Gazzetta n. 18 del 5 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
RETTIFICA
Modifica dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito. Anno 2020.



IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante la «Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 14 luglio 2020 e successiva modifica, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate»;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2020 0197063 del 13 novembre 2020, con il quale lo Stato maggiore dell'Esercito, alla luce dell'evoluzione dello scenario epidemiologico da COVID-19, ha chiesto di apportare alcune modifiche al sopracitato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 volte allo snellimento della procedura assicurando comunque il profilo comparativo delle prove selettive;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 176, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"»;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, che prevede, nel caso di assenza/impedimento del vice direttore generale per il personale militare Generale di divisione Lorenzo Santella, l'attribuzione di competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, al Brigadiere generale C.C.r.n. Massimo Croce, quale vice direttore generale per il personale militare;

Decreta:
Art. 1
Per i motivi citati nelle premesse, la lettera i), comma 1, dell'art. 7 e il comma 5, dell'art. 15 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, sono eliminati.
 
Art. 2
Per i motivi citati nelle premesse, la lettera a), comma 1, dell'art. 15 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, e' sostituita dalla presente:
«a) un test scritto di lingua inglese, della durata di centocinque minuti, consistente nella somministrazione di sessanta quesiti a risposta multipla cosi' suddivisi:
dieci concernenti alcuni testi di circa duecentocinquanta parole con risposta a scelta multipla;
trenta concernenti alcuni testi di circa trecentocinqunta-cinquecento parole con risposta a scelta multipla;
dieci concernenti alcuni testi di circa trecentocinquanta-quattrocento parole con frasi mancanti;
dieci concernenti alcuni testi di circa quattrocento-cinquecento parole con domande da abbinare al paragrafo che contiene le informazioni».
 
Art. 3
Per i motivi citati nelle premesse, il comma 3, dell'allegato F del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, e' sostituito dal seguente:
«3. Accertamento della conoscenza della lingua inglese e prova orale
Le prove saranno articolate in due fasi distinte.
La prima prova sara' costituita dal test di lingua inglese di sessanta quesiti a risposta multipla al quale sara' attribuito il seguente punteggio:
votazione da 0/30 a 17,999: punti 0;
votazione da 18/30 a 20,999/30: punti 4;
votazione da 21/30 a 23,999/30: punti 8;
votazione da 24/30 a 26,999/30: punti 12;
votazione da 27/30 a 30/30: punti 15.
Non e' previsto un punteggio minimo per il superamento della prova stessa.
La seconda prova, della durata di quaranta minuti, consistera' in un colloquio su almeno quattro materie estratte tra quelle del primo gruppo e del secondo gruppo di tesi dei rispettivi programmi d'esame. La prova si intendera' superata se il candidato consegue una votazione di almeno 18/30».
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma, 19 febbraio 2021

Il vice direttore generale: Croce