Gazzetta n. 11 del 9 febbraio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
AVVISO
Avviamento a selezione degli iscritti ai centri per l'impiego per la copertura di venti posti di personale non dirigenziale di area funzionale prima, fascia F1, a tempo pieno ed indeterminato, presso varie sedi.



IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 1, lettera b);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto lo statuto degli impiegati statali dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, l'art. 16 concernente disposizioni per lo Stato e gli enti pubblici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, in tema di modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del sopracitato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante le linee guida sulle procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del Comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
Visto il Contratto collettivo integrativo del Ministero dell'interno per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto il 20 settembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alla carriera prefettizia, alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia dell'Area I comparto Ministeri, nonche' del personale delle aree prima, seconda e terza del Ministero dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente il «Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019 che, tra l'altro, ha autorizzato il Ministero dell'interno ad avviare le procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato venti unita' di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'Area funzionale prima, fascia retributiva F1, di cui diciasette con il profilo professionale di ausiliario e tre con il profilo professionale di ausiliario tecnico, mediante procedure ex art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Rilevato che sussiste la necessaria vacanza di posti in organico per l'immissione in servizio di diciasette unita' di ausiliario e tre di ausiliario tecnico;

Dispone:
Art. 1
Posti disponibili
1. E' indetta una procedura di reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive venti unita' di personale contrattualizzato non dirigenziale a tempo indeterminato e pieno da inquadrare nell'area funzionale prima, fascia retributiva F1, per la copertura di diciasette posti nel profilo professionale di ausiliario e tre nel profilo professionale di ausiliario tecnico, da immettere presso uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno, da ripartire come di seguito indicato:
Ascoli Piceno un ausiliario;
Chieti un ausiliario;
Cremona un ausiliario;
Grosseto un ausiliario;
Isernia un ausiliario;
Lecco un ausiliario;
Macerata un ausiliario;
Oristano un ausiliario;
Padova un ausiliario;
Parma un ausiliario;
Perugia un ausiliario;
Potenza un ausiliario;
Roma due ausiliari - tre ausiliari tecnici;
Sassari un ausiliario;
Venezia un ausiliario;
Varese un ausiliario.
 
Art. 2
Requisiti per l'avviamento a selezione
1. Per partecipare alla procedura di avviamento a selezione, gli iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, devono possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale nonche' alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) eta' non inferiore ai diciotto anni;
c) diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore);
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni a cui la procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di cui al vigente ordinamento professionale);
e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti o dalle disposizioni normative disciplinanti la materia;
i) non avere riportato condanne penali;
j) non essere stato sottoposto ad applicazione della pena ex art. 444 codice di procedura penale;
k) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
l) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
m) per gli iscritti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985, avere posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g), h) e m) si applicano solo in quanto compatibili.
3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta altresi' una adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di prova di idoneita' di cui al successivo art. 6.
 
Art. 3
Accertamento dei requisiti ed esclusione
1. L'Amministrazione provvede all'accertamento dei titoli e dei requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 2 nei modi di legge e secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2020, fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 3 del presente avviso.
2. L'Amministrazione si riserva la facolta' di disporre in qualsiasi momento, anche successivo all'espletamento della selezione - alla quale, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento, per difetto di uno dei prescritti requisiti ovvero la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.
3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione a riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula del contratto individuale di lavoro.
 
Art. 4
Avvio a selezione e formazione della graduatoria
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami» e nel sito internet del Ministero dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it la Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie inoltra ai centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero agli uffici provinciali o regionali del lavoro, la richiesta di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato all'art. 1 del presente avviso.
2. I centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, procedono ad avviare a selezione i candidati richiesti, in numero pari al doppio dei posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta.
3. I centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero gli uffici provinciali o regionali del lavoro, trasmettono agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione, di cui all'art. 1 del presente avviso, gli elenchi dei nominativi dei lavoratori avviati alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria, completi dei dati identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza, di un recapito telefonico, nonche' di un indirizzo e-mail o di posta elettronica certificata. In assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, i lavoratori avviati alla selezione potranno comunicare un indirizzo diverso da quello di residenza, presso il quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette.
 
