Gazzetta n. 60 del 4 agosto 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
AVVISO
Nuova modalita' di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - l'anno 2020.


IL DIRETTORE GENERALE
dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020, con cui e' stata indetta, per l'anno 2020, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 31 gennaio 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera p);
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'art. 6, comma 2-bis, ai sensi del quale «[...] con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalita', ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonche', anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalita', ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.»;
Ritenuto di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dal richiamato art. 6, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, al fine di stabilire termini e modalita' di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro per l'anno 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Sentito il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro;

Decreta:

Art. 1
Modalita' di svolgimento degli esami di abilitazione per l'esercizio
della professione di consulente del lavoro

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 30 gennaio 2020 e' costituito, per la sessione dell'anno 2020, esclusivamente dalla prova orale.
2. Le commissioni di esame garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie indicate all'art. 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, al fine di accertare l'acquisizione delle competenze, nozioni e abilita' richieste per l'esercizio della professione di consulente del lavoro, avuto particolare riguardo alle materie per le quali non potranno essere sostenute le prove scritte.
 
Art. 2
Differimento delle date di inizio delle prove orali e modalita' di
svolgimento

1. A causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le prove orali avranno inizio il 26 ottobre 2020 e proseguiranno secondo i calendari d'esame adottati dalle singole commissioni, in base al numero dei candidati.
2. I dirigenti degli uffici di cui all'art. 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020 assicurano che le prove orali si svolgano in presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da SARS-CoV-2.
3. Con successivo decreto direttoriale potranno, eventualmente, essere stabilite modalita' di svolgimento a distanza delle prove orali, qualora si renda necessario per l'evolversi della situazione epidemiologica.
 
Art. 3

Differimento termine di presentazione della domanda di ammissione

1. Fermo restando quanto gia' previsto all'art. 4 del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, il termine per la presentazione della domanda di ammissione e' differito al 16 settembre 2020.
 
Art. 4

Valutazione dei candidati

1. La valutazione dei candidati avverra' unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai componenti della commissione ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020.
2. Ai fini dell'abilitazione dei candidati, rimane fermo quanto stabilito dal predetto art. 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 1 del 30 gennaio 2020, purche' compatibili.
Roma, 17 luglio 2020

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali
de Camillis

Il direttore generale
della prevenzione sanitaria
Rezza