Gazzetta n. 90 del 24 novembre 2017 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
CONCORSO (scad. 29 dicembre 2017)
Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.



IL DIRETTORE GENERALE
per il personale scolastico

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, recante «Interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilita' dell'anno scolastico e di requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado nonche' norme integrative in materia di concorsi direttivi e ispettivi»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto interministeriale del 12 marzo 2012 con cui sono rideterminati i compensi per i componenti delle commissioni di concorso finalizzati al reclutamento dei dirigenti scolastici, fermo restando quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 per i segretari delle commissioni, come ridotto ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 39;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» ed, in particolare, l'art. 11, comma 14;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 25;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 29 novembre 2002, n. 268, recante «Misure urgenti per la scuola, l'universita', le ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale», con particolare riferimento all'art. 6, comma 1, lettera c) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (D.L.) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (L.S.), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, recante equiparazioni tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relativo all'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» ed, in particolare, l'art. 42;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ed in particolare l'art. 4, comma 3-septies;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante «Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Vista l'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale, che da' notizia dell'avvenuta correzione di errori di stampa nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Ministro 3 agosto 2017, n. 138;
Vista la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici;
Tenuto conto dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e ricerca, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso;
Vista la nota n. UGM_FP2814 del 31 ottobre 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con la quale e' stata espressa l'assenza di motivi ostativi all'avvio della procedura di reclutamento di cui trattasi;
Vista la nota n. 203483 del 13 novembre 2017, del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale la Ragioneria generale dello Stato, segnala di «non avere ulteriori osservazioni da formulare sulla quantificazione degli oneri per lo svolgimento della procedura concorsuale e sulla correlata sostenibilita' degli stessi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 908 del 15 novembre 2017, registrato alla Corte dei conti in data 20 novembre 2017, reg.ne prev. n. 2253 con il quale e' autorizzato l'avvio delle procedure di reclutamento di dirigenti scolastici di cui all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 per un contingente pari a 2425 unita', fermo restando quanto previsto all'art. 19, commi 5 e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' lo scorrimento delle graduatorie esistenti per il reclutamento dei dirigenti scolastici anche in attuazione dell'art. 1, comma 92, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma Area della dirigenza scolastica del comparto scuola;
Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
d) Dirigenti preposti agli USR: direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
e) DM: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante: «Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
f) Direttore generale: Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;
g) Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
h) CRUI: la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
i) CEF: il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio europeo.
 
Art. 2

Organizzazione e contingente dei posti da destinare al concorso e al
corso di formazione
1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, e' indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.
2. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017, e' determinato in n. 2416 posti complessivi.
3. Il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale e' determinato in n. 2900 posti complessivi, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del DM.
4. Sono, altresi', destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvedera' ad indire apposito bando.
 
Art. 3
Requisiti generali di ammissione
1. Al concorso di cui all'art. 2 e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 6 del DM, il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento (1) , di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
2. Sono altresi' considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito provvedimento delle autorita' accademiche entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.
Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000, n. 62.
4. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR della regione di titolarita' dei candidati comunica formalmente i nominativi dei candidati che difettano di uno o piu' requisiti di ammissione, alla direzione generale del personale scolastico che ne dispone l'esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

(1) Ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136 il diploma ISEF
equivale a laurea triennale e non gia' quadriennale, magistrale o
equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al
presente bando, e' necessario che coloro che abbiano conseguito
il diploma di laurea in scienze motorie debbano aver conseguito
anche un'apposita laurea specialistica. Analogamente, il titolo
di Baccalaureato rilasciato da una Universita' pontificia non
puo' essere considerato quale titolo di accesso in quanto
equivalente ad un diploma universitario. Infine, nemmeno il
Magistero in Scienze religiose puo' consentire l'accesso alla
procedura concorsuale in quanto e' da ritenersi applicabile la
disciplina contenuta nella legge 11 luglio 2002, n. 148, che
demanda alla competenza delle Universita' e degli Istituti di
istruzione universitaria (art. 2) nonche' delle amministrazioni
statali (art. 5) la facolta' di riconoscimento dei cicli e dei
periodi di studi svolti all'estero e dei titoli di studio
stranieri.
 
