Gazzetta n. 7 del 25 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 4 febbraio 2019)
Modifica e proroga dei termini di presentazione delle domande relative ai concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle accademie delle Forze armate, per l'anno accademico 2019-2020.



IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati indetti i concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale e aeronautica per l'anno accademico 2019-2020;
Viste le lettere n. M_D E0012000 REG2019 0009214 in data 16 gennaio 2019, n. M_D MSTAT RG2019 0002505 in data 15 gennaio 2019 e n. M_D ARM001 REG2019 0005643 in data 17 gennaio 2019, con le quali, rispettivamente, gli Stati maggiori di esercito, marina e aeronautica hanno chiesto di prolungare fino al 4 febbraio 2019 il periodo di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra, al fine di incrementare il numero dei partecipanti alla prova scritta di preselezione/selezione culturale;
Ritenuto di poter accogliere tali richieste mediante la proroga del termine di cui all'art. 4, comma 1 del sopracitato decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018;
Ritenuto inoltre, di apportare alcune correzioni a refusi presenti nelle appendici del bando;
Visto il decreto dirigenziale VDG EI/2018/304 del 19 dicembre 2018, con cui al Gen. B. Lorenzo Santella, quale vice direttore della direzione generale per il personale militare, e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso,

Decreta:
Art. 1
Per i motivi citati nelle premesse, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per esami, per l'ammissione di centoquarantotto allievi al primo anno del 201° corso dell'Accademia militare dell'esercito, di centodiceci allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale e di ottantatre' allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica per l'anno accademico 2019-2020, indicato all'art. 4 comma 1 del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018, citato nelle premesse, e' prorogato al 4 febbraio 2019. Resta, comunque, invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (28 gennaio 2019) la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del medesimo decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018.
 
Art. 2
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo successivo alle tabelle di valutazione presenti nella Sezione 2.2. «Prove di efficienza fisica» dell'appendice esercito del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018 e' sostituito dal seguente:
« I concorrenti convocati alle prove di efficienza fisica dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche e dovranno essere muniti della documentazione di cui all'art. 11, comma 3 del bando. ».
 
Art. 3
Per i motivi citati nelle premesse, il quinto alinea del settimo capoverso della sezione 2.2. «Accertamenti psicofisici» dell'appendice marina militare del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018 e' sostituito dal seguente:
«- tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi, la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali, gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione in presenza di esiti disfunzionali e con integrita' del fondo oculare; ».
 
Art. 4
Per i motivi citati nelle premesse, il terzo alinea della lettera c) della Sezione 2.4. «Prove di efficienza fisica» dell'appendice marina militare del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018 e' sostituito dal seguente:
«- autorizzera', nei casi e con le modalita' previsti all'art. 11, commi 4, 5 e 6 del bando, il differimento della data di effettuazione di tutti o parte degli esercizi, comunicandolo direttamente all'Accademia navale, ufficio concorsi; »
 
Art. 5
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo della Sezione 2.5. «Accertamenti attitudinali» dell'appendice marina militare del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018 e' sostituito dal seguente:
« Agli accertamenti attitudinali saranno ammessi i candidati idonei alle prove di efficienza fisica e, con riserva, anche i concorrenti di cui all'art. 11, comma 6 del bando. ».
 
Art. 6
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo della sezione 2.6. «Prova orale di matematica» dell'appendice marina militare del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018 e' sostituito dal seguente:
« Alla prova orale di matematica saranno ammessi i candidati per i posti per i Corpi vari idonei agli accertamenti attitudinali e, con riserva, anche i concorrenti per i posti per i medesimi Corpi di cui all'art. 11, comma 6 del bando. ».
 
Art. 7
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo della sezione 2.7. «Prova orale di biologia» dell'appendice marina militare del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018 e' sostituito dal seguente:
« Alla prova orale di biologia saranno ammessi i candidati per i posti per il Corpo sanitario militare marittimo idonei agli accertamenti attitudinali e, con riserva, anche i concorrenti per i posti per il medesimo Corpo di cui all'art. 11, comma 6 del bando. ».
 
Art. 8
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo della sezione 3.2. «Documentazione da presentare alle prove di efficienza fisica» dell'appendice marina militare del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018 e' sostituito dal seguente:
« I concorrenti all'atto della presentazione in accademia navale per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica dovranno presentare i documenti di cui all'art. 11, comma 3 del bando. ».
 
Art. 9
Per i motivi citati nelle premesse, il primo periodo della Sezione 3.1. «Documentazione da presentare alle prove di efficienza fisica» dell'appendice arma dei carabinieri del decreto interdirigenziale n. 32/1D del 19 dicembre 2018 e' sostituito dal seguente:
« I concorrenti all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica dovranno presentare i documenti di cui all'art. 11, comma 3 del bando. ».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2019

Il vice direttore generale: Santella