Gazzetta n. 98 del 29 dicembre 2017 (vai al sommario)
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
CONCORSO (scad. 26 febbraio 2018)
Concorso, per esame teorico-pratico, a nove posti di Avvocato dello Stato - indetto con DAG 127/2017



L'AVVOCATO GENERALE
DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, concernente modifica dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984, n. 538, concernente modificazioni alle norme sullo svolgimento dei concorsi ad avvocato e a procuratore dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto l'art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, concernente la soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense, ed in particolare l'art. 5, comma 3;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'attivita' amministrativa;
Visto l'art. 16, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'Amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige sull'equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011 n. 161, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato, ed in particolare l'art. 5 e l'art. 8, comma 2;
Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura stessa;
Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conv. in legge 30 ottobre 2013, n. 125, con il quale la disposizione di cui all'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 ottobre 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 3 novembre 2017, registro n. 1, foglio n. 2118, con il quale l'Avvocatura, tra l'altro, e' stata autorizzata a bandire il concorso per il reclutamento di n. 9 Avvocati dello Stato;

Decreta:
Art. 1
E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a nove posti di Avvocato dello Stato.
Uno di tali posti e' riservato ai concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o di titolo equipollente, ai sensi degli articoli 3 e 4, 3º comma, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;
 
Art. 2
Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di incensurabile condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ed appartenenti alle seguenti categorie:
a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio;
b) magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita';
c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica equiparata a quella di magistrato ordinario di cui al punto b);
d) magistrati amministrativi;
e) avvocati attualmente iscritti all'albo con l'anzianita' di iscrizione non inferiore a sei anni;
f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle ex carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;
h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.
Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.
 
Art. 3
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ai fini della partecipazione al concorso e' necessario registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato accedendo al sito www.avvocaturastato.it sezione «CONCORSI».
Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici, occorrera' in particolare inserire:
1. codice fiscale;
2. indirizzo di posta elettronica;
3. codice di sicurezza (password).
Completata la registrazione, il candidato deve redigere la domanda di partecipazione al concorso compilando i campi previsti nella scheda dati (FORM) che sara' resa disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso (60 giorni dalla pubblicazione).
Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un documento di identita', provvedere alla scansione generando un file formato pdf.
Per completare la procedura occorre inviare la domanda, scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento del file dal link predisposto sul portale.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Nel caso di piu' invii verra' presa in considerazione esclusivamente la domanda inviata per ultima.
Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle domande, il sistema non permettera' piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda.
Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilita' della procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalita' alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare:
- cognome e nome, codice fiscale;
- la data ed il luogo di nascita;
- il possesso della cittadinanza italiana;
- il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- la categoria di appartenenza per la quale si chiede l'ammissione al concorso;
- l'idoneita' fisica all'impiego;
- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
- i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- gli eventuali procedimenti in corso per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
- gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- le eventuali indagini preliminari alle quali si e' a conoscenza di essere sottoposti;
- il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine di un corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del conseguimento;
- di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
- gli aspiranti al posto riservato di cui al secondo comma del precedente art. 1, devono dichiarare di essere in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca o di titolo equipollente ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;
- se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi;
- la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni dovra' essere tempestivamente comunicata;
- il candidato deve dichiarare nella domanda l'avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale. Il versamento potra' essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «concorso Avvocato dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00», oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «concorso Avvocato dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00». Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli estremi identificativi del versamento.
In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 4
Non sono ammessi al concorso:
- coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
- coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto;
- coloro che non hanno sottoscritto la domanda di partecipazione. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano inesistenti.
L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.
 
Art. 5
L'esame consta di quattro prove scritte e di due orali.
Le prove scritte debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema e consistono:
a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;
b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;
c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;
d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.
Le prove orali consistono:
a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale, diritto delle Comunita' europee, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilita' di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;
b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale il cui tema deve essere dato al candidato almeno ventiquattro ore prima.
Le due prove si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.
Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 marzo 2018 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - saranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove scritte; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando.
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono consegnare presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte i testi da consultare il giorno precedente a quello d'inizio delle prove, secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, le generalita' del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 6
La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, e' composta da un Vice avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente, e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario in materie giuridiche nelle universita', designati rispettivamente dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.
Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'Avvocato Generale.
Un Avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali.
Per ogni prova la somma dei punti divisa per il numero dei commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.
Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto decimi in media nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.
Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali hanno conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.
La commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948 n. 155.
A parita' di punti si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
 
Art. 7
I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, che diano diritto a preferenza nella nomina.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 
Art. 8
La graduatoria e' approvata dall'Avvocato Generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate altresi' sul portale di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.
Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, l'Avvocato Generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.
 
Art. 9
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sara' stabilito.
Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.
Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' che saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
 
Art. 10
Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello Stato alla I classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti all'epoca della nomina, oltre a gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 e all'art. 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.
 
Art. 11
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Avvocatura Generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali e personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.
 
Art. 12
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato.

Roma, 6 dicembre 2017

L'Avvocato generale: Massella Ducci Teri
 
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