Gazzetta n. 100 del 29 dicembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 28 gennaio 2021)
Concorsi, per esami, per l'ammissione di cinque allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 127° corso di pilotaggio aereo/navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 12° corso AUFP, anno 2020.



IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 concernente «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e successive modifiche e integrazioni, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» e successive modifiche e integrazioni, emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno 2019 dello Stato maggiore della difesa, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2020 e consistenze previsionali per il triennio 2020-2022 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»;
Vista la lettera n. M_D ARM001 REG20200076163 del 3 settembre 2020 con la quale lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare ha chiesto di indire per l'anno 2020 un concorso, per esami, per il reclutamento di complessive dieci unita' di naviganti di complemento, suddivisi in cinque unita' di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e cinque unita' di allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) e un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale, dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale militare;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di cinque allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di cinque allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC) al 127° corso di pilotaggio aereo / navigazione aerea con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi trenta allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dell'Aeronautica militare, al 12° corso AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati:
a) per l'ammissione al 127° corso cinque posti allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC);
b) per l'ammissione al 127° corso cinque posti allievi ufficiali navigatori di complemento (AUNC);
c) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata:
1) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n.);
2) tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico (G.A.r.n.);
3) dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale dell'Arma aeronautica (A.A.r.a.s.);
4) quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato (C.C.r.s.);
5) sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico (G.A.r.s.), cosi' ripartiti:
tre per la categoria elettronica;
tre per la categoria infrastrutture e impianti;
uno per la categoria motorizzazione.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite ai candidati di entrambi i sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/Corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma e del successivo comma 4, sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del successivo art. 2.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica ovvero in applicazione di provvedimenti governativi dovuti all'emergenza sanitaria da COVID-19. In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.aeronautica.difesa.it
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.aeronautica.difesa.it
 
Art. 2
Riserve di posti
1. Dei cinque posti per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento e dei cinque posti per allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), un posto, per ciascuno dei due concorsi (AUPC e AUNC), e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1, uno e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
3. Dei tre posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico, di cui di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2, uno e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei dodici posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3, tre sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
5. Dei quattro posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di commissariato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4, uno e' riservato ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
6. Dei sette posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 5, due sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nella relativa graduatoria finale di merito.
 
Art. 3
Requisiti
1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato il giorno di compimento del ventitreesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b);
diciassettesimo anno di eta' e non hanno superato il giorno di compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione;
b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la potesta' o dal tutore;
c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
d) godono dei diritti civili e politici;
e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) hanno tenuto condotta incensurabile;
j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
k) qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b): non sono stati espulsi da corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) per i dieci posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
2) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1):
laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41) con abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all'albo dell'ordine dei medici;
3) per i tre posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2):
laurea magistrale in informatica (LM-18), laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27), laurea magistrale in ingegneria informatica (LM 32) e laurea magistrale in sicurezza informatica (LM 66);
4) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
5) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
6) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 5):
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria:
elettronica: diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88):
indirizzo meccanica, meccatronica ed energia, articolazione energia;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettronica;
infrastrutture ed impianti: diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, elettrotecnica e automazione, diploma di geometra o diploma di maturita' professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un istituto tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88):
indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l'articolazione geotecnico;
indirizzo meccanica meccatronica ed energia, articolazione energia;
indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica;
motorizzazione: diploma di perito industriale, diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari.
Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante. Per i titoli di laurea e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, invece, e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i soli titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto.
In entrambi i casi, i concorrenti dovranno all'atto di presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione probante;
m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma Prefissata, qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
2. Ai fini dell'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento Dell'Aeronautica militare o di navigazione aerea per allievi ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10 e 12, del presente decreto.
3. Ai fini dell'ammissione al 12°corso allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10 e 11 del presente decreto.
4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a sottotenente pilota/navigatore di complemento ovvero tenente/sottotenente in ferma prefissata.
 
Art. 4
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente decreto saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it - area siti di interesse - link concorsi on-line Difesa.
2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3. -che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla direzione generale per il Personale militare o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, con una delle seguenti modalita':
a) accedendo al portale dei concorsi utilizzando le proprie credenziali rilasciate, nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), da un gestore riconosciuto e con le modalita' fissate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);
b) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente -se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale-) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione pubblica;
c) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante credenziali della propria firma digitale.
Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti.
4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
 
Art. 5
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sara' prorogato al primo giorno feriale successivo.
2. La domanda di partecipazione puo' essere presentata per uno soltanto dei ruoli/Corpi di cui al precedente art. 1 comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma devono necessariamente indicare, fermo restando il possesso dei requisiti rispettivamente previsti, un solo altro ruolo/Corpo tra quelli elencati alla lettera c) per cui concorrere in caso di inidoneita' derivante dalla carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, copia per immagini (file in formato PDF o JPEG) dell'atto di assenso riportato nell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di assenso di cui al precedente comma 1.) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 13, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto_assenso.pdf, titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei concorrenti fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della Commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 13 del presente decreto.
5. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Qualora il candidato non riceva il messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione puo' comunque constatare l'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione accedendo alla propria area privata del portale dei concorsi ove trovera' la ricevuta della stessa e, nella sezione «le mie notifiche», copia del messaggio di acquisizione.
6. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovra', quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la direzione generale per il Personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche' nel sito www.aeronautica.difesa.it secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 3.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale per il Personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
11. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nei precedenti commi del presente articolo, si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
12. La direzione generale per il Personale militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
 
Art. 6
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, diario di svolgimento della prova scritta, eventuali variazioni dello stesso, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante SMS.
2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel sito www.aeronautica.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti, ecc.) mediante messaggi di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - all'indirizzo aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5 Mb) di un documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all'Accademia Aeronautica, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal Codice «127°_AUPC_AUNC_AM_2020» qualora si partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), oppure dal Codice «12°_AUFP_AM_2020», qualora si partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1. lettera c).
 
Art. 7
Svolgimento del concorso e spese di viaggio
1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta;
b) accertamenti psico-fisici;
c) accertamenti attitudinali, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
d) tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali Navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b);
e) valutazione dei titoli di merito (soltanto per concorso AUFP).
2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
3. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi -indicativamente entro il mese di aprile 2021 per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), mentre per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), indicativamente entro il mese di maggio 2021 - tutti i concorrenti, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza comportera', ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente comma 1.
4. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d) nonche' quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, ad esclusione del tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui al precedente comma 1, lettera d), sono a carico dei concorrenti. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
 
Art. 8
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e per la prova di lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b);
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c);
e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
un ufficiale dell'Aeronautica militare di grado non inferiore a colonnello in servizio permanente, presidente;
un ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica in servizio permanente pilota, membro;
un ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica ruolo delle Armi in servizio permanente, membro;
un ufficiale superiore del Corpo del Genio Aeronautico in servizio permanente, membro;
un ufficiale superiore del Corpo di Commissariato Aeronautico in servizio permanente, membro;
un ufficiale superiore del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, membro;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
La commissione puo' essere integrata con l'intervento, in qualita' di membri aggiunti, di uno o piu' esperti civili o militari per le singole materie oggetto di esame, che hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggiunti.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
un ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, membri;
un sottufficiale dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di specialisti esterni.
4. La commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e per la prova di lingua inglese di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
comandante dell'Accademia Aeronautica, ovvero un ufficiale di grado non inferiore a generale di brigata aerea in servizio permanente, presidente;
comandante del corso, capo gruppo osservazione comportamentale, membro;
un ufficiale superiore in servizio permanente, laureato in psicologia e abilitato all'esercizio della professione di psicologo o un ufficiale dell'Arma Aeronautica qualificato per le «selezioni speciali», capo gruppo psicoattitudinale, membro;
un ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica, membro;
uno o piu' ufficiali superiori in servizio permanente dell'Aeronautica militare, ovvero docenti civili, o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua;
un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare e un insegnante di educazione fisica ovvero istruttore ginnico sportivo, membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito sportivo;
un ufficiale inferiore in servizio permanente dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
un ufficiale dell'Aeronautica militare, di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
due ufficiali superiori dell'Aeronautica militare, qualificati «periti in materia di selezione attitudinale», ovvero psicologi civili dell'Amministrazione della difesa, appartenenti all'area funzionale «III», membri;
un ufficiale inferiore dell'Aeronautica militare, segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali periti in materia di selezione attitudinale e di Sottufficiali qualificati aiuto perito selettore dell'Aeronautica militare, nonche' di personale in servizio presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica.
6. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, di grado non inferiore a colonnello, presidente;
due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico in servizio permanente, membri;
un sottufficiale dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
Tali componenti dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3.
7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla direzione generale per il Personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione al termine dei lavori di effettuazione della relativa prova o accertamento.
 
Art. 9
Prova scritta
1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - a una prova scritta a cura della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), che avra' luogo presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia (Roma) - ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani, secondo il calendario che sara' reso noto ai concorrenti mediante avviso inserito nell'area pubblica del portale concorsi , con valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Tale avviso, sia per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) che per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), comprensivo di certificazione/documentazione da portare al seguito, compilato con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 1 del presente decreto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sara' pubblicato con un anticipo di almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
2. Tutti i concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 5, comma 5 del presente decreto. Gli stessi dovranno inoltre avere al seguito carta d'identita' o altro documento di riconoscimento in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
Inoltre, qualora indicate nella domanda di partecipazione, i concorrenti interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 13, nonche' la documentazione probante la richiesta di attestazione di equipollenza o equivalenza di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera l) e quella relativa ai titoli di preferenza.
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6 e dall'art. 259, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. La prova consistera', per tutti i candidati, nella somministrazione collettiva e standardizzata di sessanta quesiti a risposta multipla cosi' suddivisi:
logico-deduttivi, n. 15;
italiano, n. 10;
educazione civica, n. 10;
matematica, n. 8;
inglese, n. 7;
storia, n. 5;
geografia, n. 5.
I quesiti a cui saranno sottoposti i candidati durante la prova saranno estratti dalla banca dati dell'Aeronautica militare e pubblicati, ad eccezione di quelli logico-deduttivi, nel sito «www.aeronautica.difesa.it» indicativamente a partire da tre settimane prima dello svolgimento della prova stessa.
5. La prova si svolgera' secondo le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice rendera' note ai concorrenti i tempi e le modalita' di svolgimento della prova medesima. Il punteggio conseguibile per ciascun concorrente e' di sessanta punti attribuibili con le seguenti modalita':
a) uno per ogni risposta esatta;
b) meno zero virgola venticinque per ogni risposta errata o multipla;
c) zero per ogni risposta non data.
I punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
6. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione del numero delle risposte esatte fornite, formera' le graduatorie provvisorie relative alla sola prova scritta distinte per concorso, ruolo e Corpo, categorie, al solo scopo di individuare i concorrenti che saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria nei limiti numerici di seguito indicati:
a) allievi ufficiali piloti di complemento: sessanta concorrenti; allievi ufficiali navigatori di complemento: sessanta concorrenti;
b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico (C.S.A.r.n. ): sedici concorrenti;
c) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.n. ): dodici concorrenti;
d) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica (A.A.r.a.s.): quarantotto concorrenti;
e) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): sedici concorrenti;
f) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): ventotto concorrenti, di cui:
dodici per la categoria elettronica;
dodici per la categoria infrastrutture e impianti;
quattro per la categoria motorizzazione.
Saranno inoltre ammessi a sostenere i successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali i concorrenti che nella rispettiva graduatoria hanno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione ai predetti accertamenti.
7. L'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione agli accertamenti di cui al successivo art. 10 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazione del portale dei concorsi che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. L'esito e il punteggio conseguito nella prova scritta, saranno resi noti nell'area privata di ciascun concorrente.
8. Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il Personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; fax: 06/517052779; e-mail: urp@persomil.difesa.it
9. La commissione esaminatrice, al termine dei lavori, dovra' inviare, per il tramite dell'Accademia Aeronautica, i relativi verbali alla direzione generale per il Personale militare - I Reparto - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione.
 
Art. 10
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti di cui al precedente art. 9, comma 6, saranno convocati presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare di Roma, viale Piero Gobetti n. 2, per essere sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), agli accertamenti psico-fisici indicativamente:
a) per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), indicativamente nel mese di febbraio 2021;
b) per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), indicativamente nel mese di febbraio 2021;
nel giorno e nell'ora indicati per ciascun concorrente nella comunicazione di cui al gia' citato art. 9, comma 7.
Solo i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) saranno sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea per piloti e per navigatori.
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 6 e dall'art. 259, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. I concorrenti all'atto della presentazione presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare di Roma dovranno consegnare la seguente documentazione, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN), entro i sei mesi precedenti la data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Il concorrente ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, privo di tale esame, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al modello riportato nell'Allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici;
b) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il SSN, in data non anteriore ai sessanta giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici:
1) determinazione degli anticorpi HIV;
2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;
3) emocromo con formula leucocitaria;
4) VES;
5) glicemia;
6) creatininemia;
7) ALT, AST, GGT;
8) bilirubina totale e frazionata;
9) colesterolemia totale;
10) trigliceridemia;
11) esame delle urine;
12) attestazione del gruppo sanguigno.
E' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia resa conforme secondo le modalita' previste dalla legge, del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare;
c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
d) originale o copia conforme del certificato medico in corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della Sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso;
e) i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, in aggiunta a quanto sopra:
1) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai cinque giorni rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
f) i partecipanti al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), in aggiunta alla documentazione sopra elencata, dovranno altresi' presentare:
1) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e immagini effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici;
2) esame radiografico del tratto lombo-sacrale in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre sei mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psicofisici;
3) tracciato elettroencefalografico standard integrale, preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data di presentazione agli accertamenti psico-fisici.
3. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui al precedente comma 2 comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a) e f), n. 2.
4. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, sulla scorta della specifica normativa citata nelle premesse. I concorrenti che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso.
5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la commissione procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla direzione generale per il Personale militare che ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra, saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno dalla data di effettivo incorporamento;
c) disporra', quindi, per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorre il caso di cui alla precedente lettera b), del presente comma, il seguente protocollo diagnostico:
1) visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dai successivi comma 7 e comma 9; in tale sede la commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90);
2) visita cardiologica: esame obiettivo cardiologico, ecg di base;
3) visita oculistica: valutazione della funzionalita' visiva, del senso cromatico, della visione binoculare, del senso stereoscopico, esame del segmento anteriore, esame della motilita' oculare;
4) visita otorinolaringoiatrica: rinoscopia, otoscopia, faringoscopia, controllo apparato masticatorio, audiometria, timpanogramma, valutazione della funzione vestibolare, test foniatrici;
5) visita neurologica: esame obiettivo neurologico;
6) visita psichiatrica: test (MMPI - CRDA completo di allegati A, B e C), colloquio e prove strumentali;
7) eventuale ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope a scopo non terapeutico: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici;
8) visita per il controllo dell'abuso di alcool;
9) ogni ulteriore indagine, clinico-specialistica, laboratoristica e/o strumentale, ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, ivi compresi, (se non consegnati dal concorrente) in caso di dubbio diagnostico, eventuali esami radiografici del torace in due proiezioni e, per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 126° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) eventuali esami del tratto lombo-sacrale in due proiezioni. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui al gia' citato Allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto;
10) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD).
6. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo medesimo, nonche' sottoscrivere un'informativa relativa ai protocolli vaccinali previsti per il personale militare all'atto dell'incorporamento secondo il modello riportato nell'Allegato «D» che costituisce parte integrante del presente decreto.
7. Sulla scorta del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonche' dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
b) solo per i concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), misure antropometriche:
1) distanza vertice-glutei non superiore a centimetri novantotto e/o non inferiore a centimetri ottantacinque;
2) distanza glutei-ginocchia non superiore a centimetri sessantacinque e/o non inferiore a centimetri cinquantasei;
3) distanza di presa funzionale non superiore a centimetri novanta e/o non inferiore a centimetri settantaquattro virgola cinque;
requisiti visivi:
1) visus per lontano non inferiore a 10/10 per occhio, raggiungibile con correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10 per occhio;
2) e' tollerato il deficit rifrattivo indicato nella Tabella D di cui al decreto ministeriale 6 ottobre del 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005).
8. I concorrenti, gia' giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per l'Aeronautica militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente documentazione:
a) verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo del profilo sanitario assegnato;
b) referti degli esami previsti al precedente comma 2, lettere c), d) e f) - questi ultimi solo per i concorrenti di sesso femminile -.
La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della sopracitata documentazione, sottoporra' i concorrenti agli accertamenti previsti o ritenuti necessari volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 7.
Per i soli concorrenti che partecipano al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), la commissione provvedera' a verificare i dati somatici di cui al precedente comma 7, se non precedentemente misurati.
9. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali ufficiali piloti/navigatori di complemento dell'Aeronautica militare o ufficiali in ferma prefissata dell'Aeronautica militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario (solo per coloro che partecipano al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata) che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
10. Saranno giudicati idonei i concorrenti:
a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) solo per coloro che partecipano al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), ritenuti altresi' non affetti da alcuna delle imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni - concernente l'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita' - e dall'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
c) solo per coloro che partecipano al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), ritenuti altresi' in possesso di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, citata nelle premesse. I candidati che saranno riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione, di cui all'Allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.
11. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati:
a) abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza dei corsi indicati nei successivi articoli 16 e 17 del presente decreto;
c) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
ufficiale pilota/navigatore di complemento in ferma dodecennale;
ufficiale in ferma prefissata dell'aeronautica militare (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD).
Per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, il dosaggio del G6PD verra' valutato ai soli fini dell'eventuale successivo impiego. I partecipanti al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, invece, che risulteranno affetti da carenza totale o parziale di G6PD, ai sensi dell'art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno giudicati inidonei ai servizi di navigazione aerea e, pertanto, saranno ammessi a proseguire l'iter concorsuale per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, relativo al ruolo/corpo alternativo indicato nella domanda di partecipazione;
d) mancato possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui al precedente comma 7, lettera a). Tale requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti dei candidati che siano militari in servizio all'atto degli accertamenti psicofisici, in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, da portare al seguito.
12. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) I partecipanti al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b):
«idoneo quale allievo ufficiale pilota/navigatore di complemento dell'Aeronautica militare»;
«inidoneo quale allievo ufficiale pilota/navigatore di complemento dell'Aeronautica militare», con indicazione del motivo;
Il giudizio di idoneita' verra' espresso con riserva di effettuazione di ulteriori indagini strumentali, cui verranno sottoposti i primi 12 candidati collocati nella graduatoria di merito di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera a), e i primi 12 candidati collocati nella graduatoria di merito di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera b), finalizzate a escludere la sussistenza delle imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto dall'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.
Per tali finalita' i predetti concorrenti saranno sottoposti a cura della commissione per gli accertamenti psico-fisici - nella sede che verra' comunicata ai candidati mediante avviso pubblicato nel portale - ai seguenti accertamenti:
risonanza magnetica nucleare del rachide in toto.
I candidati che hanno partecipato al precedente concorso per pilota in AM e sono stati gia' sottoposti a tali ulteriori indagini strumentali non le sosterranno nuovamente.
All'esito dei predetti accertamenti, la commissione per gli accertamenti psicofisici esprimera' nei confronti di ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi:
idoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare;
inidoneo ai servizi di navigazione aerea e al pilotaggio militare, con indicazione del motivo;
idoneo ai servizi di navigazione aerea ed alla specialita' navigatore militare;
inidoneo ai servizi di navigazione aerea ed alla specialita' navigatore militare, con indicazione del motivo.
Tale giudizio, che verra' comunicato agli interessati, e' definitivo e non suscettibile di riesame.
b) I partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c):
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica militare», con indicazione del profilo sanitario;
«inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica militare», con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo; pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
13. I concorrenti giudicati non idonei potranno presentare alla commissione per gli accertamenti psico-fisici, seduta stante a pena di inammissibilita', specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovra' improrogabilmente pervenire, con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3, al Ministero della difesa - direzione generale per il Personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. Tale documentazione verra' valutata dalla commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera e) che, solo qualora lo ritenesse necessario, sottoporra' gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
I concorrenti giudicati non idonei che presentano istanza di ulteriori accertamenti psico-fisici saranno ammessi, con riserva, a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11.
In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione, dalla direzione generale per il Personale militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovra' intendersi confermato.
In caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita' psico-fisica sara' espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 8 comma 1, lettera e), i concorrenti ne riceveranno, con le modalita' di cui al precedente art. 6, comunicazione dalla direzione generale per il Personale militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 11
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), giudicati idonei saranno sottoposti, indicativamente nel mese di febbraio 2021 - presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (esercizi fisici, test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per la selezione attitudinale, comportamentale e dell'efficienza fisica dei candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica militare», emanate dal Comando scuole dell'Aeronautica militare/3^ Regione Aerea, vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti- si articola nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
efficienza fisica:
verra' valutata l'efficienza fisica e l'attitudine, in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attivita' addestrative previste nella carriera di Ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti esercizi:
a) corsa piana di 1000 metri;
b) addominali;
c) piegamenti sulle braccia;
efficienza intellettiva:
verra' valutata tramite la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o piu' test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: abilita' matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilita' visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento verbale. La prova potra' essere somministrata in maniera informatizzata e includere test di tipo adattivo;
giudizio psicoattitudinale:
verra' effettuato tramite un colloquio individuale e una o piu' prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di eventuali questionari di personalita'.
Le modalita' di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione e i comportamenti da tenere in caso di infortunio sono riportate nell'Allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati nell'Allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto, comunichera', seduta stante, a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
«idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica militare»;
«non idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 12

Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua
inglese
1. Per i soli concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti / allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) l'idoneita', sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale, sara' accertata dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c), ai sensi delle «Norme per la selezione attitudinale, comportamentale e dell'efficienza fisica dei candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica militare» emanate dal Comando scuole dell'Aeronautica militare/3^ Regione Aerea, vigenti all'atto dell'effettuazione del tirocinio. I candidati saranno convocati al tirocinio a essi riservato, presso l'Accademia Aeronautica, indicativamente dal 15 al 22 marzo (AUPC) e dal 24 al 31 marzo (AUNC) 2021, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 1.
2. Le concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione della concorrente dal tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.
Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta' dell'Accademia Aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima.
3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti:
a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia Aeronautica;
b) effettueranno un programma di attivita', di cui all'Allegato G, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualita' richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina a ufficiale pilota / navigatore di complemento dell'Aeronautica militare;
c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio;
d) sosterranno una prova tesa ad accertare la conoscenza della lingua inglese a cura del Centro di Formazione Aviation English di Loreto che consistera' in:
un test di reading di quaranta quesiti a risposta multipla. Il test si intendera' superato al raggiungimento del punteggio minimo di 60/100 (ventiquattro risposte esatte su quaranta). A ciascuna risposta esatta corrispondera' un punteggio positivo (+ 2,5) mentre a ciascuna risposta errata (o multipla) e alla mancata risposta non corrispondera' alcun punteggio. I concorrenti giudicati inidonei per il mancato raggiungimento del punteggio minimo sopra indicato (60/100) saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso;
un test orale con valutazione di listening e speaking;
un test di writing.
La votazione sara' espressa in centesimi per ogni singolo test e il voto finale si otterra' dalla media aritmetica delle votazioni. La prova di inglese si intendera' superata al raggiungimento del punteggio totale minimo di 60/100.
4. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' programmate.
5. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che:
a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nel citato Allegato G;
b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
c) non supereranno con esito favorevole la prova sportiva obbligatoria con sbarramento indicata nel predetto Allegato G;
d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia Aeronautica, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti.
6. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che, al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti.
 
