (zero virgola cinquanta);
3) per il brevetto di pilota commerciale di velivolo o di elicottero: punti 1 (uno);
4) per ogni pubblicazione a stampa di carattere tecnico-scientifico, attinente allo specifico indirizzo professionale e che sia riportata in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea o di specializzazione (solo se dichiarata nella domanda): punti 0,50 (zero virgola cinquanta). Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' solo ove sia possibile scindere e individuare l'apporto dei singoli autori. Il punteggio massimo attribuibile per le pubblicazioni e' di punti 3 (tre).
I titoli di merito non aventi validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
4. A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello indicato nel comma 3 del presente articolo.
5. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa entro la scadenza della presentazione delle domande. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nei precedenti commi 2 e 3, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 19.
6. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel precedente art. 5 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui all'art. 9 del presente decreto.
 
Art. 16

Graduatorie di merito

1. La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8 comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
b) per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1);
c) per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialita' armi navali (settore cyber), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
d) per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo - Medici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 3);
e) per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 4);
f) per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto (settore cyber), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 5);
g) per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 1);
h) per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2).
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1. saranno formulate come di seguito specificato:
a) per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la graduatoria di merito sara' formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dalla media dei punteggi conseguiti nelle seguenti prove, ai quali sono attribuiti i coefficienti a fianco di ciascuna riportati:
1) punteggio conseguito nella prova scritta: 1,2;
2) punteggio conseguito all'accertamento «listening» della prova di lingua inglese: 1,5;
3) punteggio conseguito all'accertamento «reading» della prova di lingua inglese: 1,5;
4) punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica: 1.
Alla media cosi' calcolata sara' aggiunto l'eventuale punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 15.
Una volta terminata la suddetta procedura, la Commissione esaminatrice procedera' all'assegnazione del Corpo (Stato Maggiore o Capitanerie di Porto) ai primi dieci vincitori -corrispondenti ai frequentatori del 17° corso AUPC, di cui al successivo art. 17, comma 1, lettera a) - con le seguenti modalita':
i suddetti vincitori saranno ripartiti, secondo l'ordine della graduatoria di merito, alternativamente tra il Corpo di Stato Maggiore e il Corpo delle Capitanerie di Porto fino al raggiungimento dei quattro posti previsti per il Corpo delle Capitanerie di Porto, assegnando al primo in graduatoria il Corpo corrispondente alla desiderata espressa nella domanda di partecipazione; ultimata tale procedura, i rimanenti vincitori saranno assegnati al Corpo di Stato Maggiore;
qualora scorrendo la medesima graduatoria(sempre nell'ambito dei primi dieci posti) la Commissione individui un vincitore assegnato a un Corpo diverso da quello della desiderata espressa nella domanda di partecipazione, assegnera' all'interessato il Corpo richiesto solo se risulti, in ordine di graduatoria, un altro vincitore in una situazione opposta per la compensazione (es. un vincitore assegnato al Corpo delle Capitanerie di Porto, ma richiedente il Corpo di Stato Maggiore, sara' assegnato al Corpo di Stato Maggiore solo se, nell'ambito dei primi dieci posti, risultera' in ordine di graduatoria un altro vincitore assegnato al Corpo di Stato Maggiore ma richiedente il Corpo delle Capitanerie di Porto);
b) per l'ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti sommando:
1) il punteggio conseguito nella prova scritta;
2) l'eventuale punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica;
3) il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli di merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
c) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) e lettera c), numero 1), i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un Corpo potranno essere portati in aumento a quelli previsti per uno o piu' degli altri Corpi;
d) del fatto che, nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 4) e 5) e lettera c), numero 2), i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei per un concorso potranno essere portati in aumento a quelli previsti per uno o piu' degli altri.
Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito.
4. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione generale per il personale militare con distinti decreti come di seguito specificato:
un decreto interdirigenziale per la graduatoria di cui al precedente comma 1., lettera a);
un decreto interdirigenziale per le graduatorie di cui al precedente comma 1., lettere b), c), d), e) e f);
un decreto interdirigenziale per la graduatoria di cui al precedente comma 1., lettera g) e h).
Le stesse saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa, con avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre saranno pubblicate nel portale dei concorsi e nel sito www.persomil.difesa.it
5. Il Comando dell'Accademia Navale sara' autorizzato dalla Direzione generale per il personale militare a convocare per la frequenza dei corsi i vincitori dei concorsi. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, il Comando dell'Accademia Navale avra' facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei secondo il rigoroso ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di inizio dei corsi stessi, ferme restando le riserve di posti previste in ciascun ruolo dal precedente art. 2 del presente decreto. In particolare, gli eventuali idonei che saranno ammessi al 17° corso AUPC in esito alla precitata procedura di ripianamento dei posti rimasti scoperti saranno tratti a partire dall'undicesimo idoneo in ordine di graduatoria e saranno assegnati allo stesso Corpo del vincitore rinunciatario, decaduto o dimissionario.
6. Informazioni sull'esito dei predetti concorsi potranno essere richieste successivamente all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie nel portale dei concorsi, alla Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel. 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it).
 
Art. 17
Svolgimento del 17° e del 18° corso Allievi Ufficiali Piloti di
Complemento (AUPC) e nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 16, comma 2, lettera a), saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Navale di Livorno.
In particolare i medesimi saranno convocati, per l'inizio dei corsi, secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 16, comma 1, lettera a), con le modalita' di seguito specificate e salvi i ripianamenti per eventuali rinunce, esclusioni o dimissioni:
a) al 17° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), che avra' inizio indicativamente nel mese di febbraio 2018:
i primi 6 (sei) concorrenti vincitori assegnati al Corpo di Stato Maggiore nonche'
i 4 (quattro) concorrenti vincitori assegnati al Corpo delle Capitanerie di Porto,
di cui all'art. 1, comma 1., lettera a), numero 1);
b) al 18° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC), che avra' inizio indicativamente nel mese di ottobre 2018, gli ulteriori 4 (quattro) concorrenti vincitori assegnati al Corpo di Stato Maggiore di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2).
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso di pilotaggio aereo. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia navale - Ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno (fax: 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere al candidato un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione per il quale il medesimo e' stato convocato.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. All'atto dell'ammissione ai corso di pilotaggio aereo i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento. Allo scopo l'Accademia Navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. I corsi AUPC, si svolgeranno con le seguenti modalita', previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con il grado di comune di 2ª Classe Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia Navale;
b) gli stessi saranno promossi comune di lª Classe dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e Sergente pilota di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano;
c) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di Complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a Guardiamarina pilota di Complemento conferita con decreto del Ministro della difesa.
6. La Direzione generale per il personale militare, su proposta del Comando Scuole della Marina militare, ha facolta' di espellere dal corso gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di Allievo Ufficiale Pilota di Complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione generale per il personale militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso.
Gli Allievi, gia' militari, se non conseguiranno la nomina a Guardiamarina Pilota di Complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.
7. Gli Allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di Guardiamarina di Complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare servizio con il grado di Sergente di Complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio.
8. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
9. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
 
Art. 18
Svolgimento del 18° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(AUFP) e nomina

1. I concorrenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie di merito di cui al precedente art. 16, comma 2, lettere b), c), d) ed e), saranno ammessi al corso sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Navale di Livorno.
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso AUFP. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione al Comando dell'Accademia Navale - ufficio concorsi - viale Italia 72 - 57127 Livorno - (fax: 0586/238222), il Comando medesimo, riconosciuta la validita' del motivo addotto, potra' concedere un differimento alla data di presentazione che in nessun caso sara' successivo alla conclusione della prima settimana del corso di formazione.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di Allievo Ufficiale in Ferma Prefissata. Allo scopo l'Accademia Navale, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati degli Allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il corso, con presumibile inizio nel mese di settembre 2018, si svolgera' con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2002, citato nelle premesse. Gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari, con la qualifica di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina - specialita' infrastrutture, ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo - medici e ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere. una ferma volontaria di trenta mesi. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia Navale.
6. Agli Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli Allievi Ufficiali dell'Accademia Navale, ovvero gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
7. Gli Allievi che dimostreranno di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare.
Gli Allievi comunque dimessi dal corso:
a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
a) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio della Marina;
b) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo Sanitario Militare Marittimo;
c) Sottotenenti di Vascello in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
d) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore;
e) Guardiamarina in Ferma Prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto di nomina del Ministro della difesa, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso di formazione. La predetta media, che sara' espressa in centesimi, sara' calcolata dall'Accademia Navale. Dopo la nomina gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere ammessi alla frequenza di un corso di perfezionamento, presso l'Accademia Navale, della durata e con le modalita' che saranno stabilite dal Comando delle Scuole della Marina.
9. Gli Allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare.
10. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da Ufficiale in Ferma Prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare -a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi Armati dello Stato, nonche' nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia Penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
11. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione generale per il personale militare puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
12. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione generale per il personale militare, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero a bordo di unita' navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio.
13. Agli Allievi Ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
14. Agli Ufficiali in Ferma Prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di Complemento.
 
Art. 19

Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli Enti competenti, per il tramite del Comando dell'Accademia Navale, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio dal Comando dell'Accademia Navale:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nella Marina militare per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo Armato dello Stato.
 
Art. 20

Esclusioni

1. I concorrenti che risultassero in difetto anche di uno soltanto dei requisiti richiesti per l'ammissione ai corsi Allievi Ufficiali Piloti di Complemento e al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina militare saranno esclusi dal Comando dell'Accademia Navale.
2. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
 
Art. 21

Prospettive di carriera per gli Ufficiali Piloti di Complemento

1. I Guardiamarina Piloti di Complemento, dopo aver maturato due anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di Sottotenente di Vascello ai sensi dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
2. Gli Ufficiali Piloti di Complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
 
Art. 22

Prospettive di carriera per gli Ufficiali in Ferma Prefissata

1. Per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore, i Guardiamarina in Ferma Prefissata ausiliari del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto sono valutati dai superiori gerarchici al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno di servizio, possono partecipare, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di eta', ai concorsi per il reclutamento di:
a) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) Ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata costituisce titolo ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
 
Art. 23

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Comando dell'Accademia Navale per le finalita' di gestione del reclutamento e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli enti previdenziali.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del precitato decreto legislativo tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
4. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
5. Sono nominati, ognuno per quanto di competenza, responsabili del trattamento dei dati personali:
a) il Comandante dell'Accademia Navale;
b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 agosto 2017

Gen. C.A. Gerometta
Amm. Isp. Capo (CP) Melone
 
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