Gazzetta n. 63 del 9 agosto 2019 (vai al sommario)
COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
CONCORSO (scad. 23 settembre 2019)
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.



LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto interministeriale del 25 luglio 1994, di istituzione della Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), composta dai rappresentanti del Ministero del tesoro, del Ministero per la funzione pubblica e del Ministro dell'interno;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 16 maggio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.104, e in particolare l'articolo 18, comma 1, che prevede che il Centro di Formazione Studi - FORMEZ - subentra nei rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e in particolare l'articolo 3 e l'articolo 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, riferito al 31 dicembre 2018, riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' e appartenente alle altre categorie protette, le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della citata legge 68/1999 risultano coperte, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all'articolo 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
Visto l'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il "Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, comma 361;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 37";
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, riguardante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo";
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 2015, concernente "Modifiche al decreto 23 dicembre 2014 recante 'Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43, concernente "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali";
Visto il decreto ministeriale 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, coma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016";
Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante la "Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo";
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483, recante "Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni";
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante "Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n. 208";
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2018, concernente "Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali";
Visto l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione: «Ministero per i beni e le attivita' culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2019, n. 33 con il quale, anche alla luce del sopra menzionato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, come convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, e' stata istituita la Commissione di studio per il riordino dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3;
Vista la nota prot. n. 22421 del 18 luglio 2019 della Direzione generale organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si comunica che il Ministero ha stabilito di avvalersi della facolta' di deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevista dall'articolo 3, comma 8, della citata legge 19 giugno 2019, n. 56;
Considerato che con nota prot. n. 15717 del 29 maggio 2019, pervenuta in pari data al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che, alla scadenza del termine previsto dal comma 4 della stessa disposizione, non risulta avviato personale collocato in disponibilita';
Considerata l'assenza, tra le vigenti graduatorie del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di idonei nel profilo messo a concorso con il presente bando;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017 e in particolare l'articolo 13, comma 2, con il quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' stato autorizzato, per gli anni 2017, 2018 e 2019 ad indire, tra gli altri, un concorso pubblico per un numero di cinquecento unita' di personale afferente al profilo professionale di assistenti, Area funzionale seconda, posizione economica F1, come da Tabella 13 allegata al richiamato provvedimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 novembre 2018 ed, in particolare, l'articolo 7, comma 3, con il quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' stato autorizzato ad assumere a tempo indeterminato n. 160 unita' di personale non dirigenziale afferente al profilo professionale di assistenti, Area funzionale seconda, posizione economica F1, mediante attingimento da graduatorie di altre pubbliche amministrazioni, come da Tabella 7 allegata al richiamato provvedimento;
Vista la nota prot. n. 47720 del 18 luglio 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, mediante la quale e' stata accolta la richiesta di rimodulazione delle autorizzazioni contenute nei citati d.P.C.M. 10 ottobre 2017 e d.P.C.M. 15 novembre 2018 concernenti il reclutamento del personale di Seconda Area Funzionale, cosi' come avanzata dal Ministero per i beni e le attivita' culturali con nota prot. n. 10986 dell'11 aprile 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, in attesa di registrazione presso la Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' stato autorizzato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, ad indire, tra gli altri, procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di n. 400 (quattrocento) unita' di personale non dirigenziale, afferente al profilo professionale di assistenti, Area funzionale seconda, posizione economica F2, come da Tabella 4 allegata al richiamato provvedimento, nonche' l'articolo 4, comma 2, con cui il medesimo Ministero e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, tra le altre, n. 500 (cinquecento) unita' di personale non dirigenziale, afferente al profilo professionale di assistenti, Area funzionale seconda, posizione economica F2, come da Tabella 4 allegata al richiamato provvedimento;
Attesa, pertanto, la necessita' di procedere all'indizione di un concorso pubblico, per esami, per un numero di 1.052 (mille e cinquantadue) unita' di personale afferente al profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza, Area funzionale II, posizione economica F2;
Visto il decreto del direttore generale organizzazione del 19 luglio 2019, trasmesso alla medesima data con nota prot. n. 22617, con il quale il Ministero per i beni e le attivita' culturali dichiara che intende avvalersi, per l'espletamento della suddetta procedura concorsuale, della Commissione RIPAM, conferendo apposita delega;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
Visto l'Accordo tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali e le OO.SS. del 20 dicembre 2010, concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero;

Delibera:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 1.052 (mille e cinquantadue) unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali, per la copertura di posti presso gli uffici del Ministero ubicati nelle seguenti Regioni:


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| ABRUZZO | 30 |
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| BASILICATA | 18 |
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| CALABRIA | 64 |
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| CAMPANIA | 200 |
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| EMILIA ROMAGNA | 51 |
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| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 7 |
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| LAZIO | 198 |
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| LIGURIA | 48 |
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| LOMBARDIA | 77 |
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| MARCHE | 15 |
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|MOLISE | 14 |
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|PIEMONTE | 57 |
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|PUGLIA | 36 |
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|SARDEGNA | 14 |
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|SICILIA | 2 |
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|TOSCANA | 155 |
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|UMBRIA | 20 |
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|VENETO | 46 |
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2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 9 nel limite massimo del cinquanta per cento del totale dei posti di cui al presente articolo.
 
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonche' al momento dell'assunzione in servizio:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente nonche' cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;
b) avere un'eta' non inferiore a 18 anni;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato, nonche' di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it. La procedura di equivalenza puo' essere attivata dopo lo svolgimento della prova preselettiva, ove superata, e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali;
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del presente bando.
 
Art. 3
Procedura concorsuale
1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione Interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice. Il concorso sara' espletato in base alle procedure indicate nel bando.
2. Per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta sia orale, la Commissione RIPAM, ferme restando le competenze della commissione esaminatrice, si avvarra' di Formez PA.
3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti tre fasi: una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'articolo 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta; una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'articolo 7, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui al precedente punto 1; una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'articolo 8, che dovra' essere sostenuta da tutti coloro che avranno superato la prova di cui al precedente punto 2.
4. All'esito positivo della prova orale, la commissione esaminatrice redigera' la graduatoria di merito dei candidati, sommando i punteggi ottenuti nella prova scritta e nella prova orale.
5. I primi classificati nell'ambito della graduatoria definitiva di merito validata ai sensi dell'articolo 9 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'articolo 1, saranno nominati vincitori ed assegnati al Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'assunzione a tempo indeterminato, nel rispetto dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
 
Art. 4
Presentazione della domanda di ammissione, termini e modalita'
1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso per via telematica, compilando il modulo on line tramite il sistema "Step-One 2019", all'indirizzo internet https://www.ripam.cloud.
3. La compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il quarantacinquesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Saranno accettate esclusivamente le domande inviate entro le ore 23:59:59 di detto termine.
4. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della registrazione, dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
5. Per la partecipazione al concorso dovra' essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di € 10,00 (dieci/00 euro) sul C.C.P. n. 1046998785 (codice IBAN IT10Z0760103200001046998785 - BIC/SWIFT BPPIITRRXXX per bonifici all'estero) intestato a FORMEZ PA - RIPAM Viale Marx n. 15 00137 ROMA, con specificazione della Causale "Concorso RIPAM-MIBAC Assistente vigilanza". Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati nel citato modulo elettronico.
6. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
7. Nella domanda i candidati dovranno riportare:
a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico, il recapito di posta elettronica e, se in possesso, il recapito di posta elettronica certificata, presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) di non essere stati esclusi o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2 del presente bando;
j) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'articolo 2 del bando;
k) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 10 del presente bando;
l) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando;
m) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
n) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985.
8. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.
9. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174.
10. I candidati diversamente abili dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che andra' opportunamente documentato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione dovra' contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice e sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre i 10 giorni successivi alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rendera' automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza il Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' al Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
11. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sara' valutata dalla commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
12. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato mediante il sistema "Step-One 2019". Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 2000, n. 445.
13. La mancata esclusione dalla prova preselettiva e dalla prova scritta non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
14. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
15. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
 
Art. 5
Commissione esaminatrice
1. La Commissione RIPAM, a partire da una rosa di esperti individuata dal Segretario Generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nomina la commissione esaminatrice, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice sara' competente per l'espletamento delle fasi di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.
2. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento delle prove orali. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250 (duecentocinquanta).
 
Art. 6
Prova preselettiva
1. La prova preselettiva consiste in un test, da risolvere in sessanta minuti, composto da sessanta quesiti a risposta multipla, di cui quaranta attitudinali per la verifica della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico, di carattere critico verbale, nonche' venti per la verifica del grado di conoscenza di elementi generali di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio), patrimonio culturale italiano e normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'80%, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Sul sito internet http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali, almeno 20 giorni prima del suo svolgimento, sara' pubblicato il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgera' la suddetta prova, nonche' l'indicazione delle modalita' di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva fase selettiva scritta e le informazioni relative alle modalita' del suo svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
4. L'avviso relativo all'avvenuta pubblicazione del diario della prova preselettiva sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il primo giorno utile successivo alla pubblicazione dello stesso sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti.
6. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel diario della prova pubblicato sul suddetto sito internet e segnalato mediante l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; i candidati devono presentarsi, con un valido documento di riconoscimento, la ricevuta e il modulo di autocertificazione rilasciati, al momento della compilazione on line della domanda, dal sistema informatico "Step-One 2019". All'atto della presentazione a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno altresi' sottoscrivere il predetto modulo nel quale attestano, sotto la propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
7. L'assenza dalla prova per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.
8. Correzione, abbinamento e superamento della prova: gli elaborati relativi alla prova, consegnati dai candidati in forma anonima, saranno custoditi in busta sigillata. La correzione degli stessi ed il successivo abbinamento con i nomi dei candidati avverranno pubblicamente.
9. La Commissione RIPAM, avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, ricorrera' all'uso di sistemi informatizzati per la costruzione, il sorteggio e la correzione della prova.
10. A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: - Risposta esatta: +1 punto; - Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti; - Risposta errata: - 0,33 punti.
11. La prova preselettiva sara' superata da un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potra' essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria.
12. Verra' formulata apposita graduatoria sulla base del punteggio conseguito. I candidati che avranno superato la prova resteranno anonimi fino alla conclusione delle operazioni di abbinamento di tutti gli elaborati che avverranno mediante lettura ottica.
13. Gli elenchi alfabetici degli ammessi alla prova scritta, con il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgera', nonche' le indicazioni in merito allo svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del presente bando, saranno pubblicati sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali. L'avviso di convocazione per la prova scritta sara' pubblicato almeno venti giorni prima dello svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica. Della summenzionata pubblicazione e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale "Concorsi ed Esami", il primo giorno utile successivo alla pubblicazione della stessa sui predetti siti.
14. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
15. La prova preselettiva si svolgera' a Roma.
16. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.
 
Art. 7
Prova scritta
1. La fase si articola in una prova selettiva scritta, finalizzata alla verifica della conoscenza delle materie indicate di seguito e consiste in un'unica prova composta da quesiti a risposta multipla.
2. La prova vertera' sulle seguenti materie: - elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio); - nozioni generali sul patrimonio culturale italiano; - elementi di organizzazione, ordinamento e competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali; - elementi di diritto amministrativo; - normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; - disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Nell'ambito della medesima prova scritta si procedera' all'accertamento della conoscenza della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e della comunicazione e del Codice dell'amministrazione digitale.
3. Alla prova scritta sara' assegnato un punteggio massimo di 30 punti e alla prova orale saranno ammessi i candidati che nella prova scritta abbiano conseguito una votazione minima di ventuno/trentesimi, cosi' articolata: - 16,8/24: per i quesiti sulle materie indicate al comma 2; - 2,1/3: per i quesiti di lingua inglese; - 2,1/3: per i quesiti sulle tecnologie informatiche e della comunicazione e sul Codice dell'Amministrazione digitale.
4. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. All'atto della presentazione a sostenere la prova scritta, i candidati esonerati dalla prova preselettiva, dovranno altresi' sottoscrivere il modulo di autocertificazione precedentemente rilasciato, al momento della compilazione on line della domanda, dal sistema informatico "Step-One 2019", nel quale attestano, sotto la propria responsabilita', la veridicita' di quanto indicato in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comportera' l'esclusione dal concorso.
6. Il numero dei quesiti e il tempo di svolgimento della prova concesso ai candidati saranno fissati dalla commissione esaminatrice e comunicati mediante il sito http://riqualificazione.formez.it e il sito del Ministero per i beni e le attivita' culturali almeno 20 giorni prima dalla data di svolgimento della prova.
7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti.
8. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.
9. La prova scritta e' corretta in forma anonima.
10. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con i relativi punteggi, per il profilo professionale messo a concorso sara' pubblicato, in ordine alfabetico, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
 
