Gazzetta n. 13 del 13 febbraio 2018 (vai al sommario)
CORTE DI APPELLO DI BRESCIA
CONCORSO (scad. 15 marzo 2018)
Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace



IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE AUTONOMA PER
I MAGISTRATI ONORARI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Vista la delibera adottata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario nell'adunanza del 13 dicembre 2017;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 177 del 31 luglio 2017;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 3-bis (Uso della telematica) della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;
Vista la delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata nella seduta del 15 novembre 2017 con la quale sono stati individuati, ai sensi dell'art. 32, comma 10 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i posti vacanti da pubblicare ai fini della procedura di ammissione al tirocinio e della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario per gli uffici giudiziari di ogni singolo distretto;

Decreta:
Art. 1
Apertura dei termini
1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace nei seguenti uffici giudiziari:
Ufficio del Giudice di pace di Brescia - un posto;
Ufficio del Giudice di pace di Bergamo - tre posti;
Ufficio del Giudice di pace di Crema - un posto;
Ufficio del Giudice di pace di Mantova - un posto.
 
Art. 2
Requisiti per la nomina
1. Possono partecipare alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneita' fisica e psichica;
e) eta' non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta, con riferimento alla data della delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura;
f) laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
2. Non puo' essere conferito l'incarico di giudice onorario di pace a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
d) sono stati collocati in quiescenza;
e) hanno svolto per piu' di quattro anni, anche non consecutivi, le funzioni giudiziarie onorarie;
f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario o e' stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico;
g) non hanno una condotta incensurabile di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al tirocinio, salvo quanto previsto al comma 1, lettera e), e devono permanere al momento della nomina.
 
Art. 3
Domanda telematica di partecipazione,
modalita' e termine per la presentazione
1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il candidato deve collegarsi al portale internet del Consiglio superiore della magistratura «www.csm.it», seguendo il percorso «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso», per accedere al portale dedicato al concorso, nel quale l'utente potra' procedere a registrarsi. Nella home page sara' presente anche un collegamento diretto al portale.
Per effettuare la registrazione, occorre inserire:
codice fiscale;
posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec).
La domanda di partecipazione deve essere redatta compilando l'apposito modulo (FORM), disponibile sul sito internet del Consiglio superiore della magistratura dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso.
Dopo aver completato l'inserimento e la registrazione dei dati personali, il sistema informatico notifichera' l'avvenuta ricezione ed inviera' all'indirizzo di posta elettronica indicato una e-mail di risposta contenente il codice di sicurezza ed il collegamento al link per il completamento della «domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario».
Il candidato, collegandosi al link «domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a magistrato onorario», completera' la domanda inserendo i dati richiesti. Completata la fase di inserimento dei dati, il candidato deve salvare la domanda, stamparla, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia di un documento di identita' in corso di validita' ed ai documenti richiesti, scansionarla in formato pdf.
Per completare la procedura occorre inviare la domanda con la seguente modalita': il candidato deve effettuare l'upload, sul sito, della domanda scansionata; la ricevuta dell'avvenuta trasmissione della domanda sara' disponibile dal momento in cui la domanda stessa viene trasmessa. Nella ricevuta e' presente anche un «codice identificativo». Tale codice identificativo deve essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato.
La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. In assenza di invio, la domanda e' irricevibile.
In caso di piu' invii, l'Amministrazione prendera' in considerazione la domanda inviata per ultima.
Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permettera' piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda.
Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili sul sito «www.csm.it» a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.
3. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate.
4. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;
f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita';
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
l) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
m) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
n) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
o) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
p) di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso positivo dovra' indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);
q) di non versare nella causa di incompatibilita' prevista dall'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportata all'art. 9 del presente decreto;
r) di non versare in alcuna delle altre cause di incompatibilita' previste dall'art. 5 del decreto legislativo del 13 luglio 2017, n. 116 e riportate all'art. 9 del presente decreto, nonche' di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilita' eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;
s) di non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e di impegnarsi a cessare l'esercizio di tali attivita' entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario ove siano svolte nel medesimo ambito territoriale;
5. Nella domanda stessa l'aspirante deve dichiarare di impegnarsi:
a) a non esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale svolgera' le funzioni di magistrato onorario e a non rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici;
b) a non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nonche' l'attivita' di negoziazione assistita, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel circondario del Tribunale presso il quale svolgera' le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tali incarichi nel corso del rapporto onorario;
c) a non ricevere, assumere o mantenere incarichi conferiti dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercitera' le funzioni giudiziarie;
d) a cessare dalla carica di difensore civico ovvero da altro incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del decreto di nomina a giudice onorario di pace ai sensi della presente procedura di selezione.
6. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'art. 2 ed ai commi 4 e 5 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attivita' non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilita' della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.
7. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. L'aspirante nella domanda deve indicare, altresi', i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso fra quelli elencati al successivo art. 4.
 
Art. 4
Titoli di preferenza e criteri di valutazione
1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo restando che, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non puo' essere nominato chi ha gia' svolto le funzioni di magistrato onorario per piu' di quattro anni;
b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle universita';
e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.
2. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine:
a) la maggiore anzianita' professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianita';
b) la minore eta' anagrafica;
c) il piu' elevato voto di laurea.
Il titolo di preferenza deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso per le funzioni giudiziarie ovvero data di iscrizione negli albi professionali) e di cessazione eventualmente gia' avvenuta dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni, escludendo eventuali periodi di interruzione.
La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
Per le attivita' e funzioni in corso di svolgimento deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal presente bando di concorso.
3. I titoli di preferenza sono documentati attraverso dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta inserendo i relativi dati nell'apposito modulo di domanda (FORM).
L'Amministrazione effettuera' idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni.
I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attivita' e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede.
5. I titoli di preferenza conseguiti o comunque prodotti dall'aspirante oltre il termine di scadenza per la presentazione della domanda non possono essere presi in considerazione ai fini della formazione e definizione della graduatoria.
6. Le attivita' di «praticante procuratore legale» o di «praticante avvocato» e di «praticante notaio» ovvero di «ufficiale rogante» svolta da pubblici dipendenti nell'esercizio di funzioni amministrative, nonche' quelle di «cultore della materia» ovvero di «assistente» nelle universita' non costituiscono rispettivamente «esercizio della professione di avvocato o di notaio», di cui alle lettere b) e c) del comma 1, e «insegnamento di materie giuridiche nelle universita' o negli istituti superiori statali», di cui alle lettere d) ed i) del medesimo comma 1, e pertanto non possono essere valutate quali titoli di preferenza per la formazione della graduatoria.
7. Le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualita' di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario.
 
Art. 5
Procedura di ammissione al tirocinio
1. Le domande per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace in relazione ai posti pubblicati di cui all'art. 1 del presente decreto sono presentate al Presidente della Corte di appello con le modalita' di cui all'art. 3 del presente bando.
2. Gli aspiranti possono presentare, per i posti indicati dal presente bando, individuati dalla relativa delibera del Consiglio superiore della magistratura adottata ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, domanda di ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace per non piu' di tre uffici giudiziari, in ordine di preferenza.
3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al tirocinio, sul sito «www.csm.it» del Consiglio superiore della magistratura sara' pubblicata per ogni ufficio oggetto di pubblicazione dei posti vacanti la graduatoria provvisoria di tutti gli aspiranti che hanno partecipano alla procedura selettiva.
4. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede ad istruire le domande di ammissione al tirocinio e, a tal fine, acquisisce d'ufficio:
a) il certificato penale;
b) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dove e' compreso il comune di residenza dell'aspirante;
c) il rapporto informativo rilasciato dal Prefetto del comune di residenza dell'aspirante;
d) il parere motivato del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile nel caso in cui l'aspirante svolga la professione forense o la funzione di notaio.
5. Tenuto conto dei principi di economicita', efficienza ed efficacia che regolano l'azione amministrativa, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario potra' procedere preliminarmente al completamento dell'istruttoria di un numero di domande pari al triplo dei posti pubblicati per ogni singolo ufficio giudiziario e comunque non meno di dieci.
6. Acquisiti i documenti ed i pareri di cui al precedente comma 5, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvede alla valutazione dei requisiti dichiarati dagli aspiranti, redige la graduatoria sulla base dei titoli di preferenza e dei criteri indicati dall'art. 4 e formula, per ogni ufficio giudiziario, le motivate proposte di ammissione al tirocinio.
7. Le proposte di ammissione al tirocinio formulate dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario dovranno essere espressamente motivate sui seguenti punti:
a) possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
b) inesistenza di cause di incompatibilita', tenendo presente che non potranno essere proposte per la nomina persone che non abbiano avuto in passato la conferma in un incarico onorario da parte del Consiglio superiore della magistratura o siano state dallo stesso revocate;
c) inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia;
d) idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente e a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunta da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza;
e) valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.
Nel caso di aspiranti che esercitino la professione di avvocato o di notaio, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, nella redazione delle proposte, dovra' tenere conto dei pareri motivati espressi dai Consigli dell'Ordine di appartenenza.
8. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, del presente bando, la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario provvedera' a trasmettere le proposte ed i relativi atti al Consiglio superiore della magistratura per la successiva ammissione al tirocinio degli aspiranti.
9. Il Consiglio superiore della magistratura delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio per un numero di aspiranti pari, ove possibile, al numero dei posti elencati all'art. 1 del presente decreto aumentato della meta' ed eventualmente arrotondato per unita' superiore.
Provvede, altresi', ad inviare la delibera di ammissione al tirocinio al Presidente della Corte di appello il quale provvedera' a darne tempestiva comunicazione all'interessato.
 
Art. 6
Documenti da allegare alla domanda
1. Completata la fase di inserimento dei dati il candidato deve scansionare la domanda, unitamente ai documenti sottoindicati, in formato pdf e trasmetterla effettuando l'upload della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente decreto:
a) nulla-osta all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario rilasciato dall'amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;
b) ove svolto, certificazione di superamento con esito positivo dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identita', in corso di validita', del sottoscrittore.
 
Art. 7

Procedura di annullamento o di revoca della domanda di ammissione al
tirocinio
1. Gli interessati possono presentare, in relazione ai posti vacanti indicati all'art. 1 del presente bando, domanda di ammissione al tirocinio per non piu' di tre uffici giudiziari.
2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente decreto, in caso di piu' invii della domanda, l'Amministrazione prendera' in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, gli aspiranti all'incarico di magistrato onorario possono presentare domanda di ammissione al tirocinio, in relazione alle vacanze negli uffici giudiziari individuati dalla medesima delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui ai posti indicati dall'art. 1 del presente bando, per un solo distretto di Corte di appello.
Le eventuali domande successivamente presentate per uffici di altri distretti, individuati dalla medesima delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui ai posti indicati dall'art. 1 del presente bando, ove non revocate, precludono la valutazione della domanda relativa al presente bando.
4. L'aspirante che intenda proporre domanda per uffici giudiziari di un diverso distretto di Corte di appello dovra' procedere alla revoca della domanda avanzata in relazione al presente bando. Solo previa revoca di tale domanda l'aspirante potra' partecipare alla procedura di selezione di diverso distretto.
5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o piu' distretti di Corte di appello si considerano inesistenti.
A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.
 
Art. 8
Tirocinio e conferimento dell'incarico di magistrato onorario
1. L'aspirante ammesso al tirocinio dovra' svolgere, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi.
Il tirocinio per il conferimento dell'incarico viene svolto:
a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'Ufficio del giudice di pace in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio;
b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale e' istituito l'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio.
2. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale.
Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.
3. Il tirocinio, oltre che nell'attivita' svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresi' nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attivita' di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto art. 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonche' su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.
4. I corsi, di cui al comma 3 che precede, sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica.
I tutori assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attivita' formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attivita' teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.
5. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attivita' pratiche svolte, redige e trasmette alla Sezione autonoma per i magistrati onorari un rapporto per ciascun magistrato onorario.
6. La Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore, comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti elaborati dai candidati, esaminato il rapporto di cui al comma 5 redatto dalla struttura della formazione decentrata, formula un parere sull'idoneita' dell'aspirante magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.
7. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisita la graduatoria di cui al comma 6 che precede e la documentazione allegata, designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio giudiziario.
8. La suddetta graduatoria conserva efficacia per i due anni successivi all'adozione della delibera del Consiglio superiore della magistratura con la quale sono stati individuati i posti vacanti negli uffici giudiziari indicati dall'art. 1 del presente decreto.
Sulla base della graduatoria, il Consiglio superiore della magistratura designa, per ciascun ufficio, i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in relazione ai posti resisi vacanti nel periodo compreso tra l'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al successivo comma 10 e la scadenza del termine di efficacia di cui al primo periodo del presente comma.
9. Gli ammessi al tirocinio inseriti nella graduatoria di cui al precedente comma 6 ed ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale e' stata disposta l'ammissione al tirocinio a norma dell'art. 5, comma 9, del presente decreto possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, elencate nella medesima delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura relativa alla individuazione dei posti da pubblicare di cui all'art. 1 del presente bando e risultate vacanti.
In relazione a tali domande si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei titoli di preferenza indicati nell'art. 4 del presente decreto.
Sulla base della graduatoria di cui al precedente periodo il Consiglio superiore della magistratura designa i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico.
10. Il Ministro della giustizia conferisce l'incarico di giudice onorario con decreto.
 
Art. 9

Incompatibilita' (art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116)
1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonche' i deputati e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti e movimenti politici o nelle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente attivita' professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o societa' di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, la parte dell'unione civile, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita' nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della societa' tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attivita' professionale nell'ambito di societa' o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la societa' o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilita' l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonche' davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della societa' tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
4. I magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinita' fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione del presente comma si applica anche alle parti dell'unione civile.
5. Il magistrato onorario non puo' ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorita' giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
 
Art. 10
Informazioni disponibili sul sito del
Consiglio superiore della magistratura
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo internet «www.csm.it», alla voce «magistratura - magistratura onoraria - bandi di concorso». In particolare saranno disponibili:
a) la graduatoria provvisoria degli aspiranti che hanno partecipato alla presente procedura selettiva;
b) il punteggio riportato dai singoli candidati;
c) la graduatoria degli aspiranti all'ammissione al tirocinio;
d) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di ammissione al tirocinio;
e) la delibera adottata dal Consiglio superiore della magistratura di conferimento della nomina a magistrato onorario.
 
Art. 11
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario competente e presso il Consiglio superiore della magistratura, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al decreto di nomina.
2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla presente procedura, pena l'esclusione dalla selezione.
3. I dati forniti potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti interessati dal procedimento per la nomina.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Il Consiglio superiore della magistratura e la Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario territorialmente competente sono responsabili del trattamento dei dati personali.
 
Art. 12
Disposizioni finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
I requisiti per l'ammissione alla procedura di selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione salvo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera e), e devono permanere al momento della nomina.
2. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali ne' consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.
Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda e' consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui all'art. 3 del presente decreto.
Brescia, 13 dicembre 2017

Il Presidente: Castelli
 
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