Art. 4

Termine, contenuto e modalita' di presentazione delle istanze di
partecipazione
1. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto ai sensi dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad € 10,00 (dieci). Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale: «Corso-concorso dirigenti scolastici - nome e cognome del candidato - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS.
2. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura concorsuale deve produrre apposita istanza esclusivamente attraverso POLIS ai sensi decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione.
3. I candidati hanno tempo trenta giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 9:00 del 29 novembre 2017 e fino alle ore 14:00 del 29 dicembre 2017.
4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorita' consolare italiana. Quest'ultima attesta la veridicita' dei dati anagrafici alla direzione generale per il personale scolastico (dgper.ufficio2@istruzione.it) che provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS.
5. La data di presentazione della domanda di partecipazione al corso-concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentira' piu' l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione al corso-concorso che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno della prova preselettiva o della prova scritta ove la preselezione non abbia luogo.
6. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi dell'art. 3 del presente bando. In particolare il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve, altresi', dichiarare il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5 lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni tramite il sistema POLIS. L'Amministrazione scolastica non assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'USR individuato ai fini dello svolgimento delle prove o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con il competente USR. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia tramite email all'interessato per la formale accettazione. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 30% del tempo assegnato per le prove;
k) il titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1, posseduto con l'esatta indicazione dell'Universita' che l'ha rilasciato, dell'anno accademico in cui e' stato conseguito e del voto riportato; qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero il candidato deve indicare obbligatoriamente gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
l) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione degli articoli 8 e 9;
m) la classe di concorso o il tipo/posto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
n) la sede e istituto di titolarita' e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiche' in servizio all'estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
o) la data della prima nomina in ruolo nonche' la conferma in ruolo;
p) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la prima nomina in ruolo;
q) i periodi di servizio prestati presso istituzioni scolastiche ed educative statali, nonche' presso le scuole paritarie prima della nomina in ruolo con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei singoli periodi di servizio effettivamente prestato in costanza del riconoscimento paritario, nonche' l'avvenuto versamento dei contributi;
r) gli eventuali periodi per i quali e' stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
s) la eventuale conferma dell'incarico di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
t) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
u) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
 
Art. 5
Commissione del concorso
1. La commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale e' nominata con decreto del Direttore generale, secondo le modalita' e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del DM.
 
Art. 6
Prova preselettiva
1. L'eventuale prova preselettiva si svolge nelle sedi individuate dagli USR, anche in piu' sessioni in relazione al numero dei candidati.
2. Lo svolgimento della prova preselettiva e' computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sara' fornito il giorno della prova.
3. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta; l'ordine dei 100 quesiti somministrati sara' diversificato per ciascun candidato. I cento quesiti saranno riferiti alle seguenti aree tematiche:
normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;
modalita' di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realta' delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell'offerta formativa, all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;
organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica;
organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realta' del personale scolastico;
valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;
elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilita' tipiche del dirigente scolastico, nonche' di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni;
contabilita' di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;
sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea.
4. I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di 4000 quesiti resa nota tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, almeno 20 giorni prima dell'avvio della prova preselettiva.
5. La prova ha la durata di 100 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date.
6. La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata.
7. Il punteggio della prova preselettiva e' restituito al termine della stessa.
8. A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati. Sono, altresi', ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio.
9. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, del 27 febbraio 2018 e sul sito internet del Ministero, e' reso noto il calendario della eventuale prova preselettiva comprensivo del giorno e dell'ora di svolgimento. Nello stesso avviso e' data comunicazione in merito alla pubblicazione dell'archivio da cui saranno estratti i quesiti di cui al comma 3 del presente articolo. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. L'elenco delle sedi della prova preselettiva con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti, ove possibile, per esigenze organizzative, nella regione di residenza in ordine alfabetico, e le ulteriori istruzioni operative, e' comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati residenti all'estero, o ivi stabilmente domiciliati, sosterranno la prova nella regione Lazio.
11. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale, nonche' della ricevuta di versamento attestante il pagamento del diritto di segreteria pari ad € 10,00 (dieci). La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal corso-concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o piu' sessioni della prova preselettiva nelle giornate programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
12. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni e' prevista l'immediata esclusione dal corso-concorso.
13. La vigilanza durante la prova preselettiva e' affidata dagli USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilita' o di inopportunita' previsti per i componenti della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del decreto ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
14. La prova preselettiva non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
 
Art. 7
Prove di esame
1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.
 
Art. 8
Prova scritta
1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.
2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o piu' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.
3. Lo svolgimento della prova scritta e' computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sara' fornito il giorno della prova.
4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.
5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale.
6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.
7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.
8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.
9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta.
10. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet del Ministero, e' reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
11. L'elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli USR, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, e' comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
12. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
13. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
14. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dagli USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilita' o di inopportunita' previsti per i componenti della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del decreto ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
15. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.

 
Art. 9
Prova orale
1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 8 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova orale.
2. La prova orale consiste in:
a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;
c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.
3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresi' i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.
4. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell'inizio della prova stessa.
6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove orali, e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta.
9. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
 
Art. 10
Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli
1. I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 8, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale e all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2017, n. 247, Serie generale. La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso POLIS, secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.
2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.
3. La Commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalita' di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Tramite la funzione POLIS di cui al comma 1, sara' possibile allegare i titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonche' i titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro i termini che saranno resi noti con successivo avviso.
5. Non verranno valutati titoli dichiarati con le modalita' di cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
7. Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
 
Art. 11
Riserva
1. Una quota pari al 5% dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 2, comma 3, e' riservata ai soggetti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del DM.
 
Art. 12
Graduatoria del concorso e ammissione
al corso di formazione dirigenziale
1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale nazionale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 10, comma 7. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all'art. 11, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'art. 2, comma 3.
3. La graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione e' approvata con decreto del Direttore generale, ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 13
Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio
1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge secondo le modalita' definite dall'art. 17 del decreto ministeriale.
2. Con il successivo decreto del Direttore generale di cui all'art. 17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalita' di scelta della sede di svolgimento del corso di formazione secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 14 del decreto ministeriale, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validita' dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.
 
Art. 14
Commissione del corso e graduatoria generale
1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e' composta da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 5 ed e' nominata dal Direttore generale. La medesima commissione e' costituita ai sensi degli articoli 15 e 16 decreto ministeriale, secondo la disciplina specifica di cui all'art. 18 del DM.
2. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e' nazionale ed e' formulata secondo le modalita' previste dall'art. 19, comma 1, del DM.
3. La graduatoria generale di merito e' approvata con decreto del Direttore generale ed e' pubblicata sul sito internet del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La graduatoria generale di merito ha durata sino all'approvazione della graduatoria successiva.

 
Art. 15
Vincitori
1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.
2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.
3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterra' a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992.
4. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresi' depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 16 per l'assunzione medesima.
5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.
 
Art. 16
Presentazione dei documenti di rito
1. I vincitori del corso-concorso di cui all'art. 15 sono tenuti a presentare all'USR competente, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
 
Art. 17
Assunzione in servizio
1. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale scolastico.
2. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.
 
Art. 18
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale o di notifica all'interessato.
 
Art. 19
Informativa sul trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al corso-concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente all'espletamento del corso-concorso medesimo ed avverra' con l'utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione al corso-concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Ministero, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il Ministero.
 
Art. 20
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale scolastica.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio).
Roma, 23 novembre 2017

Il direttore generale: Novelli
 
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