Gazzetta n. 61 del 2 agosto 2019 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
CONCORSO (scad. 1 settembre 2019)
Concorso pubblico, per esami, a complessivi centocinquantanove unita' di personale, area III, fascia retributiva F1, da inquadrare nei ruoli del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.



I SEGRETARI GENERALI
della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti
e dell'Avvocatura dello Stato

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il «Regolamento»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati senza demerito;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione «Linee guida sulle procedure concorsuali»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;
Visto l'accordo sottoscritto fra la Giustizia amministrativa e le organizzazioni sindacali in data 12 giugno 2009, in ordine all'individuazione dei profili professionali del sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL del comparto Ministeri sottoscritto in data 14 settembre 2007;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data 12 novembre 2004, di definizione dei profili professionali;
Visto il contratto collettivo integrativo per la definizione dei nuovi profili professionali per il personale dell'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 27 maggio 2009;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, di cui al decreto presidenziale in data 26 febbraio 2019, n. 41;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti, di cui al decreto presidenziale in data 14 febbraio 2019, n. 21;
Vista la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, come incrementata dall'art. 1, comma 318 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 in data 29 gennaio 2018, registrato alla Corte dei conti in data 20 febbraio 2018, registro 1, foglio 331;
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (deliberazione n. 1/DEL/2010, nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2010, S.O. n. 21, come modificata con deliberazione n. 1/DEL/2011, nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2011, n. 153);
Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1989, n. 296, recante «Regolamento in materia di accesso alle qualifiche funzionali del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e di procedimenti semplificati di accesso alle varie qualifiche per il personale in servizio, a norma degli articoli 2, comma 1 e 6, comma 2 della legge 15 ottobre 1986, n. 664»;
Visto l'art. 1, comma 318 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che autorizza l'Avvocatura dello Stato ad assumere, tra l'altro, personale appartenente all'area III, fascia retributiva F1;
Vista la Convenzione in data 12 luglio 2019, con la quale le amministrazioni hanno convenuto di delegare alla Corte dei conti la gestione della fase procedimentale di acquisizione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei candidati attraverso l'apposito applicativo presente sul sito istituzionale della Corte, denominato portale «Concorsionline»;

Decretano:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive centocinquantanove unita' di personale da inquadrare nell'area funzionale terza - fascia retributiva F1 - da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e periferici della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
2. I posti a concorso sono ripartiti come segue:
a) ottantotto posti presso la Giustizia amministrativa;
b) cinquantaquattro posti presso la Corte dei conti;
c) diciassette posti presso l'Avvocatura dello Stato.
3. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti per la Corte dei conti e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo dell'amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando.
4. Il cinquanta per cento dei posti a concorso previsti per la Giustizia amministrativa e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo dell'amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando.
5. Il cinquanta per cento dei posti a concorso previsti per l'Avvocatura dello Stato e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo della predetta amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando.
6. Si applica altresi', con riferimento ai posti previsti per ciascuna delle amministrazioni, la riserva in favore del personale militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente bando.
7. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria.
8. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
 
Art. 2
Inquadramento giuridico
1. Il personale reclutato verra' inquadrato nell'area terza - fascia retributiva F1 - con l'attribuzione dei seguenti profili professionali:
a) funzionario amministrativo della Giustizia amministrativa;
b) collaboratore amministrativo della Corte dei conti;
c) funzionario legale dell'Avvocatura dello Stato.
 
Art. 3
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio tra i seguenti:
laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004:
L-14 - Scienze dei servizi giuridici;
L-16 - Scienze politiche;
L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
L-33 - Scienze economiche;
L-36 - Scienze dell'amministrazione;
laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004:
LMG /01 - Giurisprudenza;
LM-56 - Scienze dell'economia;
LM-77 - Scienze economico-aziendali;
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-52 - Relazioni internazionali;
LM-62 - Scienze della politica;
diploma di laurea del vecchio ordinamento o laurea specialistica equiparati alle suindicate classi di laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270 del 2004) secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233.
I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea, sono ammessi a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da allegare alla domanda di partecipazione;
d) idoneita' alla mansione da svolgere. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;
e) qualita' morali e condotta incensurabili;
f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che:
a) siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
3. Le amministrazioni si riservano di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
 
Art. 4
Termini per il possesso dei requisiti
1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 5.
2. In caso di difetto dei requisiti prescritti, le amministrazioni possono disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.
3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
4. Qualora le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione di cui all'art. 9, i candidati saranno ammessi con riserva all'eventuale prova preselettiva e le amministrazioni procederanno alla verifica dei requisiti prescritti solo dopo lo svolgimento del test preselettivo e limitatamente ai candidati che l'abbiano superato.
 
Art. 5
Termine e modalita' per la presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. Salvo il caso previsto dal successivo comma 3, la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al portale concorsi della Corte dei conti, presente sul sito istituzionale all'indirizzo: https://concorsionline.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata.
3. In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, che non rende possibile l'utilizzo del portale, la partecipazione al concorso puo' avvenire con la seguente modalita':
mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo schema di cui all'allegato A ed inviata o consegnata a mano entro il termine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: Corte dei conti - Segretariato generale - Direzione generale risorse umane - servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche - viale Mazzini n. 105 - 00195 Roma, indicando sulla busta la seguente dicitura «Concorso a centocinquantanove unita' di personale da inquadrare nell'area III - F1».
Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
4. Le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 3 possono essere adottate esclusivamente dai soggetti ivi previsti; pertanto, ove fossero utilizzate da altri candidati, le relative domande di partecipazione non saranno prese in considerazione dall'amministrazione.
5. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informativo la Corte dei conti si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma precedente.
6. Al di fuori del caso previsto al comma 3, non si terra' conto delle domande spedite a mezzo raccomandata o presentate a mano direttamente alla Corte dei conti.
7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito pec da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito pec, ne' per eventuali disguidi telematici. Lo stesso vale per l'inesatta indicazione o tardiva comunicazione dell'indirizzo, nel caso di inoltro della domanda in formato cartaceo.
8. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda per via telematica mediante il portale, potranno essere indirizzate esclusivamente ai recapiti telefonici e/o all'indirizzo pec, indicati nel portale concorsi di cui al comma 2.
9. Per la partecipazione al concorso dovra' essere effettuato, il versamento del contributo di ammissione di euro 10,00 (dieci/00) per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, sul c.c.p. n. 48575005 intestato a Tesoreria centrale dello Stato - Entrate eventuali della Corte dei conti - codice IBAN: IT 41 N 07601 03200 000048575005 - specificando la causale «Concorso a centocinquantanove unita' di personale da inquadrare nell'area III - F1 - codice 159/2019/A».
La copia della ricevuta di versamento dovra' essere allegata alla domanda.
 
Art. 6
Contenuto e modalita' delle domande
1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono dichiarare:
a) il cognome, nome, data e luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
d) il possesso dell'idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
e) il godimento dei diritti civili e politici;
f) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
i) il possesso delle qualita' morali e di condotta incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
j) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 3 del presente bando, con esplicita indicazione dell'universita' presso la quale e' stato conseguito e della data del conseguimento;
k) il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo riconosca;
l) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
m) l'eventuale condizione prevista per l'applicazione di una delle riserve di cui all'art. 1, commi 3, 4, 5 e 6 del presente bando;
n) la lingua straniera, tra inglese o francese, sulla quale si intende sostenere la prova orale;
o) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985;
p) il candidato portatore di handicap deve indicare la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente; i candidati che rientrano nella deroga di cui all'art. 9, comma 4, devono produrre la certificazione di una struttura sanitaria pubblica, attestante la percentuale di invalidita' posseduta.
2. Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione dal concorso, secondo le modalita' indicate sul portale di cui all'art. 5, comma 2, copia di un documento di identita' del candidato in corso di validita'.
3. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.
4. Le amministrazioni si riservano, in ogni momento, di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Tutti i candidati devono dichiarare, altresi', di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 7
Cause di esclusione
1. Sono esclusi i candidati che:
a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine previsto dall'art. 5, comma 1;
b) non hanno allegato copia fotostatica del documento di identita', ovvero hanno allegato una copia illeggibile o dalla quale non si evinca la data di scadenza;
c) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle indicate;
d) risultano privi dei requisiti richiesti.
2. Sono altresi' esclusi i candidati che non si presentino alle prove, per qualsiasi causa, o che si presentino in ritardo o privi di documento di riconoscimento.
 
Art. 8
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso e' nominata con successivo decreto dai segretari generali della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato e puo' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese e francese.
2. La Commissione esaminatrice del concorso e' costituita da un consigliere di Stato, che la presiede, da un magistrato della Corte dei conti e da un avvocato dello Stato. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Giustizia amministrativa della qualifica prevista dall'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 9
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale, eventualmente precedute da una preselezione, e vertono sulle materie indicate nell'art. 10.
2. Ove il numero delle domande sia superiore a millecinquecento, le prove d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte.
3. Per l'espletamento della prova preselettiva, da effettuarsi con l'ausilio di sistemi computerizzati, l'amministrazione puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. L'archivio dei quesiti dal quale saranno sorteggiati quelli oggetto della prova preselettiva sara' validato dalla Commissione del concorso e pubblicato sui siti delle amministrazioni interessate - sezione amministrazione trasparente - venti giorni prima dell'effettuazione delle prove medesime.
6. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva, la Commissione procedera' all'estrazione dei quiz da somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su piu' giornate, la Commissione procedera' all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame.
7. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la consultazione di alcun testo.
8. Gli elaborati scritti consegnati dai candidati saranno custoditi in busta sigillata. Le operazioni di correzione e di abbinamento saranno effettuate alla presenza della Commissione e di candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo.
9. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 27 settembre 2019, sara' reso noto il diario della eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora, sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
10. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risultino collocati in graduatoria entro i primi millecinquecento posti, gli ex equo, oltre ai candidati di cui al precedente comma 4.
11. L'elenco dei candidati che supereranno la prova preselettiva e' pubblicato sui siti istituzionali della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato - Sezione amministrazione trasparente - oltre che sul portale della Corte dei conti di cui all'art. 5, comma 2 del presente bando. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alle prove scritte.
12. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo.
 
Art. 10
Materie e modalita' delle prove
1. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.
2. Le prove concorsuali consistono in due prove scritte, ciascuna della durata di otto ore, e una prova orale.
3. La prima prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato con due risposte sui seguenti argomenti: a) diritto privato e procedura civile; b) contabilita' di Stato e degli enti locali e processo contabile.
4. La seconda prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato con due risposte sui seguenti argomenti: a) diritto amministrativo sostanziale e processuale; b) redazione di una circolare, di un verbale o la soluzione di un caso concreto, attinenti all'attivita' lavorativa e alle mansioni dei profili di cui al presente bando.
5. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30.
6. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle due prove scritte, anche sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto civile e commerciale;
b) elementi di diritto costituzionale;
c) elementi di diritto comunitario;
d) elementi di scienza delle finanze;
e) elementi di diritto penale (reati contro la pubblica amministrazione);
f) disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
g) legislazione sulla Corte dei conti;
h) ordinamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
i) ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
j) elementi di informatica, utilizzo di internet e della posta elettronica: conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse;
k) lingua straniera, a scelta del candidato inglese o francese.
7. La prova orale sulla conoscenza della lingua straniera consiste in esercizi di lettura, traduzione e conversazione, finalizzata alla valutazione della conoscenza da parte del candidato della lingua inglese o francese.
8. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la votazione di almeno 21/30.
9. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
10. Per l'espletamento delle prove preselettive e scritte il concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad esempio orologi smart watch o tablet), libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' puo' portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi genere, che devono in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'.
11. I candidati possono consultare, esclusivamente nelle prove scritte, soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati autorizzati dalla Commissione esaminatrice.
12. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
13. L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali sara' pubblicato sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
14. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la data e il luogo di svolgimento del colloquio, con preavviso di almeno venti giorni.
 
Art. 11
Presentazione dei titoli di preferenza
1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito positivo la prova orale, i candidati che abbiano superato le prove d'esame devono presentare direttamente o far pervenire al Segretariato generale della Giustizia amministrativa - ufficio per il personale amministrativo - piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma, pec: cds-affarigenerali@ga-cert.it la documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I suddetti titoli saranno valutati esclusivamente se gia' dichiarati nella domanda di iscrizione al concorso e purche' ne risulti il possesso alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
 
Art. 12

Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della
graduatoria
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sommando per ciascun candidato la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nel colloquio.
2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con apposito provvedimento, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.
4. Di tale provvedimento e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed e' pubblicato sui siti istituzionali della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato - Sezione Amministrazione trasparente - oltre che sul portale della Corte dei conti di cui all'art. 5, comma 2 del presente bando.
5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo scritto per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine di decorrenza per eventuali impugnative.
6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, ciascuna delle amministrazioni interessate rendera' note, tramite pubblicazione sui siti istituzionali alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» le sedi da ricoprire.
 
Art. 13
Assegnazione dei posti ai vincitori
1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare in ordine di preferenza le amministrazioni e tutte le sedi disponibili di cui al comma 6 dell'art. 12.
2. L'assegnazione presso l'amministrazione prescelta avverra' sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso di quanto previsto dall'art. 21, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si procedera' all'assegnazione d'ufficio.
3. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
 
Art. 14
Nomina dei vincitori
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono acquisite d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1994, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 3 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene regolarmente invitati, sono dichiarati decaduti con comunicazione scritta da parte dell'amministrazione.
3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle disposizioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio decorreranno gli effetti economici e giuridici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
4. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.
 
Art. 15
Accesso agli atti del concorso
1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' esercitato esclusivamente nei confronti della Giustizia amministrativa, quale amministrazione delegata alla gestione procedimentale del concorso.
 
Art. 16
Trattamento dei dati personali
1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679, sono la Giustizia amministrativa, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, e' SOGEI S.p.a. sulla base di atto di designazione della Corte dei conti del 17 luglio 2019, accettato da SOGEI in data 18 luglio 2019 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti con n. 0002076-19/07/2019 - PRES- A45-A).
3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati"» (di seguito regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'.
5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali le amministrazioni possono venire a conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «Categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e successivi del regolamento).
9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).
10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:
Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia) - via dei Portoghesi n. 12 - 00186 (tel.: (+39) 06.68291; e-mail: roma@avvocaturastato.it - pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it);
Giustizia amministrativa, ufficio affari generali, dell'archivio e del personale, che ha sede in Roma (Italia) - piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 (tel.: (+39) 06.68272400; pec: cds-affarigenerali@ga-cert.it);
Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia) - via Antonio Baiamonti n. 25 - 00195 (tel.: (+39) 06.38761; pec: ufficio.gabinetto@corteconticert.it).
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, i dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:
per la Giustizia amministrativa: indirizzo e-mail: rpd@giustizia-amministrativa.it - indirizzo di posta elettronica certificata: rpd@ga-cert.it
per la Corte dei conti: indirizzo di posta elettronica certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
per l'Avvocatura dello Stato: indirizzo e-mail: rpd@avvocaturastato.it
13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti il trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
 
Art. 17
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sui siti istituzionali della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, Sezione Amministrazione trasparente.
3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.

Roma, 19 luglio 2019

Il Segretario generale
della Giustizia amministrativa
Carlotti
Il Segretario generale
della Corte dei conti
Massi
Il Segretario generale
dell'Avvocatura dello Stato
Grasso

 
Allegato A
(per i candidati di cui all'art. 5, comma 3, del bando)

SCHEMA DI DOMANDA
Parte di provvedimento in formato grafico