Art. 8
Prova orale e stesura della graduatoria di merito
1. L'avviso di convocazione per la prova orale sara' pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali almeno venti giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova selettiva orale, consistente in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati sulle materie della prova scritta di cui al precedente articolo 7, dovra' essere sostenuta da coloro che avranno superato la prova scritta.
3. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di pubblicare sul sito http://riqualificazione.formez.it, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione della prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento.
4. Alla prova orale sara' assegnato un punteggio massimo di trenta punti e la stessa si intendera' superata se sara' stato raggiunto il punteggio minimo di ventuno/trentesimi.
5. Ultimata la prova orale, la commissione esaminatrice stilera' la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito nelle due prove selettive (una prova scritta e una prova orale).
6. La graduatoria finale di merito e' espressa in sessantesimi.
7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.
 
Art. 9

Validazione e pubblicita' della graduatoria finale di merito e
comunicazione dell'esito del concorso
1. La graduatoria finale di merito sara' validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria sara' pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it, sul sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito http://riqualificazione.formez.it nonche' sul sito del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 10
Preferenze e precedenze
1. A parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a. gli insigniti di medaglia al valor militare;
b. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e. gli orfani di guerra;
f. gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g. gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h. i feriti in combattimento;
i. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
r. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s. gli invalidi e i mutilati civili;
t. i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito:
a. avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'articolo 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
5. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it, le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di uno dei documenti di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti dall'articolo 35 del D.P.R. n. 445 del 2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
 
Art. 11
Assunzione in servizio
1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso di cui al presente bando saranno invitati, a partire dal candidato che ha conseguito il punteggio piu' elevato secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, a scegliere una sede di assegnazione tra quelle disponibili.
3. Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce, ovvero interruzioni a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con il Ministero per i beni e le attivita' culturali, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova come disciplinato dall'articolo 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati gia' assegnati ad altra sede in qualita' di vincitori della procedura concorsuale di cui al presente bando.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
5. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, per l'assunzione nella Area II del personale non dirigenziale, posizione economica F2, del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nel profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza.
6. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' di tre anni.
7. Al momento dell'assunzione, il vincitore deve presentare una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia pensionistica.
 
Art. 12
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara' consentito, mediante l'apposito sistema telematico "atti on line" disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare sul C/C Ripam di cui al precedente articolo 4, la quota prevista dal "Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione" disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it. All'atto del versamento occorrera' indicare la causale "Accesso agli atti concorso Area II - MIBAC". La ricevuta dell'avvenuto versamento dovra' essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento e' l'Area Produzione preposta alle attivita' RIPAM.
 
Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione RIPAM e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma; il responsabile del trattamento e' il Dirigente dell'"Area Obiettivo RIPAM". Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso il sito istituzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 14
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialita' della procedura, della necessita' della uniformita' della stessa, della simultaneita' e della globalita' dell'iter, alla luce della delega ex articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
5. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali si riserva analoga facolta', disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Roma, 31 luglio 2019
p. il Dipartimento della funzione pubblica
Barila'
p. il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi
p. il Ministero dell'interno
Perrotta