Gazzetta n. 12 del 9 febbraio 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
CONCORSO (scad. 11 marzo 2018)
Concorso pubblico, per esami, a duecentocinquanta posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della professionalita' di servizio sociale, III area funzionale, fascia retributiva F1.



IL DIRETTORE GENERALE del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del
giudice minorile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», ed in specie l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero della giustizia, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' l'art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 recante «Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162»;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84 recante «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007;
Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;
Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, comma 1 e comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84/2015;
Ritenuto di propria competenza la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunita';
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, coordinato con legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 ai sensi del quale il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 procedure concorsuali per l'assunzione di un numero massimo di sessanta unita' di personale da inquadrare nella III area di vari profili tra i quali quello di funzionario della professionalita' di servizio sociale;
Visto l'art. 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale le unita' oggetto di procedure concorsuali sono state elevate da 60 a 296;

Decreta:
Art. 1
Posti disponibili a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 250 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della professionalita' di servizio sociale, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
2. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2018-2020. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
 
Art. 2
Riserve di posti e titoli
di precedenza o preferenza
1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, commi 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare.
2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza, come previsti dalla vigente normativa, a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 13.
 
Art. 3
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in scienze del servizio sociale o equipollenti per legge; sono altresi' considerati validi i diplomi universitari in servizio sociale o i diplomi di assistente sociale conseguiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14;
d) abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale;
e) iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive modifiche;
f) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di funzionario della professionalita' di servizio sociale di cui al vigente ordinamento professionale;
g) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato.
3. L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. Per difetto dei requisiti prescritti, o per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso da emanarsi con provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
 
Art. 4
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati, di cui al comma 1, e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che possono far valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' - Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Ufficio III della direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
 
Art. 5
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando l'apposito modulo (form) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (form) e le modalita' operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito web del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituira', oltre al pdf della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno delle prove quale titolo per la partecipazione alle stesse, unitamente alla domanda stessa, che dovra' essere sottoscritta il giorno della prima prova d'esame o della eventuale prova preselettiva.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra' presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando (Allegato 1):
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' - Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma;
a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail: dgmc@giustizia.it oppure dgmc@giustiziacert.it
 
Art. 6
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il comune di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
g) il titolo di studio, con l'indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
h) l'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84 e successive modifiche;
i) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
j) la lingua straniera, scelta tra quelle indicate nel successivo art. 10, comma 5, per la quale intende effettuare l'accertamento della conoscenza in sede di colloquio;
k) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di funzionario della professionalita' di servizio sociale, di cui al vigente ordinamento professionale;
l) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale possesso di titoli di riserva, precedenza e preferenza di cui all'art. 2 del presente bando. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva.
3. La domanda dovra' inoltre contenere la precisa indicazione della residenza o il domicilio nonche' l'indirizzo di posta elettronica dove il candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' - Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito intervenuta successivamente all'inoltro della domanda di partecipazione presso cui si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 29 maggio 2018, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
5. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
 
Art. 7

Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle
prove di esame
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale dell'Amministrazione, in possesso di titolo di studio inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso.
2. Detti candidati devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. Nel caso di svolgimento di prova preselettiva i soggetti con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono esonerati dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove scritte, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Successivamente all'invio della domanda ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'invio delle domande di partecipazione, al fine di consentire all'Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, i candidati di cui ai commi precedenti dovranno far pervenire alla direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile - copia della certificazione indicata nella domanda di partecipazione, con una delle seguenti modalita':
dalla propria posta elettronica ordinaria, mediante invio all'indirizzo e-mail dgmc@giustizia.it
dalla propria posta elettronica certificata, mediante invio all'indirizzo e-mail dgmc@giustiziacert.it
a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' - Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma.
 
Art. 8
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 6, comma 4, e eventuali modifiche, pubblicate sul sito web del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta.
2. L'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunita' non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
 
Art. 9
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile, in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata la commissione esaminatrice ai sensi della vigente normativa.
2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
 
Art. 10
Prove di esame
1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera' in due prove scritte ed una prova orale.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
3. Le prove scritte verteranno su:
diritto penitenziario con particolare riferimento alle misure alternative e sostitutive alla detenzione e alle sanzioni di comunita', per adulti e minori, anche nella prospettiva sovranazionale;
modelli, tecniche e strumenti di metodologia del servizio sociale.
4. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte.
5. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre su:
elementi di diritto penale, di procedura penale e di diritto di famiglia e dei minori;
etica e deontologia professionale dell'assistente sociale;
elementi di criminologia e sociologia della devianza;
elementi di diritto amministrativo.
6. Detta prova comprendera' anche:
l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
l'accertamento della conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche.
7. Le prove scritte e l'eventuale prova preselettiva si svolgeranno nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, a partire dal 29 maggio 2018. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno, senza alcun preavviso o invito, presentarsi muniti del documento di identificazione (e fotocopia dello stesso), di copia della domanda di partecipazione e della ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo - nei locali e nei giorni individuati ai sensi del comma precedente.
9. L'avviso per la presentazione alla prova orale sara' dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante apposita nota ministeriale, che sara' inviata presso la mail indicata nella domanda. Con la stessa nota sara' data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.
10. La prova orale si intende superata se il candidato avra' conseguito una votazione di almeno 21/30.
11. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.
 
Art. 11
Prove preselettive
1. L'Amministrazione si riserva la facolta' di far precedere le prove scritte da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione siano superiori a mille (1.000).
2. La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in una serie di domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente art. 10.
3. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l'Amministrazione si potra' avvalere della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti.
4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
5. Durante le prove e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice.
6. Nel corso delle prove e' vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso.
7. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che alle prove preselettive risulteranno classificati, in base al punteggio, tra i primi 750 nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.
8. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte.
9. Il mancato possesso dei titoli per l'esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la revoca da ogni atto o provvedimento conseguente.
10. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita' e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico.
11. L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
12. L'esito delle prove sara' pubblicato sul sito web del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge.
 
Art. 12
Titoli di preferenza a parita' di merito
ed a parita' di merito e titoli
1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente.
2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire alla direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova orale, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente art. 2, nonche' di preferenza e precedenza di cui al precedente comma, gia' dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.
3. Fermo restando il termine sopra indicato, la documentazione suddetta potra' essere prodotta con invio a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' - Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, ovvero con i seguenti indirizzi di posta elettronica: dgmc@giustizia.it - dgmc@giustiziacert.it
4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
 
Art. 13
Graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la commissione di cui all'art. 9 redige la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.
2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
3. Il direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, riconosciuta la regolarita' del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso.
4. Tale graduatoria sara' pubblicata nel sito web del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
 
Art. 14
Nomina vincitori
1. Acquisita la necessaria autorizzazione alla assunzione ai sensi della vigente normativa in materia, i candidati dichiarati vincitori saranno invitati a stipulare un contratto individuale a tempo indeterminato finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno nella III Area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di funzionario della professionalita' di servizio sociale.
2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrera' ad ogni effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione e con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio, fatto salvo il successivo accertamento da parte dell'Amministrazione del possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego nell'Amministrazione dello Stato.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da questa Amministrazione comportera' il non luogo alla stipula del contratto.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione.
5. L'assunzione in pianta stabile e' subordinata al superamento del periodo di prova della durata di mesi quattro di effettivo servizio: le assenze per qualunque causa verificatesi (ivi comprese le ferie e le malattie) non sono calcolate nel periodo di prova.
6. I candidati del concorso dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
 
Art. 15
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Roma, 12 gennaio 2018

Il direttore generale: Starita
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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