Gazzetta n. 61 del 3 agosto 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO (scad. 2 settembre 2018)
Corso-concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.


IL DIRIGENTE TITOLARE
dell'Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia

Visto il decreto direttoriale 23 novembre 2017 con il quale ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, e' stato indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4 del predetto decreto direttoriale, il quale ha stabilito che per il contingente delle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, determinato in nove posti, l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia provvedera' ad indire apposito bando;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, in particolare l'art. 429, concernente il reclutamento del personale direttivo delle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli Venezia Giulia;
Visto il decreto ministeriale protocollo n. MIUR.AOOUFGAB/809 di data 8 ottobre 2015;
Visto l'art. 17, comma 1-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, concernente disposizioni particolari per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (17G00150), e in particolare l'art. 23 concernente «Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano»;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) USR: Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia;
d) DD: il decreto direttoriale 23 novembre 2017 con il quale ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in attuazione del decreto ministeriale, e' stato indetto un corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti;
e) DM: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 138 del 3 agosto 2017 recante: «Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
f) Direttore generale: Direttore generale preposto alla direzione competente per gli indirizzi generali relativi alla disciplina giuridica ed economica del personale scolastico;
g) Legge: la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
h) CRUI: la Conferenza dei rettori delle universita' italiane;
i) CEF: il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio europeo.
 
Art. 2
Organizzazione e contingente dei posti da destinare al concorso e al
corso di formazione

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in attuazione del DM, e' indetto un corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano.
2. Il numero dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 2, comma 4 del DD e' determinato in nove.
 
Art. 3

Requisiti generali di ammissione

1. Al concorso di cui all'art. 2 e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 429 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, nonche' dell'art. 6 del DM, il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purche' in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento (1) , di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
2. Sono altresi' considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito provvedimento delle autorita' accademiche entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica. Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di preruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000, n. 62.
4. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
6. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR ne dispone l'esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

(1) Ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136, il diploma ISEF
equivale a laurea triennale e non gia' quadriennale, magistrale o
equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso di cui al
presente bando, e' necessario che coloro che abbiano conseguito
il diploma di laurea in scienze motorie debbano aver conseguito
anche un'apposita laurea specialistica. Analogamente, il titolo
di Baccalaureato rilasciato da una Universita' pontificia non
puo' essere considerato quale titolo di accesso in quanto
equivalente ad un diploma universitario. Infine, nemmeno il
Magistero in Scienze religiose puo' consentire l'accesso alla
procedura concorsuale in quanto e' da ritenersi applicabile la
disciplina contenuta nella legge 11 luglio 2002, n. 148, che
demanda alla competenza delle Universita' e degli Istituti di
istruzione universitaria (art. 2) nonche' delle amministrazioni
statali (art. 5) la facolta' di riconoscimento dei cicli e dei
periodi di studi svolti all'estero e dei titoli di studio
stranieri.
 
Art. 4
Termine, contenuto e modalita' di presentazione delle istanze di
partecipazione

1. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto ai sensi dell'art. 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad € 10,00. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN: IT 45C 01000 03245 348 0 13 2409 00, Causale: 7 «Corso-concorso dirigenti scolastici - nome e cognome del candidato - codice fiscale del candidato». Copia del bonifico effettuato va allegata alla domanda di partecipazione.
2. Il personale docente ed educativo che intende partecipare alla procedura concorsuale deve produrre apposita istanza, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, ed inviandolo tramite l'utenza personale di Posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it - L'e--mail deve riportare il seguente oggetto: Concorso dirigenti scolastici scuole slovene_2018. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione.
3. Il modello di domanda da utilizzare e' esclusivamente quello presente pubblicato sull'apposito spazio informativo (Natečaj ravnatelji 2018) presente nella home page del sito internet dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it).
4. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
5. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna come previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine della procedura concorsuale.
6. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al modello allegato al bando. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano leggibili.
7. Nella domanda di ammissione il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti generali e dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' dei titoli specifici di ammissione alla presente procedura concorsuale ai sensi dell'art. 3 del presente bando. In particolare il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Il candidato deve, altresi', dichiarare il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) idoneita' fisica alla frequenza del corso-concorso e allo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente scolastico;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. Il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, numero 18, e comma 5, lettera a), l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente le variazioni inviando apposita nota con Posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it - L'Amministrazione scolastica non assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria e/o certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' gli eventuali tempi aggiuntivi necessari. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare successivamente e almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dell'USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento delle prove possono essere concordate telefonicamente con l'USR. Dell'accordo raggiunto l'USR redige un sintetico verbale che invia tramite e-mail all'interessato per la formale accettazione. In ogni caso i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 30% del tempo assegnato per le prove;
k) il titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1, posseduto con l'esatta indicazione dell'Universita' che l'ha rilasciato, dell'anno accademico in cui e' stato conseguito e del voto riportato; qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero il candidato deve indicare obbligatoriamente gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
l) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo, da utilizzare ai fini dell'attuazione degli articoli 8 e 9;
m) la classe di concorso o il tipo/posto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19;
n) la sede e istituto di titolarita' e di servizio (i docenti in esonero sindacale, distaccati, utilizzati, comandati o collocati fuori ruolo, poiche' in servizio all'estero o presso altre amministrazioni dello Stato, indicheranno l'ultima istituzione scolastica di appartenenza, nonche' l'istituzione o l'ufficio presso il quale prestano servizio e la data di inizio);
o) la data della prima nomina in ruolo nonche' la conferma in ruolo;
p) l'effettiva anzianita' di servizio dopo la prima nomina in ruolo;
q) i periodi di servizio prestati presso istituzioni scolastiche ed educative statali, nonche' presso le scuole paritarie prima della nomina in ruolo con l'esatta indicazione dell'istituzione e dei singoli periodi di servizio effettivamente prestato in costanza del riconoscimento paritario, nonche' l'avvenuto versamento dei contributi;
r) gli eventuali periodi per i quali e' stato adottato un provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
s) la eventuale conferma dell'incarico di presidenza di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
t) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 497 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
u) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
8. Non si tiene conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al corso-concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
 
Art. 5

Commissione del concorso

1. La commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione irigenziale e' nominata con decreto del Dirigente titolare dell'USR secondo le modalita' e con i requisiti definiti dagli articoli 15 e 16 del DM.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del DM nella commissione giudicatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.
 
Art. 6

Prove di esame

1. Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi eventualmente anche con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale.
 
Art. 7

Prova scritta

1. I candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 sono ammessi, con decreto del Dirigente titolare da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.
2. La prova scritta, predisposta da parte della commissione di cui all'art. 5, e' unica e si svolge in una unica data nella sede individuata dall'USR. Parte di essa e' svolta in lingua slovena ai sensi dell'art. 23, comma 5 del DM.
3. La commissione di cui all'art. 5 stabilisce la modalita' di svolgimento (cartacea o su supporto informatico) della prova scritta. Nel caso di svolgimento su supporto informatico, i candidati, ammessi a sostenere la prova scritta, avranno a disposizione una postazione informatica alla quale accederanno tramite un codice di identificazione personale che sara' fornito il giorno della prova.
4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.
5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del DM.
6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera e' articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del DM, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.
7. La prova ha la durata di 150 minuti.
8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.
9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del DM, in base ai quali e' costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet dell'USR il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta.
10. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'USR, e' reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
11. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
12. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana e slovena. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o piu' candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
13. La vigilanza durante la prova scritta e' affidata dall'USR ai commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilita' o di inopportunita' previsti per i componenti della Commissione esaminatrice dall'art. 16 del DM.
14. La prova scritta non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
 
Art. 8

Prova orale

1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 7 sono ammessi, con decreto del Dirigente titolare da pubblicarsi sul sito internet dell'USR, a sostenere la prova orale.
2. La prova orale, la quale ai sensi dell'art. 23, comma 5 del DM, deve svolgersi almeno in parte in lingua slovena, consiste in:
a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del DM che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;
c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.
3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla commissione del concorso. La commissione sceglie altresi' i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.
4. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del DM, in base ai quali e' costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'USR, prima dell'inizio della prova stessa.
6. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
7. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'USR, almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove orali, e' resa nota la sede, la data e l'ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
8. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta.
9. I candidati si devono presentare nella sede d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'.
10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
 
