Gazzetta n. 96 del 4 dicembre 2018 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (scad. 4 gennaio 2019)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, per l'anno 2018.


IL COMANDANTE GENERALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante «Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;
Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (S.P.I.D.), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2018. Dei posti disponibili:
a) uno e' riservato agli ufficiali in ferma prefissata, con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della Guardia di finanza. Tale posto e' assegnato alla specialita' amministrazione;
b) nove sono destinati agli altri cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialita':
1) uno per amministrazione;
2) uno per telematica;
3) uno per infrastrutture;
4) due per sanita';
5) uno per veterinaria;
6) tre per psicologia.
2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola specialita' di cui al comma 1.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale, cui non sara' sottoposto il candidato al posto di cui al comma 1, lettera a);
b) una prova scritta, di cultura tecnico-professionale;
c) la valutazione dei titoli di merito;
d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
f) una prova orale;
g) una prova facoltativa di una lingua straniera;
h) la visita medica di incorporamento.
4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
 
Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), gli ufficiali in ferma prefissata in congedo, ovvero cancellati dal ruolo, che:
a) alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio senza demerito nel Corpo della Guardia di finanza per almeno diciotto mesi, compreso il periodo di formazione;
b) alla data del 1° gennaio 2018, non abbiano superato il giorno di compimento del trentasettesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1981;
c) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
d) non siano imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
e) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
f) abbiano mantenuto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso.
2. Possono partecipare al concorso per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
a) i militari del Corpo appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, che:
1) alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano superato il giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1973;
2) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
3) non siano imputati o condannati, ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
4) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
5) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
6) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
7) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
8) non siano sospesi dall'impiego o non siano in aspettativa.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso;
b) i cittadini italiani che:
1) alla data del 1° gennaio 2018, non abbiano superato il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di eta' e, quindi, siano nati in data non antecedente al 1° gennaio 1983;
2) siano in possesso dei diritti civili e politici;
3) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
4) non siano imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
7) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti.
Tali requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
3. In aggiunta ai requisiti indicati nei commi 1 e 2, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, tutti i candidati devono possedere una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello»), in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono, tra quelli indicati in allegato 1.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all'estero, sempreche' riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, equipollenti a uno di quelli prescritti per la partecipazione al presente concorso.
4. I concorrenti, alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda devono, altresi', essere:
a) per le specialita' «sanita'», «veterinaria» e «psicologia», iscritti, rispettivamente, all'albo dei medici-chirurghi, dei veterinari e degli psicologi;
b) per la specialita' «infrastrutture», in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto.
5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
6. Il giudizio di meritevolezza di cui al comma 1, lettera a), e' espresso sulla base dei requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, culturali e professionali, dimostrati durante il servizio prestato. L'autorita' competente ad esprimersi e' per i candidati in congedo dal Corpo della Guardia di finanza, il comandante regionale territorialmente competente in relazione al luogo di residenza.
 
Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identita' Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validita'.
Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza.
4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertata dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 2, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1.
6. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere invitata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati ad una sezione di polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'Autorita' giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita dichiarazione al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.
7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
8. Eventuali variazioni di recapito, di stato civile, di reparto di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it
 
Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) la categoria di posti e la specialita' per i quali intende concorrere;
b) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita (i militari alle armi devono indicare anche il grado rivestito nonche' il reparto cui sono in forza);
c) l'indirizzo proprio e, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e un recapito telefonico;
d) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e l'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la registrazione e sul quale verranno effettuate le notifiche ai sensi dell'art. 25, comma 2, del presente bando;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) il possesso della laurea specialistica o della laurea magistrale o titolo equipollente richiesto, con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. «triennali» o di «I livello» (indicare la classe di laurea e il titolo di studio prescritto per la partecipazione alla specialita' cui intende concorrere), l'universita' presso cui e' stato conseguito, con il relativo indirizzo, la durata legale del corso di laurea seguito, la data di conseguimento e il voto;
i) di essere iscritto, se concorrente per la specialita' «sanita'», «veterinaria» o «psicologia» rispettivamente, all'albo dei medici-chirurghi, dei veterinari o degli psicologi. I concorrenti per la specialita' «infrastrutture» devono indicare il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione connessa al titolo di studio richiesto;
l) la matricola meccanografica, il grado e il reparto cui e' in forza, se personale del Corpo in servizio;
m) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunziato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
n) di non essere imputato, condannato, ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
o) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
q) se militare del Corpo:
1) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
2) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
3) di non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
4) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
5) di non essere sospeso dall'impiego o in aspettativa;
r) il possesso dei titoli di merito di cui all'allegato 9 e l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 22, comma 4, del bando. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 7, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
s) di essere disposto, al termine del corso di formazione, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, determinata sulla base delle esigenze dell'amministrazione.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo' richiedere di sostenere anche una prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera, scelta tra francese, inglese, spagnolo e tedesco.
3. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 12, 13, 15, 16 e 22, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), della prova scritta, le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli e le modalita' di notifica della graduatoria unica di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
 
Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'art. 3, comma 1, con provvedimento del comandante del centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate da idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte pervengano con modalita' differenti da quella prevista;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoRTLA@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale Ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
 
Art. 6
Istruttoria della domanda presentata dai militari del Corpo in
servizio

1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all'art. 3, comma 1.
2. I comandi regionali, i comandi equiparati ai comandi regionali, il Quartier generale, il reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, il reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, il Centro navale e il Centro di aviazione devono, altresi', comunicare tempestivamente al centro di reclutamento:
a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso;
b) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.
 
Art. 7

Documentazione

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 e della valutazione dei titoli di cui all'art. 15, i comandi regionali, i comandi equiparati ai comandi regionali, il Quartier generale, il reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, il reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, il Centro navale e il Centro di aviazione, con riferimento ai candidati in servizio nella Guardia di finanza ammessi alla prova scritta, devono:
a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di finanza»;
e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. al centro di reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.
2. Inoltre, il centro di reclutamento, per gli altri candidati ammessi alla prova scritta, provvede, tramite i comandi del Corpo territorialmente competenti, ad acquisire i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
3. E' onere dei candidati consegnare o far pervenire al centro di reclutamento della Guardia di finanza, ufficio procedure reclutative - sezione allievi ufficiali, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia ovvero a mezzo P.E.C. all'indirizzo concorsoRTLA@pec.gdf.it
a) se ammessi alla prova scritta, entro il giorno di svolgimento della stessa, il prospetto in allegato 3:
1) al fine di eventualmente fornire, per la corretta valutazione da parte della competente sottocommissione, informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli di merito indicati nella domanda di partecipazione;
2) unitamente alle pubblicazioni tecnico-scientifiche di cui all'allegato 9 e all'eventuale documentazione probatoria - ovvero alle dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge - attestante il possesso di titoli di merito anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli di merito per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione di punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova scritta.
Al riguardo, si specifica che:
1) per le attivita' professionali, occorre indicare l'ente presso il quale e' stata esercitata l'attivita' nonche' la durata e la tipologia di impiego svolto;
2) per gli eventuali diplomi di specializzazione, diploma di formazione in medicina generale (per la sola specialita' sanita'), dottorati di ricerca, master e corsi di specializzazione/perfezionamento post lauream, posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto, e' necessario fornire informazioni utili all'individuazione dell'ente presso il quale tali titoli sono stati conseguiti e precisare la tipologia e le materie oggetto degli stessi;
b) se ammessi alla prova orale, entro la data di rispettivo svolgimento della stessa, i documenti in carta semplice o le relative dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di taluno dei titoli preferenziali di cui all'art. 22, comma 4. I titoli preferenziali gia' indicati nella domanda di partecipazione saranno comunque valutati qualora il candidato abbia ivi indicato l'amministrazione pubblica che dispone della documentazione attestante il possesso del titolo preferenziale.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli preferenziali per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova orale.
4. Il giudizio di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 6, e' trasmesso al centro di reclutamento, secondo le modalita' e la tempistica comunicate dallo stesso centro.
 
Art. 8

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria unica di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno quattro ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di incorporamento composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale medico, membri.
2. Per l'effettuazione della prova scritta, della valutazione dei titoli e della prova orale, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' integrata, per ogni specialita' a concorso, da:
a) un ufficiale della Guardia di finanza appartenente o impiegato alla medesima specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo;
b) un esperto in una o piu' materie oggetto delle prove scritta e orale.
3. Per l'effettuazione della prova facoltativa di lingua straniera, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), e' integrata da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della lingua stessa.
4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano a eccezione degli ufficiali medici, che nelle sottocommissioni per le visite mediche possono rivestire anche il grado di tenente.
5. Le sottocommissioni possono avvalersi:
a) per i lavori di rispettiva competenza, dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi;
b) durante lo svolgimento dei lavori, di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal centro di reclutamento.
 
