Gazzetta n. 77 del 28 settembre 2018 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (scad. 29 ottobre 2018)
Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio. Anno 2018.


IL COMANDANTE GENERALE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza» e, in particolare, l'art. 6, comma 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,

Determina:

Art. 1

Posti disponibili

1. E' indetta, per l'anno 2018, una procedura di selezione per il reclutamento di 3 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
c) valutazione dei titoli.
3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove selettive, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
 
Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione
alla procedura reclutativa

1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgono o hanno svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
d) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
e) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
f) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, per inattitudine al volo o alla navigazione;
h) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, e conservati alla data di effettivo incorporamento.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
 
Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
2. I concorrenti, dopo essersi registrati al portale utilizzando la propria casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1.
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente al termine di cui al comma 1, dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it.
 
Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
i) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico;
l) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
m) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
n) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio, di cui alla scheda in allegato 2 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell'art. 15 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2, lettera b), la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli preferenziali;
o) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso nonche' le modalita' di notifica delle graduatorie finali di merito.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
 
Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'art. 3, comma 1, con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate da idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalita' differenti da quella prevista;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna»;
e) non siano integrate, entro il termine di cui al successivo art. 6, comma 2, lettera a), della documentazione attestante il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l).
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
 
Art. 6

Documentazione

1. Il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. E' onere degli aspiranti:
a) far pervenire, al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia, entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso (a tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l);
b) ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art. 11, consegnare in tale sede o far pervenire all'indirizzo P.E.C. concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it, entro la data di svolgimento delle stesse, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui all'allegato 2 del bando e/o di quelli preferenziali di cui all'art. 15 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio gia' indicati nella domanda di partecipazione saranno comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l'Amministrazione pubblica che dispone della documentazione attestante il possesso dei suddetti titoli.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli accertamenti di cui all'art. 11.
3. I candidati che rivestono lo status di militare, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di cui all'art. 15, devono far pervenire a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione alla frequenza del corso di formazione in qualita' di allievo finanziere.
4. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di reclutamento.
 
Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) Sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno due ufficiali medici, membri;
c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da almeno un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
4. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e d), possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.
 
Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.
 
Art. 9

Esclusione dalla procedura

1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 10

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame i candidati devono esibire la carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
 
Art. 11

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati, a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per essere sottoposti alla visita medica di primo accertamento.
2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica tutti i candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it
4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 4, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 5.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui al comma 2, lettera a);
b) integrata da documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3). L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia, o inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it, entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneita' e compatibilmente con questi, sara' comunque presa in considerazione la documentazione:
(1) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso;
(2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
10. La Sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento della successiva fase concorsuale.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
12. La Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 11, dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
13. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale nel giorno e nell'ora comunicati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
14. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
15. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
 
Art. 12

Documentazione da produrre
in sede di visita medica di primo accertamento

1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
e) certificato (fac-simile in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, attestante:
(1) lo stato di buona salute;
(2) la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche;
(3) la presenza/assenza di gravi manifestazioni immuno-allergiche;
(4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze o idiosincrasie di cui al medesimo comma 1, lettera e), comportano l'esclusione dalla procedura.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente Sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 26 novembre 2018, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dalla procedura.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 13

Accertamento dell'idoneita' attitudinale

1. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura di selezione.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 14

Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove selettive

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente bando, non si presenta, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e l'accertamento dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD@pec.gdf.it.
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 15

Graduatoria finale di merito

1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria finale di merito secondo il punteggio riportato da ciascun candidato.
2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 2.
3. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.
4. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
La certificazione attestante il possesso dei titoli preferenziali e/o maggiorativi deve essere prodotta secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2, lettera b).
6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine della stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
7. La graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 16

Ammissione al corso di formazione

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati vincitori della procedura sono ammessi a un corso di formazione, in qualita' di allievi finanzieri previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
3. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate, nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
5. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.
6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al comma 5 e' subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 11.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6, devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti all'art. 12, secondo le modalita' all'uopo stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
 
Art. 17

Mancata presentazione al corso di formazione

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, devono essere comunicati dal candidato alla Legione allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it. Il comandante del Reparto di istruzione provvedera' a valutare le dichiarate cause impeditive ed eventualmente a stabilire un ulteriore termine di presentazione. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dal competente Reparto di istruzione.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre 90 giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
 
Art. 18

Spese di partecipazione alla procedura

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.
 
Art. 19

Trattamento economico degli allievi finanzieri

1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
 
Art. 20

Assegnazione al termine del corso

1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 16, i finanzieri sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
 
Art. 21

Sito internet e informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.
 
Art. 22

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per le finalita' concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti sono, rispettivamente, il Corpo della guardia di finanza e il comandante del Centro di reclutamento.
Roma, 21 settembre 2018

Il Comandante generale: Toschi
 
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