Gazzetta n. 26 del 30 marzo 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONCORSO (scad. 29 aprile 2018)
Procedura di selezione, per titoli, per la nomina di dieci esaminatori per la decisione delle procedure di opposizione alla registrazione di marchi.


IL DIRETTORE GENERALE
per la lotta alla contraffazione
Ufficio italiano brevetti e marchi

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, l'art. 183, in materia di nomina degli esaminatori delle procedure di opposizione alla registrazione dei marchi;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» ed in particolare gli articoli da 47 a 63;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo n. 39/2013, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
Visto l'art. l del decreto 3 ottobre 2011 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quale «Il compenso per gli esaminatori dell'opposizione alla registrazione dei marchi, per ogni domanda di opposizione giudicata, e' fissato in 109,30 euro, a lordo delle tassazioni IRPEF e comprensivo della quota IRAP a carico dell'amministrazione»;
Considerato che nel 2017 e' stata espletata una procedura interna per il reclutamento di funzionari da nominare esaminatori delle procedure di opposizione;
Considerato che tale procedura ha consentito di nominare solo sei nuovi esaminatori;
Considerato che l'attuale numero complessivo degli esaminatori e' pari, dunque, a sole venti unita', e che tale numero risulta esiguo rispetto all'elevato numero di procedure di opposizione instaurate ogni anno;
Ritenuto di dover integrare il numero degli esaminatori delle predette procedure;
Ritenuto di dover avviare, a tal fine, una procedura selettiva riservata ad esperti con notoria conoscenza della materia, cosi' come previsto dall'art. 183, comma 3, del codice della proprieta' industriale;

Decreta:

Art. 1

1. E' indetta una procedura selettiva per l'individuazione di dieci esperti con notoria conoscenza della materia, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice della proprieta' industriale, per la decisione delle procedure di opposizione alla registrazione dei marchi.
 
Art. 2

1. Possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti muniti di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con votazione non inferiore a 105/110 e che abbiano conseguito un diploma di specializzazione o un dottorato di ricerca o un master post-universitario di II livello.
2. I requisiti di ammissione indicati dal comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
 
Art. 3

1. Le domande di ammissione alla procedura selettiva, redatte in carta semplice, devono essere presentate all'Ufficio italiano brevetti e Marchi, via Molise n. 19, 00187 Roma, entro il temine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma: a tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
3. Le domande possono essere spedite nel medesimo termine anche tramite posta elettronica certificata (PEC) del candidato all'indirizzo PEC dglcuibm.dg@pec.mise.gov.it
4. Le domande presentate in modo difforme da quanto indicato dai commi precedenti, o spedite oltre il termine indicato dal comma 1, non saranno prese in considerazione.
 
Art. 4

1. Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti; in via alternativa, puo' essere prodotta autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Il controllo della validita' dei titoli che vengono autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento.
3, Qualora a seguito dei controlli il candidato non risulti in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente, con provvedimento motivato del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, ferme restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false.
4. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dello sviluppo economico, per le finalita' di gestione della procedura selettiva.
 
Art. 5

1. Le domande sono valutate da un'apposita Commissione, nominata con decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi, successivamente al termine indicato dall'art. 3, comma 1. La partecipazione a detta Commissione e' a titolo gratuito, non comportando alcun onere per l'amministrazione.
2. La Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio, sulla base dei seguenti criteri:
1. per il voto di laurea:
da 106 a 107: punti 3;
da 108 a 109: punti 5;
oltre 109: punti 10;
2. diploma di specializzazione o dottorato di ricerca o master di II livello in materia di diritto commerciale o industriale: punti 10;
3. per articoli e pubblicazioni in materia di diritto commerciale o industriale: 1 punto per ogni pubblicazione, fino a un massimo di 3;
4. per monografie di carattere scientifico su materie di diritto industriale, pubblicate in via definitiva e munite di codice ISBN: 2 punti per ogni monografia, fino a un massimo di 6.
3. A parita' di punteggio si osservano le disposizioni relative alle preferenze stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
 
Art. 6

1. Seguendo l'ordine decrescente della graduatoria formata dalla Commissione, il direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi nomina con proprio decreto gli esaminatori delle opposizioni alla registrazione di marchi.
Detto decreto indichera' i criteri volti a garantire un'adeguata produttivita', a pena di decadenza; gli esaminatori dovranno dichiarare la non sussistenza delle cause di incompatibilita' e inconferibilita' stabilite dal decreto legislativo n. 39/2013 e dall'art. 205 del Codice della proprieta' industriale. Ove occorra, alla stessa graduatoria sara' possibile attingere per la nomina di ulteriori esaminatori.
2. La nomina ha durata biennale ed e' rinnovabile alla scadenza.
 
Art. 7

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2018

Il direttore generale: Gulino
 
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