Art. 5
Selezione e prova di idoneita'
1. Gli Uffici territorialmente competenti, di cui all'art. 1 al presente avviso, entro dieci giorni dalle comunicazioni di avviamento provvedono - mediante posta elettronica certificata, ovvero raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza o al diverso indirizzo fisico dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 3, a convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneita', secondo l'ordine di avviamento, indicando il giorno e il luogo di svolgimento delle stesse.
2. La selezione, mirata ad accertare l'idoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni previste rispettivamente dai profili professionali di ausiliario e ausiliario tecnico, e all'accertamento di una adeguata conoscenza della lingua italiana per gli avviati a selezione di cui all'art. 2, comma 3, del presente avviso, consiste in un colloquio e in una prova pratica di idoneita'.
3 Per il profilo professionale di ausiliario il colloquio vertera' su ordinamento del Ministero dell'interno e diritti e doveri dell'impiegato. La prova pratica avra' ad oggetto la verifica della capacita' di riordinare i fascicoli, copiare documenti e utilizzare apparecchiature tecnologiche di tipo semplice.
4. Per il profilo professionale ausiliario tecnico il colloquio vertera' su ordinamento del Ministero dell'interno e diritti e doveri dell'impiegato. La prova pratica avra' ad oggetto attivita' di sistemazione e di riordino di ambienti, anche attraverso il montaggio e lo smontaggio di elementi d'arredo.
 
Art. 6
Commissioni esaminatrici
1. Alle operazioni di selezione provvede, presso ciascuna sede, un'apposita commissione composta da un viceprefetto come presidente, da un dirigente contrattualizzato di seconda fascia dell'area funzioni centrali ovvero da altro dirigente prefettizio, da un funzionario amministrativo o economico finanziario quali componenti.
2. Per l'incarico di segretario della commissione potra' essere designato un dipendente con il profilo professionale di funzionario amministrativo o funzionario economico finanziario, ovvero, in mancanza, da un dipendente con il profilo professionale di assistente amministrativo o di assistente economico finanziario.
 
Art. 7
Riserva di posti
1. Ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari in servizio permanente, laddove possibile in relazione al numero dei posti messi a concorso, e' prevista una riserva del trenta per cento.
2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti.
 
Art. 8

Modalita' per copertura dei posti fino alla scadenza della
graduatoria
1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno risposto alla convocazione, o non hanno superato la prova di idoneita', o non hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro, o non si sono presentati per l'immissione in servizio senza giustificato motivo, ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, l'Amministrazione procedera' a richiedere ulteriori avviamenti effettuati secondo l'ordine di graduatoria.
2. La graduatoria perde efficacia con la copertura dei posti a disposizione.
 
Art. 9
Assunzione in servizio
1. I candidati utilmente selezionati in relazione al numero di posti messi a bando sono invitati a stipulare, secondo la disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente al momento dell'assunzione, il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso la sede di assegnazione con inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione civile, area funzionale prima, fascia retributiva F1, secondo le rispettive graduatorie.
2. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro; la mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e luogo indicato, comporta la decadenza dal diritto all'assunzione.
3. L'assunzione e l'immissione in servizio dei lavoratori avviati all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione.
4. Il personale assunto e' soggetto al periodo di prova secondo le vigenti disposizioni contrattuali ed e' tenuto a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001.
 
Art. 10
Accesso agli atti
1. E' consentito l'accesso agli atti della procedura di selezione, ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando che l'esercizio del relativo diritto puo' essere differito, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza, fino alla conclusione della procedura stessa.
 
Art. 11
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo quanto disposto dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonche' alla libera circolazione degli stessi.
2. I dati personali in questione saranno raccolti presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita', per le finalita' di gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione puo' precludere tale valutazione.
3. In sede di svolgimento della prova di idoneita' di cui all'art. 5, i lavoratori avviati alla selezione esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati esclusivamente per le finalita' sottese all'espletamento della presente procedura e nei limiti previsti dalla normativa di settore, pena l'esclusione dalla procedura di assunzione.
4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le politiche del personale dell'Amministrazione civile, Ufficio II: Reclutamento, progressione e mobilita' - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma.
 
Art. 12
Norme di salvaguardia
1. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le norme generali vigenti in materia di pubblico impiego.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e nel sito internet del Ministero dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it
Avverso il presente avviso e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data.
Roma, 29 gennaio 2021

Il Vice Capo Dipartimento Vicario: Nicolo'