Gazzetta n. 96 del 11 dicembre 2020 (vai al sommario)
COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
AVVISO
Avviso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019).



LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti;
Visto l'articolo 1, commi 446 e ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante «Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
Visto l'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis);
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 3 dicembre 2020 (Repertorio atto n. 160/CU) sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 previsto dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2019, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 marzo 2020, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, con il quale il Pref. Dott.ssa Maria Grazia Nicolo', in qualita' di rappresentante del Ministero dell'interno, e' nominata componente della Commissione RIPAM costituita con decreto interministeriale del 2 dicembre 2019, in sostituzione del Pref. Dott.ssa Maria Tirone;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale delle amministrazioni interessate;
Considerato che le disposizioni normative dell'articolo 1, commi 446 e ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono volte a garantire l'assunzione a tempo indeterminato, tra l'altro, dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280;

Delibera:
Art. 1
Posti messi a selezione
1. E' indetta una procedura selettiva riservata per il reclutamento di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli delle amministrazioni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, richiamato in premessa, di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato sul portale mobilita.gov.it.
2. La procedura selettiva, svolta dalle amministrazioni del comma 1 secondo le modalita' previste dal presente avviso, e' riservata ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzati dall'amministrazione che adotta l'avviso pubblico di selezione ai sensi del successivo comma 3 che hanno la professionalita' richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1 adottano avvisi pubblici di selezione da concludere tempestivamente con le relative assunzioni a tempo indeterminato, anche ai fini dell'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in cui sono indicati:
a) il numero dei posti oggetto della selezione, fermo restando il numero delle istanze ammissibili ai sensi dell'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (allegato 1 sopra richiamato), la categoria o l'area, la posizione economica, il profilo professionale di inquadramento, il regime di tempo pieno o parziale;
b) i requisiti di partecipazione in base a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dall'articolo 1, comma 446, lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla disciplina normativa in materia di accesso al pubblico impiego, fermo restando quanto previsto dall'articolo 247, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, secondo quanto previsto dall'articolo 247, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
d) le modalita' di presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica mediante il sistema «StepOne 2019» messo a disposizione da Formez PA;
e) le modalita' di comunicazione delle date in cui si svolgeranno le prove selettive, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 2, lettera b.1);
f) con riferimento al reclutamento delle qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, le modalita' di approvazione e pubblicita' dell'elenco degli idonei;
g) con riferimento al reclutamento delle qualifiche e profili per i quali non e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, la valutazione dei titoli e le modalita' di approvazione e pubblicita' della graduatoria finale di merito;
h) preferenze e precedenze in base alla normativa vigente;
i) le modalita' di comunicazione dell'esito della selezione e di costituzione del rapporto di lavoro;
j) le informazioni in materia di accesso agli atti;
k) le informazioni in materia di trattamento dei dati personali.
4. Le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono gli avvisi pubblici di selezione adottati ai sensi del comma 3 al Dipartimento della funzione pubblica al seguente indirizzo ripam@pec.governo.it e al Formez PA al seguente indirizzo protocollo@pec.formez.it
5. Restano ferme le procedure per il reclutamento a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, avviate o concluse alla data di pubblicazione del presente avviso dalle amministrazioni del comma 1.
 
Art. 2
Procedura selettiva
1. La selezione sara' espletata in base alla procedura di seguito indicata che si articola attraverso le seguenti fasi:
a) per il reclutamento delle qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo:
1. prova di idoneita' consistente nello svolgimento di una prova pratica attitudinale, mediante colloquio, volta ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le mansioni del profilo professionale di inquadramento. La prova tendera' ad accertare esclusivamente l'idoneita' del candidato a svolgere le relative mansioni e non comportera' valutazione comparativa.
La prova puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. Per lo svolgimento della prova Formez PA rendera' disponibile una room meeting.
La commissione esaminatrice redigera' l'elenco con l'indicazione dell'idoneita' o della non idoneita'.
I primi classificati nell'ambito dell'elenco in numero pari ai posti disponibili saranno nominati vincitori e assunti a tempo indeterminato, secondo quanto previsto nell'avviso pubblico adottato dall'amministrazione interessata ai sensi del precedente articolo 1, comma 3;
b) per il reclutamento delle qualifiche e profili per i quali non e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo:
1) una prova selettiva scritta consistente in un test da risolvere in 40 minuti, composto da 20 quesiti a risposta multipla di cui 10 di cultura generale e 10 diretti a verificare la conoscenza nelle seguenti materie: trasparenza e anticorruzione nella pubblica amministrazione, elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, elementi di disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti. La prova, che sara' articolata su differenti livelli di difficolta' in relazione alla categoria o area delle qualifiche e profili messi a concorso, si intendera' superata con una votazione minima di ventuno/trentesimi. E' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova sul sito http://riqualificazione.formez.it/
La prova scritta si svolgera' in modalita' remota mediante il ricorso al c.d. sistema di proctoring messo a disposizione da Formez PA. Indicazioni specifiche in ordine alle date disponibili, alle prescrizioni per l'utilizzo del sistema e alle modalita' di svolgimento della prova saranno fornite da Formez PA alle amministrazioni interessate e comunicate mediante pubblicazione di un avviso sul sito http://riqualificazione.formez.it/ e sui siti istituzionali delle amministrazioni stesse. Nel rispetto delle misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica, le amministrazioni, ove possibile, potranno rendere disponibili idonei locali dotati di postazione informatica per lo svolgimento della prova;
2. una prova selettiva orale consistente in un colloquio volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati coerente con il profilo professionale di inquadramento. Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intendera' superata se e' stato raggiunto il punteggio minimo di ventuno/trentesimi.
La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. Per lo svolgimento della prova Formez PA rendera' disponibile una room meeting;
3. la valutazione dei titoli verra' effettuata solo a seguito dell'espletamento della prova orale, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla predetta prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi rese nella domanda di partecipazione e della documentazione prodotta.
La commissione esaminatrice redigera' la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito in numero pari ai posti disponibili saranno nominati vincitori e assunti a tempo indeterminato, secondo quanto previsto nell'avviso pubblico adottato dall'amministrazione interessata ai sensi del precedente articolo 1, comma 3.
 
Art. 3
Commissioni esaminatrici
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, nominano le commissioni esaminatrici sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
 
Art. 4
Accesso agli atti
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento e' il responsabile dell'Ufficio dell'Amministrazione come indicato nell'avviso pubblico di selezione di cui all'articolo 1, comma 3.
 
Art. 5
Trattamento dei dati personali
1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono all'Ufficio da individuare nell'avviso pubblico di selezione di cui all'articolo 1, comma 3, e alla commissione esaminatrice in ordine alle procedure selettive e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' individuato nell'avviso di selezione di cui all'articolo 1, comma 3. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'Ufficio individuato nel predetto avviso. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Amministrazione nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito e' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.
8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato puo' inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 6

Costituzione del rapporto di lavoro e comunicazione dell'esito delle
procedure di reclutamento
1. Le assunzioni effettuate dalle amministrazioni interessate sono comunicate al Dipartimento della funzione pubblica tramite il portale http://www.mobilita.gov.it/, sulla base delle indicazioni che verranno fornite sul medesimo portale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
 
Art. 7
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente avviso trova applicazione la normativa nazionale vigente in materia in quanto compatibile.
2. Contro il presente avviso e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Roma, 10 dicembre 2020

Per il Dipartimento della funzione pubblica
Siniscalchi

Per il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi

Per il Ministero dell'interno
Nicolo'