Gazzetta n. 48 del 19 giugno 2018 (vai al sommario)
AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
CONCORSO (scad. 18 agosto 2018)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di quattro posti di funzionario, livello III, cod. FIII7. (Delibera n. 59/2018).


L'Autorita', nella sua riunione del 30 maggio 2018;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attivita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorita' di regolazione dei trasporti (di seguito: «Autorita'»);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», avente come finalita' la promozione dell'inserimento e della integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato;
Visto in particolare, l'art. 3, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti e il successivo art. 4 che prevede che la base di computo per determinare il numero dei soggetti disabili da assumere, va calcolata considerando esclusivamente i lavoratori occupati con contratto di lavoro subordinato e con le esclusioni indicate dallo stesso articolo;
Visto altresi' l'art. 18, comma 2 della citata legge n. 68 del 1999, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti sono tenuti a riservare un posto agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763;
Visto il «Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale», approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 di approvazione della pianta organica dell'Autorita' aggiornata a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' approvato con delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 modificato con delibera n. 131/2016 dell'8 novembre 2016 e, in particolare, l'art. 15 che disciplina la struttura dell'Autorita';
Visto il «Codice etico dell'Autorita'» adottato con la delibera n. 58 del 22 luglio 2015;
Vista la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorita' indipendenti sottoscritta in data 9 marzo 2015 ai sensi dell'art. 22, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
Considerato che presso l'Autorita', alla data della presente delibera, sono in servizio complessivamente n. 77 unita' di personale, escluse le qualifiche cui il predetto obbligo di assunzione non si applica e che, pertanto, in attuazione delle sopra citate disposizioni della legge n. 68 del 1999, occorre procedere all'assunzione di quattro unita' di lavoratori, di cui tre riservata ai beneficiari di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge e una riservata alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2 della stessa o alle categorie a esse equiparate per legge;
Vista la convenzione tra l'Autorita' e l'Agenzia Piemonte Lavoro, sottoscritta in data 22 marzo 2018, ai sensi dell'art. 11 della citata legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente l'impegno da parte dell'Autorita' di procedere all'assunzione delle quote d'obbligo mediante concorso pubblico, riservato alle categorie protette di cui alla citata legge, per il reclutamento di n. 4 unita' di personale di ruolo a tempo indeterminato nella qualifica di funzionario FIII, con inquadramento economico nel livello stipendiale FIII7, da assegnare alla sede di Torino, di cui una unita' da assumere ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e tre unita' da assumere ai sensi dell'art. 1, comma 1, della medesima legge;
Tentuto conto che sul piano di assunzione, mediante concorso pubblico, di n. 4 funzionari ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 18 della legge n. 68 del 1999 e' stata resa l'informativa preventiva alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del vigente protocollo per le relazioni sindacali, nella riunione sindacale del 17 novembre 2017;
Considerato che nessuna delle Autorita' firmatarie della citata Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali ha manifestato interesse ad aderire alla procedura concorsuale dell'Autorita' di cui alla presenta delibera in esito alla consultazione avviata, in esecuzione dell'art. 2 della Convenzione medesima, con note dell'Autorita' n. 1804/2018 del 9 marzo 2018 e n. 4132/2018 del 17 maggio 2018;
Considerato che gli oneri derivanti dall'adozione della presente delibera trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio relativi alle spese di reclutamento del personale;
Su proposta del Segretario generale;

Delibera:

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, articoli 1 e 18, per il reclutamento di quattro unita' di personale di ruolo dell'Autorita' di regolazione dei trasporti da assumere a tempo indeterminato nella qualifica di funzionario - livello funzionario III - cod. FIII7;
2. E' approvato il relativo bando contenuto nell'allegato sub A alla presente delibera che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Responsabile della procedura concorsuale di cui al comma 1 e' il dott. Vincenzo Accardo, direttore dell'Ufficio affari generali, amministrazione e personale dell'Autorita' (v.accardo@autorita-trasporti.it - telefono 011 19212510);
4. la presente delibera e' pubblicata, unitamente al bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web dell'Autorita'.
Torino, 30 maggio 2018

Il Presidente: Camanzi

 
Allegato A Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle
categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (articoli
1 e 18), per il reclutamento di n. 4 unita' di personale di ruolo
dell'autorita' di regolazione dei trasporti da assumere a tempo
indeterminato nella qualifica di funzionario - livello di
funzionario III, cod. FIII7.

Art. 1.
Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» (di seguito: legge n. 68/1999), per il reclutamento di complessive quattro unita' di personale di ruolo dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, (di seguito: Autorita'), da assumere a tempo indeterminato e da inquadrare nella qualifica di funzionario - livello di funzionario III, cod. FIII7.

Art. 2.
Riserve di posti

1. Nell'ambito del numero dei posti messi a concorso operano le seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 3 del bando:
a) tre posti sono riservati ai candidati beneficiari di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999;
b) un posto e' riservato ai candidati che appartengono ad una delle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981 n. 763, nonche' delle categorie previste dalla legge n. 407/98, vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e loro congiunti, integrata da quanto previsto dalla legge n. 244/2007, orfani o coniugi che sono morti per fatto di lavoro).

Art. 3.
Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il titolo di studio conseguito all'estero e' valutato solo se corredato di una dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita' italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano esso corrisponda;
b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza della lingua italiana a livello di madre lingua;
c) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza delle norme in materia di categorie protette;
d) eta' non inferiore agli anni diciotto;
e) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza).
2. Per la partecipazione al concorso, i candidati devono altresi' essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 68/1999, presso un qualsiasi centro provinciale per l'Impiego, o appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche' coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981 n. 763, nonche' delle categorie previste dalla legge n. 407/98, vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e loro congiunti, integrata da quanto previsto dalla legge n. 244/2007, orfani o coniugi che sono morti per fatto di lavoro).
3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; quelli indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), e al comma 2 devono essere posseduti anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facolta' dell'Autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento della prova scritta e della prova orale e all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
4. Non possono essere ammessi al concorso ne' accedere all'impiego presso l'Autorita' coloro che:
a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento del dipendente;
c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 4.
Presentazione della domanda di partecipazione al concorso

1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione, dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:
a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato «Domanda», che puo' essere scaricato dal sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
b) salvare il modulo compilato, denominandolo con il proprio cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza interruzione;
c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato;
d) inviare la domanda mediante posta elettronica certificata, di seguito PEC, all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it allegando:
i. il modulo salvato e denominato secondo le modalita' di cui alla lettera b);
ii. il modulo stampato secondo le modalita' di cui alla lettera c);
iii. una copia non autenticata di un documento di identita' in corso di validita'.
2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e scade improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema.
4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate secondo modalita' e tempistiche diverse da quelle indicate nel presente bando.
5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio necessario in relazione al proprio status. A tal fine, la domanda dovra' essere corredata da apposita certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari.
6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.
7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.
9. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione, di cui al successivo art. 8, l'Autorita' verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente ai candidati che lo hanno superato.

Art. 5.
Comunicazioni relative al concorso

1. Tutte le comunicazioni relative al concorso, comprese le date delle prove d'esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorita' all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
3. Eventuali comunicazioni individuali sono effettuate tramite PEC all'indirizzo indicato dal candidato.
4. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla procedura concorsuale potranno essere trasmessi all'Ufficio affari generali amministrazione e personale all'attenzione del direttore, Vincenzo Accardo, all'indirizzo PEC: concorsi@pec.autorita-trasporti.it

Art. 6.
Esclusione dal concorso

1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Autorita' puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
2. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

Art. 7.
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice del concorso pubblico e' composta da tre esperti di provata competenza, che non siano componenti dell'organo di vertice dell'Autorita' e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali.
2. Il Presidente e i Componenti sono nominati dall'Autorita' e scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, Avvocati dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, anche in quiescenza. La commissione esaminatrice puo' essere integrata, con delibera dell'Autorita', da membri esterni in relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla commissione esaminatrice.
3. Il segretario, che puo' essere individuato anche tra i dipendenti dell'Autorita', e' nominato dall'Autorita' su designazione della commissione esaminatrice.

Art. 8.
Eventuale prova preselettiva

1. Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano superiori a cinquanta volte il numero dei posti, le prove concorsuali sono precedute da una prova preselettiva, consistente nella soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla vertenti sulle materie indicate nel successivo art. 11.
2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva, l'Autorita' puo' avvalersi dell'ausilio di societa' esterne qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio di apparecchiature elettroniche.
3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'Autorita', con un preavviso di almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio per ogni partecipante, sono comunicati, nei termini e con le modalita' rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti sia nei confronti dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.
5. Sono ammessi alle prove scritte i primi duecento candidati secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito, significando che verranno comunque ammessi alle prove scritte tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del duecentesimo in graduatoria.
6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e' preso in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del concorso.

Art. 9.
Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, il concorso pubblico si articola nella valutazione dei titoli nonche' in una prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate, per ciascuna delle due prove, nei successivi articoli 11 e 12.
2. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, da attribuire come segue:
a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli;
b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta;
c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale.

Art. 10.
Valutazione dei titoli e criteri

1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli secondo i criteri descritti di seguito:
a) titoli di studio e abilitazioni, fino ad un massimo complessivo di 3 punti;
b) esperienze professionali, maturate successivamente al conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), consistenti in attivita' lavorativa retribuita svolta presso istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali, internazionali o comunitarie o di altri Stati membri dell'Unione europea, imprese pubbliche o private o studi professionali: fino ad un massimo di 7 punti. I periodi sono computabili solo se superiori a sei mesi continuativi; le frazioni di anno superiori a sei mesi sono arrotondate all'anno. Nel caso in cui siano state svolte piu' attivita' ed esperienze, contemporaneamente in contesti lavorativi diversi, si terra' conto di una sola di esse. L'attivita' professionale presso studi professionali sara' utilmente considerata solo per i candidati in possesso del relativo titolo abilitativo.
2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella domanda puo' costituire causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli.
3. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione della prova scritta da parte della commissione.

Art. 11.
Prova scritta

1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono pubblicati sul sito web dell'Autorita' con un preavviso di almeno quindici giorni.
2. La prova scritta consiste in un elaborato in cui sono fornite risposte sintetiche a una pluralita' di quesiti sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) diritto pubblico dei trasporti;
c) elementi di contabilita' dello Stato, degli enti pubblici e delle Autorita' indipendenti;
d) elementi di diritto dell'Unione europea;
e) sistema di finanziamento delle Autorita' indipendenti, con particolare riferimento all'Autorita' di regolazione dei trasporti;
f) ruolo e attivita' istituzionali delle Autorita' indipendenti, con particolare riferimento all'Autorita' di regolazione dei trasporti.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno 27 punti nella prova critta.

Art. 12.
Prova orale

1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito web dell'Autorita' con un preavviso di almeno venti giorni.
2. La prova orale verte sulla conoscenza delle materie indicate nel precedente Art. 11, oltre alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione dell'idoneita' dei candidati con riguardo alle loro attitudini, capacita' e conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto al comma 2.
4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che conseguono la votazione di almeno 27 punti nella prova stessa.

Art. 13.
Graduatoria di merito e graduatoria finale

1. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in quella orale.
2. Sono considerati idonei i candidati che hanno superato la prova orale.
3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
4. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito dai candidati, con l'indicazione del titolo di riserva posseduto dal candidato.
5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. La graduatoria finale, redatta dalla commissione esaminatrice e' trasmessa all'Autorita' e da questa approvata con apposita delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
7. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all'art. 2 del presente bando di concorso.
8. L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria approvata per esigenze che dovessero manifestarsi entro tre anni dall'approvazione.

Art. 14.
Assunzione e periodo di prova dei vincitori

1. Ai candidati vincitori sara' comunicato dall'Autorita', mediante PEC all'indirizzo indicato dal candidato, la data di assunzione in prova presso la sede di Torino e gli stessi dovranno manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione. L'accettazione non puo' essere in alcun modo condizionata, pena la decadenza dal diritto all'assunzione. All'atto dell'accettazione dell'assunzione, il candidato vincitore assume l'impegno a rispettare il codice etico dell'Autorita'.
2. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorita' decade dal diritto all'assunzione.
3. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando, sono assunti a tempo indeterminato in prova presso la sede dell'Autorita' a Torino, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica indicata all'art. 1 e previo accertamento dell'idoneita' psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo per cui si concorre.
4. Al personale di cui al comma 1 si applicano, per quanto riguarda lo svolgimento del periodo di prova, gli articoli 14, 23 e 24 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita'.

Art. 15.
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Autorita', saranno trattati ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente, all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il titolare del trattamento e' l'Autorita' di regolazione dei trasporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite pec@pec.autorita-trasporti.it
3. Il responsabile della protezione dati e' il dott. Roberto Gandiglio contattabile tramite la seguente mail: privacy@autorita-trasporti.it
4. I dati personali sono trattati con modalita' manuali o informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico.
5. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le finalita' connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli atti dell'Autorita'.
6. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non idonei in esito alla procedura concorsuale saranno conservati sino alla scadenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale che conclude il procedimento e, in caso di impugnazione del citato provvedimento, sino al passaggio in giudicato del relativo provvedimento giudiziario. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno idonei in esito alla procedura concorsuale saranno conservati sino alla scadenza dei termini di validita' della graduatoria e comunque, in caso di impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria finale, sino al passaggio in giudicato del relativo provvedimento giudiziario. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti in prova presso l'Autorita' i dati personali saranno conservati sino alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Autorita' stessa. Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della minimizzazione.
7. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento. Tuttavia la mancata comunicazione di dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la limitazione o l'opposizione al trattamento potrebbero comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento la portabilita' dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a livello informatico).
8. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceita' del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati comunicati.
9. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo alla competente Autorita' di controllo.

Art. 16.
Pari opportunita'

1. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne nello sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
 
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