Gazzetta n. 50 del 30 giugno 2020 (vai al sommario)
COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
CONCORSO (scad. 15 luglio 2020)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre' posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.


LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto, in particolare, l'art. 35, comma 5, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, tra l'altro, disciplina la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
Visto l'art. 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», in corso di conversione, in materia di semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, con il quale il Pref. dott.ssa Maria Grazia Nicolo', in qualita' di rappresentante del Ministero dell'interno, e' nominata componente della Commissione RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019, in sostituzione del Pref. dott.ssa Maria Tirone;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e in particolare l'art. 18, comma 1, che prevede che il Centro di formazione e studi - FORMEZ subentra nei rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore delle categorie protette;
Atteso che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base dei relativi prospetti informativi riferiti al 31 dicembre 2019 - riepilogativi della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre categorie protette - intendono prevedere apposita riserva di posti per la copertura della quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 nell'ambito della procedura selettiva di cui al presente bando;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, l'art. 25, comma 9, che introduce il comma 2-bis dell'art. 20 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso;
Viste le disposizioni normative e i provvedimenti di autorizzazione relativi al reclutamento del personale oggetto del presente bando di concorso;
Viste le note con cui le Amministrazioni interessate si sono rivolte al Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione del concorso oggetto del presente bando, avvalendosi della Commissione Interministeriale RIPAM per l'espletamento della procedura concorsuale;
Espletati gli adempimenti e le procedure di cui all'art. 34-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali e del comparto istruzione e ricerca;

Delibera:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duemilacentotrentatre unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati nei profili di seguito indicati dei ruoli delle sotto indicate amministrazioni - secondo la seguente ripartizione:
ventiquattro unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'avvocatura generale dello Stato;
novantatre unita' di categoria A - F1, con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, di cui:
novanta unita' da inquadrare nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui cinque posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
tre unita' da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
trecentocinquanta unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'interno;
quarantotto unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 nei ruoli del Ministero della difesa;
duecentoquarantatre unita' da inquadrare, con il profilo di collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze;
duecentocinquanta unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, fermi restando gli esiti della mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
dodici unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui sei posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
sessantasette unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
duecentodieci unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
novantadue unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
centocinquantanove unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione;
ventidue unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'universita' e della ricerca;
duecentocinquanta unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
diciannove unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della salute;
duecentosessantaquattro unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico-contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
ventitre unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
cinque unita' da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con il profilo di funzionario amministrativo - V livello;
due unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale, fermi restando gli esiti della mobilita' ai sensi dell'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando.
Per il numero dei posti di cui al precedente comma 1 afferenti al Ministero della difesa la riserva indicata nel precedente periodo e' pari al cinquanta per cento dei posti.
3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 11, nel limite massimo del cinquanta per cento dei posti.
 
Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche' al momento dell'assunzione in servizio:
a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) avere una eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) essere in possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laure magistrale.
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego;
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
i) per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.
2. A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero della difesa sara' richiesto il possesso della cittadinanza italiana e della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sara' altresi' richiesto a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso l'avvocatura generale dello Stato.
3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del presente bando di concorso.
 
Art. 3

Procedura concorsuale

1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, d'ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il concorso e' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione sia superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso;
b) una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a);
c) una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8, riservata ai candidati che avranno superato la prova di cui alla precedente lettera b).
Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica.
La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita';
d) la valutazione dei titoli viene effettuata, con le modalita' previste dall'art. 9, solo a seguito dell'espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.
La commissione esaminatrice redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 4.
3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito, validata dalla Commissione RIPAM ai sensi dell'art. 11, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, sono nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
 
Art. 4

Pubblicazione del bando, presentazione
della domanda e comunicazioni ai candidati.
Termini e modalita'

1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it sul sistema «Step-One 2019» e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «https//ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59 di detto termine.
3. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
4. Per la partecipazione al concorso di cui all'art. 1 deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23:00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
6. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono riportare:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985;
j) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando, con esplicita indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato;
k) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2 del bando;
l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre a valutazione di cui al successivo art. 9;
m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 10 del presente bando;
n) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando;
o) l'eventuale diritto all'esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
p) le esperienze lavorative comunque svolte e le attitudini in possesso che, secondo il candidato, sono utili allo svolgimento delle mansioni del profilo per cui concorre;
q) le competenze informatiche possedute;
r) la disponibilita' ai trasferimenti (SI/NO), ferma restando la normativa vigente in materia;
s) la motivazione alla candidatura;
7. I candidati devono inoltre dichiarare esplicitamente il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
8. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono dichiarare altresi' di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
9. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, devono essere documentate con certificazione medica, che e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
11. Il Formez PA effettua controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato per almeno il cinque per cento dei posti di cui al presente bando di concorso, mediante il sistema «Step-One 2019» e da' conto alla Commissione RIPAM degli esiti. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato e' escluso dalla selezione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento preselettivo e selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
13. La Commissione RIPAM non e' responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
14. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
15. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019».
Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza contestuali presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine.
Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione.
16. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, e' effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
 
Art. 5

Commissione esaminatrice e sottocommissioni

1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per la procedura concorsuale di cui all'art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' delle fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alla commissione esaminatrice sono aggregati i membri aggiunti per la valutazione della conoscenza delle lingue straniere, delle competenze informatiche e delle competenze attitudinali.
2. Inoltre la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni, in cui suddividere la commissione esaminatrice, a partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta.
3. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
 
Art. 6

Prova preselettiva

1. La prova preselettiva consiste in un test, da risolvere in settanta minuti, composto da cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui venticinque attitudinali per la verifica della capacita' logico-deduttiva, di ragionamento logico-matematico e critico-verbale, cinque di lingua inglese di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue e venti diretti a verificare la conoscenza delle seguenti materie:
diritto costituzionale;
diritto amministrativo;
contabilita' dello stato e degli enti pubblici.
2. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul predetto sistema «Step-One 2019». I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on line della domanda, dal sistema informatico.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019».
8. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +1 punto;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,33 punti.
9. La prova preselettiva e' superata da un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a concorso. Tale numero potrebbe essere superiore in caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria.
10. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito delle prove e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
11. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
12. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
 
Art. 7

Prova scritta

1. La fase selettiva scritta, gestita con procedura analoga a quella della prova preselettiva, consiste nella risoluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla e si articola come segue:
a) una parte composta da quaranta quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie:
diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione);
diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale;
organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;
contabilita' di Stato;
elementi di economia pubblica.
A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,6 punti;
mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o piu' opzioni: 0 punti;
risposta errata: -0,2 punti.
b) una parte composta da dieci quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano piu' adeguata.
A ciascuna risposta e' attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:
risposta piu' efficace: +0,6 punti;
risposta neutra: +0,3 punti;
risposta meno efficace: 0 punti.
2. Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio complessivo massimo di trenta punti. La prova si intende superata con una votazione minima di ventuno trentesimi.
3. La prova si svolge presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
5. I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda.
6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019».
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date.
9. La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte, con modalita' digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».
10. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
 
Art. 8

Prova orale

1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva ai sensi del precedente art. 7, comma 9, e il diario recate l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolge, e' pubblicato sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
2. La prova selettiva orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie della prova scritta, di cui al precedente art. 7, volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati.
3. In sede di prova orale si procede, inoltre, all'accertamento:
della conoscenza della lingua inglese, attraverso la lettura e la traduzione di un testo, nonche' attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
della conoscenza delle tecnologie informatiche nonche' delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
4. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilita'.
5. Nel sistema «Step-One 2019» sono pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, nonche' le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova.
6. La violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 5, comporta l'esclusione dal concorso.
7. Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo di trenta punti e la stessa si intende superata se e' stato raggiunto il punteggio minimo di ventuno/trentesimi.
8. Dopo lo svolgimento della prova orale la commissione esaminatrice, sulla base dei titoli dichiarati e autocertificati dai candidati, valuta e autorizza la pubblicazione dei punteggi dei titoli di cui al successivo art. 9 dei soli candidati idonei.
 
Art. 9

Valutazione dei titoli e stesura
della graduatoria finale di merito

1. La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando.
3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente.
4. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti). I titoli professionali di cui alla lettera c) del successivo comma 5 (massimo sei punti) sono considerati utili esclusivamente per la scelta dei posti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella fase di assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione.
5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:
a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri:
1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso;
ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;
0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;
0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia' dichiarata;
1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso;
0,5 punti per ogni master di primo livello;
1,5 punti per master universitario di secondo livello;
2,5 punti per ogni dottorato ricerca;
2 punti per ogni diploma di specializzazione.
b) altri titoli, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri:
3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando.
c) titoli professionali, fino ad un massimo di 6 punti, per quanto attiene ai profili da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto delle modalita' di utilizzo con riferimento alle tipologie contrattuali nonche' delle eventuali connesse responsabilita' in materia ambientale, secondo i seguenti criteri:
documentata esperienza professionale in materia ambientale, anche non continuativa, maturata presso o per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
tra due e cinque anni: fino a 3 punti;
tra i cinque e gli otto anni: fino a 4 punti;
tra gli otto e i dieci anni: fino a 5 punti;
oltre i dieci anni: fino a 6 punti;
documentata esperienza professionale, anche non continuativa, in materia ambientale presso o per conto di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
tra tre e sette anni: fino a 3 punti;
tra i sette e gli undici anni: fino a 4 punti;
tra gli undici e i quindici anni: fino a 5 punti;
oltre i quindici anni: fino a 6 punti.
6. Per la valutazione dei titoli professionali di cui al precedente comma 5, lettera c), si applicano i seguenti principi:
a) il computo degli anni di esperienza professionale e' dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per dodici;
b) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
c) in caso di contemporaneita', i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta;
d) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.
7. La commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito ai sensi del comma 4 dell'art. 9, dando separata evidenza ai titoli spendibili per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le finalita' di cui al medesimo art. 9, comma 4, del presente bando.
8. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.
 
Art. 10

Preferenze e precedenze

1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito:
a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) limitatamente ai posti per l'avvocatura generale dello Stato, aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
c) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali.
6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo concorsi@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lettera r) e comma 3, lettera a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
 
Art. 11
Validazione e pubblicita' della graduatoria finale di merito e
comunicazione dell'esito del concorso

1. La graduatoria finale di merito per il concorso di cui all'art. 1 e' validata dalla Commissione RIPAM e comunicata alle amministrazioni interessate.
2. Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella graduatoria di merito in posizione utile ai fini di cui al successivo art. 12, sino ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti di ammissione previsti.
3. La graduatoria finale di merito e' pubblicata sul sistema «Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate.
4. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Ogni comunicazione ai candidati e' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One 2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» sono rese note le modalita' di scelta delle amministrazioni per i diversi posti messi a concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 12.
 
Art. 12

Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio

1. I candidati vincitori, a cui e' data comunicazione dell'esito del concorso e dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dalle amministrazioni interessate, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 e quanto previsto dall'art. 9, comma 4, del presente bando.
2. I candidati devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso le modalita' che saranno indicate con successivo avviso sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019».
3. In sede di manifestazione delle preferenze i candidati vincitori trasmettono altresi' il proprio curriculum vitae.
4. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. Resta fermo per i vincitori l'obbligo di permanere nella sede di prima destinazione per il periodo previsto dalla normativa vigente in materia.
5. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia.
 
Art. 13

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta e' consentito, mediante l'apposita procedura telematica «atti on line» disponibile sul sistema «StepOne 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso unico funzionari amministrativi». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti.
5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.
 
Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, alla Commissione RIPAM e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'area obiettivo Ripam. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione dei dati personali.
8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 15

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialita' della procedura, dell'esigenza di uniformita' della stessa, della simultaneita' e della globalita' dell'iter, alla luce della delega ai sensi dell'art. 35, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando, ove prevista.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
5. Le amministrazioni di cui all'art. 1 del presente bando si riservano analoga facolta' disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
Roma 25 giugno 2020

p. Il Dipartimento della funzione pubblica
Siniscalchi

p. Il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi

p. Il Ministero dell'interno
Nicolo'