Gazzetta n. 34 del 27 aprile 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO (scad. 27 maggio 2018)
Procedura di selezione per la nomina di magistrati ausiliari per lo svolgimento di servizio onorario presso la Corte di cassazione.


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante legge di bilancio per il 2018 e, in particolare, l'art. 1, commi da 961 a 981, concernenti misure dirette ad agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione;
Visto l'art. 1, commi 962 e 963, della medesima legge n. 205 del 2017, secondo cui, ai fini di quanto previsto dal citato comma 961, si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario, prevedendosi che i medesimi sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.
Visto l'art. 1, comma 968, della n. 205 del 2017, secondo cui il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalita' e i termini di presentazione della domanda;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Sentito il Consiglio superiore della magistratura, che ha reso delibera nella seduta del 21 marzo 2018;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, nel definire le modalita' e i termini di presentazione delle domande, regola la procedura di selezione per la nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario presso la Corte di cassazione.
2. I giudici ausiliari sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione a cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria.
 
Art. 2

Apertura dei termini

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di selezione per la nomina di giudici ausiliari presso la Corte di cassazione, nel numero massimo di cinquanta magistrati onorari.
2. Ove necessario, potra' procedersi entro sei mesi dalla conclusione del presente interpello, ad un secondo interpello, con nuova apertura dei termini, secondo le modalita' previste dal presente decreto.
 
Art. 3

Requisiti per la nomina

1. Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario presso la Corte di cassazione i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non piu' di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venticinque anni. A tal fine, per i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, si tiene conto altresi' dell'anzianita' riconosciuta al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali.
2. Per conseguire la nomina a magistrato ausiliario presso la Corte di cassazione sono necessari i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.
3. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
4. Al momento della scadenza del termine di cui all'art. 5, comma 1, il candidato non deve avere compiuto i settantatre anni di eta'.
 
Art. 4

Incompatibilita'

1. Il magistrato ausiliario non puo' esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato.
2. Non possono essere nominati magistrati ausiliari presso la Corte di cassazione coloro che, al momento della domanda e nel triennio precedente:
a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;
b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
c) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
 
Art. 5

Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione per la nomina di magistrati ausiliari presso la Corte di cassazione deve essere presentata, esclusivamente in forma cartacea e con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. La domanda di partecipazione deve essere redatta stampando e compilando l'allegato modulo.
3. Il candidato deve firmare il modulo di domanda e, unitamente alla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita', inviarlo a mezzo raccomandata A/R ovvero consegnarlo al Consiglio Superiore della Magistratura - piazza dell'Indipendenza n. 6 - 00185 Roma.
4. La procedura di invio della domanda nella modalita' suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza del bando. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante.
5. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate.
6. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura di selezione i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse rispetto a quelle suindicate.
7. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:
a) il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; il codice fiscale;
b) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);
c) i numeri telefonici di reperibilita' e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria presso cui desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) di avere l'idoneita' fisica e psichica;
g) di non avere riportato condanne per delitti non colposi e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
h) di non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario;
i) l'insussistenza delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 4, comma 2.
j) di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti nei propri confronti.
8. L'aspirante nella domanda deve inoltre indicare i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso fra quelli elencati al successivo art. 6, autocertificandone la sussistenza, ai sensi degli articoli 38, 46, 47 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Alla domanda deve essere allegata, a pena d'inammissibilita', dichiarazione con cui l'aspirante si impegna ad astenersi dall'esercizio della professione forense e a non rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti in relazioni ai quali ha svolto le funzioni onorarie, utilizzando l'allegato modulo.
10. L'inosservanza anche di una soltanto delle modalita' di presentazione della domanda indicate nel presente articolo determina l'inammissibilita' della domanda.
 
Art. 6

Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
a) il pregresso esercizio di funzioni di legittimita';
b) la minore anzianita' anagrafica.
2. I titoli di preferenza sono documentati con le modalita' previste dall'art. 5, comma 8.
3. L'amministrazione effettuera' idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il titolo di' preferenza di cui al comma 1, lettera a), deve indicare con esattezza le date di effettivo inizio (presa di possesso) e di cessazione delle funzioni giudiziarie di legittimita', escludendo eventuali periodi di interruzione.
5. La mancanza di tali indicazioni costituisce causa di esclusione della valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.
6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli di preferenza,
a) per l'esercizio delle funzioni di legittimita' sono attribuiti:
punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo esercizio, anche cumulabili se riferiti a periodi differenti, fino ad un massimo di punti: 10.00;
b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:
punti: 3.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente delle funzioni di legittimita' in materia tributaria per piu' di due anni;
punti: 2.00 per l'esercizio delle funzioni di giudice tributario, per almeno cinque anni.
7. Sono valutati i titoli di preferenza posseduti dall'aspirante non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina.
 
Art. 7

Procedimento per la nomina

1. Il Consiglio superiore della magistratura trasmette, senza ritardo, le domande dei candidati, complete di ogni allegato, al Consiglio direttivo della Corte di cassazione.
2. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, acquisiti i documenti cui al comma 1, formula le proposte motivate di nomina.
3. La motivazione deve in particolare riguardare i seguenti punti:
a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti previsti dall'art. 3;
b) l'inesistenza di cause di incompatibilita';
c) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti;
d) l'idoneita' degli aspiranti a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio.
4. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile, una rosa di nomi pari al doppio dei posti previsti.
5. Il Consiglio direttivo della Corte di cassazione invia le proposte con i relativi atti al Consiglio superiore della magistratura, che procede alla designazione dei magistrati ausiliari in relazione ai posti da coprire.
6. La delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura e' trasmessa sollecitamente al Ministro della giustizia per l'emanazione del decreto di nomina.
7. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potra' essere utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti. In ogni caso l'incarico conferito mediante lo scorrimento della graduatoria non puo' avere una durata superiore a tre anni decorrenti, a norma dell'art. 1, comma 968, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla scadenza del termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente interpello.
 
Art. 8

Presa di possesso

1. Il presidente della Corte di cassazione, assegnato il magistrato ausiliario all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte, lo destina esclusivamente a comporre i collegi della sezione a cui sono devoluti i procedimenti civili in materia tributaria.
2. Il presidente della Corte di cassazione comunica al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.
 
Art. 9

Regime previdenziale

Il rimborso spese forfettario attribuito ai magistrati ausiliari non costituisce reddito e non e' soggetto a ritenute previdenziali ne' assistenziali.
 
Art. 10

Informazioni relative alla procedura di selezione

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili sul portale internet del Consiglio superiore della magistratura «www.csm.it».
 
Art. 11

Disposizioni finali

1. L'amministrazione non promuove ne' consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda.
2. Entro i termini di presentazione della domanda la regolarizzazione od integrazione della domanda e' consentita unicamente attraverso il procedimento di cui all'art. 5.
Roma, 29 marzo 2018

Il Ministro: Orlando
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico


 
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