Gazzetta n. 9 del 31 gennaio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CONCORSO (scad. 16 luglio 2020)
Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2020.


IL DIRETTORE GENERALE
dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visti l'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che prevede l'istituzione, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia Unica per le ispezioni del lavoro»;
Visto altresi' il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro»;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell'universita' e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, per il giorno 18 dicembre 2019, per l'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalita' e i programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, per l'anno 2020;
Tenuto conto, altresi', che alla Conferenza dei servizi del 18 dicembre 2019 ha partecipato anche il rappresentante dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al fine di garantire la necessaria collaborazione degli ispettorati territoriali individuati come sede d'esame per il regolare funzionamento delle commissioni, nonche' gli adempimenti conseguenti allo svolgimento delle prove, in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione del 25 novembre 2019 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

Decreta:

Art. 1

Sessione degli esami di abilitazione per l'anno 2020

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e' indetta, per l'anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. Le prove d'esame avranno luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di MILANO VENEZIA, ROMA e NAPOLI, presso gli Ispettorati territoriali di ANCONA, AOSTA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CAMPOBASSO, FIRENZE, GENOVA, L'AQUILA, PERUGIA, POTENZA, REGGIO CALABRIA, TORINO e TRIESTE nonche' presso la Regione Sicilia - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attivita' Formative - e le Province Autonome di BOLZANO - Ufficio tutela sociale del lavoro e di TRENTO - Servizio lavoro.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d'esame a livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, anche ai sensi della convenzione del 25 novembre 2019 e dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ove sono costituite le commissioni esaminatrici.
3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1 provvedono, con successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per l'anno 2020 e assicurano, altresi', le procedure necessarie a garantire lo svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
 
Art. 2

Contenuti e modalita' di svolgimento delle prove d'esame

1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale.
2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.
3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario ed elementi di ragioneria, con particolare riguardo alla rilevazione del costo del lavoro e alla formazione del bilancio;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) ordinamento professionale e deontologia.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore, dal momento della dettatura. I candidati possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.
 
Art. 3

1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni:
3 settembre 2020: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;
4 settembre 2020: prova teorico-pratica in diritto tributario.
2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione «Avvisi e bandi» fino alla data di inizio degli stessi.
3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
 
Art. 4

Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione

1. La domanda di ammissione all'esame di Stato dovra' essere presentata esclusivamente in modalita' telematica. A tal fine, a decorrere dal 3 febbraio 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rendera' disponibile sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it la procedura per presentare la domanda telematica secondo il modello allegato al presente decreto.
2. L'accesso alla procedura avverra' esclusivamente tramite le credenziali SPID, che garantiranno anche la firma del candidato sulla domanda.
3. La domanda dovra' essere integralmente compilata ed inviata, a pena di inammissibilita', entro il 16 luglio 2020, inserendo nell'apposito campo il seriale contenuto nella marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00).
4. In caso di errata o inesatta compilazione della domanda, e' consentito al candidato di procedere alla rettifica della stessa entro il termine di 30 giorni dalla data di invio. Entro il medesimo termine il candidato puo' effettuare l'annullamento della domanda inviata.
5. I candidati possono sostenere l'esame di Stato esclusivamente nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena di esclusione ovvero di nullita' della prova.
6. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria responsabilita', dovra' dichiarare:
6.1.
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente con la medesima modalita' telematica ogni variazione della residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i casi di inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di protezione internazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
6.2.
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati alla lettera d) dell'art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine dal Ministero dell'universita' e della ricerca - Consiglio Universitario Nazionale (CUN):
A. diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
B. laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012:
Classe L-14: scienze dei servizi giuridici;
Classe L-16: scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
Classe L-18: scienze dell'economia e della gestione aziendale;
Classe L-33: scienze economiche;
Classe L-36: scienze politiche e delle relazioni internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
Classe LM-56: scienze dell'economia;
Classe LM-62: scienze della politica;
Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni;
Classe LM-77: scienze economico-aziendali;
Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza.
C. I titoli di studio equiparati di cui ai decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonche' i titoli del vecchio ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A.
D. Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che abbiano gia' ottenuto il riconoscimento di idoneita' del proprio titolo di studio da parte Consiglio Universitario Nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno il relativo parere ove necessario, nonche' coloro che abbiano conseguito i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe 14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013.
E. I candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dovranno produrre attestato di idoneita' ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l'accesso al tirocinio.
6.3.
Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento della pratica professionale.
7. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lett. D) del precedente punto 4.2, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami.
8. Alla domanda deve essere allegata, a pena di non ammissione all'esame, copia della ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58, dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, da versarsi con le modalita' di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T);
9. Il candidato dovra', altresi', dichiarare di essere a conoscenza della responsabilita' penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a verita', ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 489 c.p..
10. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati da parte degli Uffici competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 5

Ausili ed altre esigenze per le prove d'esame

1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale esigenza deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, utilizzando a tal fine il campo «Altre informazioni», con l'indicazione del tipo di supporto richiesto.
2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento, potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra' essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.
 
Art. 6

Valutazione dei candidati

1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per la prova orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per la prova orale si ottiene dividendo la somma dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l'intera commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei decimi nella prova orale.
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modificazioni, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.
Roma, 30 gennaio 2020

Il direttore generale: de Camillis
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico