Gazzetta n. 19 del 9 marzo 2021 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (scad. 8 aprile 2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2021/2022.



IL COMANDANTE GENERALE

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza», convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visti gli articoli 583, 584, 586 e 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;
Viste le «Linee guida per l'implementazione del nuovo sistema addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare - edizione giugno 2013 (Integrated Pilot Training System 2020)», approvate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali successive alla prova scritta di preselezione venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno accademico 2021/2022 un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) cinquantotto sono destinati al comparto ordinario di cui:
1) uno e' riservato ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
2) uno e' riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) otto sono destinati al comparto aeronavale di cui:
1) quattro alla specializzazione «pilota militare»;
2) quattro alla specializzazione «comandante di stazione e unita' navale».
3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione consistente in questionario a risposta multipla di cultura generale;
b) prova scritta di cultura generale;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) prove orali;
g) valutazione dei titoli;
h) visita medica di controllo e accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i concorrenti per la specializzazione «pilota militare».
5. Il corso di Accademia, durante il quale i frequentatori assumono lo status di allievi ufficiali, ha inizio nella data stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e ha durata biennale.
Alla fine del biennio, i frequentatori sono ammessi al corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare, per due anni, nel grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente.
6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili anche connesse all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle rispettive graduatorie uniche di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo.
 
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti per:
1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
2) il comparto aeronavale:
(a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla vita di bordo;
(b) specializzazione comandante di stazione e unita' navale, per inattitudine al volo;
c) non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
d) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
e) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
f) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza;
h) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Universita' statali o legalmente riconosciute.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2020/2021.
2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1, i candidati devono:
a) se non appartenenti al Corpo, anche se gia' alle armi:
1) avere, alla data del 1° gennaio 2021, compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di eta', vale a dire essere nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 1° gennaio 2004, estremi inclusi;
2) avere, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
3) non essere stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero avere rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
b) se appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, compresi gli allievi marescialli e gli allievi finanzieri del Corpo:
1) non avere, alla data del 1° gennaio 2021, superato il giorno del compimento del ventottesimo anno di eta', ossia essere nati in data non antecedente al 1° gennaio 1993;
2) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, avere successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero non avere rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
3) non avere riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
4) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
5) non essere sospesi dall'impiego o non essere in aspettativa.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data dell'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.
 
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti - che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata («P.E.C.») o ricorrere, se minorenni, a quello in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore - dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.
Per i candidati minorenni e' richiesta altresi', a pena di nullita', la sottoscrizione dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale da parte di entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, del tutore.
3. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenne, il modello dovra' essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale. L'istanza dovra' essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita la potesta' genitoriale.
5. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati ad una Sezione di polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'Autorita' Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest'ultima dovra' essere, altresi', informata dei profili di impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera q). Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.
6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.itp o secondo le modalita' di cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 4.
7. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 4 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it
 
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) se concorrente per i posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti civili e politici;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado di cui e' in possesso e l'Istituto presso il quale e' stato conseguito. Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2020/2021 dovranno indicare l'Istituto presso il quale sara' conseguito e il relativo indirizzo;
h) se militare alle armi, il grado e il Reparto di appartenenza (i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il grado e il Reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia a esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti per:
1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo o al volo;
2) il comparto aeronavale:
(a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla vita di bordo;
(b) specializzazione comandante di stazione e unita' navale, per inattitudine al volo;
k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
l) di non essere stato rinviato o espulso da corsi di formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
m) se gia' appartenente al Corpo:
1) in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita', ovvero di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
2) di non avere riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
3) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
4) di non essere sospeso dall'impiego o in aspettativa;
n) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di punteggio elencati all'art. 24 del bando. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
q) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono compilare la domanda di partecipazione precisando gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tale posto e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le prove di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b) e f);
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, devono compilare la domanda di partecipazione precisando gli estremi e l'Autorita' che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 13, e 24 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta di preselezione e della prova scritta di cultura generale nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalita' di notifica delle graduatorie uniche di merito.
4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 30 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
 
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 4, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo/i documento/i di riconoscimento, se previsto;
c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoRN2021@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
4. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
 
Art. 6
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
2. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di punteggio indicati all'art. 24 del bando, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica l'Amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento delle prove di efficienza fisica.
3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2020/2021 dovranno presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2.
4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dal momento della restituzione.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie uniche di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, e da due docenti, membri, nelle materie oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla nomina della commissione giudicatrice;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno otto ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione degli ufficiali medici e di quelli appartenenti o impiegati nella specialita' telematica del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, che possono rivestire anche il grado di tenente.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di istruzione;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
a) lettera a), e' integrata per l'effettuazione:
1) delle prove orali, da un docente abilitato all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera;
2) dell'eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca da ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della medesima lingua;
b) lettera e), puo' altresi' avvalersi, ai fini dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
 