Art. 9

Adempimenti delle Sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 8, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 8, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
 
Art. 10

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
2. Le proposte di esclusione sono formulate dal centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 11

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
 
Art. 12

Prova preliminare

1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana a partire dal 14 gennaio 2019.
2. La sede, l'elenco dei convocati di cui al comma 1, il calendario, e le modalita' di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 7 gennaio 2019, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. La prova preliminare sara' svolta qualora il numero complessivo di domande validamente presentate, relativo a tutte le specialita' a concorso, sia superiore a 180. In ogni caso, non saranno sottoposti alla predetta prova i concorrenti per le specialita' per le quali il numero di domande validamente presentate non sia superiore a:
a) venti posti per la specialita' amministrazione;
b) venti posti per la specialita' telematica;
c) venti posti per la specialita' infrastrutture;
d) quaranta posti per la specialita' sanita';
e) venti posti per la specialita' veterinaria;
f) sessanta posti per la specialita' psicologia.
Di tale circostanza, sara' data comunicazione con l'avviso di cui al comma 2.
4. I concorrenti che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione.
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sara' pubblicata sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» e sulla rete intranet del Corpo.
9. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a).
10. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 13 i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime:
a) venti posizioni per la specialita' amministrazione;
b) venti posizioni per la specialita' telematica;
c) venti posizioni per la specialita' infrastrutture;
d) quaranta posizioni per la specialita' sanita';
e) venti posizioni per la specialita' veterinaria;
f) sessanta posizioni per la specialita' psicologia.
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito dei predetti posti, all'ultima posizione.
I restanti candidati sono da considerarsi esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.
12. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
 
Art. 13

Prova scritta

1. I concorrenti risultati idonei alla prova preliminare di cui all'art. 12, se effettuata, nonche' i candidati per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia, alle ore 8,00 del giorno 5 febbraio 2019.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, ad eccezione di quella per la specialita' «infrastrutture», per la quale sono previste otto ore, consiste nello svolgimento di un elaborato di cultura tecnico-professionale, diverso per ciascuna delle specialita' a concorso, vertente sugli argomenti richiamati nell'allegato 4 alla presente determinazione.
In particolare, ai candidati concorrenti per la specialita' «Infrastrutture», sara' consentito, per lo svolgimento della suddetta prova, l'utilizzo di:
a) manuale dell'ingegnere e dell'architetto;
b) prontuario per il calcolo degli elementi strutturali in cemento armato e acciaio;
c) normativa tecnica;
d) calcolatrice scientifica non programmabile, righe e squadre.
3. Eventuali variazioni della data o della sede di svolgimento della prova saranno rese note con uno degli avvisi di cui all'art. 12, commi 2 e 11.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
 
Art. 14

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta, possono essere consultati:
a) codici e testi di legge, se autorizzati dalla suddetta sottocommissione;
b) vocabolario della lingua italiana e dizionario dei sinonimi e contrari.
Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati.
Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti, o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della preposta sottocommissione.
 
Art. 15

Valutazione dei titoli

1. Dopo l'effettuazione della prova scritta e prima della correzione degli elaborati, la sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), procedera' alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato il punteggio aggiuntivo determinato sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 9.
2. I titoli sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la documentazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 7.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati con l'avviso di cui all'articolo 16, comma 5, che ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti interessati.
 
Art. 16

Revisione della prova scritta

1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata dall'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2, dello stesso art. 8.
2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di diciotto trentesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato e domenica) e comunque entro il 21 marzo 2019, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di pubblicazione dell'esito della prova scritta di cui al comma 5, per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e, se idonei, dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, come di seguito specificato:
a) 1°, 2° e 3° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica (con l'esclusione del sabato e della domenica);
b) 4° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. Di contro, i candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
 
Art. 17

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati

1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei candidati, e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 8, comma 1, lettera b), mediante visita medica preliminare, presso il centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo «www.gdf.gov.it».
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati che, alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, il giudizio definitivo e' espresso tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare e', immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo' contestualmente chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:
a) presentata al centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione per la visita medica preliminare;
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative - sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione puo', in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneita' e compatibilmente con questi, sara' comunque presa in considerazione la documentazione:
3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso;
4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal centro di reclutamento.
In ogni caso, l'amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale secondo le modalita' e nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante del centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica preliminare.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il centro di reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e II livello.
12. La sottocommissione per la visita medica preliminare:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11, dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
15. I candidati che conseguono l'idoneita' agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di' cui all'ultimo comma dell'art. 12.
 
Art. 18

Documentazione da produrre in sede
di visita medica preliminare

1. I concorrenti convocati presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica preliminare devono presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a giorni sessanta:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c) e d).
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immunoallergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile, anche se in servizio nel Corpo della Guardia di finanza, devono, inoltre, produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza presso il centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 5 maggio 2019, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 8, comma 1, lettera b), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche preliminari. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
 
Art. 19

Accertamento dell'idoneita' attitudinale

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale quale ufficiale in servizio permanente del ruolo «tecnico-logistico-amministrativo», secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 16, comma 6.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 8, comma 1, lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet «www.gdf.gov.it».
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. l candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale e la prova facoltativa di lingua straniera nel giorno e nell'ora comunicati dal centro di reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
 
Art. 20

Prova orale e prova facoltativa
di lingua straniera

1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 2 dello stesso art. 8, ha una durata massima di 45 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie riportate in allegato 7.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce ad ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano la votazione minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale, e' sottoposto alla prova facoltativa di una lingua straniera, con le modalita' indicate in allegato 8.
9. Il giudizio sulla prova di cui al comma 8 e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3, dello stesso art. 8.
10. La sottocommissione assegna, per la prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta trentesimi, determinato secondo le modalita' di cui al comma 4. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta trentesimi consegue, nel punteggio della graduatoria unica di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 8.
11. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale e, eventualmente, nella prova facoltativa. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque, notificato ad ogni candidato.
 
Art. 21

Mancata presentazione e differimento del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta per:
a) sostenere la prova preliminare di cui all'art. 12, se prevista, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui all'art. 17, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui all'art. 19 e la prova orale di cui all'art. 20, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRTLA@pec.gdf.it
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 13, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per la visita medica di incorporamento, prevista dall'art. 23, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato all'Accademia della Guardia di finanza, entro settantadue ore, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del comandante dell'Accademia che, sentito il presidente della sottocommissione per la visita medica di incorporamento, puo' differire la presentazione del candidato, purche' il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati tramite il centro di reclutamento.
3. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi dei commi 1, lettera a), e 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
4. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
 
Art. 22

Graduatoria unica di merito

1. La graduatoria unica di merito e' redatta dalla sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nella anzidetta graduatoria i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, ad esclusione delle lettere c), g) e h).
3. La graduatoria e' formata sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli ai voti ottenuti nella prova scritta e orale, incrementato, eventualmente, della maggiorazione conseguita nella prova facoltativa di lingua straniera.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 7.
5. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 23.
Tale graduatoria e' resa nota con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it sulla rete intranet del Corpo e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
 
Art. 23

Visita medica di incorporamento e
ammissione al corso di formazione

1. Sono dichiarati vincitori e, con il grado di tenente, ammessi al corso di formazione, in qualita' di ufficiali allievi, i candidati che, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'art. 22, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sempreche' abbiano conseguito il giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e).
2. I candidati non idonei alla visita medica di incorporamento sono esclusi dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 12.
4. Qualora per mancanza di candidati idonei:
a) il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non possa essere ricoperto, l'unita' disponibile e' conferita in aumento a quella messa a concorso per la specialita' amministrazione e, laddove cosi' non ricoperta, alle altre specialita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita':
1) telematica;
2) psicologia;
3) sanita';
4) veterinaria;
5) infrastrutture;
b) uno o piu' posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) rimangano scoperti, le unita' disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento alle altre specialita' di cui al medesimo art. 1, comma 1, lettera b), secondo il seguente ordine di priorita':
1) telematica;
2) psicologia;
3) sanita';
4) veterinaria;
5) amministrazione;
6) infrastrutture.
5. I vincitori del concorso, nominati tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, sono iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria unica di merito del concorso e avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a un anno. Gli stessi, qualora provenienti da altre Forze armate o Forze di polizia, devono congedarsi dalle rispettive amministrazioni.
6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio dello stesso, il Comando generale della Guardia di finanza puo' dichiarare, per ciascuna specialita', vincitori del concorso altri candidati idonei nell'ordine della graduatoria unica di merito.
7. Gli ufficiali allievi, ammessi a frequentare il corso di formazione, devono sottoscrivere, immediatamente dopo la visita medica di incorporamento e comunque prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di inizio dello stesso ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso.
8. I frequentatori che non superano o non portano a compimento il corso di formazione:
a) se provenienti da personale appartenente al Corpo, riassumono la precedente posizione di stato. Il periodo di corso effettuato e', in tale caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado;
b) sono collocati in congedo, nei restanti casi.
 
Art. 24
Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, a eccezione delle lettere c) e h), ai candidati in servizio nel Corpo della Guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento attitudinale. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua, fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il limite massimo di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
 
Art. 25

Sito internet, informazioni utili e modalita' di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo www.concorsi.gdf.gov.it
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.
 
Art. 26

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali.
Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento) avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento e dall'art. 2-ter del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo della Guardia di finanza, con sede in Roma, Viale XXI Aprile n. 51, che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf. it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della Guardia di finanza puo' essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'instaurazione del rapporto di lavoro che trova la base giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento agli articoli 2149, comma 4, e 2143-bis;
d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale;
e) l'eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale potra' avvenire ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del regolamento;
f) il periodo di conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato regolamento, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, integrare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali inviando le relative istanze al centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Roma, 29 novembre 2018

Il Comandante Generale: Toschi
 


Parte di provvedimento in formato grafico


 
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