Gazzetta n. 2 del 8 gennaio 2021 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
CONCORSO (scad. 7 febbraio 2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente, nei ruoli della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.


I SEGRETARI GENERALI
della Corte dei conti
e dell'Avvocatura dello Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia;
Visto l'art. 1, comma 318 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» secondo cui «L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2019-2021, e' autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, per titoli ed esami, un contingente di personale di sei unita' di livello dirigenziale non generale» e secondo cui «Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al periodo precedente puo' essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti messi a concorso»;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 301, della sopra richiamata legge, secondo cui la Corte dei conti e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali «personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2019 e di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2020»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80 «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 4, comma 45;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (deliberazione n. 1/DEL/2010) e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la dotazione organica del personale dirigenziale della Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento n. 1/DEL/2010;
Vista la convenzione prot. n. 24 in data 3 giugno 2019, con la quale la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di procedere congiuntamente all'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale di seconda fascia;

Decretano:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nei ruoli del personale della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
2. I posti a concorso sono ripartiti come segue:
a) sei posti presso la Corte dei conti;
b) sei posti presso l'Avvocatura dello Stato.
3. Il 50% per cento dei posti a concorso previsti per la Corte dei conti e' riservato al personale di ruolo della predetta amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
4. Il 50% per cento dei posti previsti per l'Avvocatura dello Stato e' riservato al personale di ruolo della predetta amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
 
Art. 2

Requisiti minimi di ammissione

1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Scienze economiche (L33); Scienza dell'economia e gestione aziendale (L18); Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36);
laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Scienze dell'economia (LM-56); Scienze economico-aziendali (LM 77); Giurisprudenza (LMG-01); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63); Relazioni internazionali (LM-52); Scienza della politica (LM-62); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) equipollente, secondo l'equiparazione stabilita dalla tabella allegata al decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
diplomi di laurea (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
d) trovarsi in una delle seguenti posizioni:
1) dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, in possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede) che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Il periodo di servizio richiesto e', altresi', ridotto a quattro anni per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea;
2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non comprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede), che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
3) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede);
4) cittadini italiani, forniti di diploma di laurea, che abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede);
e) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
f) qualita' morali e condotta incensurabili;
g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
4. Le amministrazioni si riservano di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
 
Art. 3

Valutazione dei titoli

Nell'allegato prospetto sono individuati i titoli oggetto di valutazione ed i punteggi ad essi attribuibili.
 
Art. 4

Esclusione dal concorso

1. In caso di difetto dei requisiti minimi di ammissione, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con provvedimento congiunto dei Segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove.
 
Art. 5

Termine e modalita'
per la presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi all'indirizzo: https://ripam.cloud e seguire la procedura ivi indicata.
3. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' della piattaforma informatica, la Corte dei conti si riserva di informare i candidati, al ripristino della funzionalita', circa le eventuali determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma precedente. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata o presentate a mano direttamente alla Corte dei conti o all'Avvocatura dello Stato.
4. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilita' nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
5. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
 
Art. 6

Contenuto della domanda

1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) il luogo e la data di nascita;
c) di essere cittadino italiano;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza) presso il quale ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente ad un recapito telefonico, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;
h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
i) di essere in possesso del titolo o dei titoli di studio previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del presente bando; per ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita' o l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano;
j) in quale posizione si trovi tra quelle elencate nel precedente art. 2, comma 1, lettera d) precisando:
se si trova nella posizione 1) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio e l'amministrazione di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio, l'eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, fornendone i relativi estremi e se sia stato reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso;
se si trova nella posizione 2) la qualifica attualmente rivestita e la sua decorrenza, l'ufficio, l'ente o la struttura pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio;
se si trova nella posizione 3) l'ufficio e l'amministrazione presso i quali ha ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati, nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni;
se si trova nella posizione 4) l'ente o l'organismo internazionale presso il quale ha maturato esperienze lavorative, indicando il periodo di servizio, nonche' la posizione funzionale nella quale ha svolto il predetto servizio;
k) gli estremi di eventuali provvedimenti relativi alla concessione di periodi di aspettativa autorizzati, la durata dei periodi stessi, nonche' ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
l) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 7 del presente bando;
m) l'eventuale necessita', in relazione alla propria disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame; e' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando. Tutta la documentazione inerente alla condizione di handicap dovra' essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec concorsi@corteconticert.it, entro il termine di venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette modalita' e nei medesimi termini di cui al presente comma, della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata on-line dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio;
n) di aver versato il contributo di segreteria stabilito dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 15,00 (quindici) euro mediante versamento sul c/c postale n. 48575005, intestato a «Tesoreria centrale dello Stato - entrate eventuali della Corte dei conti» codice IBAN: IT41N0760103200000048575005;
o) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.
3. Le amministrazioni si riservano di provvedere alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova preselettiva di cui al successivo art. 9, sara' verificata la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che l'hanno superata. La mancata esclusione dalla prova preselettiva non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.
 
Art. 7

Titoli di preferenza

1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed indicati nella domanda stessa.
3. I titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva.
 
Art. 8

Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento sara' nominata la commissione esaminatrice, composta da cinque componenti scelti:
a) due, tra magistrati della Corte dei conti, ivi compreso il presidente;
b) due tra avvocati dello Stato;
c) uno tra i professori di prima fascia «in materie economiche» di universita' pubbliche, anche a riposo, designato dai due Istituti.
2. La commissione potra' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un componente esperto in informatica.
 
Art. 9

Prova preselettiva

1. Ove il numero delle domande sia superiore a mille le prove d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte.
2. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30 marzo 2021 e' data notizia della pubblicazione - sul sito internet della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale «Step one 2019» (https://ripam.cloud) - dell'avviso riguardante il calendario e la sede di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'.
3. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso.
4. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati in condizione di handicap con invalidita' uguale o superiore all'80% dichiarata e, successivamente attestata, secondo le modalita' previste all'art. 6, comma 1, lettera m).
5. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di 100 quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo una e' esatta. Nell'avviso di cui al comma 2 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati.
6. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a trenta volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte.
7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.
8. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti.
9. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
10. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - viene resa nota la pubblicazione sul sito internet della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale «Step one 2019» (https://ripam.cloud) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita', del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
11. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza deliberano l'immediata esclusione dal concorso.
12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude alle amministrazioni l'adozione di provvedimenti di esclusione dal concorso a seguito di accertamenti esperibili in qualunque momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso.
 
Art. 10

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto teorico e pratico ed un colloquio interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa ed economica, nonche' della capacita' ed attitudine all'analisi, sintesi e risoluzioni di problematiche afferenti alle funzioni dirigenziali, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
 
Art. 11

Prove scritte

1. La prima prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente: a) una risposta ad un quesito che puo' riguardare le materie del diritto costituzionale, diritto dell'unione europea, diritto amministrativo, contabilita' pubblica; b) una risposta ad un quesito che puo' riguardare le materie del diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti e del diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego; c) una risposta ad un quesito che puo' riguardare le materie economiche e dell'analisi delle politiche pubbliche (economia delle amministrazioni pubbliche, management pubblico, scienza dell'amministrazione, statistica).
2. La seconda prova scritta, la cui durata e' stabilita dalla commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente: la soluzione di un caso pratico in ambito giuridico-amministrativo o economico-gestionale per verificare la capacita' di impostare analisi critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate in relazione a problemi attinenti alle attivita' delle pubbliche amministrazioni, sulla base di un breve dossier distribuito ai candidati. Il dossier contiene documenti in lingua italiana e in lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese. E' facolta' della commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato.
3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
4. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.
5. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di 70 punti in ciascuna prova scritta.
7. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, via pec, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.
 
Art. 12

Prova orale

1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione; b) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; c) informatica giuridica; d) organizzazione, centrale e periferica e legislazione della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, con particolare riferimento alle piu' recenti evoluzioni normative.
2. Il colloquio orale e' altresi' diretto ad accertare nel candidato le capacita' organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale, oltre che la conoscenza della lingua inglese mediante esercizi di lettura, traduzione e conversazione. Viene, altresi', accertata la conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonche' la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.
3. La prova orale si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a settanta punti.
4. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 13

Punteggio

1. La commissione dispone, complessivamente, di 390 punti.
2. I punti sono cosi' ripartiti:
a) fino a un massimo di 90 punti per i titoli;
b) fino a un massimo di 100 punti per la prima prova scritta;
c) fino a un massimo di 100 punti per la seconda prova scritta;
d) fino a un massimo di 100 punti per la prova orale.
 
Art. 14

Graduatoria

1. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti riportati in ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale ed il punteggio derivante dai titoli. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha valore ai fini della votazione complessiva.
2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili ai fini del punteggio e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai benefici, entro il termine perentorio di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo concorsi@corteconticert.it
3. Non sono valutati titoli la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
4. I Segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, al termine dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approvano con proprio decreto congiunto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, dichiarano vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' pubblicata nel sito internet della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale «Step one 2019» (https://ripam.cloud). Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, ciascuna delle amministrazioni interessate rendera' note, tramite pubblicazione sui siti istituzionali alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» le sedi da ricoprire.
 
Art. 15

Assegnazione dei posti ai vincitori

1. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l'ordine di preferenza delle amministrazioni e delle relative sedi disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 6.
2. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli di preferenza nell'assegnazione della sede previsti dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono farne espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo.
3. L'assegnazione presso l'amministrazione prescelta avverra' sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso, di quanto previsto dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
 
Art. 16

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione che risulta, in ogni caso, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, per l'assunzione nei ruoli dei dirigenti della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi della normativa vigente.
3. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative, organizzato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. I vincitori del concorso sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi previsto dall'art. 18 del C.C.N.L. del personale con qualifica dirigenziale, sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, gli interessati sono confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio.
4. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica, presso altra pubblica amministrazione.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.
 
Art. 17

Accesso agli atti del concorso

1. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
2. L'amministrazione puo' disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
 
Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679, sono la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato.
2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, e' FORMEZ.
3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati"» (di seguito regolamento).
4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'.
5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.
6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.
7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali le amministrazioni possono venire a conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del regolamento).
9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento).
10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:
Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia) - via dei Portoghesi n. 12 - 00186 (tel.: (+39) 06.68291; e-mail: roma@avvocaturastato.it; pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it);
Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia) - via Antonio Baiamonti n. 25 - 00195 (tel.: (+39) 06.38761; pec: ufficio.gabinetto@corteconticert.it).
11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento.
12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, i dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono:
per la Corte dei conti: indirizzo di posta elettronica certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
per l'Avvocatura dello Stato: indirizzo e-mail: rpd@avvocaturastato.it
13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
 
Art. 19

Norme di salvaguardia

1. La Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato si riservano la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Il presente decreto e' trasmesso agli Uffici del bilancio della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 31 dicembre 2020

Il Segretario generale
della Corte dei conti
Massi
Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato
Grasso
 
Allegato

Tabella riepilogativa dei punteggi attribuiti ai titoli valutabili

1. I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del bando e sono riferibili alle categorie di seguito indicate:
a) titoli di studio universitari ed altri titoli;
b) abilitazioni;
c) titoli di carriera e di servizio.
2. Il valore complessivo dei titoli e' determinato in massimo 90 punti. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli e' sommato al punteggio complessivo del candidato determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale.
+--------------------------------+----------------------------------+ |Titoli di studio universitari ed| | |altri titoli | max 40 punti| +--------------------------------+----------------------------------+ |I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono | |essere attribuiti, complessivamente, non oltre punti 40, sono | |valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con| |i seguenti punteggi per ciascun titolo: | | a) voto del diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale,| |punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori | |punti 2 in caso di attribuzione della lode; | | b) diploma di laurea (DL), punti 2; | | c) laurea specialistica (LS), punti 2; | | d) laurea magistrale (LM), punti 2; | | e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia | |stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli | |equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione | |ai crediti formativi riconosciuti, punti 1 per ciascuno, fino a | |punti 2; | | f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia| |stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli | |equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione | |ai crediti formativi riconosciuti, punti 2 per ciascuno, fino a | |punti 4; | | g) diploma di specializzazione (DS), punti 8; | | h) dottorato di ricerca (DR), punti 12. | +--------------------------------+----------------------------------+ |Abilitazioni | max 3 punti| +--------------------------------+----------------------------------+ |1. Le abilitazioni, per le quali e' attribuito un punteggio | |complessivo massimo di punti 3, sono valutabili, solo se attinenti | |alle materie delle prove d'esame, in ragione di non piu' di un | |titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente | |punteggio per ciascun titolo: | | a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di | |esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno | |dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per | |l'ammissione al concorso, punti 2; | | b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie| |superiori, per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno | |dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso,| |punti 1. | |2. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a | |seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di | |Stato. | +--------------------------------+----------------------------------+ |Titoli di carriera e di servizio| max 47 punti| +--------------------------------+----------------------------------+ |1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere | |attribuito, un punteggio complessivo di punti 47, sono: | | a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o | |determinato, con effettivo e formale inquadramento in una | |qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o | |e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari | |di cui al presente bando di concorso, per i quali e' attribuibile | |un punteggio di 2 punti per anno, fino a un massimo di punti 30; | | b) incarichi di livello dirigenziale conferiti con provvedimenti| |formali nel corso degli ultimi dieci anni, dall'amministrazione | |pubblica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su | |designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i | |quali e' attribuito il punteggio di punti 10 (indipendentemente dal| |numero degli incarichi); | | c) incarichi di coordinamento e/o preposizione funzionale | |conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi dieci | |anni, dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri| |soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di | |appartenenza, per i quali e' attribuito il punteggio di punti 5 | |(indipendentemente dal numero degli incarichi); | | d) avvenuto superamento, nel corso degli ultimi dieci anni, di | |procedure selettive interne con prove di esame, bandite | |dall'amministrazione pubblica di appartenenza, per le quali e' | |attribuito 1 punto per ciascuna selezione, con un massimo di 2. | |2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili | |esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali | |o di rilevanza costituzionale, le autorita' indipendenti ovvero le |amministrazioni centrali dello Stato. | |3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle | |dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono computati, per | |quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per | |quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i| |periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono | |valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro | |prestato. | |4. Per la valutazione dei rapporti di lavoro subordinato si | |applicano anche i seguenti principi: | | a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile | |considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni | |trenta o frazioni superiori a quindici giorni; | | b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' | |valutato quello piu' favorevole al candidato; | | c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali | |di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno| |valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno| |del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno | |dell'anno. | +-------------------------------------------------------------------+