Art. 8
Adempimenti delle sottocommissioni
1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
 
Art. 9
Esclusione dal concorso
1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, su proposta del Centro di Reclutamento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 10
Documento di identificazione
1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
 
Art. 11
Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione
1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, sosterranno, a partire dal 19 aprile 2021, la prova scritta di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario composto da cento domande a risposta multipla di cui:
a) trentacinque volte ad accertare le abilita' logico-matematiche;
b) venticinque volte ad accertare le abilita' linguistiche e la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;
c) trenta vertenti su argomenti di storia, educazione civica e geografia (dieci per ogni disciplina);
d) dieci volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e dell'informatica (cinque per ogni disciplina).
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova e, in caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 3° giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di cui all'art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso fatto salvo quanto previsto all'art. 23, comma 1.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I candidati che concorrono per il posto riservato ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso di sostenere anche la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
8. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai candidati in sede di prova non sara' pubblicata. Le domande relative alle discipline di cui al comma 1, lettere c) e d) verteranno sugli argomenti elencati in allegato 3.
Sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, nella sezione relativa ai concorsi saranno resi disponibili due questionari-tipo contenenti domande tratte dalla banca dati in argomento e che non saranno somministrati nel corso della prova.
9. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), provvede a:
a) somministrare i test;
b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a dieci, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale.
11. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla prova di cui all'art. 12, i candidati classificatisi:
a) per il comparto ordinario nei primi ottocentoquaranta posti della graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso;
b) per il comparto aeronavale, i candidati classificatisi nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nei primi:
1) centotrenta posti per la specializzazione «pilota militare»;
2) centotrenta posti per la specializzazione «comandante di stazione e unita' navale».
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova sara' reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
 
Art. 12

Modalita' e data di svolgimento della prova scritta di cultura
generale
1. I candidati ammessi alla prova scritta di cultura generale, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi il giorno 30 aprile 2021, nella sede e nelle fasce orarie che saranno rese note con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'art. 11, commi 2 e 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
3. La prova scritta, della durata di quattro ore, consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
4. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
5. Durante la prova scritta:
a) possono essere consultati il vocabolario della lingua italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali supporti non devono essere commentati ne' annotati;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
 
Art. 13
Revisione della prova scritta di cultura generale
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) provvede alla revisione degli elaborati scritti dei candidati assegnando a ogni elaborato un punto di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale.
Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
2. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano il punteggio minimo di diciotto trentesimi. I candidati non idonei sono esclusi dal concorso.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
4. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal giorno successivo al termine della correzione (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro la data che sara' comunicata con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
5. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza - alle prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666) a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, relativo all'esito della prova scritta.
 
Art. 14
Prove di efficienza fisica
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di cultura generale alle prove di efficienza fisica, consistenti:
a) per il comparto ordinario, nei seguenti esercizi ginnici: salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia;
b) per il comparto aeronavale, nei seguenti esercizi ginnici: salto in alto, corsa piana 1000 m e nuoto 25 m stile libero.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nella tabella in allegato 4 anche in una sola delle discipline di cui al comma 1, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 9 consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie uniche di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:


===================================================
|Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
+=====================+===========================+
| da 1 a 2 | 0,05 |
+---------------------+---------------------------+
| da 2,5 a 3 | 0,10 |
+---------------------+---------------------------+
| da 3,5 a 4 | 0,15 |
+---------------------+---------------------------+
| da 4,5 a 5 | 0,20 |
+---------------------+---------------------------+
| da 5,5 a 6 | 0,25 |
+---------------------+---------------------------+
| da 6,5 a 7 | 0,30 |
+---------------------+---------------------------+
| da 7,5 a 8 | 0,35 |
+---------------------+---------------------------+
| da 8,5 a 9 | 0,40 |
+---------------------+---------------------------+

4. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati.
5. Le aspiranti devono altresi' produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento:
a) con riserva, alle prove orali;
b) anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le aspiranti che concorrono per i posti destinati alla specializzazione «pilota militare», di idoneita' al pilotaggio, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente concorso.
6. Il certificato di cui al comma 4 e il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 5 dovranno essere alternativamente:
a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle prove di efficienza fisica;
b) inviati, entro la medesima data, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it
In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
Se il certificato e il referto inviati non sono redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestato, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, al concorrente e' fatto obbligo di presentare gli stessi in originale o in copia conforme il giorno di effettivo svolgimento delle prove.
7. Fermo restando quanto previsto all'art. 22, comma 1, il Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a data non successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione, il candidato:
a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale o di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 4 e 5;
b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it
A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei e coloro che, rinviati, vi hanno rinunciato, non hanno esibito la documentazione prevista o sono risultati assenti, sono esclusi dal concorso.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 15
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati dei comparti
ordinario e aeronavale - specializzazione «comandante di stazione e
unita' navale».

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it
In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo;
b) visus, il candidato deve essere in possesso:
1) se concorrente per il comparto ordinario, di una acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;
2) se concorrente per il comparto aeronavale - specializzazione «comandante di stazione e unita' navale», di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:
1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli);
2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» non devono essere affetti dalle ulteriori imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 5.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto al calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 13, comma 5.
In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo/comparto, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza alla data di effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, il giudizio definitivo e' espresso tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato.
In tali casi, per coloro che concorrono per i posti riservati alla specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» deve essere comunque verificato il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), punto 2) e l'assenza delle imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di cui al predetto elenco in allegato 5.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e' immediatamente comunicato all'interessato il quale, qualora non idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle:
1) matassine colorate per i candidati del comparto ordinario;
2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono per i posti destinati alla specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello.
8. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7, dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento -Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali -via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati;
b) non e' accolta:
1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7;
2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
10. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, a tale ulteriore fase selettiva gli aspiranti che hanno presentato la richiesta di cui al comma 7.
11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 9, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo alle ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 16
Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale -
specializzazione «comandante di stazione e unita' navale».

1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale, la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni:
a) certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) ecografia pelvica, per i candidati di sesso femminile, comprensiva di immagini e relativo referto.
I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 7), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei 30 giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso;
g) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non piu' valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui all'art. 14.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 5.
I candidati in servizio nella Guardia di finanza devono presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c), d) e g).
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso, qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c), d) e g) potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, e' escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 17

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto
aeronavale - specializzazione «pilota militare»
1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nei confronti dei candidati del comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare» risultati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni dei soggetti al momento dell'esecuzione dell'accertamento.
Sono altresi' ammessi, con riserva, i candidati che, a mente dell'art. 14, comma 7, sono riconvocati per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica in data successiva alla calendarizzazione del presente accertamento.
A tal fine:
a) i candidati sono avviati presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare sito in Roma, viale Piero Gobetti, n. 2, per essere sottoposti alle visite mediche dirette all'accertamento dell'idoneita' degli stessi ai servizi di navigazione aerea quali piloti ai sensi del decreto ministeriale 16 settembre 2003 e dell'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per effetto del combinato disposto delle predette norme, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisici:
1) distanza vertice-gluteo non superiore a cm 98 e non inferiore a cm 85 e distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e non inferiore a cm 56;
2) distanza di presa funzionale non superiore a cm 90 e non inferiore a cm 74,5.
A mente del citato decreto ministeriale 16 settembre 2003, gli aspiranti devono essere in possesso, tra l'altro, di una capacita' visiva «per lontano» non inferiore a 10/10 per occhio raggiungibile anche con correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10 per occhio. Il candidato, inoltre, dovra' avere capacita' di leggere agevolmente tavole a distanza pari a cm 30 e cm 100 utilizzate nei test di visione «per vicino». Per entrambe le tipologie di capacita' visiva si applicano le tolleranze rifrattive specificate nel medesimo decreto ministeriale. Sono altresi' causa di non idoneita' gli esiti di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare;
b) la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), acquisito il giudizio medico-legale di idoneita' ai servizi di navigazione aerea quali piloti rilasciato dall'Istituto di cui alla lettera a):
1) esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia di finanza sulla base delle previsioni del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it
2) puo' sottoporre i candidati, ove necessario ai fini del giudizio di cui al precedente punto 1) e per una migliore valutazione del relativo quadro clinico, alle ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio di cui all'art. 15, comma 4, nel rispetto di quanto ivi previsto per gli aspiranti maggiorenni.
A tal fine, potranno essere previste ulteriori giornate di attivita' rispetto alla tempistica di cui all'art. 13, comma 5.
2. Nei confronti dei candidati privi di:
a) anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti 1) e 2), il predetto Istituto di medicina aerospaziale non procede all'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, e i candidati sono immediatamente giudicati non idonei ed esclusi dal concorso;
b) ulteriori requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi di navigazione aerea quale pilota, accertati nel corso della visita di cui al comma 1, lettera a), la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) esprime giudizio di non idoneita'.
3. Il candidato dichiarato non idoneo anche ai sensi del comma 2, lettera b), puo' presentare al Centro di reclutamento, contestualmente alla comunicazione del giudizio di non idoneita', istanza per essere sottoposto a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma del giudizio di inidoneita'.
La citata istanza:
a) deve essere integrata da documentazione rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita' - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 8). In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative - Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo', in alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro il predetto termine;
b) non e' accolta:
1) qualora sia avanzata in data successiva alla notifica della non idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita' o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5,comma 2;
c) e' valutata dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), la quale, in ordine esclusivamente alle imperfezioni o infermita' che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo':
1) confermare il giudizio di inidoneita' in precedenza espresso;
2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio a cura della Commissione sanitaria di appello dell'Aeronautica militare.
In tali casi, la richiamata sottocommissione esprime il giudizio di idoneita' o non idoneita' del candidato al servizio nella Guardia di finanza quale ufficiale del ruolo normale - comparto aeronavale per la specializzazione «pilota militare» sulla base:
(a) del giudizio medico-legale della predetta Commissione sanitaria di appello;
(b) degli esiti delle eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio richiamate al comma 1, lettera b), punto 2).
In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento sara' immediatamente notificato al candidato, anche tramite il Centro di reclutamento.
4. Solo in caso di giudizio di non idoneita' a seguito delle eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali o di laboratorio di cui all'art. 15, comma 4, disposte nell'ambito degli accertamenti di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, commi da 7 a 14, salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo.
Nei restanti casi, i candidati sono esclusi dal concorso.
5. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
6. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 18
Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita'
psico-fisica per i candidati che concorrono per il comparto
aeronavale - specializzazione «pilota militare».

1. I concorrenti convocati per l'accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare di Roma, devono presentare in tale data:
a) certificato in originale o copia conforme, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, con tracciato elettrocardiografico completo stampato e relativo referto, in corso di validita', rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport, iscritti alla Federazione medico sportiva italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati;
b) certificato medico (format in allegato 7) rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale certificato dovra' avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;
c) copie delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, che saranno acquisite agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti psico-fisici del concorrente e, pertanto, non saranno restituite;
d) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai sessanta giorni precedenti la visita:
1) determinazione degli anticorpi per HIV;
2) markers virali, anti HAV, HBsAg, anti HBsAb e anti HCV;
3) emocromo con formula, VES, glicemia, creatininemia, ALT, AST, GGT, bilirubina totale e frazionata, colesterolemia totale, trigliceridemia;
4) esame delle urine;
e) ecocardiogramma color doppler, comprensivo di referto e immagini eseguito entro i sei mesi antecedenti la data della visita;
f) tracciato elettroencefalografico standard, preferibilmente su supporto cartaceo, comprensivo di referto eseguito entro i tre mesi antecedenti la data della visita;
g) esami radiografico del rachide lombo-sacrale in due proiezioni, con relativo referto eseguito entro i sei mesi antecedenti la data della visita medica;
h) prescrizione, ovvero idonea certificazione, di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento della visita;
i) i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre presentare:
1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito del test di gravidanza (sangue o urine) non anteriore ai cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 5;
2) ecografia pelvica con relativo referto, in originale o copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi.
I sopra riportati certificati e accertamenti diagnostici devono essere rilasciati o eseguiti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, e' onere del candidato produrre anche un'attestazione in originale rilasciata dalla medesima struttura sanitaria privata, comprovante detto accreditamento.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la mancata presentazione, anche di un singolo documento, della documentazione sanitaria di cui al comma 1, a eccezione di quella riportata alle lettere g), h) e i), punto 1);
b) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, alla lettera d), punti 1) e 2);
c) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera b), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti;
d) l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici in assenza di idonea documentazione di eventuale terapia farmacologica assunta o somministrata nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento della visita.
3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, gli esami radiografici e i referti sono trattenuti presso l'Istituto di medicina aerospaziale ed eventualmente messi a disposizione della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), per l'espletamento delle attribuzioni di propria competenza.
4. I concorrenti sottoposti ad accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea sono invitati a sottoscrivere la dichiarazione in allegato 9 concernente l'assenso all'esecuzione, presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, degli accertamenti previsti dall'ivi riportato protocollo diagnostico. In caso di candidato minorenne, la dichiarazione dovra' essere sottoscritta da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici eventualmente necessari per gli approfondimenti diagnostici e la conseguente esclusione dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 19
Accertamento dell'idoneita' attitudinale
1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e).
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale e quelli per i quali e' stata sciolta la riserva di cui all'art. 15, comma 10, sono ammessi a sostenere le prove orali nel giorno e nell'ora comunicati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 20
Prove orali
1. Le prove orali hanno luogo davanti alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e consistono in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15');
b) un esame di geografia (durata massima 15');
c) un esame di matematica (durata massima 15');
d) un esame di lingua inglese (durata massima 15').
2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. La prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma 1, lettera d), da effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario, consiste:
a) nella lettura di un brano;
b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto.
La sottocommissione, prima dell'inizio della prova, individua i brani da sottoporre ai candidati per la lettura. Tali brani sono proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte.
3. Per ciascuna materia la sottocommissione attribuisce a ogni candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia.
5. Coloro che riportano un punteggio, in almeno una materia, inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
6. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
7. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle prove orali. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e da un membro della sottocommissione, e' reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», a modalita' telematiche. L'esito delle prove orali e', comunque, notificato a ogni candidato.
8. Al termine delle prove orali dei candidati per il comparto aeronavale - specializzazione «pilota militare», la medesima sottocommissione provvede, secondo le disposizioni di cui all'art. 24, alla compilazione di una graduatoria provvisoria di merito ai fini della individuazione dei concorrenti per la specializzazione «pilota militare» da avviare all'accertamento di cui al successivo art. 21.
9. La suddetta graduatoria provvisoria e' resa nota con avviso sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 21
Visita medica di controllo e accertamento dell'idoneita' al
pilotaggio per i candidati che concorrono per il comparto
aeronavale - specializzazione «pilota militare».

