Gazzetta n. 87 del 6 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
RETTIFICA
Modifica del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito, per l'anno 2020.


IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l'altro, disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 14 luglio 2020, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di Commissariato dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate»;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 87, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative;
Vista la lettera dello Stato maggiore dell'Esercito n. M_D E0012000 REG2020 0122005 del 23 luglio 2020, con la quale e' stato chiesto di apportare alcune modifiche al sopracitato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con il quale gli e' stata attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi citati nelle premesse, la lettera b), comma 7, dell'art. 12 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituita dalla seguente:
«b) i concorrenti con patologia che ha determinato la permanente non idoneita', in modo parziale, al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, sono giudicati d'ufficio idonei alle prove di efficienza fisica.».
 
Art. 2

Per i motivi citati nelle premesse, al comma 2. dell'allegato E del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' aggiunto il presente punto:
«(1) Giudizio/qualifica finale: in caso di mancata redazione per assenze connesse all'emergenza da COVID-19, il periodo non valutato dovra' essere considerato in valori interpolari tra il periodo valutato in precedenza e quello valutato successivamente.».
 
Art. 3

Per i motivi citati nelle premesse, l'allegato H del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituito dal nuovo allegato H che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 16 ottobre 2020

Il vice direttore generale: Santella
 
Allegato H

PROVE DI EFFICIENZA FISICA
(art. 12, comma 6 del bando)


+---------------------------------------------------------------+ | CORSA PIANA 3000 METRI | +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+ | | | Fino | | | | | | | Fasce |d'eta' | a 28 |29-35 |36-40 |41-45 |46-50 |51-55 | +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+ | | Uomo |16'00" |16'45"|17'30"|19'00"|20'00"|22'00"| | Tempi +-------+-------+------+------+------+------+------+ | | Donna |18'30" |19'15"|20'00"|21'30"|23'30"|24'30"| +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+

+---------------------------------------------------------------+ | PIEGAMENTI SULLE BRACCIA | +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+ | | | Fino | | | | | | | Fasce |d'eta' | a 28 |29-35 |36-40 |41-45 |46-50 |51-55 | +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+ | | Uomo | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 16 | |Ripetizioni +-------+-------+------+------+------+------+------+ | | Donna | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+

+---------------------------------------------------------------+ | PIEGAMENTI ADDOMINALI | +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+ | | | Fino | | | | | | | Fasce |d'eta' | a 28 |29-35 |36-40 |41-45 |46-50 |51-55 | +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+ | | Uomo | 40 | 38 | 35 | 32 | 27 | 23 | |Ripetizioni +-------+-------+------+------+------+------+------+ | | Donna | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 20 | +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+


DISPOSIZIONI PER TUTTI I CONCORRENTI

I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in sequenza. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinera' l'attribuzione del giudizio di inidoneita' e l'esclusione del concorrente dal concorso.
Al fine di ridurre le cause di incidente durante lo svolgimento delle seguenti prove, si ritiene opportuno specificare le modalita' di svolgimento relative alle stesse:
corsa piana: e' svolta per la distanza di 3.000 metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente pianeggiante, entro il tempo massimo indicato nella tabella;
piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l'altra fino al momento in cui si tocca terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto consentito col terreno e' con mani e piedi); la posizione di partenza e' prona, con le mani a terra all'altezza delle spalle e le braccia piegate a formare un angolo retto in corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso; un piegamento e' considerato valido quando dalla posizione di partenza si distendono completamente le braccia e si ripiegano fino a portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto), il corpo rimane sempre disteso, non piegato al bacino, durante l'intero movimento;
piegamenti addominali: la prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione e l'altra; la posizione di partenza e' supina, busto a terra, gambe piegate a 90° all'altezza delle ginocchia, piedi con le piante a terra, mani dietro la nuca con le dita incrociate; una flessione e' considerata valida se si solleva il busto fino a superare la posizione verticale passante per il bacino e si ritorna in posizione di partenza.
La Commissione sovrintendera' allo svolgimento delle prove anzidette eventualmente avvalendosi di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per il cronometraggio delle prove ed il conteggio a voce alta dei piegamenti sulle braccia e dei piegamenti addominali correttamente eseguiti dal candidato - non saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera scorretta. Al raggiungimento dei parametri riportati nelle tabelle, l'esecuzione della prova verra' interrotta. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto, adottera' le conseguenti determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento della effettuazione delle prove ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il dirigente del Servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto, adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese in considerazione istanze di ripetizione delle prove che perverranno da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento, anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.
Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere la prova, la predetta commissione per le prove fisiche proporra' al Centro di selezione di convocare i candidati in altra data solo se il recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata e' compatibile con le date di svolgimento della prova. In caso contrario la commissione per le prove di efficienza fisica attribuira' il giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che e' definitivo, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione.»