Gazzetta n. 20 del 12 marzo 2019 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (scad. 12 aprile 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di ottocentotrenta allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2019/2020.


IL COMANDANTE GENERALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 36, comma 23, in base al quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 35 del richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i marescialli della Guardia di finanza sono tratti, per l'anno 2019, nella misura del 60% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;
Visto il decreto del comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto, per l'anno accademico 2019/2020, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di ottocentotrenta allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, cosi' ripartiti:
a) settecentosessantotto allievi marescialli del contingente ordinario, di cui:
1) diciotto sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
2) otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) sessantadue allievi marescialli del contingente di mare, cosi' suddivisi:
1) sedici per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) otto per la specializzazione «nocchiere» (NCH);
3) trentasei per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM);
4) due per la specializzazione «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC).
2. Dei trentasei posti disponibili per il contingente di mare - specializzazione «tecnico di macchine», sei sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle autorita' di cui all'art. 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dalle relative prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita' della stessa, la maggiore eta'.
3. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, e conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
4. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 2 non e' ammessa per piu' di due volte.
5. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
6. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) prova orale di cultura generale;
g) prova facoltativa di una lingua estera, consistente in un esame scritto e orale nella lingua prescelta;
h) prova facoltativa di informatica;
i) valutazione dei titoli.
7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
 
Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta';
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta';
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
10) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle universita' statali o legalmente riconosciute.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2018/2019.
4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), punto 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti autorita':
a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) sottocapo di Stato maggiore e capi reparto del Comando generale relativamente al personale in forza alle rispettive articolazioni. Per il personale in forza alle articolazioni del Comando generale di diretta collaborazione del comandante generale, del comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore, il giudizio e' espresso dai rispettivi capi ufficio;
d) comandante del Quartier generale, comandante del Centro informatico amministrativo nazionale, comandante del Centro logistico, comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, comandante del Centro navale e comandante del Centro di aviazione, relativamente al personale dipendente.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
 
Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne dovra':
a) registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore;
b) effettuare, al termine della procedura di compilazione dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla firma autografa del candidato e, a pena di nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale, dovra' essere scansionato e caricato a sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.
Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il candidato avra' cura di scansionare, su un unico file, i relativi documenti di riconoscimento in corso di validita'.
Il sistema consentira', quindi, di verificare il corretto inserimento dei file richiesti e di concludere la procedura di presentazione dell'istanza.
5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1.
Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenne, il modello dovra' essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale. L'istanza dovra' essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita la potesta' genitoriale.
7. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati ad una sezione di Polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'autorita' giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.
8. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di cui al comma 6, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it
 
Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;
b) il Reparto cui e' in forza;
c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2018/2019, indicando l'istituto presso il quale e' stato o sara' conseguito;
e) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
h) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
i) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell'art. 22 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita';
m) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2018/2019, indicando l'istituto presso il quale e' stato o sara' conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
n) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
q) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell'art. 22 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita';
s) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative:
a) se concorrente per il contingente ordinario:
1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco;
2) prova di informatica;
3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero;
b) se concorrente per il contingente di mare:
1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, spagnolo e tedesco;
2) prova di informatica;
3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia.
5. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritta, orale e facoltativa di informatica;
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, devono specificare gli estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
6. I candidati, inoltre, nella domanda, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 22, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie finali di merito.
7. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:
a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
 
Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'art. 3, comma 1, con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo/i documento/i di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoAM@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
 
Art. 6

Documentazione

1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
a) la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1;
b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a), punto 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1;
c) i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento:
1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso;
2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione del comandante generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, devono:
a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo della guardia di finanza»;
e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. al Centro di reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 12, il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica hanno l'onere di presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, anche se non indicato nella domanda di partecipazione, dei titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell'art. 22 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I candidati che concorrono per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale» devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it la citata documentazione al Centro di reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 luglio 2019.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato nella data di sostenimento delle prove di efficienza fisica, l'amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica ovvero, per i soli militari che concorrono per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale», oltre il 10 luglio 2019.
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2018/2019 dovranno presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2.
6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art. 22, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.
 
Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del comandante in seconda della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due esperti o docenti nelle materie oggetto di valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione.
La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le altre fasi concorsuali, da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo restando l'unico presidente. Alle stesse, aventi la medesima composizione di quella originaria, non puo' essere attribuito un numero di candidati inferiore a cinquecento;
c) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali medici, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con anzianita' superiore), membri;
f) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo, composta da almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica, le Sottocommissioni di cui al comma 1, lettera b) sono integrate rispettivamente da:
a) docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione o da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua;
b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o impiegati nella specialita' telematica del ruolo tecnico logistico amministrativo, o ispettori in forza alle articolazioni tecniche della medesima specialita'.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
6. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d), e) e f) possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.
 
Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere d) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
 
Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 10

Documento di identificazione

1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
 
Art. 11

Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare

1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 29 aprile 2019, la prova preliminare consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana.
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 19 aprile 2019, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati concorrenti per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere le previste prove scritta, orale e facoltativa di informatica in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sara' pubblicata sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it».
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi nei primi:
a) duemilaquattrocento posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) centosettanta posti della graduatoria del contingente di mare, cosi' distinti:
1) quarantacinque posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) venticinque posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere» (NCH);
3) novantatre' posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM);
4) sette posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
 
Art. 12

Modalita' e data di svolgimento della prova scritta

1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del giorno 23 maggio 2019, nella sede che sara' resa nota con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati.
3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'art. 11, commi 2 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
 
Art. 13

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

1. Alle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12 (commi 1 e 3), 13, 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
 
Art. 14

Revisione della prova scritta

1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. Le sottocommissioni assegnano a ogni elaborato un punto di merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal giorno successivo al termine della relativa correzione (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro il giorno 24 giugno 2019, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). Con il medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di pubblicazione dell'esito della prova scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo) e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto sempre sul predetto portale a partire dal giorno successivo a quello di cui al comma 5.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per i soli candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica;
c) 5° e 6° giorno: all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, solo per i candidati appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica e per gli altri aspiranti idonei agli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 15

Prove di efficienza fisica

1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello di preparazione atletica dei candidati, consistono:
a) per il contingente ordinario, nelle seguenti:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di nuoto 25 m stile libero;
b) per il contingente di mare, nelle seguenti:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e prova di nuoto 25 m stile libero;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella tabella in allegato 3, anche in una sola delle discipline obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12 (comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie finali di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:

===================================================
| Punteggio conseguito| Maggiorazione |
+=====================+===========================+
| da 1 a 2 | 0,05 |
+---------------------+---------------------------+
| da 2,5 a 3,5 | 0,10  |
+---------------------+---------------------------+
| da 4 a 5 | 0,15  |
+---------------------+---------------------------+
| da 5,5 a 6,5 | 0,20  |
+---------------------+---------------------------+
| da 7 a 8 | 0,25  |
+---------------------+---------------------------+
| da 8,5 a 9,5 | 0,30  |
+---------------------+---------------------------+
| da 10 a 11 | 0,35  |
+---------------------+---------------------------+
| da 11,5 a 12 | 0,40 |
+---------------------+---------------------------+

4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori.
5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), un certificato, in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto, l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al differimento delle stesse in data non successiva al 26 agosto 2019 non potendo procedere all'effettuazione della prova di efficienza fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data del 26 agosto 2019, tali candidate sono escluse dal concorso.
10. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) provvede, con giudizio motivato e insindacabile, all'eventuale differimento - a una data posteriore a quella prevista dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non oltre il 26 agosto 2019 - del candidato che:
a) consegni o faccia pervenire entro il giorno di svolgimento della prova idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it
b) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri della preposto organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
11. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica, se non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 16

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, tutti i candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it
Oltre al richiamato profilo sanitario, ai candidati che concorrono per il contingente di mare - specializzazioni «nocchiere abilitato al comando» e «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» e' richiesto anche il possesso di:
a) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione;
b) campo visivo e motilita' oculare normali;
c) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
Inoltre, coloro che concorrono per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» non devono essere altresi' affetti dalle imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 9.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 6, prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla visita medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi marescialli - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita'.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione puo', in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non idoneita' e compatibilmente con questi, sara' comunque presa in considerazione la documentazione:
3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici giorni e pervenuta oltre lo stesso;
4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale secondo le modalita' e nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra' prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il contingente di mare - specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC).
12. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 11, dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
13. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
14. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
15. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 17

Documentazione da produrre in sede di visita medica
di primo accertamento

1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 5), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine, qualora in corso di validita', potra' essere presentato lo stesso certificato di cui all'art. 15, comma 7. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo sopra indicato, al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
4. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non puo' procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni. Tali candidate saranno escluse dal concorso qualora lo stato di temporaneo impedimento, anche in sede di seconda convocazione e comunque non oltre il 27 agosto 2019, non consenta di rispettare la tempistica prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale.
5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato e' escluso dal concorso.
6. I candidati ammessi ai recuperi delle prove di efficienza fisica che in sede di visita medica di primo accertamento non presentano i certificati di cui al comma 5, lettera b), sono esclusi dal concorso.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 18

Accertamento dell'idoneita' attitudinale

1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e gli appartenenti al Corpo risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, della durata di due giorni, secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 6.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera f), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f).
6. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 14, comma 6, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 19

Prova orale

1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15 minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), nei limiti del programma riportato in allegato 6.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti ventesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un punto di merito non inferiore a dieci ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
8. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque, notificato a ogni candidato.
 
Art. 20

Prove facoltative di lingua straniera e di informatica

1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui all'art. 19, e' sottoposto alla prova facoltativa:
a. della lingua estera prescelta;
b. di informatica, con le modalita' indicate in allegato 7.
2. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3 dello stesso articolo.
3. Le sottocommissioni, per la prova facoltativa di:
a) lingua straniera assegnano un voto espresso in ventesimi pari alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a quella orale;
b) informatica, assegnano un voto espresso in ventesimi.
Al concorrente, per ciascuna prova facoltativa nella quale consegue un voto compreso tra dieci e venti ventesimi, sono attribuite, ai fini della redazione della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni:

=================================================
| Punteggio | Maggiorazioni |
+===================+===========================+
| Da 10,00 a 11,00 | 0,10 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 11,01 a 13,00 | 0,30 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 13,01 a 15,00 | 0,60 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 15,01 a 17,00 | 1,00 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 17,01 a 20,00 | 1,50 |
+-------------------+---------------------------+

4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo':
a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo in una lingua straniera a scelta tra inglese, francese o spagnolo;
b) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua tedesca. A tal proposito, la preposta sottocommissione e' integrata ai sensi dell'art. 7, comma 4;
c) essere comunque assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
 
Art. 21

Mancata presentazione e differimento del candidato
alle prove concorsuali

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 15, 16, 18 e 19, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonche' delle prove facoltative di cui all'art. 20, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista dall'art. 12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove (a eccezione di quelle facoltative) ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 22

Graduatorie finali di merito

1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 6, a esclusione delle lettere g), h) e i).
3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale di cui agli articoli 14 e 19, maggiorata dai punteggi aggiuntivi ottenuti nella prova di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica nonche' dai titoli di cui alla scheda in allegato 8.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della specializzazione di «motorista navale» e' formata secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 2, ed e' maggiorata dai punteggi di cui alla predetta scheda in allegato 8.
7. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico e' attribuito anche nel caso in cui lo stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2018/2019 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 5.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, qualora risultanti dalla documentazione personale, saranno acquisiti d'ufficio.
9. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 1.
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. Le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario.
11. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti i posti riservati di cui all'art. 1:
a) comma 1, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario;
b) comma 2, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della specializzazione «tecnico di macchine» che concorrono per i posti non riservati.
12. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti:
a) i posti del contingente ordinario, le unita' disponibili sono conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni;
b) i posti di una o piu' specializzazioni del contingente di mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento:
(1) alle altre specializzazioni a concorso con il medesimo criterio di cui alla precedente lettera a);
(2) al contingente ordinario.
13. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 23

Ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti
dei vincitori del concorso

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 7, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a un corso di formazione a carattere universitario, in qualita' di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del dirigente il Servizio sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e ha una durata non inferiore a due anni accademici.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi comunque, disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo «ispettori» nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in qualita' di allievo maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata e' comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.
7. Ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.
8. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.
9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 8 e' subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 16.
10. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 9, devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti all'art. 17, secondo le modalita' all'uopo stabilite.
11. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
 
Art. 24

Mancata presentazione al corso

1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro 72 ore dalla data e ora di convocazione, al comandante della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
 
Art. 25
Trattamento economico degli allievi marescialli - Nomina a
maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle
sedi di servizio.

1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al termine del corso di cui all'art. 23, gli allievi giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.
3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per la quale hanno concorso.
4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
 
Art. 26

Spese per la partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il tetto massimo di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
 
Art. 27

Sito internet, informazioni utili e modalita' di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it».
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.
 
Art. 28

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali.
Il trattamento dei dati personali (comprese le categorie particolari di dati e i dati relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento) avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati e, comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento e dall'art. 2-ter del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 51, che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza puo' essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'instaurazione del rapporto di lavoro che trova la base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento all'art. 2151, comma 1, lettera b), nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'art. 33;
d) i dati potranno essere oggetto di diffusione nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale;
e) l'eventuale trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale potra' avvenire ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del regolamento;
f) il periodo di conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo.
4. Ai candidati sono riconosciuti, ai sensi del citato regolamento, il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, integrare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali inviando le relative istanze al Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Roma, 6 marzo 2019

Il comandante generale: Toschi
 


Parte di provvedimento in formato grafico