Gazzetta n. 102 del 27 dicembre 2019 (vai al sommario)
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
CONCORSO (scad. 26 gennaio 2020)
Concorso pubblico, per esami, per l'attivazione di tirocini con finalita' formative e di orientamento finalizzati alla copertura di nove posti di funzionario area informatica di terza area, a tempo indeterminato, riservato ai disabili ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 68/1999.


IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ed in particolare l'art. 4 riguardante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
l'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di «Tirocini formativi e di orientamento»;
il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, concernente «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all 'art. 18 della legge 24-giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento»;
la legge 28 giugno 2012, n. 92, «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita»;
la deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 576 del 2 agosto 2019, concernente l'attuazione dell'Accordo tra Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento ai sensi dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica dell'8 novembre 2005, n. 4, recante indicazioni in materia di titoli di studio utili ai fini dell'accesso alle pubbliche amministrazioni;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
il decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l"'Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego";
il regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito «regolamento generale sulla protezione dei dati» o «GDPR»);
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» cosi' come novellato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
l'art. 7, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede, in deroga al divieto di nuove assunzioni stabilito dalla normativa vigente, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di assumere lavoratori disabili anche in caso di situazioni di soprannumerarieta';
l'art. 3, comma 6, legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che esclude dalle limitazioni del cd. turn over le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;
la direttiva n. 1/2019 del 24 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione che ha dettato gli indirizzi applicativi e le linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento;
il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio giuridico 2016/2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;
la dotazione organica dell'ANPAL, come approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016 all'art. 2;
Verificata la sussistenza di scoperture della quota d'obbligo relativa al personale disabile in servizio presso l'ANPAL;
Vista la convenzione ex art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 tra l'ANPAL e la Regione Lazio - Direzione regionale lavoro - Area decentrata «Centri per l'impiego Lazio Centro» - S.I.L.D. del 20 dicembre 2018 n. 163;
Ravvisata la necessita' di indire un bando di concorso pubblico per esami riservato a disabili, ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999 n. 68, per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di n. 9 unita' di personale con profilo di funzionario area informatica di terza area - fascia retributiva F1;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di nove unita' di personale con profilo di funzionario area informatica di terza area - fascia retributiva F1, da destinare ad attivita' di natura informatica.
2. La partecipazione alla suddetta selezione e' riservata agli appartenenti alle categorie di disabili, di cui all'art. 1, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. Coloro che risulteranno vincitori all'esito della selezione saranno avviati allo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento, di durata pari a dodici mesi, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato. Tale tirocinio prevede l'individuazione di un tutor dell'ente promotore Regione Lazio e di un tutor dell'ente ospitante ANPAL, con contestuale attivazione sia dell'assicurazione INAIL che dell'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, a carico dell'ente ospitante, cosi' come disposto dal decreto ministeriale n. 142/1998 attuativo della legge n. 196/1997. Al termine del tirocinio formativo il tutor interno all'ANPAL redigera' la relazione finale circa l'attivita' svolta durante il tirocinio.
4. Lo svolgimento del tirocinio sara' definito sulla base di verifiche periodiche mensili volte ad accertare l'effettivo conseguimento degli obiettivi formativi individuati.
5. Il tirocinio formativo si svolgera' presso la sede dell'ANPAL e sara' finalizzato allo sviluppo delle attitudini personali e all'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni proprie dei posti messi a selezione con riferimento ai contenuti professionali previsti dalla declaratoria dal C.C.N.L. vigente per il profilo di Funzionario area informatica di terza area, tra cui, a titolo esemplificativo: analisi e sviluppo delle architetture dei sistemi informatici e delle relative banche dati, partecipazione all'elaborazione di progetti di informatizzazione, coordinamento degli sviluppi e dell'analisi funzionale delle procedure di software e loro ottimizzazione, monitoraggio dei contratti; coordinamento strategico dei partners tecnologici, effettuazione dei collaudi dei sistemi informatici, pianificazione e coordinamento per l'avviamento e manutenzione sistemi informatici, sovraintendere alla gestione operativa della rete, delle connessioni in rete e dei servizi di telefonia su rete dati, coordinamento e monitoraggio degli interventi dei fornitori ICT.
6. Al tirocinante spetta l'indenita' di partecipazione al tirocinio per un importo lordo mensile di euro 800, ai sensi dell'art. 15 della disciplina di «Attuazione dell'accordo adottato dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 sui tirocini, in applicazione dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92» oggetto della deliberazione della giunta regionale della Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019.
7. Al termine del tirocinio formativo, in caso di esito positivo, si procedera' all'assunzione a tempo indeterminato.
 
Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a. stato di disabilita' ai sensi dell'art. 1, comma I, legge 12 marzo 1999, n. 68;
b. laurea in Data Science, ovvero il possesso di uno dei titoli afferenti alle seguenti classi di laurea:
laurea magistrale in LM-17 - Fisica;
laurea magistrale in LM-18 - Informatica;
laurea magistrale in LM-32 - Ingegneria informatica;
laurea magistrale in LM-40 - Matematica;
laurea magistrale in LM-43 - Metodologie Informatiche per le discipline umanistiche;
laurea magistrale in LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria;
laurea magistrale in LM-66 - Sicurezza informatica;
laurea magistrale in LM-82 - Scienze statistiche;
laurea magistrale in LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie;
laurea magistrale in LM-91 - Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione;
laurea magistrale in LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni;
laurea magistrale in LM-29 - Ingegneria elettronica;
laurea magistrale in LM-31 - Ingegneria gestionale;
laurea di 1° livello in L-08 - Ingegneria dell'informazione;
laurea di 1° livello in L-30 - Scienze e tecnologie fisiche;
laurea di 1° livello in L-31 - Scienze e tecnologie informatiche;
laurea di 1° livello in L-35 - Scienze matematiche;
laurea di 1° livello in L-41 - Statistica;
diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al decreto ministeriale 509 del 1999) equiparato alle nuove classi delle lauree specialistiche (decreto ministeriale 509 del 1999) e magistrali (decreto ministeriale 270 del 2004) secondo il decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233.
I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio rilasciati da un Paese dell'Unione europea, sono ammessi a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
d. godimento dei diritti civili e politici;
e. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso per reati che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubblicmhe amministrazioni;
f. buona conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza non italiana;
g. idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la selezione si riferisce compatibilmente con la minorazione sofferta;
h. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi.
i. non essere stati dichiarati decaduti ovvero licenziati da una pubblica amministrazione ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito il relativo impiego a seguito dell'utilizzo di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti e non essere stati interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3, pena l'esclusione.
3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove concorsuali con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei medesimi requisiti.
 
Art. 3

Domanda e termini di presentazione

1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Tale domanda deve essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) da inoltrare all'indirizzo divisione.1@pec.anpal.gov.it Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovra' essere indicata la seguente dicitura: «concorso per tirocinio riservata a disabili» - codice identificativo CFI.AIII.2019. Non sono ammesse altre forme di trasmissione e di invio della domanda di partecipazione.
2. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato A, deve essere sottoscritta in forma leggibile, datata e scansionata ed alla stessa deve essere allegata una copia fronte -retro di un documento di identita' del candidato in corso di validita', anch'essa sottoscritta in calce. Nella medesima domanda di partecipazione i candidati dovranno espressamente dichiarare ed autocertificare sotto la propria personale responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicita' dei dati e delle informazioni nella stessa inseriti, nonche' la propria consapevolezza circa le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o falsita' in atti.
3. I candidati, al fine di avvalersi dei benefici previsti dall'art. 20, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68, devono altresi' richiedere nella domanda gli eventuali ausili e tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove di cui ai successivi articoli 6 e 8. In tal caso, i medesimi candidati devono trasmettere, in allegato alla domanda, anche idonea certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria competente, che specifichi gli elementi essenziali del proprio handicap e giustifichi quanto in tal senso richiesto nella domanda.
4. Il mancato rispetto delle modalita' di compilazione, predisposizione e trasmissione della domanda di partecipazione, e dei relativi allegati, come individuate nel presente articolo determina l'esclusione dal concorso.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione o il ritardato recapito della domanda o di qualsiasi altra comunicazione, dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o da eventuali disfunzioni telematiche da imputarsi ai candidati o a soggetti terzi.
6. Tutti i candidati, che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti al precedente art. 2, sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento della sussistenza dei medesimi requisiti e di controllo della veridicita' del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati.
 
Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento di cui al presente bando e' il dirigente dell'ufficio dirigenziale - Divisione I dell'ANPAL - (tel. 06.46835300 - email: Divisione1anpal.gov.it e pec: divisione.1@pec.anpal.gov.it).
 
Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto dal direttore generale dell'ANPAL ed e' composta nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3, lettera e), decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La commissione puo' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese. Il segretario della medesima commissione e' scelto tra il personale appartenente ai ruoli dell'ANPAL.
2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il provvedimento di nomina della commissione e' pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'ANPAL (www.anpal.gov.it).
4. La commissione potra' svolgere i propri lavori anche con modalita' telematiche.
 
Art. 6

Test preselettivo

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva di cui al presente bando, l'ANPAL organizza un test preselettivo, laddove pervenga un numero di domande di partecipazione superiore alle cento unita'. Non concorrono al limite di cui al periodo precedente le domande presentate dai candidati di cui al successivo comma 4.
2. Il test preselettivo consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, di logica e comprensione del testo, oltre che sugli argomenti riguardanti le materie oggetto delle prove scritte e orali. Alla predisposizione e allo svolgimento del test preselettivo sovrintende un comitato nominato dal direttore generale dell'ANPAL.
3. La data e il luogo di svolgimento del test preselettivo verranno comunicati mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nell'apposita sezione del sito internet dell'ANPAL (www.anpal.gov.it). La mancata presentazione, a qualunque titolo ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per il test preselettivo comportera' l'esclusione dalla selezione.
4. Sono esentati dal test preselettivo i candidati disabili aventi una invalidita' uguale o superiore all'80% (ottanta per cento). Di tale stato di invalidita' i candidati dovranno farne espressa menzione nella domanda di partecipazione di cui all'art. 3 del presente bando.
5. Il test preselettivo e' corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia informatica. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio del medesimo test.
6. Non e' possibile introdurre nella sede del test appunti manoscritti, libri, pubblicazioni, codici, vocabolari, ne' ogni altro supporto documentale o elettronico. E', inoltre, vietato introdurre telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto assoluto divieto ai candidati di comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni, il comitato deliberera' l'immediata esclusione dei candidati dalla selezione.
L'ANPAL non assumera' alcuna responsabilita' per la custodia di oggetti introdotti dai candidati nella sede di svolgimento del test preselettivo.
7. I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo ottenuto nel test preselettivo. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi nelle prime settantacinque posizioni. Laddove piu' candidati abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificatosi nell'ultima posizione utile, ai sensi del periodo precedente, per l'ammissione alla successiva fase della procedura di selezione di cui al presente bando. Gli stessi si intenderanno tutti ammessi a tale fase.
8. Al termine dello svolgimento del test preselettivo e' comunicato, mediante avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ANPAL (www.anpal.gov.it), il punteggio conseguito da ciascun candidato nel medesimo test, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alle prove scritte.
9. Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini delle graduatorie di merito della presente selezione.
 
Art. 7

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale.
2. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.
3. Solo per i cittadini stranieri, la prova orale sara' preceduta da un colloquio per la verifica del possesso del requisito della conoscenza della lingua italiana.
4. L'avviso relativo alla data, al luogo ed alle modalita' di svolgimento delle prove scritte, che si terranno a Roma, verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ANPAL (www.anpal.gov.it), almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
5. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove scritte muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'. La mancata presentazione, a qualunque titolo ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per le prove scritte comportera' l'esclusione dalla selezione.
6. Le due prove scritte, di cui almeno una teorico-pratica, la cui durata e' stabilita dalla commissione esaminatrice, riguardano le seguenti aree di conoscenza:
a) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli strumenti software necessari all'elaborazione;
b) analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi distribuiti, sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web;
c) tecniche statistiche a supporto del Data Science;
d) cybersecurity con particolare riferimento alla sicurezza e protezione dei dati;
e) architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolare riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza;
g) principali linguaggi di programmazione, sistemi operativi e networking;
h) metodologie e strumenti di Project e Quality Management dei progetti ICT;
j) tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di business.
7. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30.
8. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle due prove scritte, anche su:
a) ordinamento dell'ANPAL;
b) elementi di diritto pubblico e amministrativo;
c) norme in materia di amministrazione digitale (Codice dell'amministrazione digitale e agenda digitale italiana), e-government e dematerializzazione;
d) conoscenza degli aspetti di contrattualistica pubblica, con particolare riferimento alla contrattualistica per l'ICT;
e) elementi di disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;
f) lingua inglese.
9. Al fine di valutare la conoscenza, da parte del candidato, della lingua inglese ad un livello avanzato, e' prevista la lettura, la traduzione di testi e la conversazione.
10. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la votazione di almeno 21/30.
11. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
12. Per l'espletamento delle prove scritte il concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo ne' puo' portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi genere, che devono in ogni caso essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'.
13. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice.
14. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami.
15. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la data e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenerlo. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali sara' pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'ANPAL (www.anpal.gov.it).
 
Art. 7-bis

Per l'espletamento delle prove, l'amministrazione puo' avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
 
Art. 8

Titoli di preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria

1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sommando per ciascun candidato la media dei voti conseguiti nelle prove scritte e la votazione conseguita nel colloquio.
2. A parita' di punteggio si applicano le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. A tal fine, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui e' stata sostenuta la prova orale, i candidati che intendano far valere tali titoli di preferenza, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione, devono trasmettere, a mezzo di posta elettronica certificata (divisione.1@pec.anpal.gov.it) all'ufficio di cui all'art. 4, i relativi documenti in carta semplice, oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento, debitamente sottoscritta. Da tali documenti deve risultare il possesso dei suddetti titoli di preferenza alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
3. La graduatoria finale, elaborata tenuto conto delle preferenze previste ai sensi del precedente art. 10, sara' approvata con determina del direttore generale dell'ANPAL e pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'ANPAL (www.anpal.gov.it). Dell'avvenuta pubblicazione di tale graduatoria ne verra' dato avviso anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4.ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
 
Art. 9

Assunzione a tempo indeterminato

1. In caso di esito positivo del tirocinio di cui all'art. 1 del presente bando, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, l'Amministrazione potra' acquisire d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni rilasciate dai candidati nella domanda di partecipazione, nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 3. Laddove si dovessero riscontrare informazioni difformi da quelle presentate e dichiarate dai candidati, non si procedera', salva ogni diversa iniziativa dovuta per legge, alla stipula del contratto individuale di lavoro.
2. Ai candidati vincitori sara', inoltre, richiesto di produrre la relazione conclusiva sulle residue capacita' lavorative in relazione alle mansioni, rilasciata dalla commissione medica prevista dall'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata dal medico INPS ai sensi dell'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene regolarmente invitati, gli stessi saranno dichiarati decaduti con comunicazione formale da parte dell'amministrazione.
4. I vincitori della selezione immessi in servizio sono soggetti ad un periodo di prova conforme alle disposizioni contrattuali collettive vigenti. Dalla data di sottoscrizione del contratto decorrono gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
 
Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati particolari, con riferimento, in particolare, al regolamento UE 2016/679 (di seguito «GDPR») e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati da ANPAL in qualita' di titolare del trattamento.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; a tal fine, pertanto, i candidati dovranno dichiarare, nella domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei loro dati personali resa da ANPAL ai sensi dell'art. 13 del GDPR, pena l'esclusione dalla selezione medesima.
3. Il candidato e' tenuto, in linea con quanto indicato nel precedente comma, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al presente bando (allegato B), in cui sono descritte le finalita' e le modalita' dei trattamenti effettuati, nonche' i diritti riconosciuti agli interessati relativi all'esercizio.
4. Per esercitare i diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il candidato puo' contattare il titolare del trattamento, per il tramite del Responsabile della Protezione Dati di ANPAL, contattabile via posta elettronica all'indirizzo responsabileprotezionedatiAnpal@anpal.gov.it
 
Art. 11

Ritiro documenti

1. I candidati potranno richiedere la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione al concorso di cui al presente bando entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria finale. La relativa domanda andra' a tal fine inoltrata all'ANPAL -Divisione1 - via Fornovo 8 - 00192 Roma, a mezzo lettera raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata (divisione.1@pec.anpal.gov.it). Trascorso inutilmente tale termine, l'ANPAL procedera' alla distruzione della relativa documentazione.
 
Art. 12

Norme finali e di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni normative e collettive, anche in materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di personale.
Roma, 20 dicembre 2019

Il direttore generale: Nicastro
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico