Gazzetta n. 51 del 3 luglio 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
RETTIFICA
Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado». (Decreto n. 749).


IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione
e di formazione

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» che prevede l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649 recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;
Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ai sensi del quale, per i posti di insegnante tecnico pratico, sino all'anno scolastico 2024/2025, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'art. 1, comma 7, ultimo periodo che dispone che «Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresi' partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Ritenuto di dover ulteriormente modificare il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499 per consentire ai suindicati candidati di presentare istanza di partecipazione alla procedura concorsuale per i posti di insegnante tecnico pratico, nelle more del conseguimento del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente e con riserva del superamento dell'esame di Stato;
Informate le Organizzazioni sindacali;
Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico;

Decreta:

Art. 1

1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, cui si fa integralmente rinvio per tutto quanto non disposto con il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il medesimo decreto e' ulteriormente modificato secondo le disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di partecipazione nelle more pervenute.
2. All'art. 3, concernente i «Requisiti di ammissione», alla fine del comma 6 e' aggiunto il periodo «I candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono, nelle more del conseguimento del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente, presentare istanza di partecipazione alla presente procedura concorsuale per i posti di insegnante tecnico pratico, con riserva del superamento dell'esame di Stato».
3. All'art. 4, concernente «Istanza di partecipazione: termine e modalita' di presentazione», alla fine del comma 6, lettera l), e' inserito il seguente periodo «I candidati che concorrono per i posti di insegnante tecnico pratico e per i quali ricorrono, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, le condizioni di cui all'art. 1, comma 7, ultimo periodo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dichiarano, oltre al titolo di accesso alla classe di concorso, ai sensi della normativa vigente, in corso di conseguimento, di presentare istanza con riserva del superamento dell'esame di Stato».
4. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente).
Roma, 1° luglio 2020

Il Capo Dipartimento: Bruschi