Gazzetta n. 92 del 20 novembre 2018 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO (scad. 20 dicembre 2018)
Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare alle unita' cinofile, riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del predetto Corpo.



IL CAPO DIPARTIMENTO
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, recante il «Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica dell'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la Direttiva tecnica concernente le modalita' per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 ottobre 2018, concernente «Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che deroga il limite di eta' previsto per l'assunzione del medesimo personale volontario;
Visto l'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, ai sensi del quale il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unita' cinofile mediante avvio di procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:
Art. 1
Posti a bando per la procedura di reclutamento
E' indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare alle unita' cinofile, riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del predetto Corpo, che alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi elenchi, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio.
Per il personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio.
Per il personale con eta' superiore a 46 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio.
 
Art. 2
Requisiti di ammissione
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 da almeno 3 anni alla data del 1° gennaio 2018;
b) aver prestato, alla data del 1° gennaio 2018, in qualita' di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, almeno i giorni di servizio di seguito riportati:
per il personale con eta' inferiore a 40 anni, non meno di 120 giorni;
per il personale volontario con eta' ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio;
per il personale con eta' superiore a 46 anni compiuti, il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresi' effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio.
Non e' ammesso alla procedura speciale di reclutamento a domanda il personale volontario che abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e quello che abbia maturato, alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande e comunque sino alla data di assunzione, l'eta' prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
c) aver conseguito la prescritta certificazione operativa alla data dell'11 aprile 2017;
d) cittadinanza italiana;
e) godimento dei diritti politici;
f) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 e successive modificazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
g) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
h) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonche' all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Non sono ammessi alla procedura selettiva coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti di ammissione, ad eccezione dei requisiti di idoneita' fisica e psichica per i quali si rimanda all'art. 9 del presente bando e a quelli di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
 
Art. 3
Esclusione dalla procedura selettiva
Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, gli aspiranti partecipano con riserva alla procedura selettiva.
L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
 
Art. 4
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate.
La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla procedura selettiva e' certificata dal sistema informatico che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio del modulo elettronico.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione.
In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda da sottoscrivere e consegnare il giorno stabilito per la prova di capacita' operativa.
Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto.
L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda i seguenti requisiti:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) la residenza anagrafica;
d) il codice fiscale;
e) la data di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
f) il numero dei giorni di servizio prestato, alla data del 1° gennaio 2018, in qualita' di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comprensivi dei centoventi giorni che costituiscono requisito per l'ammissione;
g) il comando o i comandi presso cui e' stato svolto il servizio volontario;
h) di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dai richiami, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e non aver maturato, alla data di scadenza del termine previsto nel presente bando per la presentazione delle domande, l'eta' prevista per il collocamento a riposo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;
i) di aver conseguito la prescritta certificazione operativa alla data dell'11 aprile 2017;
j) l'eventuale mansione di formatore cinofilo, attestata dalla Direzione centrale per la formazione;
k) l'eventuale servizio di leva prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco
l) di non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi;
m) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
n) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
o) di essere a conoscenza del testo integrale del presente bando.
Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al Portale dei concorsi https://concorsi.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella sezione «Aggiorna profilo».
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 
Art. 5
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'interno del 26 ottobre 2018.
La commissione e' presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da un numero di componenti, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, non inferiore a quello dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con la qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu' componenti e del segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione.
 
Art. 6
Modalita' di espletamento della procedura selettiva
La procedura prevede l'attribuzione del punteggio per formare la graduatoria di merito e l'accertamento dell'idoneita' tramite apposita prova di capacita' operativa.
L'attribuzione del punteggio viene determinata da:
a) i giorni di servizio. A ciascun giorno di servizio prestato in una delle qualifiche del personale volontario sono attribuiti punti 0,01.
Non concorrono al computo dei giorni di servizio quelli relativi al corso di formazione iniziale di cui all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
Nella quantificazione dei giorni di servizio previsti dall'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' ai fini del presente articolo, sono computati i giorni di servizio prestati nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal personale il cui rapporto di impiego sia cessato nell'ultimo quinquennio per cause diverse da quelle indicare dagli articoli 136 e 139 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni.
I giorni di servizio devono essere attestati dal Comando dei vigili del fuoco presso il quale sono stati effettuati e computati secondo le indicazioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando.
b) anzianita' di iscrizione negli appositi elenchi del personale volontario. A ciascun anno di anzianita' di iscrizione sono attribuiti 0,15 punti.
c) aver ricoperto la mansione di formatore cinofilo, attestata dalla Direzione centrale per la formazione, per la quale sono attribuiti punti 1.
d) servizio di leva. Al personale volontario che ha prestato l'intero servizio di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuiti 0,15 punti.
I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2018.
Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
 
Art. 7
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito in base al punteggio complessivo riportato dai candidati nella valutazione dei requisiti di cui all'art. 6 del presente bando.
Sulla base di tale graduatoria, l'amministrazione redige la graduatoria finale della procedura selettiva, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non sono valutati i titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva.
La graduatoria finale, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Al personale assunto all'esito della procedura speciale di reclutamento, di cui al presente bando, si applica quanto disposto dall'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 8
Accertamento dell'idoneita'
Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente art. 7, i candidati sono convocati per l'accertamento dell'idoneita' da parte della Commissione esaminatrice.
Qualora, durante il periodo di validita' della graduatoria, si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti, l'assunzione degli altri candidati e' subordinata, comunque, all'accertamento dell'idoneita' e dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale previsti nel presente bando.
La prova di capacita' operativa e' diretta ad accertare l'efficienza fisica per l'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. La prova mira a valutare la capacita' pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticita'.
La tipologia della prova e le relative modalita' di esecuzione sono specificate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando.
Per essere ammessi a sostenere il suddetto accertamento, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita':
a) carta d'identita';
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) porto d'armi;
e) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato, o altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
I candidati si presentano all'accertamento dell'idoneita' muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente a 45 giorni dall'effettuazione dell'accertamento. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato al suddetto accertamento e la conseguente esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.
Il mancato superamento della prova di capacita' operativa comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonche' determina gli effetti di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76 e all'art. 12 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.
 
Art. 9
Accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali
I candidati risultati idonei all'accertamento di cui all'art. 8 sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale ai sensi dell'art. 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163.
Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2008, n. 163.
A tal fine i candidati sono sottoposti ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio anche di tipo tossicologico, nonche' ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari.
I giudizi di non idoneita' espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'art. 5 del regolamento 18 settembre 2008, n. 163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora integrino un caso di inidoneita' ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti.
Nei confronti dei candidati che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale, sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la Commissione fissa il termine entro il quale sottoporre detti candidati al previsto accertamento sanitario, per verificare la sussistenza dell'idoneita' fisica.
 
Art. 10
Corso di formazione
Il corso di formazione, della durata di sei mesi, si articola in due fasi: la prima della durata di cinque mesi, la seconda, di applicazione pratica, della durata di un mese e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, il corso puo' svolgersi anche presso altre sedi.
Il corso, che ha carattere residenziale, e' finalizzato agli sviluppi di competenze di ruolo e all'acquisizione di tecniche operative basilari per il soccorso tecnico urgente allo scopo di dotare gli allievi della preparazione necessaria per operare come vigili del fuoco di ruolo nel Corpo nazionale.
Le materie di insegnamento, i programmi, gli esami e i relativi criteri di valutazione, nonche' i piani di studio sono individuati con decreto del direttore centrale per la formazione del Dipartimento.
 
Art. 11
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalita' di gestione della procedura selettiva.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli di preferenza.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva.
L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, limitare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour 5 - 00184 Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.
 
Art. 12
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Il responsabile del procedimento e' il Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per gli affari generali.
 
Art. 13
Norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia.
Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it
Roma, 14 novembre 2018

Il Capo dipartimento: Frattasi
 
Allegato A

Per il computo dei «giorni di servizio» del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si osservano i seguenti criteri:
a) per il personale volontario richiamato in servizio per le esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si considera giorno di servizio ciascun giorno di richiamo, ivi comprese le assenze per malattia conseguente ad infortunio in servizio;
b) per il personale volontario che presta servizio presso i distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si considera giorno di servizio ciascun giorno in cui il medesimo personale inserito nel dispositivo di soccorso provinciale abbia effettuato almeno un intervento.
 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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