Art. 13
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai suddetti concorrenti che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2 e 3.
2. Per i concorrenti partecipanti al concorso per l'ammissione al 12° corso allievi Ufficiali in ferma Prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c):
a) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico, fino a un massimo di 5 punti cosi' ripartiti:
1) titoli di studio universitari posseduti in aggiunta a quelli prescritti quali requisiti di ammissione al concorso e pubblicazioni (fino a punti 5):
dottorato di ricerca in ambito medico-chirurgico: (punti 0,50);
specializzazioni di particolare interesse per la Forza armata: ortopedia e traumatologia anestesia, rianimazione e terapia intensiva e del dolore, chirurgia generale, chirurgia vascolare, malattie infettive e tropicali, psichiatria, medicina legale e medicina del lavoro (punti 4);
altre specializzazioni medico-chirurgiche: igiene e medicina preventiva, patologia clinica e biochimica clinica, otorinolaringoiatria, fisiatria, oftalmologia, radiodiagnostica, malattie dell'apparato cardiovascolare, neurologia; medicina d'urgenza-emergenza e ginecologia e ostetricia (punti 2);
altre specializzazioni non specificate nelle precedenti alinee (punti 1,30);
corsi di perfezionamento universitario o equiparati in area medico-chirurgica e master di 2° livello in area medico- chirurgica, post -lauream (punti 1);
corsi professionali ad elevata valenza operativa, certificati ed in corso di validita' (PHTLS, AMLS, ALS, ACLS, ATLS, PTC, TCCC, MIMMS): punti 0,3 per ogni corso, fino a un massimo di 1,8 complessivamente;
pubblicazioni edite a stampa (solo se indicate nella domanda), di carattere tecnico o scientifico su argomenti attinenti al servizio che il concorrente sara' chiamato a prestare dopo la nomina, che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione (punti da 0,20 a 1). La valutazione delle pubblicazioni dovra' essere adeguatamente motivata in relazione all'originalita' della produzione stessa, all'importanza della rivista (Impact Factor), alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' attribuendo un punteggio percentualmente ridotto in funzione del numero degli autori del lavoro;
2) altri titoli (fino a punti 2):
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di servizi pubblici di emergenza e accettazione sanitaria (servizio urgenza/emergenza 118): punti 1;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di strutture del Servizio sanitario nazionale: punti 0,50;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o enti pubblici: punti 0,50.
b) per gli ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico, fino a un massimo di 10 punti cosi' ripartiti:
1) titoli accademici e tecnici, fino a punti 6 come di seguito specificato:
per ogni diploma di specializzazione afferente alla professionalita' richiesta per il per il concorso, punti 2 (due);
per ogni master afferente alla professionalita' richiesta per il concorso, punti 1 (uno);
per ogni dottorato di ricerca afferente alla professionalita' richiesta per il concorso, punti 3 (tre);
ciascun corso/certificazione afferente alla professionalita' richiesta, da valutare a cura della commissione esaminatrice, fino a punti 1 (uno);
2) altri titoli fino a punti 4 (quattro):
pubblicazioni edite a stampa (solo se indicate nella domanda), di carattere tecnico o scientifico, su argomenti attinenti al servizio che il concorrente sara' chiamato a prestare dopo la nomina, che siano riportate su riviste scientifiche nazionali ed estere, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione, punti da 0,20 a 1 per ciascuna pubblicazione. La valutazione della pubblicazione dovra' essere adeguatamente motivata in relazione all'originalita' della produzione stessa, all'importanza della rivista (Impact Factor), alla continuita' ed ai contenuti dei singoli lavori. Per quelle prodotte in collaborazione la valutabilita' della singola pubblicazione avverra' attribuendo un punteggio percentualmente ridotto in funzione del numero degli autori del lavoro;
per ogni semestre di servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, enti pubblici o Forze armate: punti 0,50.
c) per gli ausiliari del ruolo speciale fino a un massimo di 10 punti, cosi' ripartiti:
1) titoli di studio posseduti oltre a quello richiesto per la partecipazione al concorso, massimo punti 7:
per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili con quelli attribuiti al successivo alinea qualora la laurea e la laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi);
per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3;
per il possesso di master universitario di I livello, punti 1;
per il possesso di master universitario di II livello, punti 1;
2) altri titoli, massimo punti 3:
per il possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o di aliante, punti 1;
per il possesso del diploma conseguito presso l'Istituto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), punti 1;
per il corso di cultura e meteorologia aeronautica rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione con l'I.T.S.N. «Carnaro», se conseguito fino a dicembre 2009 o rilasciato dal Centro/Gruppo di volo a vela, se conseguito dal gennaio 2010, punti 0,5.
Solo per le Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.):
per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1;
per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5;
per il possesso del brevetto di paracadutista militare, punti 1;
per il possesso del brevetto di paracadutista A.N. P.d.I., punti 0,5.
Solo per infrastrutture ed impianti:
ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-laurea in settore attinente concluso, organizzato dall'Universita' ai sensi dell'art. 6, comma 2, punto c) della legge n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi dell'art. 51 della legge n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 0,25;
ciascun corso/certificazione in informatica, topografia GIS, AUTOCAD concluso con esame finale: punti 0,15;
attivita' lavorativa nello specifico settore delle costruzioni presso enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a dodici mesi (frazionabile fino ad un massimo di tre periodi della durata di quattro mesi ciascuno):
punti 1 per periodi maggiori o uguali a dodici mesi e inferiori a diciotto mesi;
punti 2 per periodi maggiori o uguali a diciotto mesi e inferiori a ventiquattro mesi;
punti 3 per periodi maggiori o uguali a ventiquattro mesi.
2. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 1, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nell'art. 5 comma 4 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL-Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui al precedente art. 9, comma 2, del presente decreto.
 
Art. 14
Graduatorie di merito
1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito:
a) per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
c) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo sanitario aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1;
d) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo del Genio Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 2);
e) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'Arma Aeronautica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 3;
f) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 4);
g) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - elettronica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 5), primo alinea;
h) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - infrastrutture e impianti, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 5), secondo alinea;
i) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - Motorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numero 5), terzo alinea;
2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formulate come di seguito specificato
a) per l'ammissione al 127° corso allievi ufficiali piloti/navigatori di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) le graduatorie di merito saranno formate dalla media dei punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove:
1) prova scritta;
2) prova di lingua inglese;
b) per l'ammissione al 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), le graduatorie di merito saranno formate dalla somma dei punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove:
1) prova scritta;
2) valutazione dei titoli di merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto:
a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente decreto;
b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di eventuali titoli di preferenza, sempreche' siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 9. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
5. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla direzione generale per il Personale militare e pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre esse saranno pubblicate nel portale dei concorsi.
6. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Arma/Corpi e categorie, la direzione generale per il Personale militare si riserva la facolta' di devolvere in tutto o in parte detti posti ad altro ruolo, Arma/Corpo e categoria, su indicazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.
 
Art. 15

Svolgimento del 127° corso allievi ufficiali piloti/navigatori di
complemento e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere a) e b), saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo / navigazione aerea sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalita' previste dal precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso per allievi ufficiali piloti/navigatori di complemento. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario secondo le modalita' definite nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018.
4. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo / navigazione aerea i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della direzione generale per il Personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievo ufficiale pilota / navigatore di complemento. Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovra' fornire alle competenti divisioni della direzione generale per il Personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
5. Nel perseguimento dell'economicita' dell'azione amministrativa, l'Accademia Aeronautica potra' convocare, oltre ai cinque AUPC e ai cinque AUNC vincitori del concorso, ulteriori concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito fino a un massimo di quattro unita', di cui due per AUPC e due per AUNC. All'atto della presentazione in Accademia i precitati ulteriori concorrenti convocati contrarranno una ferma volontaria di durata non superiore a quella del corso per il conseguimento del brevetto di pilota / navigatore. Resta salva la possibilita' di convocare per l'inizio del corso, un numero di concorrenti pari a quello dei candidati che non si sono presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti, l'Accademia potra' convocare ulteriori concorrenti idonei in sostituzione di quelli che, entro sette giorni a decorrere da quello successivo alla data di presentazione in Accademia, saranno dimessi o rinunceranno all'ammissione ovvero saranno giudicati inidonei dall'Accademia Aeronautica per il ruolo naviganti speciale e non incorporati. La convocazione avverra' secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall'art. 2, comma 1 del bando.
Gli ulteriori concorrenti idonei convocati in aggiunta ai vincitori che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano / navigatore d'aeroplano presso le Scuole di volo dell'Aeronautica militare, non rientreranno nei posti disponibili, saranno automaticamente prosciolti dalla ferma volontaria contratta e rinviati al proprio domicilio senza alcuna ulteriore formalita'. Qualora, invece, gli stessi dovessero subentrare a seguito di mancato conseguimento del brevetto di pilota / navigatore da parte dei vincitori, la ferma volontaria gia' contratta dovra' essere rideterminata e sottoscritta nella prevista ferma di anni dodici.
6. Il corso, con presumibile inizio nel mese di aprile 2021, si svolgera' con le seguenti modalita', previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse:
a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari, con il grado di aviere allievo ufficiale pilota / navigatore di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo / navigazione aerea e rinviati dall'Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio;
b) gli stessi saranno promossi aviere scelto al compimento del terzo mese di servizio e Sergente pilota / navigatore di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano / navigatore d'aeroplano;
c) al termine dei corsi, i sergenti pilota / navigatore di complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare / navigatore militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente pilota / navigatore di complemento conferita con decreto di nomina del Ministro della difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze dell'Amministrazione della difesa.
7. La direzione generale per il Personale militare, su proposta del comandante dell'Accademia Aeronautica, ha facolta' di espellere dal corso gli Allievi che, per motivi psicofisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio / navigazione aerea o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota / navigatore di complemento e saranno prosciolti, a cura della direzione generale per il Personale militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso.
Gli allievi, gia' militari, se non conseguiranno la nomina a sottotenente pilota / navigatore di complemento, rientreranno nella categoria di provenienza e, se tale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.
8. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare/ navigatore militare, conseguiranno la nomina a pilota militare / navigatore militare. In tale qualita' saranno tenuti a prestare servizio con il grado di sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio / navigazione aerea.
9. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
10. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
 
Art. 16

Svolgimento del 12° corso allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP) e nomina
1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 14, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) saranno ammessi al corso, sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Aeronautica in Pozzuoli (NA).
2. E' fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. Superate le quarantotto ore senza alcuna comunicazione essi saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso per allievi ufficiali in ferma prefissata. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non potra' superare i sette giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018.
4. All'atto dell'ammissione al corso i militari gia' in servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della direzione generale per il Personale militare.
La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo normale o speciale dell'Aeronautica Militare.
Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di corso, fornira' alle competenti divisioni della direzione generale per il Personale militare, gli elenchi dettagliati degli allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo.
5. Il corso, con presumibile inizio nel periodo agosto 2021, si svolgera' con le modalita' previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2002, citato nelle premesse. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico o del Corpo del Genio aeronautico ovvero dei ruoli speciali delle Armi dell'Arma Aeronautica dei corpi e categorie dell'Aeronautica militare. Essi dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi a decorrere, per tutti, dalla data di inizio del corso e, in qualita' di Allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviati dall'Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al reparto/ente presso il quale prestavano servizio.
6. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia Aeronautica, ovvero gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
7. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della direzione generale per il Personale militare.
Gli allievi comunque dimessi dal corso:
a) se gia' militari rientreranno nella categoria di provenienza e, setale categoria non prevede il ricollocamento in congedo, il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dai ruoli dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
c) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo.
8. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
a) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
b) tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico;
c) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica;
d) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico;
e) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico.
9. Gli allievi che non superano gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati Ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della direzione generale per il Personale militare.
10. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla direzione generale per il Personale Militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi Armati dello Stato, nonche' nella Polizia di Stato, nel Corpo della polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero in altre pubbliche amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
11. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La direzione generale per il Personale militare, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, puo' rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale.
12. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla direzione generale per il Personale militare su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, secondo le modalita' previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale.
13. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
14. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, l'Accademia Aeronautica avra' facolta' di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.
 
Art. 17
Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente decreto, la direzione generale per il Personale militare o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Aeronautica militare per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo Armato dello Stato.
 
Art. 18
Esclusioni
1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi ufficiali piloti/navigatori di complemento dell'aeronautica militare e allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Aeronautica militare saranno esclusi con provvedimento dalla direzione generale per il Personale militare.
2. La direzione generale per il Personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.
 
Art. 19

Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti/navigatori di
complemento
1. I sottotenenti piloti / navigatori di complemento, dopo aver maturato due anni di anzianita' nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell'art. 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi dell'art. 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
3. Gli ufficiali piloti / navigatori di complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'art. 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
 
Art. 20
Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata
1. I sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciali delle Armi dell'Aeronautica, dei Corpi e categorie dell'Aeronautica militare sono valutati per l'avanzamento ad anzianita' al grado superiore al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. Gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e se sono in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di:
a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie di merito.
 
Art. 21
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la direzione generale per il Personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della direzione generale per il Personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 23 dicembre 2020

Il direttore generale: Ricca
 
Allegato A
(art. 5, comma 3 del bando)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
(art. 10, comma 2, lettera b), del bando)
(art. 10, comma 5, lettera c), numero 9), del bando)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato C

(art. 10, comma 2, lettera «c» del bando)

Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato D
(art. 10, comma 6 del bando)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato E
(art. 10, comma 10, lettera-c), del bando)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato F
(art. 11, comma 1 del bando)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato G
(art. 12, comma 3, lettera b), del bando)

Parte di provvedimento in formato grafico