Gazzetta n. 17 del 2 marzo 2021 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (scad. 1 aprile 2021)
Procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio.



IL COMANDANTE GENERALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza» e, in particolare, l'art. 6, comma 2;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni,

Determina:
Art. 1
Posti disponibili
1. E' indetta una procedura di selezione per il reclutamento di tre allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge e ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.
2. Lo svolgimento della procedura comprende:
a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
c) valutazione dei titoli.
3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando generale della Guardia di finanza.
4. Il Corpo della guardia di finanza, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili anche connessa all'emergenza epidemiologica da «COVID-19», si riserva la facolta' di revocare la procedura di selezione, di sospendere o rinviare le prove selettive, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di Governo.
 
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione
alla procedura reclutativa
1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
d) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
e) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
f) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
h) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;
i) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I requisiti di cui al comma 1, se non diversamente indicato, devono essere posseduti - pena l'esclusione dal concorso - alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento.
3. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
 
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura reclutativa deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https:concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al format di compilazione della domanda di partecipazione e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.
3. I candidati, ove richiesto in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo «concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 4.
6. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 4, dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it
 
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve dichiarare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
f) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
g) il titolo di studio di cui e' in possesso indicando l'Istituto presso il quale e' stato conseguito;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
i) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico;
l) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
m) di appartenere alle categorie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni;
n) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio, di cui alla scheda in allegato 2 al bando e/o preferenziali elencati all'art. 15 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2, lettera b), la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei titoli preferenziali;
o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia;
p) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso nonche' le modalita' di notifica della graduatoria finale di merito.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 22 del bando di concorso ai sensi del regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
 
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 4, con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo documento di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre i termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura reclutativa di cui all'art. 3, commi 1 e 4. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
e) non siano integrate, entro il termine di cui al successivo art. 6, comma 2, lettera a), della documentazione attestante il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l).
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi alla procedura di selezione, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
 
Art. 6
Documentazione
1. Il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. E' altresi' onere dei candidati:
a) inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it o consegnare o far pervenire al Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena l'archiviazione, idonea documentazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l);
b) qualora ammessi a sostenere gli accertamenti di cui all'art. 11, consegnare in tale sede, i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso del titolo maggiorativo di punteggio di cui all'allegato 2 e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati all'art. 15 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativo di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato entro la data di effettivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento degli accertamenti di cui all'art. 11.
3. I documenti, incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro la data indicata dal Centro di reclutamento.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) Sottocommissione per la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale di merito, composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno due ufficiali medici, membri;
c) Sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da almeno un ufficiale della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) Sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di reclutamento;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
 
Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.
 
Art. 9
Esclusione dalla procedura
1. Con determinazione motivata del capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 10
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
 
Art. 11
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati, a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di primo accertamento.
Il predetto Centro, notifichera', mediante l'invio di apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato da ogni candidato per la registrazione al citato portale, le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19».
2. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), mediante visita medica di primo accertamento, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
3. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it. In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alternazioni permanenti:
1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli);
2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
4. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 6, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
6. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 4, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 5.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui al comma 2, lettera a) e' immediatamente comunicato all'interessato il quale, qualora non idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello.
8. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 3) rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnata o fatta pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi finanzieri - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati.
b) non e' accolta:
1) qualora sia avanzata dopo il termine di cui al comma 7;
2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia entro il termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 4, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti giudicati non idonei purche' abbiano presentato la richiesta di cui al comma 7.
11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. Fatto salvo quanto previsto all'art. 14, comma 4, il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
 
Art. 12
Documentazione da produrre in sede
di visita medica di primo accertamento
1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare in originale:
a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) un certificato medico (format in allegato 4), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di non idoneita';
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e' sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di reclutamento.
Qualora, all'atto delle visite mediche, le concorrenti risultino positive al test di gravidanza, sono ammesse con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere gli accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originaria procedura reclutativa.
4. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b), ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, e' escluso dalla procedura.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 13
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale secondo il calendario e le modalita' comunicati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it.
3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
4. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
5. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
6. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dalla procedura di selezione.
7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
8. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 14
Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove selettive
1. Il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura reclutativa, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e l'accertamento dell'idoneita' attitudinale previsti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 e' escluso dalla procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c) e d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dalla procedura.
3. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
4. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica e fermo restando quanto previsto al comma 1, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a uno o piu' accertamenti di cui al comma 1 sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenerli nell'ambito della prima analoga procedura reclutativa successiva alla cessazione di tali misure.
L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsocongiuntiVD2020@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento.
Le eventuali risultanze degli accertamenti gia' sostenuti nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
 
Art. 15
Graduatoria finale di merito
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone la graduatoria finale di merito secondo il punteggio riportato da ciascun candidato.
2. Sono iscritti nell'anzidetta graduatoria i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali.
3. Il punteggio di merito e' determinato dal voto e dal titolo di studio conseguito di cui alla tabella in allegato 2.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine della stessa, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
8. Le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse d'ufficio a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', uno o piu' accertamenti psico-fisici e attitudinali, nell'ambito della prima procedura reclutativa successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, qualora idonee, saranno:
a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nella graduatoria finale di merito della presente procedura di selezione e avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori della procedura selettiva cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori della presente procedura di selezione.
La relativa posizione di graduatoria sara' determinata secondo quanto previsto all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.
9. La graduatoria e' resa nota con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 16
Ammissione al corso di formazione
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 4, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a un corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di itruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'.
3. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia, dovranno consegnare all'Istituto di istruzione presso il quale sono stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi nei termini previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i candidati di cui al comma 4, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione.
6. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al comma 5 e' subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 11.
7. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 6, devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti all'art. 12, secondo le modalita' all'uopo stabilite.
8. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
9. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
10. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita Commissione esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante generale della Guardia di Finanza o dell'autorita' da esso delegata.
 
Art. 17
Mancata presentazione al corso di formazione
e differimento del candidato
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunciatario qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore e debitamente documentati, comunicati dal candidato entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione al comandante della Legione allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra data.
I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni sono comunicate al candidato dalla Legione allievi della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
 
Art. 18
Spese di partecipazione alla procedura
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.
 
Art. 19
Trattamento economico degli allievi finanzieri
1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
 
Art. 20
Assegnazione al termine del corso
1. Al termine del corso di formazione di cui all'art. 16, i finanzieri sono destinati ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.
 
Art. 21
Sito internet e app mobile «GdF Concorsi»,
informazioni utili e modalita' di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP Mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.
 
Art. 22
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti nell'ambito della procedura di cui alla presente determinazione o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it;
Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it;
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza puo' essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it;
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
(1) e' finalizzato:
(a) all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, nell'art. 6, comma 2, del medesimo decreto;
(b) alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
(2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e), del RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b), del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD;
(3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
(4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
(5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
(6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Roma, 17 febbraio 2021

Il Comandante generale: Zafarana
 
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