Gazzetta n. 89 del 9 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
GRADUATORIA
Scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso pubblico, per esame, a ottocentonovantatre' posti, successivamente elevati a millecentottantadue.


IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, contenente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che introduce nuovi limiti di eta' e titoli di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
Visto l'art. 1, commi 287 e 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Preso atto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione al ripiano del turn-over per l'anno 2018, in corso di perfezionamento;
Rilevato che si puo' procedere alla assunzione di 1.113 unita' di allievi agenti nell'anno 2018, comprensive delle 100 unita' la cui assunzione straordinaria e' prevista dall'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Considerato che, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispone che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione», la regola generale da seguire per la copertura dei posti vacanti e' quella dello scorrimento;
Valutate le esigenze di celerita' in relazione alla necessita' di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale;
Considerato che con lo scorrimento delle graduatorie vigenti verrebbero immediatamente avviati gli idonei al prescritto corso di formazione iniziale realizzando consistenti economie;
Preso atto dell'elevato punteggio conseguito dai candidati idonei non vincitori di cui alla graduatoria finale approvata con il soprarichiamato decreto del 28 maggio 2018;
Considerato che tali circostanze, in ossequio al principio di buon andamento della pubblica amministrazione e nei limiti di quanto disposto dall'art. 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'art. 2.199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, inducono a procedere, in alternativa all'indizione di una procedura concorsuale pubblica per l'anno 2018, allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso a 893 posti di allievo agente, elevato a 1.182 posti, di cui all'art. 1, lettera a, del decreto in data 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 26 maggio 2017, come modificato con decreto in data 23 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 27 ottobre 2017.
Visto il decreto del Direttore centrale per le risorse umane n. 333-B/12D.2.17/12217 in data 28 maggio 2018, con il quale e' stata approvata la graduatoria finale del predetto concorso pubblico;
Visto l'art. 2.199, comma 7-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede che per l'anno 2018 i posti messi annualmente a concorso sono destinati nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'art. 703 del medesimo decreto legislativo;
Considerato che, pertanto, l'aliquota da destinare all'ingresso mediante procedura pubblica e' pari a 459 unita';
Considerato che, ai sensi dell'art. 2.199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'assunzione di complessivi 654 allievi agenti si procedera' mediante apposite procedure concorsuali riservate ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;

Decreta:

1. lo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso a 893 posti di allievo agente, elevato a 1.182 posti, di cui all'art. 1, lettera a, del decreto in data 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 26 maggio 2017, come modificato con decreto in data 23 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 27 ottobre 2017.
2. Nell'ambito della procedura di scorrimento della graduatoria sopra descritta, sono riservati n. 4 posti a coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, di livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
3. Il Direttore centrale per le risorse umane e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 29 ottobre 2018

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Gabrielli

 
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