Gazzetta n. 15 del 21 febbraio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
CONCORSO (scad. 22 marzo 2020)
Avviamento degli iscritti ai Centri per l'impiego, finalizzata al reclutamento di cinquecento unita' di personale non dirigenziale di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza della seconda area funzionale, fascia retributiva F1, a tempo pieno ed indeterminato.



IL DIRETTORE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» ed, in particolare, l'art. 16 rubricato «Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, recante «Modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante la «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 1, lettera b) e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali», cosi' come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il «Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», ed, in particolare, l'art. 1014 rubricato «Riserve di posti nel pubblico impiego» e l'art. 678 rubricato «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari»;
Visto l'Accordo concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali, sottoscritto in data 20 dicembre 2010, tra l'Amministrazione e le OO.SS., e successive integrazioni;
Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 29 luglio 2014, n. 106, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» e, in particolare, l'art. 15, comma 2-ter, rubricato «Misure urgenti per il personale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
Vista la legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali»;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, e successive modificazioni, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;
Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, n. 483, recante «Riorganizzazione temporanea degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2018, e successive modificazioni, concernente «Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali»;
Visto l'Atto di programmazione del fabbisogno di personale 2018-2020 del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare l'art. 1, comma 338, che autorizza il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a decorrere dall'anno 2020, ad esperire procedure concorsuali per l'assunzione di 250 unita' di personale di qualifica non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1 e, a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 250 unita' di personale di qualifica non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1;
Vista la legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»;
Vista la legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica»;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo», in corso di registrazione;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 22, recante «Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale», in corso di registrazione;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 35, recante «Modifiche al decreto ministeriale 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello generale», in corso di registrazione;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, n. 36, recante «Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale», in corso di registrazione;
Visto il Contratto collettivo nazionale per il personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali per il triennio 2016-2018;
Vista la nota del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo - prot. n. 40813 del 20 dicembre 2019, come integrata con successiva nota prot. n. 2351 del 24 gennaio 2020 - inviata al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la quale sono stati ottemperati gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria complessiva;
Considerata la corrispondenza di posti vacanti in dotazione organica per il profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza»;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'indizione di una procedura selettiva, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge n. 56/1987, per il reclutamento di complessive n. 500 unita' di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area funzionale, posizione economica F1, profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza»;

Decreta:
Art. 1
Posti disponibili e destinatari della procedura
1. E' indetta una procedura di selezione per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge n. 56/1987, di complessive n. 500 unita' di personale di qualifica non dirigenziale da inquadrare, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, nella Seconda area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza».
2. I posti da ricoprire con la selezione di cui al comma 1 del presente articolo sono cosi' ripartiti:
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Requisiti per l'avviamento a selezione
1. Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge n. 56/1987, devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonche' alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi, altresi', i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, decreto legislativo n. 165/2001. I soggetti di cui al citato art. 38, decreto legislativo n. 165/2001, devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994;
b. Eta' non inferiore ai 18 anni;
c. Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
d. Idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce (da intendersi, per i soggetti con disabilita', come idoneita' allo svolgimento delle mansioni);
e. Godimento dei diritti civili e politici;
f. Non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
g. Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h. Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
i. Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, i precedenti punti e), f), h) ed i) si applicano solo in quanto compatibili.
3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta, altresi', una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneita' di cui all'art. 4 del presente avviso.
4. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento della selezione - alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti requisiti.
 
Art. 3
Avvio a selezione e formazione della graduatoria
1. L'avviamento alla selezione avviene a cura esclusiva dei Centri per l'impiego territorialmente competenti, nella sede presso la quale il lavoratore dovra' prestare servizio, secondo l'ordine della graduatoria ivi esistente. Pertanto i soggetti interessati non dovranno inoltrare alcuna domanda di partecipazione al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», i Segretariati regionali di questo Ministero, interessati dalla selezione, provvedono ad inoltrare ai Centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero anche agli uffici provinciali o regionali del lavoro, richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo le modalita' di cui all'art. 25, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
3. I Centri per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, avviano le procedure per la formazione delle graduatorie nel numero richiesto, secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.
4. All'esito della richiesta di avviamento, ricevute le domande presentate dai candidati iscritti nelle liste dei Centri per l'impiego ed interessati alla presente procedura, gli stessi Centri per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, entro quarantacinque giorni dall'avvio delle procedure per la formazione delle graduatorie, provvedono alla pubblicazione delle stesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
5. E' fatto onere agli interessati di autocertificare e specificare ai Centri per l'impiego l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
6. I Centri per l'impiego, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, trasmettono ai Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo gli elenchi dei nominativi dei candidati avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio, completi dei dati identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza, nonche', ove possibile, di un indirizzo e-mail o recapito telefonico. I candidati avviati alla selezione potranno comunicare formalmente un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette.
 
Art. 4
Selezione e prova di idoneita'
1. I Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, convocano i candidati per sottoporli alle prove di idoneita', rispettivamente secondo l'ordine di graduatoria, indicando il giorno ed il luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione e' finalizzata ad accertare l'idoneita' del candidato a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza» di cui all' Accordo concernente l'individuazione dei profili professionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali - sottoscritto in data 20 dicembre 2010 tra l'Amministrazione e le OO.SS. - meglio evidenziato in premessa, e non comporta valutazione comparativa.
3. La prova selettiva, che dovra' svolgersi con le modalita' previste dall'art. 27, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, consistera' in un colloquio finalizzato, tra le altre, all'accertamento del possesso di buone conoscenze di base, nonche' della capacita' di affrontare problematiche lavorative di media complessita' e in autonomia nell'ambito di modelli esterni predefiniti con pluralita' di soluzioni, con verifica della conoscenza di base della lingua inglese, quindi dell'attitudine ad acquisire la professionalita' di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza».
 
Art. 5
Commissioni esaminatrici
1. Ai fini dell'espletamento della presente selezione, sara' istituita, con decreto del Direttore generale della Direzione Generale Organizzazione, una commissione esaminatrice centrale, operante presso la sede centrale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
2. Saranno, altresi', istituite le sottocommissioni esaminatrici operanti presso i Segretariati regionali del Ministero.
3. La commissione centrale e le sottocommissioni suindicate saranno composte, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle materie oggetto della selezione, aventi la qualifica di Area III, e da un dipendente, appartenente all'Area II, per le funzioni di segretario.
 
Art. 6
Riserva di posti
1. In favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari in servizio permanente, nonche' degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, e' riservato il 30 per cento dei posti messi a concorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, commi 4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e degli articoli 678 e 1014, decreto legislativo n. 66/2010.
2. Nelle richieste di avviamento, i Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo indicano i posti riservati ai lavoratori ai sensi delle norme sopra richiamate.
3. I candidati che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 devono produrre ai Centri per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti.
4. I Centri per l'impiego territorialmente competenti annotano il titolo a fianco dei nomi dei candidati interessati nella graduatoria degli iscritti nelle liste di collocamento.
5. Alla copertura dei posti oggetto di riserva, eventualmente non ricoperti, si provvede con candidati da assumere con le procedure previste dal presente avviso.
 
Art. 7

Modalita' per la copertura dei posti fino alla scadenza della
graduatoria
1. Alla sostituzione dei candidati che non hanno risposto alla convocazione o non hanno superato la prova di idoneita' o non hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro o non si sono presentati per l'immissione in servizio senza giustificato motivo, ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla scadenza della graduatoria, con ulteriori avviamenti effettuati secondo l'ordine di graduatoria vigente al momento della richiesta di avviamento.
 
Art. 8
Assunzione
1. I candidati utilmente selezionati sono assunti, secondo la disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali richiamato in premessa, e nel rispetto delle disposizioni di legge, nel profilo professionale di «Operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza», della Seconda area funzionale, fascia retributiva F1 del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
2. Il rapporto di lavoro decorre, ad ogni effetto, con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro, che si perfeziona con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata dall'Amministrazione competente e con l'attestazione dell'avvenuta presa di servizio dei medesimi.
3. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine indicato comporta la decadenza dal diritto all'assunzione e il non perfezionarsi del contratto individuale di lavoro.
4. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei lavoratori avviati all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione.
5. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
6. Il personale e' tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni, ai sensi dell'art. 15, comma 2-ter del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
 
Art. 9
Accesso agli atti
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, legge n. 241/1990, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito, in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'Amministrazione puo' disporre il differimento dell'esercizio del diritto di accesso fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.
 
Art. 10
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Ministero e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Responsabile della Protezione dei Dati e' il Prof. Alessandro Benzia, contattabile al seguente recapito e-mail: rpd@beniculturali.it
6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, minimizzazione e anonimizzazione, attraverso il sito istituzionale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e ss., quali l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 11
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale.
2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
3. Il presente avviso sara' pubblicato sul sito web del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 10 febbraio 2020

Il direttore generale: Giuseppone