Gazzetta n. 18 del 2 marzo 2018 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCORSO (scad. 1 aprile 2018)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.


IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata»;
Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 3 del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998;
Visto, altresi', l'art. 5 della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui, con uno o piu' regolamenti, sono dettate le norme di attuazione della medesima legge;
Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, recante «Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro superstiti», emanato in attuazione del citato art. 5 della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale sono individuati il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare l'art. 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, cosi' come modificato dall'art. 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ed in particolare l'art. 8, recante «stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017 - inerente la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, e in particolare la tabella 7, in cui e' indicata la consistenza pari ad € 742.658,00, per l'anno 2018, del capitolo 1498 «Borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata nonche' agli orfani e ai figli»;
Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'universita' per l'anno 2018, pari ad € 742.658,00, per la copertura delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009;
Visto il parere reso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio con nota in data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, che prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare, va interpretato alla luce dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Universita' determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari;
Considerato che l'insufficiente stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2017 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, determina la necessita' di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finanziarie disponibili;
Considerata l'opportunita', alla luce del succitato parere espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari;

Dispone:

Art. 1

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti, di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non, agli studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e alle scuole di specializzazione, con esclusione di quelle retribuite.
2. Per l'anno accademico 2016/2017 sono da assegnare, nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca:
a) centocinquanta borse di studio dell'importo di 2.300 euro ciascuna, destinate agli studenti universitari e studenti AFAM;
b) cinquanta borse di studio dell'importo di 2.300 euro ciascuna, destinate agli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non e' prevista alcuna retribuzione.
3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 e' riservata ai soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, ove, per carenza di aspiranti e/o di idonei all'esito delle graduatorie di cui all'art. 4 del presente bando, risultino disponibilita' ulteriori, nell'ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.
 
Art. 2

1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2, sono gli studenti che:
a) abbiano superato, al momento della scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti formativi complessivi non siano inferiori a 20, ovvero conseguano la laurea o il diploma accademico entro l'anno accademico successivo a quello dell'ultimo esame sostenuto;
b) non siano gia' in possesso di una laurea specialistica/magistrale o diploma accademico di secondo livello, fatta eccezione per gli iscritti a corsi per il prosieguo degli studi di livello superiore;
c) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda.
2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma 3.
3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
 
Art. 3

1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio accettazione/Palazzo Chigi - via dell'Impresa n. 89 - 00186 Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso l'uso di posta elettronica certificata, con le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno accademico 2016/2017 devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; a tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di spedizione, ovvero dalla data di inoltro del messaggio di posta elettronica certificata, risultante dalla ricevuta di avvenuta consegna della notifica di posta elettronica certificata.
3. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o, qualora incapace, dall'esercente la potesta' di genitori, o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identita', dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate:
specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima;
attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata, ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere;
indicazione del corso di studi frequentato, del numero di esami sostenuti e superati dell'ammontare dei crediti conseguiti riferiti all'anno accademico per il quale viene inoltrata domanda, con la specificazione della denominazione e indirizzo dell'ateneo;
indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3;
dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'art. 34, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183, e da ultimo dall'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
dichiarazione del reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), o, in mancanza, dichiarazione sostitutiva semplificata - a norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme all'allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo.
 
Art. 4

1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige una graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri:
a) per la gravita' del danno: da 5 a 10 punti;
b) per il reddito: da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso;
c) per il merito universitario: da 1 a 3 punti;
d) in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore.
2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b), e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3.
3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario generale per l'approvazione.
4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, prevista dal presente bando.
Roma, 16 gennaio 2018

Il Segretario generale: Aquilanti
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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