Gazzetta n. 9 del 31 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONCORSO (scad. 1 marzo 2020)
Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulenti in proprieta' industriale in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie a semiconduttori, per l'anno 2019.


IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela della proprieta' industriale

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, recante «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30», ed, in particolare, l'art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, n. 137, recante «Regolamento della riforma degli ordinamenti professionali»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori per l'anno 2019;
Considerata l'opportunita' di fissare la sede delle prove d'esame, come di prassi nelle sessioni fino alla penultima, bandita nel 2015, a Milano, sede dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, al fine di agevolare i lavori della commissione d'esame, i cui componenti vengono di norma nominati tra i professionisti operanti nella suddetta citta';

Decreta:

Art. 1

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti, ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
 
Art. 2

L'esame di abilitazione consiste in:
1. una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o per modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;
2. una prova orale sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della concorrenza, di procedura civile; di chimica o meccanica o elettricita';
b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello nonche' normativa sull'ordinamento professionale e sul codice deontologico;
c) diritto dell'Unione europea ed internazionale in materia di proprieta' industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale;
e) almeno una lingua scelta a cura del candidato fra l'inglese, il tedesco o il francese.
 
Art. 3

La prova scritta si terra' a Milano il 24 giugno 2020, presso la sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quindici giorni.
 
Art. 4

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, via Napo Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma; a tal fine fanno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica certificata (PEC) del candidato all'indirizzo Pec dell'Ordine: ordine-brevetti@oec.it
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione; non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione.
 
Art. 5

I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione alla propria particolare situazione, nonche' l'eventuale esigenza di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.
Per i predetti candidati, la commissione provvede ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 
Art. 6

Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate dalla documentazione comprovante che il candidato possieda i requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo n. 30/2005; ad esse dovranno essere allegati, pertanto, i seguenti documenti in carta semplice:
1) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una universita' o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione, in tale ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico - professionale attinente all'attivita' di consulente in proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli industriali;
2) il certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale sul positivo completamento del tirocinio ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento dei tirocinanti, come pubblicato sul sito dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale (http://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti). Ove tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio sara' completato nel periodo tra la data di invio della domanda e la data di svolgimento della prova scritta, ovvero il 24 giugno 2020, il certificato e' sostituito da una dichiarazione relativa alla data in cui avverra' il completamento del periodo di tirocinio. In tal caso, il Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, dopo le verifiche del caso, potra' disporre l'ammissione all'esame con riserva;
3) attestazione di bonifico di euro 120,00 per contributo esame sul conto corrente bancario intestato al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale, presso Unicredit, agenzia 1, Milano - IBAN: IT 08 M 02008 09455 000100063500 (specificare, come causale, «contributo esame a nome...»).
In luogo dei documenti di cui al precedente punto 1) puo' essere prodotta autocertificazione riferita al diploma o al titolo conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana - con l'indicazione della data e dell'istituto universitario che ha provveduto al rilascio del certificato di equipollenza.
I documenti di cui ai punti 1) e 2) possono essere sostituiti con documentazione atta a comprovare che il candidato abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
Il controllo della validita' dei titoli che vengono autocertificati puo' essere disposto in qualsiasi momento, anche antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame.
In quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione inoltrata da parte del Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale tramite raccomandata A/R o altro mezzo sufficiente a garantire il ricevimento della comunicazione, ferme restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il candidato che abbia rilasciato dichiarazione false.
Ai sensi dei decreti legislativi nn. 196/2003 e 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale e presso il Ministero dello sviluppo economico per le finalita' inerenti alla gestione dell'eventuale iscrizione all'albo dei consulenti in proprieta' industriale.
 
Art. 7

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica.
La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' ottenuto una votazione di almeno 21/30.
 
Art. 8

La data e il luogo della prova orale saranno comunicati per iscritto a ciascun candidato almeno trenta giorni prima, a cura della segreteria dell'Ordine, su indicazione della commissione esaminatrice.
 
Art. 9

Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per l'iscrizione nella sezione brevetti dell'Albo, dovranno presentare al Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale un'istanza in bollo, accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, dell'art. 203 del decreto legislativo n. 30/2005, nonche' gli altri documenti che saranno richiesti dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprieta' industriale.
 
Art. 10

Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della commissione esaminatrice e alla determinazione delle spese per il suo funzionamento.
 
Art. 11

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 12

Il responsabile del procedimento e' il dirigente pro tempore della Divisione IX «Trascrizioni, annotazioni e registrazione dei diritti e delle tasse sui titoli della proprieta' industriale».
Roma, 30 dicembre 2019

Il direttore generale: Lirosi