Gazzetta n. 69 del 30 agosto 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
CONCORSO (scad. 29 settembre 2019)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di nove posti di dirigente sanitario farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali.


IL DIRETTORE GENERALE
del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e i relativi regolamenti di attuazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge quadro per l'assistenza l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici concorsi» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 recante «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 recante «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998 che definisce le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1998 che definisce la tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale della protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» che prevede, all'art. 4, comma 45, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese delle procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014 al fg. n. 866, con il quale, in attuazione dell'art. 23 quinquies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono state rideterminate le dotazioni organiche del personale del Ministero della salute;
Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 che attribuisce alla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio le competenze in materia di programmazione e reclutamento del personale;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente le linee guida sulle procedure concorsuali;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visto in particolare l'art. 17, comma 3, della sopra citata legge 11 gennaio 2018, n. 3 in base al quale l'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facolta' assunzionali vigenti per il Ministero della salute;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021;
Considerato che l'art. 1, comma 356, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, autorizza il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalita' sanitarie di complessive duecentodieci unita', di cui un numero non superiore a centocinquantacinque unita', con procedure per titoli ed esami, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale conferiti ai sensi dell'art. 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in servizio presso il Ministero;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigente Area I ed in particolare il Titolo V - Sezione per i dirigenti delle professionalita' sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai sensi dell'art. 18 comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992;
Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della suindicata legge 19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni dello Stato possono procedere, in deroga a quanto previsto dall'art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, all'avvio di procedure concorsuali nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste per il corrente triennio;
Vista la nota n. 16594 del 19 aprile 2019 con la quale il Ministero della salute ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, il fabbisogno di cinquantacinque posizioni sanitarie dirigenziali non generali, di cui sette dirigenti farmacisti;
Vista la nota n. 27066 del 15 luglio 2019, con la quale il Ministero ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Funzione pubblica, di volersi avvalere della facolta' di cui all'art. 3, comma 4, della citata legge 19 giugno 2019, n. 56 che consente un ulteriore ampliamento delle posizioni di dirigente sanitario, corrispondente a due dirigenti farmacisti;
Considerato che, in base all'attuale assetto organizzativo del Ministero, le esigenze legate all'assolvimento dei compiti istituzionali e agli obiettivi attesi comportano la necessita' di reclutare dirigenti sanitari farmacisti (ex dirigenti delle professionalita' sanitarie) con specializzazione in farmacia ospedaliera;
Tenuto conto che per effetto del suddetto ampliamento delle posizioni dirigenziali sanitarie risultano da coprire complessivi nove posti di dirigente farmacista (ex dirigente delle professionalita' sanitarie);
Rilevata la necessita' di gestire autonomamente la presente procedura concorsuale per la specificita' delle figure professionali da assumere, come comunicato al Ministro della funzione pubblica, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 3, comma 6 del la legge 19 giugno 2019, n. 56 , in materia di concorsi unici;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di nove posti di dirigente sanitario farmacista (ex dirigente delle professionalita' sanitarie) - disciplina «Farmacia ospedaliera», a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali del Ministero della salute. (Codice concorso 783).
 
Art. 2

Requisiti generali e specifici di ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonche' al momento dell'eventuale immissione in servizio:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purche' siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari cittadini di Paesi terzi devono possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
b) idoneita' fisica all'impiego;
L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
e) essere in regola nei confronti degli obblighi di leva militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo);
f) conoscenza della lingua inglese;
g) conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu' diffuse;
Requisiti specifici:
a) laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM-13) ovvero le corrispondenti lauree specialistiche e i corrispondenti diplomi di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999;
b) diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera ovvero in discipline equipollenti o in discipline affini, ai sensi dei decreti del Ministro della sanita' del 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ed iscrizione all'albo dell'Ordine dei farmacisti. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ai sensi della vigente normativa in materia e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di farmacista.
A tal fine, nella domanda di partecipazione devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente.
La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando determina l'esclusione dal concorso.
L'amministrazione, nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, potra' stabilire in qualsiasi momento l'esclusione dei candidati, qualora venga accertato il mancato possesso dei requisiti di ammissione nonche' la mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente bando.
 
Art. 3

Diritto di segreteria

Per la partecipazione al concorso e' richiesto il pagamento del diritto di segreteria pari a euro 10,00 (dieci/00), quale contributo per la copertura delle spese della procedura, che sara' versato sul capitolo 3500 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della salute».
Il pagamento potra' essere effettuato mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria di Roma (succursale 348) codice IBAN IT68C0100003245348020350004 indicando nella causale del versamento «Contributo concorso pubblico per 9 posti di dirigente sanitario farmacista codice - concorso: 783».
Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
La ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
 
Art. 4

Modalita' e termini di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e' di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora cada in un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti e' perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti e' priva di effetto.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema esemplificativo allegato al presente bando, deve essere inviata, unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identita' del candidato, mediante posta elettronica certificata (esclusivamente da una casella PEC personale del candidato) all'indirizzo dgpob@postacert.sanita.it specificando nell'oggetto «Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 9 posti di dirigente sanitario - farmacista. Codice concorso 783».
La domanda di partecipazione deve essere firmata dal candidato, acquisita digitalmente e inviata in formato PDF, unitamente alla documentazione allegata, anch'essa acquisita digitalmente in formato PDF. La data e l'ora di presentazione della domanda saranno comprovate dalla ricevuta di accettazione.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalita' diverse da quelle previste dal presente articolo.
Il Ministero della salute declina ogni responsabilita' per l'eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo del servizio postale, nonche' per la dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o per la mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione.
 
Art. 5

Contenuto della domanda

Nella domanda di partecipazione i candidati a pena di esclusione dalla procedura, devono dichiarare, sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per le ipotesi di falsita' in atti e di dichiarazioni mendaci:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita;
b) il codice fiscale;
c) l'indirizzo di residenza, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale nonche' il recapito telefonico, il recapito di posta elettronica e il recapito di posta elettronica certificata presso cui chiedono di ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di essere familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
e) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) il godimento dei diritti civili e politici;
g) l'idoneita' fisica all'impiego;
h) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione. In caso contrario occorre indicare le eventuali condanne penali riportate nonche' eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione etc...);
i) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati da una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. In caso contrario occorre indicare la causa di risoluzione del rapporto di impiego;
l) la posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo);
m) il possesso dei titoli di studio richiesti quali requisiti di ammissione, con l'indicazione della data, della votazione, della sede e della denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti (per i titoli di studio conseguiti all'estero, indicare anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento);
n) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista e di essere iscritti al relativo albo professionale (con indicazione della data e degli estremi dell'iscrizione);
o) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
p) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza, a parita' di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Non saranno presi in considerazione i titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione;
q) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalita' e con le modalita' previste dalla legislazione vigente;
r) l'eventuale condizione di portatore di handicap con indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove concorsuali, fatto salvo comunque il requisito dell'idoneita' fisica all'impiego previsto dall'art. 2 del presente bando.
La condizione di portatore di handicap e la richiesta di ausilio e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente certificate dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992, con esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle prove concorsuali da svolgere.
La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap ai sensi del precedente punto r), dovra' essere inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgpob@postacert.sanita.it entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda.
Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente al suddetto termine, che comportino la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all'amministrazione con le predette modalita' e documentate da certificazione medica, che sara' valutata dalla competente Commissione esaminatrice, la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile.
s) l'eventuale invalidita' uguale o superiore all'80% (in presenza della quale ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, il candidato non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista).
Almeno quindici giorni prima dell'eventuale prova preselettiva il candidato che si trovi nella condizione di cui al punto s) deve far pervenire idonea certificazione rilasciata da una struttura pubblica sanitaria. In mancanza non sara' ammesso a sostenere le successive prove scritte.
t) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);
Le domande prive degli elementi indicati nel presente articolo potranno essere escluse ad insindacabile giudizio dell'amministrazione.
 
Art. 6

Documentazione da allegare alla domanda

Le domande di partecipazione al concorso devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) curriculum formativo e professionale, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto e contenente, a pena di esclusione, la dichiarazione di veridicita' delle informazioni contenute, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e relativo alle attivita' professionali e di studio formalmente documentate acquisite nell'arco dell'intera carriera, nonche' la partecipazione a convegni, congressi o seminari che abbiano finalita' di formazione e di aggiornamento professionale. Per ogni incarico o esperienza lavorativa deve essere specificata la relativa durata, con indicazione della data iniziale e dell'eventuale termine finale;
b) elenco dei documenti e dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 10, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo datato e firmato;
c) eventuale idonea certificazione, ovvero secondo le norme in materia, apposita dichiarazione sostitutiva qualora si e' dichiarato di essere in possesso di eventuali titoli di preferenza ai sensi del citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994;
d) copia di un valido documento di identita' a pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, cosi' come modificato dall'art. 15 della legge n. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma unitamente a fotocopia semplice di un proprio documento di identita' personale in corso di validita':
a) «dichiarazione sostitutiva di certificazione»: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
b) «dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'»: per tutti gli stati, fatti e qualita' personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (ad esempio: attivita' di servizio; incarichi libero-professionali; attivita' di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformita' all'originale di pubblicazioni, ecc.).
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre, pena la non valutazione del titolo stesso.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' allegata alla domanda, resa con le modalita' di cui ai precedenti articoli, deve contenere; l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio e' stato prestato; la qualifica; la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero-professionale, borsa di studio ecc.); la tipologia dell'orario (tempo pieno/tempo definito/ part-time con la relativa percentuale rispetto al tempo pieno); le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonche' le eventuali interruzioni, nonche' quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Le pubblicazioni debbono essere allegate alla domanda per intero, in copia autenticata dal candidato, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, acquisite digitalmente in formato PDF ed inviate unitamente alla domanda all'indirizzo di posta elettronica certificata dgpob@postacert.sanita.it
Non saranno ritenute valide le dichiarazioni di conformita' all'originale formulate in modo generico e che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato; pertanto i relativi titoli non saranno valutati.
L'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In caso di difformita' tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'amministrazione:
l'amministrazione procedera' alla segnalazione all'Autorita' giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
in caso di sopravvenuta assunzione, l'amministrazione applichera' l'art. 55-quater del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'interessato decadra' comunque, ai sensi dell'art. 75 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 7

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del direttore generale della Direzione generale del Personale, dell'organizzazione e del bilancio, in coerenza con l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 sara' composta:
dal direttore generale di una delle Direzioni generali del Ministero della salute con competenza nelle materie afferenti i posti dirigenziali da ricoprire, in qualita' di Presidente;
da due dirigenti di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale appartenenti alla disciplina ed al profilo oggetto del concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato dall'art. 6, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, ed uno designato dalla regione tra il personale di cui sopra, in qualita' di componenti;
da un funzionario giuridico di amministrazione - area terza del Ministero della salute, in qualita' di segretario.
 
Art. 8

Prova preselettiva e calendario delle prove

In relazione al numero delle domande pervenute, il Ministero si riserva la facolta' di sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla nelle materie oggetto delle prove di cui al successivo art. 9, al fine di determinare l'ammissione dei candidati alla prova scritta. Per l'espletamento della preselezione l'amministrazione potra' avvalersi anche di enti esterni specializzati, nel rispetto della normativa riguardante il trattamento dei dati.
Il diario della eventuale prova preselettiva e le indicazioni concernenti le modalita' di svolgimento della prova saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it sezione «Concorsi», almeno venti giorni prima della data stabilita per la prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non si presenteranno, per qualsiasi causa, a sostenere la prova preselettiva verranno considerati rinunciatari con esclusione dal concorso.
Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte i candidati che risulteranno collocati in graduatoria entro i primi cento posti, nonche' i candidati eventualmente classificatisi ex aequo.
Il punteggio conseguito alla prova preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di merito. L'esito della prova preselettiva sara' pubblicato sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it sezione «Concorsi». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, come modificata dalla legge n. 114/2014, il candidato portatore di handicap affetto da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
Nel caso in cui non sia effettuata la prova preselettiva, i candidati saranno informati del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgera' la prova scritta con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 29 ottobre 2019 e sul sito internet istituzionale www.salute.gov.it sezione «Concorsi» almeno quindici giorni prima della data stabilita per la prova stessa.
Tale pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti.
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova scritta senza alcun altro preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identita' in corso di validita'.
L'ammissione alla prova pratica e' subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo indicato al successivo art. 9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica sara' data comunicazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa, con indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla, nonche' del voto riportato nella prova scritta.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove scritte e la prova pratica nei giorni e nella sede stabilita, qualunque ne sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura.
L'ammissione alla prova orale e' subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo indicato al successivo art. 9.
Ai candidati ammessi a sostenere la prova orale sara' data comunicazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa, con indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla. Nella suddetta comunicazione sara' riportata la votazione conseguita nella prova pratica, nonche' il punteggio attribuito ai titoli presentati ai sensi del successivo art. 10.
 
Art. 9

Prove d'esame

La commissione esaminatrice sottoporra' gli aspiranti alle seguenti prove d'esame:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
b) prova pratica: soluzione di un caso pratico nella disciplina messa a concorso (farmacia ospedaliera) inerente alle competenze del Ministero della salute, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso (farmacia ospedaliera), sui compiti connessi alla funzione da conferire, nonche' sulle competenze e l'organizzazione del Ministero della salute.
Nel corso della prova orale sara' accertata la conoscenza delle apparecchiature ed applicazioni informatiche piu' diffuse e la conoscenza della lingua inglese.
Il superamento delle prove scritta e pratica e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 21/30, in ciascuna prova.
Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno 14/20.
 
Art. 10

Valutazione dei titoli

La commissione esaminatrice di cui all'art. 7 dispone, complessivamente, di 100 punti, cosi' ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
titoli di carriera: fino a 10 punti;
titoli accademici e di studio: fino a 3 punti;
pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti;
curriculum formativo e professionale: fino a 4 punti.
La commissione effettuera' la valutazione dei titoli secondo i criteri di valutazione fissati dagli articoli 11 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997 e valorizzando l'esperienza svolta dai candidati in materia di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione.
 
Art. 11

Graduatoria e titoli di preferenza

La commissione esaminatrice, al termine delle prove concorsuali, predisporra' la graduatoria di merito formulata secondo l'ordine dei punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, in caso di parita' di punteggio, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, gia' dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa.
La graduatoria finale sara' approvata con decreto del direttore generale della Direzione generale del Personale, dell'organizzazione e del bilancio, che procedera', previo riconoscimento di regolarita' degli atti, alla dichiarazione dei vincitori dei posti messi a concorso.
La validita' e i termini per l'utilizzazione della graduatoria saranno determinati in relazione alle norme di legge in vigore.
La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
 
Art. 12

Adempimenti dei vincitori

I vincitori del concorso, con apposita comunicazione, saranno invitati a produrre i documenti e/o le dichiarazioni sostitutive necessari per la successiva stipula del contratto individuale di lavoro entro il termine che sara' ivi indicato, comunque non inferiore a trenta giorni.
Il vincitore del concorso dovra' dichiarare, sotto la propria responsabilita', di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, salvo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al diritto alla conservazione del posto durante il periodo di prova. In caso contrario, dovra' essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero della salute.
I vincitori dovranno dichiarare altresi' di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nell'ipotesi di scadenza del termine di cui al comma 1, senza che siano pervenute la documentazione e/o le dichiarazioni richieste, il Ministero comunichera' di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti, procedera' alla stipulazione del contratto, nel quale sara' indicata la data di inizio del rapporto di lavoro, con l'inquadramento dei vincitori nel profilo professionale di dirigente sanitario farmacista - ex dirigente delle professionalita' sanitarie del ruolo dei dirigenti sanitari del Ministero della salute.
Tutti gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla data di effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato.
I vincitori in sede di prima destinazione, sulla base delle esigenze dell'amministrazione, saranno assegnati ad uno degli uffici centrali del Ministero della salute ove dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni.
Con la stipula del contratto individuale di lavoro, e' implicita l'accettazione, senza riserva di tutte le norme, ed in particolare di quelle previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dirigente dell'Area I, citati in premessa. In particolare, l'assunzione in ruolo e' subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio effettivo.
Nel corso del periodo di prova, l'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare un adeguato percorso di formazione, destinato ai vincitori, in materia tra l'altro di: disciplina generale dell'azione amministrativa, responsabilita' dei pubblici dipendenti, contabilita' pubblica, normativa anticorruzione, nonche' sugli ulteriori argomenti ritenuti di interesse per i compiti che i vincitori dovranno svolgere.
Costituisce condizione risolutiva del rapporto di impiego, senza alcun obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale, che ne costituisce il presupposto, nonche' l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidita' non sanabile.
 
Art. 13

Informativa dati personali

I dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione al concorso sono raccolti e conservati presso il Ministero della salute e possono essere trattati ai soli fini dell'espletamento del concorso e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, nonche' alla libera circolazione nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita'.
Il conferimento di tali dati e' da considerarsi obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dal concorso.
I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE n. 2016/679 i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, l'opposizione al trattamento, nonche' il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei medesimi dati personali.
 
Art. 14

Accesso agli atti del concorso

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.
 
Art. 15

Disposizioni transitorie e finali

Con la partecipazione al concorso e' implicita da parte dei candidati l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni del presente bando.
Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto, la facolta' di annullare, sospendere, modificare e revocare la procedura concorsuale.
Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 le operazioni concorsuali devono essere concluse entro sei mesi dalla prova scritta.
 
Art. 16

Forme di pubblicita'

Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it sezione «Concorsi».
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, si rinvia al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 ed alle altre norme vigenti in materia.
Avverso il presente bando e' proponibile in via amministrativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla medesima data.
Roma, 31 luglio 2019

Il direttore generale: Celotto
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico