Gazzetta n. 80 del 8 ottobre 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
Selezione, mediante avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata all'assunzione di seicentosedici operatori giudiziari, (area II, fascia economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.


IL DIRETTORE GENERALE
del personale e della formazione

Visto lo statuto degli impiegati statali dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, in tema di modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 35, comma 1, lettera b), e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» nonche' l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante linee guida sulle procedure concorsuali;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il Contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 2017, recante la rimodulazione dei profili professionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, e in particolare l'art. 3 e la allegata tabella 3, che autorizzano il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ad avviare le procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato trecento unita' di personale non dirigenziale nella qualifica di operatore giudiziario, mediante procedure ex art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Considerato che per il Dipartimento organizzazione giudiziaria ricorrono le condizioni generali di cui all'art. 19 del citato decreto di autorizzazione 24 aprile 2018 relative sia all'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato, di cui alla lettera a) e all'assenza nell'amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, di cui alla lettera b);
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, cosi' come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e in particolare dell'art. 14, commi 10-quater e 10-sexies che cosi' rispettivamente stabiliscono: «Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali gia' autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114» e «Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unita' di II e III area, avvalendosi delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, e in particolare l'art. 7 e la allegata tabella 7, che, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, autorizzano conseguentemente il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ad assumere a tempo indeterminato ulteriori trecento unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area funzionale seconda, posizione retributiva F1;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, l'art. 15-bis, secondo il quale «Per far fronte alla necessita' di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova nonche' per garantire il regolare andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di cinquanta unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria», di modo che, considerate le assunzioni gia' disposte ai sensi della normativa speciale e avuto riguardo alle esigenze degli uffici del distretto ligure-toscano e alle scoperture di organico nei singoli profili, appare ragionevole prevedere l'assunzione a tempo indeterminato presso gli uffici del distretto della Corte di appello di Genova di ulteriori sedici unita' di personale non dirigenziale nella qualifica di operatore giudiziario;
Considerato altresi' che sussiste la corrispondenza di posti vacanti in dotazione organica per la figura di operatore giudiziario;
Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria complessiva;

Dispone:

Art. 1

Posti disponibili

1. E' indetta una procedura di assunzione per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive seicentosedici unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale seconda, posizione retributiva F1.
2. Tali posti sono ripartiti secondo quanto previsto nella tabella A, allegata al presente provvedimento.
 
Art. 2

Requisiti per l'avviamento a selezione

1. Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, devono possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale nonche' alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di cittadini italiani o di un altro stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) possesso del diploma di diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento professionale);
e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
i) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
j) Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g), i) ed j) si applicano solo in quanto compatibili.
3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta altresi' una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneita' di cui all'art. 6.
 
Art. 3

Accertamento dei requisiti ed esclusione

1. L'amministrazione giudiziaria provvede all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito dall'art. 13 del C.C.N.L. Comparto funzioni centrali, triennio 2016-18 e, in particolare, provvede d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego, nonche' il possesso del requisito della buona condotta e delle qualita' morali, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 5.
2. Per difetto dei requisiti di cui all'art. 2 e al comma precedente, l'amministrazione giudiziaria puo' disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura di assunzione e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.
3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della documentazione eventualmente richiesta dell'amministrazione giudiziaria a riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.
 
Art. 4

Avvio a selezione e formazione della graduatoria

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - la Direzione generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi inoltra alle competenti amministrazioni regionali la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato nella tabella A.
2. Le competenti amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale), entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, procedono ad avviare a selezione i lavoratori nel numero richiesto. Nel caso in cui, all'esito della prova di idoneita' di cui all'art. 6 e delle procedure assunzionali di cui all'art. 10, non vengano coperti tutti i posti, la Direzione generale del personale e della formazione procedera' a richiedere ulteriori nominativi.
3. All'esito della richiesta di avviamento, per ciascuna circoscrizione provinciale (ovvero comunque su base territoriale, in coerenza con i rispettivi ordinamenti regionali), sara' formata una singola graduatoria, comprensiva di un numero di candidati pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale e tenuto comunque conto dei punteggi aggiuntivi attribuiti ai sensi dell'art. 5.
4. E' fatto onere agli interessati di autocertificare ai centri per l'impiego (ovvero alle amministrazioni competenti secondo la normativa regionale) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quater e 1-quinques del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per le finalita' di cui all'art. 5.
5. Anche al fine di dare piena attuazione al precedente comma 4, gli uffici competenti, laddove ritenuto utile e nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, provvedono a dare massima diffusione del presente avviso.
6. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale) trasmettono alle Corti di appello competenti per territorio gli elenchi dei nominativi dei lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio, completi dei dati identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza, nonche', ove possibile di un indirizzo e-mail o recapito telefonico. I lavoratori avviati alla selezione potranno comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette, nonche', per comunicazioni con carattere di urgenza, un indirizzo di posta elettronica o un recapito cellulare.
 
Art. 5

Attribuzione di punteggi aggiuntivi

1. Nella formazione degli elenchi di cui al precedente art. 4, le competenti amministrazioni, una volta formate le graduatorie su base provinciale (o comunque territoriale secondo la vigente normativa regionale), provvedono a calcolare i punteggi aggiuntivi da attribuire a tutti coloro che ne abbiano diritto nell'ambito dell'intera graduatoria, in conformita' con l'art. 14, comma 10-quater del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con modifiche dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.
2. Il punteggio aggiuntivo e' quantificato calcolando preliminarmente, per ogni graduatoria, la media ottenuta sommando i punteggi dei candidati classificati al primo e all'ultimo posto.
3. Sulla media viene calcolato il 15% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore di tutti soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
4. Sulla medesima media viene calcolato il 3% al fine di ottenere il punteggio aggiuntivo da attribuire, in ciascuna graduatoria, in favore dei soggetti che abbiano maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, comma 1-quinquies del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
 
Art. 6

Selezione e prova di idoneita'

1. La selezione, mirata ad accertare l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di operatore giudiziario, si svolge presso le Corti di appello al cui distretto appartengono le sedi di cui all'art. 1 e consiste in un colloquio e in una prova pratica di idoneita'.
2. La prova pratica di idoneita' ha ad oggetto la verifica della capacita' di riordinare fascicoli cartacei e la verifica del possesso delle nozioni di base nell'uso di computer e sistemi informatici (utilizzo di programmi di videoscrittura e della posta elettronica, capacita' di navigazione sulla rete internet).
3. Le Corti di appello competenti per territorio provvedono ad avvisare i lavoratori presenti negli elenchi forniti dalle competenti amministrazioni regionali, della data e della sede dove si svolgeranno le prove di idoneita', mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza o al diverso indirizzo fisico dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 6.
 
Art. 7

Commissioni esaminatrici

1. Alle operazioni di selezione provvede, per ciascun distretto di Corte di appello, una apposita commissione nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione.
2. Le commissioni sono composte da un dirigente e da due esperti aventi la qualifica di area III; le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di area terza - F1 o superiore. I membri delle commissioni e i segretari sono scelti - giusta indicazione del Presidente della Corte di appello e del Procuratore generale presso la Corte di appello, sentiti gli uffici di appartenenza - tra il personale in servizio presso gli uffici giudicanti o requirenti di ciascun distretto.
 
Art. 8

Riserva di posti

1. Ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari in servizio permanente, e' riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso.
2. Nelle richieste di avviamento l'amministrazione giudiziaria indica i posti riservati ai lavoratori ai sensi della richiamata normativa.
3. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti.
4. Le amministrazioni regionali (ovvero degli enti di area vasta, laddove previsto dalla normativa regionale) annotano il titolo a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilita'.
5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente non ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure di cui al presente decreto.
 
Art. 9
Modalita' per copertura dei posti fino alla scadenza della
graduatoria

1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno risposto alla convocazione o non hanno superato la prova di idoneita' o non hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro o non si sono presentati per l'immissione in servizio senza giustificato motivo, ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla scadenza della graduatoria, con ulteriori avviamenti effettuati secondo l'ordine di graduatoria vigente al momento della richiesta di avviamento.
2. La graduatoria perde efficacia termina con la copertura dei posti a disposizione.
 
Art. 10

Assunzione

1. I lavoratori utilmente selezionati sono assunti, secondo la disciplina prevista dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, nel profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1 del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.
2. Il personale assunto e' tenuto a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore ad anni cinque, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il rapporto di lavoro decorre ad ogni effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfeziona con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata dalla Direzione generale e con il verbale di immissione in servizio.
4. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine indicato, comporta la decadenza dal diritto all'assunzione e il non perfezionarsi del contratto individuale di lavoro.
5. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei lavoratori avviati all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione.
 
Art. 11

Accesso agli atti

1. E' consentito il diritto di accesso agli atti della procedura di avviamento e selezione, ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
 
Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai lavoratori avviati alla selezione saranno raccolti presso il Ministero della giustizia, ufficio III - concorsi e inquadramenti della Direzione generale del personale e della formazione, per le finalita' di gestione della procedura di avviamento ed assunzione e potranno essere trattati all'interno di una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I lavoratori avviati alla selezione, presentandosi alla prova pratica di cui all'art. 6, esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi, esclusivamente per le finalita' sottese all'espletamento della presente procedura assunzionale e nei limiti previsti dalla normativa di settore, pena l'esclusione dalla procedura di assunzione.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla procedura prevista dal presente avviso.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei concorsi - Direzione generale del personale e della formazione, ufficio III - concorsi e inquadramenti - via Arenula n. 70 - Roma.
6. Il responsabile del trattamento e' il direttore dell'ufficio III - concorsi e inquadramenti.
 
Art. 13

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente menzionato nel presente avviso sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' quelle contenute nei vigenti contratti collettivi.
2. Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia per conoscenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito web del Ministero della giustizia.
Roma, 4 ottobre 2019

Il direttore generale: Leopizzi
 
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico