Gazzetta n. 68 del 27 agosto 2019 (vai al sommario)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
CONCORSO (scad. 26 settembre 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo indeterminato, riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999, nonche' alle categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate.


IL DIRETTORE CENTRALE
delle risorse umane ed economiche

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, in particolare l'art. 18, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 34-bis del decreto medesimo, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006;
Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente dell'Istituto 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'Istituto superiore di sanita' e sulle modalita' di conferimento degli incarichi e delle borse di studio;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 24 ottobre 2014, concernente l'approvazione dello Statuto dell'Istituto superiore di sanita', ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 2 marzo 2016, concernente l'approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;
Visto il prospetto informativo on-line relativo al 31 dicembre 2018 che ha evidenziato delle scoperture per le categorie protette di cui all'art. 18 della legge n. 68/99;
Vista la deliberazione n. 6 allegata al verbale n. 32, del 19 giugno 2019, con la quale il Consiglio di amministrazione del predetto Istituto ha approvato l'attivazione di un concorso pubblico a tempo indeterminato per due unita' di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonche' alle categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate, a norma di legge;

Decreta:

Art. 1

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di due unita' con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale, riservato esclusivamente agli appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n 68 nonche' alle categorie di riservatari ad esso collegate e/o equiparate (Decreto n. 179/2019), a norma di legge di seguito specificate:
A) orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause; coniuge e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro; profughi italiani rimpatriati;
B) vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata (legge n. 407/98) e orfani o in alternativa, coniuge superstite di coloro che siano deceduti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermita' che hanno dato luogo al trattamento di rendita da infortunio.
 
Art. 2

1. Al suddetto concorso sono ammessi a partecipare il personale appartenente alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e ai soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni indicate nel precedente art. 1, in possesso dei sotto indicati requisiti:
a) eta' non inferiore a 18 anni;
b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturita');
d) essere in possesso del requisito che da' diritto all'iscrizione negli elenchi delle categorie protette ai sensi dell'art. 18 della legge n. 68/99, oppure di appartenere alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata (legge n. 244/07);
e) esperienza non inferiore a sei mesi in campo informatico prestata presso istituzioni pubbliche e/o private.
Il possesso di detto requisito sara' accertato dalla commissione esaminatrice, che dovra' darne tempestivamente notizia all'Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto, al fine dell'eventuale esclusione dei candidati che non risultassero in possesso del requisito stesso;
f) idoneita' a svolgere le mansioni all'impiego per il quale si concorre; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precedera' la prova scritta di cui al successivo art. 6.
3. Non possono essere ammessi al concorso:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
4. Il requisito dell'appartenenza alle categorie protette di cui all'art. 18 della legge n. 68/99 e ai soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, deve essere posseduto fin dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
5. Tutti gli altri requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
6. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche.
 
Art. 3

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda nel termine sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell'Amministrazione.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilita' del candidato stesso al concorso.
4. Il bando del concorso sara' inserito nel sito internet dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it
5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti debbono dichiarare:
1) il cognome ed il nome;
2) il luogo e la data di nascita;
3) la residenza;
4) l'appartenenza alle categorie protette previste dall'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o categorie equiparate di cui all'art. 1 ovvero di essere iscritto negli appositi elenchi (in tal caso indicare l'ufficio presso quale si e' iscritti);
5) il concorso di cui all'art. 1 del presente bando;
6) la cittadinanza posseduta;
7) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8) se cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento dei diritti stessi;
9) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali);
10) il titolo di studio di cui sono in possesso, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'istituzione scolastica presso la quale e' stato conseguito. In caso di titolo di studio conseguito presso una struttura scolastica di altro Stato membro dell'Unione europea il candidato dovra' allegare, a pena di esclusione, copia del provvedimento di equiparazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera c);
11) l'esperienza di cui alla lettera e) dell'art. 2 del bando, indicando la struttura presso la quale l'attivita' e' stata svolta ed il relativo periodo.
A tal fine il candidato dovra' produrre apposita documentazione, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorieta' di cui, rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 atte a comprovare lo svolgimento dell'esperienza di cui trattasi. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non potranno essere utilizzate certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni che, ove prodotte, non saranno ritenute valide. In luogo dei certificati e degli atti di notorieta' dovranno essere presentate le dichiarazioni sostitutive sopra citate.
12) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
13) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea);
14) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito, di cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso;
15) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonche' il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Ufficio III reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto superiore di sanita' le eventuali variazioni del proprio recapito.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, 2° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il candidato, nel caso ne avesse bisogno, dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere gli esami in relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a seconda delle situazioni, verranno messe in atto speciali modalita' di svolgimento delle prove d'esame, per consentire ai candidati disabili di concorrere in effettiva condizione di parita' con gli altri candidati.
7. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce. Non sara' presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato.
8. I candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato.
9. La domanda con cui si chieda di partecipare anche ad altri concorsi indetti da questo Istituto sara' presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo nella domanda stessa compatibilmente con il titolo di studio dichiarato e con i termini di presentazione.
10. Qualora con una domanda si chiede di partecipare a piu' concorsi, sara' presa in considerazione soltanto per il concorso indicato per primo, compatibilmente con il titolo di studio richiesto.
11. Chi intenda partecipare a piu' concorsi banditi da questo Istituto, deve spedire tante domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli di cui al successivo art. 5, che intende partecipare;
12. L'Istituto non assume responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
13. Per informazioni relative al concorso l'ufficio III Reclutamento, borse di studio e formazione dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore dodici dei giorni non festivi, escluso il sabato, nonche' dalle ore quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'.
 
Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale di protezione dei dati personali UE n. 2016/679 (RGDP), recante disposizioni a tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
2. Il titolare del trattamento dati e' l'Istituto superiore di sanita' (ISS) con sede legale in viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, nella persona del suo legale rappresentante, che e' raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: protocollo.centrale@pec.iss.it
3. In accordo con il RGPD, L'ISS ha provveduto a dotarsi di un responsabile della protezione dei dati personali (DPO), che e' raggiungibile al seguente recapito di posta elettronica: responsabile.protezionedati@iss.it
4. I dati personali forniti sono necessari per le finalita' di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'.
5. Il trattamento sara' effettuato con l'ausilio di strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalita' stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrita' e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
6. I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalita' per le quali sono raccolti e trattati.
7. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge o per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui sopra.
8. E' possibile, in qualsiasi momento, esercitare presso il titolare i seguenti diritti, previsti dagli appositi articoli del RGPD, che consentono:
l'accesso ai propri dati personali;
la rettifica, cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento dei propri dati personali;
l'opposizione al trattamento dei propri dati personali;
la portabilita' dei propri dati personali.
9. L'esercizio dei propri diritti potra' avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante e-mail all'indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it non e' soggetto ad alcun vincolo di forma ed e' gratuito.
10. Il conferimento dei dati personali di cui allo schema della domanda di partecipazione (allegato A) e' obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
11. Si ha diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, agli indirizzi specificatamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorita' stessa (www.garanteprivacy.it)
 
Art. 5

1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.
2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 30,00.
3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti:
ctg. 1) Servizi ed attivita' prestati presso istituzioni di ricerca nel settore della sanita' pubblica: fino a punti 21,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato una sola volta.
ctg. 2) Pubblicazioni e/o attivita' tecnico-scientifiche: fino a punti 7,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0,50
I candidati dovranno presentare ai fini della valutazione dei predetti titoli un massimo di n. 15 pubblicazioni ed un massimo di 15 attivita' tecnico-scientifiche di servizio. In caso di presentazione di un numero superiore a quanto sopra scritto, sia per le pubblicazioni che per le attivita' tecnico-scientifiche di servizio, la commissione valutera' esclusivamente le 15 pubblicazioni e le 15 attivita' tecnico-scientifiche piu' recenti.
ctg. 3)Specializzazioni,borse di studio, dottorati di ricerca , partecipazione a corsi di formazione,vincite o idoneita' in pubbliche selezioni o concorsi ed altri titoli culturali e professionali :fino a punti 2.00
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 0.50.
4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale, ovvero ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I lavori in corso di stampa, eventualmente presentati, saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale, ovvero, in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati per la pubblicazione.
5. Gli altri titoli di merito dovranno essere prodotti in originale o copia dichiarata conforme all'originale ovvero nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione a seconda dei casi di cui rispettivamente, agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai sensi dell'art. 40 non potranno essere utilizzate certificazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni che, ove prodotte, non saranno ritenute valide; in luogo di dette certificazioni dovranno essere presentate le dichiarazioni sostitutive sopra citate.
6. I cittadini di Stati Terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
7. I certificati o le attestazioni rilasciate dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, attestanti stati, qualita' personali e fatti, devono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
8. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' dovranno essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero dovranno essere sottoscritte e corredate da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
9. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
10. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
11. L'Istituto procedera' a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
12. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco.
13. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco degli stessi, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione.
14. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo.
15. La valutazione dei titoli sara' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla valutazione degli elaborati relativi alla prova medesima. Saranno valutati i titoli dei soli candidati risultati presenti alla prova scritta.
16. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione esaminatrice nella prima seduta, prima di ogni altro adempimento previsto dal presente bando.
17. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova pratica di cui al successivo art. 6.
 
Art. 6

1. Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica o a contenuto teorico pratico ed una prova orale.
Prova scritta: tecniche di elaborazione dati, metodologie applicate ai sistemi informatici piu' diffusi (pacchetti applicativi Office), archiviazione e gestione dati in formato elettronico.
Prova pratica o a contenuto teorico- pratico: sugli argomenti della prova scritta.
Prova orale:
colloquio su argomenti concernenti la prova scritta e la prova pratica;
discussione sull'attivita' svolta e sui titoli prodotti;
accertamento del grado di conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
2. Nella prima seduta la commissione esaminatrice dovra' stabilire i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Per la valutazione della prova scritta la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione alla prova pratica i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
4. Per la valutazione della prova pratica la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato nella prova pratica un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
5. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra', per ogni candidato, di un punteggio non superiore a punti novanta. Per superare detta prova il candidato dovra' riportare un punteggio non inferiore a punti sessantatre.
6. Le prove d'esame avranno luogo in Roma, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 ottobre 2019 verra' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta e la prova pratica. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
7. I candidati a cui non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta, senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati nella suddetta Gazzetta Ufficiale.
8. I candidati, se non riceveranno alcuna contraria comunicazione, dovranno presentarsi per sostenere la prova pratica nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nella sopra citata Gazzetta Ufficiale.
9. Ai candidati ammessi alla prova orale ne sara' data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per tale prova.
10. La prova orale si svolgera' presso l'Istituto superiore di sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico.
11. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco sara' affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo.
12. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per decorrenza dei termini di validita'.
 
Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale e' il dirigente dell'Ufficio III - Reclutamento, borse di studio e formazione.
 
Art. 8

1. La commissione esaminatrice, che avra' la composizione prevista dal D.P. 3 ottobre 2002, articoli 6-bis e 17, sara' nominata con provvedimento del commissario straordinario dell'Istituto.
 
Art. 9

1. La votazione complessiva sara' determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti conseguiti nella prova scritta e nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale.
2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la relativa commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione delle votazioni stesse.
 
Art. 10

1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 11

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito, previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto speriore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni.
3. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno, da comprovarsi mediante certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita dei figli stessi;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di servizio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati oppure certificazione attestante il lodevole servizio prestato rilasciata dall'Amministrazione d'appartenenza;
c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
4. Il diritto alla preferenza a parita' di merito potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', a seconda dei casi.
5. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella domanda il possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza a parita' di merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi.
6. I documenti di cui al presente articolo saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel primo comma. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo.
7. Ai documenti di cui al presente articolo redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
 
Art. 12

1. Riconosciuta la legittimita' del procedimento, previo controllo di regolarita' effettuato sui verbali della commissione esaminatrice, con esclusione delle valutazioni effettuate dalla commissione medesima sui titoli di merito, e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito di cui al precedente art. 10, con decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche sara' approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con il presente bando, e verranno dichiarati i relativi vincitori.
2. La graduatoria sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Istituto superiore di sanita'. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
3. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione.
4. Trascorsi due mesi dai centoventi giorni sopra indicati l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i suddetti titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o di procedere allo scarto dei medesimi.
 
Art. 13

1. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto della normativa vigente e previa produzione della documentazione di cui al successivo art. 14, a stipulare, ai sensi dell'art. 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione sottoscritto il 7 aprile 2006, un contratto individuale di lavoro finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e contestualmente ad assumere servizio.
2. Il rapporto di lavoro sara' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme in materia di pubblico impiego non dichiarate disapplicabili. E' condizione risolutiva del contratto individuale, senza obbligo di preavviso, l'eventuale annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
3. Al nuovo assunto sara' corrisposto il trattamento economico iniziale relativo al VI livello professionale (profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca), previsto dal CCNL 19 aprile 2018, oltre gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni normative e contrattuali.
4. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un periodo di prova che avra' la durata di tre mesi.
5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio.
6. Sara' considerato rinunciatario il vincitore che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio.
 
Art. 14

1. Il candidato dichiarato vincitore dovra' presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, a pena di non dar luogo alla successiva stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui al comma 1 del precedente art. 13, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante:
a) la data e il luogo di nascita;
b) la cittadinanza, attuale e alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta data di scadenza, con l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto;
d) il non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e) l'esperienza di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del presente bando, con l'indicazione del periodo e della struttura presso cui e' stata svolta;
f) l'appartenenza alle categorie protette previste dall'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 o categorie equiparate di cui all'art. 1 ovvero di essere iscritto negli appositi elenchi.
2) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in carta semplice), resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001, ovvero espressa dichiarazione di opzione per l'Istituto superiore di sanita'.
3) Il permesso di soggiorno CE o l'attestazione di rifugiato ovvero quella dello status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini di Paesi Terzi).
L'Istituto richiedera' direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
2. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art. 5 in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. Le dichiarazioni dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo, fatta salva la possibilita' di una proroga a richiesta dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai candidati interessati che non abbiano presentato la documentazione come innanzi precisato di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di cui al comma 1 del precedente art. 13.
Roma, 30 luglio 2019

Il direttore centrale: Martoccia
 
Allegato A
(Schema esemplificativo della domanda da compilarsi possibilmente
dattiloscritta)
Parte di provvedimento in formato grafico