Gazzetta n. 80 del 8 ottobre 2019 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
CONCORSO (scad. 8 novembre 2019)
Concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare.


IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 del testo unico delle norme regolamentari dell'amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, d'ora in poi denominato testo unico;
Visto il regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica di cui al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 9591, d'ora in poi denominato regolamento dei concorsi;
Vista la deliberazione n. 11 del 6 giugno 2019, con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato ha sospeso l'efficacia delle disposizioni previste dall'accordo istitutivo del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del ruolo unico del personale di futura assunzione, ed ha conseguentemente autorizzato l'indizione di nuove procedure di concorso secondo quanto previsto dal citato art. 12 del testo unico e dal regolamento dei concorsi;
Visto in particolare l'art. 1, comma 3, della predetta deliberazione n. 11/2019, il quale prevede che i dipendenti assunti in esito alle procedure di concorso indette ai sensi dei commi 1 e 2 sono iscritti nella sezione del ruolo unico relativa all'Amministrazione del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza in data 30 luglio 2019, recante il programma di reclutamento del personale del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui e' stata data attuazione con il decreto del Presidente del Senato della Repubblica del 31 luglio 2013, n. 12008, con i quali sono definiti i trattamenti stipendiali per i dipendenti da assumere a decorrere dal 1° agosto 2013;
Considerato che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera g), del regolamento dei concorsi, e dall'art. 14, comma 6, del testo unico, nonche' dall'art. 1, comma 2, della citata deliberazione del Consiglio di Presidenza del 30 luglio 2019, il bando stabilisce, tra i requisiti generali di ammissione, un limite massimo di eta' e il conseguimento del prescritto titolo di studio con un punteggio minimo,

Decreta:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di Coadiutore parlamentare, con il trattamento economico stabilito dal decreto del Presidente del Senato della Repubblica n. 12008 del 31 luglio 2013, e lo stato giuridico stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell'assunzione.
2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2, comma 7, del regolamento dei concorsi. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.
3. A favore del personale di ruolo del Senato e' riservato un numero di posti pari a un decimo delle assunzioni di cui al comma 1 per coloro che risultino idonei e riportino un punteggio finale almeno pari alla media dei punteggi finali conseguiti dagli idonei.
4. E' sempre in facolta' dell'amministrazione adibire il personale cosi' assunto a tutti i servizi ed uffici del Senato.
 
Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado che consenta l'accesso ai corsi di laurea presso universita' italiane, conseguito con una votazione non inferiore a 39/60 o a 65/100, ovvero siano in possesso di titolo di studio riconosciuto ovvero dichiarato equipollente al suddetto diploma, con provvedimento dell'autorita' italiana competente; dal provvedimento di riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per il predetto diploma equivalga la valutazione riportata nel titolo di studio conseguito. Qualora il candidato, alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione al concorso, non sia in possesso del provvedimento con la dichiarazione di equipollenza, fara' fede la data di presentazione della richiesta all'autorita' competente. Si prescinde dalla votazione minima richiesta, ma non dal conseguimento dei predetti diplomi, per i candidati che siano in possesso, alternativamente:
dei titoli universitari di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e successive modificazioni ed integrazioni;
del diploma di laurea dell'ordinamento previgente (r.d. 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni);
del diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, di durata triennale;
di titolo universitario di durata almeno triennale conseguito all'estero e dichiarato equipollente ai menzionati diplomi di laurea;
d) abbiano un'eta' non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 45 anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45° anno;
e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre.
2. Ai fini della partecipazione al concorso, ai dipendenti del Senato della Repubblica non e' richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera d).
3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3.
4. L'amministrazione si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
 
Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata con modalita' telematica, entro la data di scadenza indicata al comma successivo, esclusivamente attraverso la specifica applicazione informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it raggiungibile anche dal sito istituzionale del Senato (senato.it). Per accedere all'applicazione il candidato deve essere in possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID). Qualora il candidato ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it
2. La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18 (ora italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa il numero identificativo e, allo scadere del termine di cui al comma 2, non permettera' piu' ne' la compilazione ne' l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il termine di cui al precedente comma 2 non sia ancora scaduto, il candidato ha la possibilita' di ritirare la domanda gia' inviata mediante l'apposita funzionalita' di cancellazione dell'applicazione informatica, e di presentarne una nuova effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al successivo comma 6.
4. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della ricevuta, prodotta dal sistema informatico, sulla quale saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dall'applicazione informatica, nonche' la data e l'ora di presentazione della domanda stessa.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio telematico di cui al comma 1.
6. A parziale copertura delle spese della procedura di concorso e' richiesto il versamento di un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1.
7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il candidato ha l'obbligo di comunicare, utilizzando le apposite funzionalita' dell'applicazione di cui al comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica, dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione, nonche' il rinnovo e/o la sostituzione del documento di identita' registrato nel sistema SPID.
8. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da patologie limitatrici dell'autonomia non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nella domanda presentata per via telematica dovra' fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario per la partecipazione alla prova preliminare e alle altre prove di concorso in relazione alla patologia posseduta, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle stesse al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia dovra' inoltre essere documentata mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da allegare alla domanda telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate nei periodi precedenti siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.
9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre, con particolare riferimento a quelle dattilografiche;
f) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), con le prescritte dichiarazioni di equipollenza qualora i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero;
g) se risultino a loro carico condanne penali, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui siano state pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale, sospensione della pena, beneficio della non menzione);
h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico, indicando in caso affermativo gli articoli di legge per cui e' avviato il procedimento;
i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative al concorso.
11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare la lingua - scelta tra le seguenti: francese, tedesco o spagnolo - nella quale intendono sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera.
12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso.
13. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
14. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato nella domanda di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
 
Art. 4

Irricevibilita' delle domande

1. Eventuali domande redatte o presentate al di fuori o in aggiunta alle modalita' previste dal precedente art. 3 non saranno prese in considerazione.
 
Art. 5

Cause di esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del titolo di studio secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c);
d) che abbiano un'eta' inferiore a 18 anni o superiore a 45 anni, nel caso non siano dipendenti del Senato;
e) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle mansioni per le quali il candidato concorre.
2. Il candidato ricevera' notizia di determinazioni che lo escludono dal concorso all'interno dell'apposita area riservata dell'applicazione informatica di gestione della domanda di partecipazione.
3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura di concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione al concorso con le modalita' di cui all'art. 3.
 
Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento dei concorsi.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare esaminatori esperti per le prove facoltative di lingua.
3. Per la correzione delle prove scritte, la Commissione esaminatrice puo' articolarsi in sottocommissioni, ai sensi dell'art. 3 del regolamento dei concorsi.
 
Art. 7

Diario della prova preliminare

1. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 14 gennaio 2020 viene data comunicazione del diario della prova preliminare. Tale comunicazione assume valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Nella predetta Gazzetta Ufficiale puo' essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del diario della prova preliminare, in caso di eventuale rinvio.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la comunicazione del diario della prova sara' data anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1.
4. I candidati che non abbiano ricevuto da parte dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione di irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la suddetta prova, all'indirizzo indicato, nel giorno e nell'ora specificati nella citata Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1, muniti del documento legale di identita' indicato nella domanda e della stampa su foglio A4 della comunicazione di convocazione disponibile nella sezione riservata dell'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1. Sono esclusi i candidati sprovvisti del documento di identita'.
5. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
 
Art. 8

Diario delle prove successive a quella preliminare

1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 7, comma 1. La comunicazione del diario delle prove puo' avvenire anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione, che a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1 - assumono valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla convocazione dei candidati a prove successive.
 
Art. 9

Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati

1 Per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la Commissione esaminatrice di procedere all'estrazione della lettera durante lo svolgimento delle prove scritte per la convocazione dei candidati ammessi alle prove orali e tecniche.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove avviene mediante pubblicazione nell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1.
3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse. Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 10

Prova preliminare

1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere la prova preliminare consistente in 50 quesiti attitudinali a risposta multipla. I predetti quesiti sono di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo) in numero di 20, e di carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale, ragionamento critico-verbale) in numero di 30.
2. Per la predetta prova preliminare i candidati hanno a disposizione sessanta minuti.
3. I quesiti oggetto della prova preliminare sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice, reso pubblico con le modalita' di cui all'art. 7, comma 1, non oltre il ventesimo giorno precedente la data di inizio della prova preliminare.
4. In sede di valutazione della prova preliminare, viene attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; sono invece sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima, e 0,20 punti per ogni risposta omessa.
5. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne' l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ivi compresi smartphone, smartwatch e tablet e similari. Non e' consentito ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dalla prova preliminare.
6. La correzione del foglio-risposte viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. La casella prescelta deve essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono fornite in sede di esame. Un imperfetto annerimento della casella da parte dei candidati puo' comportare errata attribuzione di punteggio. Sul foglio-risposte non e' consentito effettuare correzioni. Dopo l'inizio della prova il foglio-risposte non viene sostituito per nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle a campo obbligato necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della prova corrispondente.
7. Sono ammessi alla prova tecnica di dattilografia i candidati che si sono classificati fino al 1000° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di mille ammessi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria.
8. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a formare il punteggio complessivo.
 
Art. 11

Prova tecnica di idoneita' dattilografica

1. I candidati ammessi ai sensi dell'art. 10, comma 7, sostengono la prova tecnica di idoneita' dattilografica - della durata di cinque minuti - consistente nella copiatura di un testo avente lunghezza compresa tra le 1340 e le 1360 battute, mediante l'utilizzo di un apposito programma di video scrittura, appositamente predisposto, con personal computer dotato di tastiera italiana. I candidati effettuano due tentativi, uno immediatamente successivo all'altro; ai fini del punteggio si tiene conto soltanto del migliore risultato conseguito. E' prevista l'esenzione dall'effettuazione della prova di dattilografia per i candidati che abbiano superato la prova preliminare e che siano dipendenti dell'Amministrazione del Senato per l'espletamento di mansioni dattilografiche a contratto.
2. La guida rapida all'utilizzo del programma informatico di video scrittura di cui al comma 1 e' pubblicata nel sito concorsi.senato.it al fine di consentire ai candidati di prenderne visione prima della prova.
3. Alla prova tecnica di idoneita' dattilografica viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La Commissione esaminatrice, nella sua prima riunione, stabilisce i criteri di valutazione della prova. La correzione degli elaborati della prova tecnica di dattilografia puo' essere effettuata automaticamente con supporti elettronici.
4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di 18 punti nel migliore dei due elaborati e si siano classificati fino al 500° posto in ordine di graduatoria. Il predetto numero di 500 ammessi potra' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria.
5. Non concorrono al computo della cifra di 500 di cui al comma 4 i candidati dipendenti dell'Amministrazione del Senato per l'espletamento di mansioni dattilografiche a contratto che abbiano superato la prova preliminare.
6. Il punteggio conseguito nella prova tecnica di idoneita' dattilografica non concorre a formare il punteggio complessivo.
 
Art. 12

Prove scritte

1. Le prove scritte sono:
a) risposta a 10 quesiti sulla storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri;
b) risposta a 10 quesiti sull'ordinamento costituzionale italiano;
c) traduzione in italiano, senza l'ausilio di vocabolario, di uno o piu' testi nella lingua inglese.
2. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta il candidato avra' a disposizione tre ore.
3. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non potranno introdurre nella sala di esame testi di alcun tipo, ne' supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie, ivi compresi smartphone, smartwatch e tablet e similari. Non e' consentito ai candidati, durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione per lo svolgimento della prova, comportera' l'immediata esclusione dal concorso. La Commissione puo' disporre l'eventuale consultazione di testi messi a disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni.
4. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42 punti e un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna singola prova.
 
Art. 13

Prove orali e tecniche

1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le prove orali e tecniche di cui al comma 2.
2. Le prove orali e tecniche sono le seguenti:
a) storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri;
b) ordinamento costituzionale italiano;
c) lettura e traduzione di un brano scritto nella lingua inglese, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione;
d) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma «Microsoft ® Excel»;
e) quesito tendente ad accertare la conoscenza del programma «Microsoft ® Word».
3. A ciascuna delle prove orali e tecniche e' attribuito un punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 35 punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova.
4. I candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o piu' prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo.
5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non piu' di 2 punti e consiste nella lettura e traduzione di un breve testo scritto, che costituisce la base per successive domande e per una conversazione.
 
Art. 14

Graduatoria finale

1. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e' determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove scritte, orali e tecniche, ivi comprese quelle facoltative.
2. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita' di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi alle prove orali devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente bando.
 
Art. 15

Accertamenti sanitari

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali richieste.
 
Art. 16

Assunzione dei vincitori

1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti attestanti il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione indicati loro dall'Amministrazione del Senato della Repubblica, secondo la normativa vigente.
2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, il Presidente del Senato della Repubblica, acquisita la relativa documentazione, valuta - in relazione alla gravita' del reato, al tempo trascorso e alla condotta successiva - se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' al servizio dell'Istituto parlamentare.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato, nella carriera dei Coadiutori parlamentari con il trattamento economico stabilito dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui e' stata data attuazione con decreto del Presidente del Senato n. 12008 del 31 luglio 2013, e lo stato giuridico stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell'assunzione.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento, ai sensi dell'art. 15 del testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, della durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato favorevolmente l'esperimento stesso. Durante il periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso trattamento economico iniziale. In caso di conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.
 
Art. 17

Ricorsi

1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del regolamento dei concorsi - alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, il cui indirizzo postale e' il seguente: corso Rinascimento, 40 - 00186 Roma. I ricorsi devono essere proposti, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei provvedimenti che si ritengono lesivi; a tal fine fara' fede la data del timbro postale di invio.
 
Art. 18

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso, ai sensi dell'art. 16 del regolamento dei concorsi, se abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti, collegato al documento al quale e' chiesto l'accesso. A tal fine possono inviare la relativa richiesta alla segreteria della Commissione esaminatrice.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e speditezza della procedura stessa.
3. Per quanto non previsto dal predetto art. 16 del regolamento dei concorsi, si rinvia al regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi del Senato della Repubblica, approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 186, del 9 agosto 2019.
 
Art. 19

Dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del personale del Senato della Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso ed ai sensi del regolamento del Senato della Repubblica sul trattamento dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2006, e ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati personali e' l'Amministrazione del Senato della Repubblica. I medesimi dati possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura di concorso.
2 All'atto della compilazione della domanda di partecipazione il candidato dovra' prendere visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e dovra' fornire il proprio consenso, anche con specifico riferimento ai dati di cui agli articoli 9 e 10 del richiamato regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento dei dati personali e' da considerarsi obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di concorso.
 
Art. 20

Informazioni

1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it nonche' il sito internet del Senato della Repubblica (in particolare, la pagina «Concorsi» della sezione «Amministrazione»).
Roma, 30 settembre 2019

Il Presidente: Alberti Casellati