Gazzetta n. 63 del 14 agosto 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
RETTIFICA |
Modifica al bando di reclutamento, per il 2020, di settemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. |
|
|
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e successiva modifica, emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2019, con il quale e' stato indetto, per il 2020, il bando per il reclutamento di settemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l'altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative; Visto il foglio M_D E0012000 REG2020 0109646 del 6 luglio 2020, con il quale lo Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento; Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020 emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore della DGPM Generale di Brigata Lorenzo Santella, e' stata conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri;
Decreta:
Art. 1
L'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: «1. Per il 2020 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di tremilacinquecento VFP 1, ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento: a) 1° blocco, millesettecentocinquanta posti, di cui: milleseicentocinquantacinque per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata; venti per incarico principale "elettricista infrastrutturale" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); venti per incarico principale "idraulico infrastrutturale" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); venti per incarico principale "muratore" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); dieci per incarico principale "fabbro" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); venti per incarico principale "falegname" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); tre per incarico principale "meccanico di mezzi e piattaforme" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); due per incarico principale "operatore equestre" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1). La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 19 novembre 2019 al 18 dicembre 2019, per i nati dal 18 dicembre 1994 al 18 dicembre 2001, estremi compresi; b) 2° blocco, millesettecentocinquanta posti di cui: milleseicentocinquantacinque per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata; venti per incarico principale "elettricista infrastrutturale" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); venti per incarico principale "idraulico infrastrutturale" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); venti per incarico principale "muratore" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); dieci per incarico principale "fabbro" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); venti per incarico principale "falegname" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); tre per incarico principale "meccanico di mezzi e piattaforme" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); due per incarico principale "operatore equestre" (al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1). La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 24 febbraio 2020 al 24 marzo 2020, per i nati dal 24 marzo 1995 al 24 marzo 2002, estremi compresi;».
|
| Art. 2
L'art. 6, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: «Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande; b) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del CSRNE e della DGPM e successivo inoltro delle domande alla commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'allegato B (art. 8); c) valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie. La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'allegato B (art. 8) effettuera' la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e provvedera' alla formazione per ogni blocco: della graduatoria generale (comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), che sara' utilizzata esclusivamente per l'arruolamento per incarico principale che sara' assegnato/a dalla Forza armata; di sette distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b); d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c) presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per: l'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale. Per particolari esigenze di Forza armata, correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i candidati potranno essere convocati per gli accertamenti di cui sopra secondo tempistiche e modalita' tali da garantire a ciascuno una possibilita' concorsuale. In tale ambito, i candidati che hanno presentato domanda per entrambi i blocchi saranno convocati una sola volta; i candidati del 1° blocco non convocati con lo stesso saranno rinviati al blocco successivo; i candidati non convocabili con il 2° blocco saranno rinviati d'ufficio al concorso successivo. e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di otto distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) - dei candidati risultati idonei o in attesa dell'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM; g) assegnazione ai vari reggimenti addestrativi della Forza armata da parte dello Stato maggiore dell'Esercito e incorporazione dei candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui alla precedente lettera c); h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Esercito.».
|
| Art. 3
L'art. 7, commi 2 e 3, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 sono cosi' modificati: «2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: a) all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione per quelli relativi: all'idoneita' psico-fisica e attitudinale; agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; b) allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 1 e 2 nei limiti specificati dall'art. 6, lettera b) e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h) e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1 del presente articolo; c) a non ammettere per il 2° blocco, le domande di candidati gia' esclusi dalla DGPM dal precedente 1° blocco del presente bando di reclutamento. Lo stesso CSRNE provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza. 3. Le commissioni di cui all'allegato B, comma 1, lettera b) (art. 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati: inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;».
|
| Art. 4
L'art. 10, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: «1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, attingendo dalla/e graduatoria/e di cui al precedente art. 9 entro i limiti di seguito indicati: per ogni blocco: quindicimila per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata; tutti i partecipanti al reclutamento per gli incarichi di "elettricista infrastrutturale", "idraulico infrastrutturale", "muratore", "operatore equestre", "falegname", "meccanico di mezzi e piattaforme" e "fabbro". I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti nella convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto; b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonche' della relativa documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, su richiesta dello Stato maggiore dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 9, presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, fino al raggiungimento dei posti disponibili per ogni blocco. 3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente documentazione: a) documento di riconoscimento in corso di validita'; b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare: originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: emocromo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; bilirubinemia diretta e indiretta; gamma GT; transaminasemia (GOT e GPT); analisi delle urine con esame del sedimento; markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti HBc e anti HCV; ricerca anticorpi per HIV; referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; in caso di positivita' e' necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG; referto drug test urine, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi in data non anteriore a un mese rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente all'allegato D al presente bando; se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 4. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 3, lettera c), la Certificazione sanitaria unica (CSU) in corso di validita' (un anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal presidente della commissione medica a ciascun candidato risultato "idoneo" al termine delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in allegato E al presente bando, sara' valida e presentabile presso qualsiasi centro di selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, entro l'arco temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata. La CSU non costituisce certificato medico di idoneita' di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute dell'interessato in un dato momento e, come tale, puo' indicare il periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l'attivita' sportiva. La validita' annuale della CSU non e' relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva validita' temporale, ma all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla commissione, che tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle risultanze delle visite mediche. La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento psico-fisico: a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un concorso o in caso di smarrimento della stessa); b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo sanitario, sottoponendo alla commissione nuovi esami e certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli accertamenti previsti; c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa. Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU in occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1 nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovra' ripetere ed esibire al successivo centro di selezione, tutta la documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. Il candidato in possesso della CSU verra' comunque sottoposto alla visita medica generale conclusiva nonche' al controllo dei parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, che dovranno essere comunque misurati in occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validita' della CSU. 5. Le commissioni di cui all'allegato B, comma 1, lettera b), presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, disporranno l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali: a) visita medica generale; b) visita cardiologica con elettrocardiogramma; c) visita oculistica; d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; e) valutazione della personalita' previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica; f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; g) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale dei concorrenti. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre i concorrenti a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere, dopo essere stati edotti dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato; h) ripetizione, ove necessario, di test/esami diagnostici che necessitano di un aggiornamento in sede di selezione. Le commissioni di cui all'allegato B, comma 1, lettera b), giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell'Esercito (www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinviera' i candidati a data successiva ove rilevi l'incompletezza della documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici indicati. I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all'atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso. 6. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere: a) riconosciuti esenti: 1) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste dalla Direttiva tecnica dello Stato maggiore della Difesa - Ispettorato generale della sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 2) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; 3) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3; b) in possesso dei seguenti specifici requisiti: 1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo, senso cromatico e motilita' oculare normali; 2) perdita uditiva: monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz. Le commissioni, senza procedere agli altri accertamenti, adotteranno il giudizio di inidoneita' nei confronti dei candidati riscontrati affetti dalle sopracitate imperfezioni/infermita'/patologie a seguito di uno degli accertamenti di cui al precedente comma 5, ovvero che non risultino in possesso dei predetti requisiti specifici, comunicando le motivazioni agli stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del provvedimento. Saranno giudicati idonei i concorrenti ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri di cui al presente comma, il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteoartromuscolare superiore (LS); apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". Per tutti i casi di temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, ivi compreso lo stato di gravidanza, o di temporanea inidoneita', le commissioni disporranno l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di gravidanza l'esclusione sara' disposta per impossibilita' di procedere all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 7. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione entro i successivi trenta giorni, le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali rinvieranno il giudizio, fissando il termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo per la verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica. 8. I candidati saranno altresi' sottoposti alla verifica del possesso delle capacita' attitudinali, come da direttive tecniche vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1. Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica. 9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali le commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario. Tale valutazione sara' svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della Forza armata vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti e secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. Il giudizio, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara' comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica. 10. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento. 11. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro quindici giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it compilando il campo relativo all'oggetto indicando il concorso al quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 E.I. 2020 1° o 2° blocco, cognome e nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneita'. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di inidoneita' attitudinale e di esclusione per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria saranno considerate irricevibili. 12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici da parte delle competenti commissioni concorsuali di appello. Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita' il candidato sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalle stesse commissioni mediche presso il centro di selezione che lo aveva dichiarato inidoneo (ovvero presso il centro di selezione indicato dalla Forza armata), per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con il primo blocco utile, assumendone la decorrenza giuridica. 13. I candidati, gia' giudicati idonei da non piu' di trecentosessantacinque giorni a una selezione psico-fisica prevista nel corso di una procedura di reclutamento della Forza armata, (che non sono in possesso della Certificazione sanitaria unica) nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, alla data di convocazione per gli accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo di notifica di idoneita' comprensivo del profilo precedentemente assegnato, devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti: verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV) e conferma dell'eventuale sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato a data utile per l'esecuzione in proprio di tale accertamento e consegna del relativo referto alla commissione per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; visita medica generale conclusiva. Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 5. All'atto della visita medica generale devono comunque essere prodotti i referti degli esami previsti al precedente comma 3, lettera c) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed emocromo - e i referti di seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente comma 3: referto test intradermico Mantoux o Quantiferon; referto drug test urine, relativo ad amfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi; certificato di stato di buona salute conformemente all'allegato D al presente bando; I concorrenti di sesso femminile devono altresi' produrre comunque i referti di seguito elencati, con le caratteristiche indicate al precedente comma 3: originale o copia conforme del referto del test di gravidanza; originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica.».
|
| Art. 5
L'art. 11, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: «1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare otto distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) - in base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. Tali graduatorie, comprendenti i candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell'esito dei predetti accertamenti psico-fisici e attitudinali, verranno consegnate alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale.».
|
| Art. 6
L'art. 14, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: «1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno saranno convocati anche suddivisi in piu' aliquote, presso i reggimenti addestrativi indicati dallo Stato maggiore dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui all'art. 11 fino alla copertura dei posti previsti.».
|
| Art. 7
L'allegato B al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' sostituito con quello accluso al presente decreto.
|
| Art. 8
L'allegato C al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' soppresso. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente. Roma, 24 luglio 2020
Il vice direttore generale: Santella
|
| Allegato B
COMMISSIONI (art. 6, lettere b) e c) - art. 7, comma 3 - art. 8 - art. 10, comma 5, del bando di reclutamento)
1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione valutatrice; b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali; c) due commissioni concorsuali di appello. 2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri; c) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b) saranno insediate presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, membro; c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a sottotenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'amministrazione della difesa o convenzionato, membro; d) un ufficiale di grado compreso tra tenente e tenente colonnello ovvero sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo, membro; e) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c) saranno insediate, una presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, quale commissione di appello per le istanze di riesame delle visite svolte presso i dipendenti centri di selezione e una presso il Centro di selezione di Roma quale commissione di appello per le istanze di riesame delle visite svolte presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. Esse saranno composte da: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano, membro; c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di grado non inferiore a sottotenente ovvero uno psicologo civile abilitato alla professione, appartenente all'amministrazione della difesa o convenzionato, membro; d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
|
|
|
|