Art. 9

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I candidati, che hanno superato la prova scritta di cui all'art. 7, dichiarano il possesso dei titoli suscettibili di valutazione di cui alla tabella A allegata al DM e all'errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 21 ottobre 2017. La dichiarazione viene inoltrata esclusivamente attraverso la casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it secondo le istruzioni che verranno impartite con successivi avvisi.
2. I titoli valutabili sono quelli conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione.
3. La commissione esaminatrice valuta, esclusivamente, i titoli presentati con le modalita' di cui al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I titoli di cui alla tabella A allegata al DM nonche' i titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva, dovranno essere presentati attraverso la casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it oppure per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'indirizzo dell'USR. La presentazione deve essere effettuata entro i termini che saranno resi noti con successivo avviso.
5. Non verranno valutati titoli dichiarati con le modalita' di cui al comma 1 ma non presentati ai sensi del comma 4.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni presentate dai candidati, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale, possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti con successiva comunicazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
7. Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
 
Art. 10

Riserva

1. Una quota pari al 5% dei posti disponibili per l'accesso al corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 2, comma 3, e' riservata ai soggetti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, del DM.
 
Art. 11

Graduatoria del concorso e ammissione
al corso di formazione dirigenziale

1. All'esito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale, i candidati sono collocati in una graduatoria generale per merito e titoli, sulla base del punteggio di cui all'art. 9, comma 7. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Al corso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria generale per merito e titoli del concorso di ammissione, tenuto conto della riserva di cui all'art. 10, entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'art. 2, comma 2.
3. La graduatoria generale per merito e titoli del concorso di ammissione al corso di formazione e' approvata con decreto del Dirigente titolare ed e' pubblicata sul sito internet dell'USR.
 
Art. 12

Svolgimento del corso di formazione dirigenziale e tirocinio

1. Il corso di formazione dirigenziale e tirocinio si svolge secondo le modalita' definite dall'art. 17 del DM.
2. Con successivo decreto del Dirigente titolare di cui all'art. 17 comma 10 del DM, verranno stabilite le modalita' di assegnazione della sede di svolgimento del corso di formazione ai candidati ammessi allo stesso, le norme che i candidati sono tenuti ad osservare durante la frequenza del corso e, infine, la validita' dei periodi di formazione e di tirocinio in caso di assenze da parte dei candidati stessi.
3. Ai sensi dell'art. 23, comma 3 del DM almeno un modulo del corso di formazione viene svolto in lingua slovena ed e' integrato con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue italiano-sloveno.
 
Art. 13

Commissione del corso e graduatoria generale

1. La commissione esaminatrice del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e' composta da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 5 ed e' nominata dal Dirigente titolare dell'USR. La medesima commissione e' costituita ai sensi degli articoli 15, 16 e 23 del DM, secondo la disciplina specifica di cui all'art. 18 del DM.
2. La graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio e' formulata secondo le modalita' previste dall'art. 19, comma 1, del DM.
3. La graduatoria generale di merito e' approvata con decreto del Dirigente titolare dell'USR ed e' pubblicata sul sito internet dell'USR e del Ministero. Della pubblicazione si da' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. La graduatoria generale di merito ha durata sino all'approvazione della graduatoria successiva.
 
Art. 14

Vincitori

1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.
2. I vincitori sono assegnati ai ruoli sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno.
3. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Nell'assegnazione della sede di servizio, l'USR si atterra' a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n. 104/1992.
4. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresi' depennati dalla graduatoria coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'USR con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto di cui al comma 3, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal successivo art. 15 per l'assunzione medesima.
 
Art. 15

Presentazione dei documenti di rito

1. I vincitori del corso-concorso di cui all'art. 14 sono tenuti a presentare all'USR, i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
 
Art. 16

Assunzione in servizio

1. I dirigenti assunti in servizio sono soggetti al periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale scolastico.
2. Ai dirigenti scolastici assunti in servizio compete il trattamento economico relativo alla predetta qualifica prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e dalla normativa vigente.
 
Art. 17

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale o di notifica all'interessato.
 
Art. 18

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al corso-concorso o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente all'espletamento del corso-concorso medesimo ed avverra' con l'utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche.
2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione al corso-concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura concorsuale ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'USR, titolare del trattamento dei dati.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' l'USR.
 
Art. 19

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale scolastica.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al TAR Lazio).
Trieste, 11 luglio 2018

Il dirigente: Giacomini
 
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