1. Sono ammessi all'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio presso l'Aeronautica militare i primi 6 concorrenti per la specializzazione «pilota militare» individuati secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui all'art. 20, comma 8.
2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno gia' conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina non saranno sottoposti all'accertamento dell'attitudine al volo e, se vincitori, saranno convocati in Accademia.
3. I candidati ammessi a tale fase vi accedono:
a) previo superamento della visita medica di controllo cui saranno sottoposti presso il competente ufficio sanitario dell'Accademia a cura di Ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del predetto Istituto. Nell'espletamento dei propri lavori, il citato Ufficiale medico puo' disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico del Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto del sostenimento di detta visita, devono produrre un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. Qualora le concorrenti risultino positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti a cura dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, comma 5.
I concorrenti giudicati non idonei sono esclusi dal concorso. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11;
b) se provenienti dai civili, in qualita' di allievo finanziere, contraendo, dalla data di presentazione, una ferma volontaria pari alla durata della fase stessa;
c) con il grado rivestito, se militari in servizio. Durante tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera b);
d) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza.
Nel caso in cui i candidati appartengano:
e) alla Guardia di finanza, sono comandati in missione per tutta la durata della fase;
f) alle altre Forze armate, sono posti, a cura degli enti di provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano a percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti;
g) a Forze di polizia a ordinamento civile ovvero al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono posti, a cura degli enti di provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti.
4. E' fatta salva la facolta' per l'Amministrazione di convocare, proseguendo nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 20, comma 8, un numero di concorrenti pari a quello degli eventuali esclusi, rinunciatari, assenti o rinviati per positivita' al test di gravidanza.
5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante tale fase e con la medesima decorrenza, la ferma contratta dai candidati di cui al comma 3, lettera b), e' rescissa. I medesimi candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma 3, lettera c) sono avviati ai reparti o agli enti di appartenenza.
6. Alla fine del percorso accertativo presso l'Aeronautica militare i candidati risultati idonei saranno convocati, se vincitori, in Accademia. I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 22
Mancata presentazione e differimento del candidato
1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 23, comma 1, il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere:
a) la prova scritta di preselezione prevista dall'art. 11, le prove di efficienza fisica, previste dall'art. 14, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dagli articoli 15 e 17, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art. 19 e le prove orali previste dall'art. 20 e' escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) hanno facolta' - su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it;
b) la prova scritta di cui all'art. 12, e' escluso dal concorso;
c) la visita medica di controllo di cui all'art. 21, e' escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 23, comma 1.
3. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 23

Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del
«COVID-19»
1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove o accertamenti concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure.
L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nelle graduatorie uniche di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
3. Ai fini del presente concorso:
a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia' sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle analoghe disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo i seguenti criteri:
1) il punto di merito conseguito nella prova scritta di preselezione e' convertito aritmeticamente da trentesimi a decimi e arrotondato alla seconda cifra decimale;
2) il punteggio incrementale ottenuto nel corso delle prove di efficienza fisica e' confermato;
3) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento attitudinale e' validato;
b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui ai precedenti articoli 15 o 17 e le prove e gli accertamenti di cui al presente bando non previsti nell'ambito della precedente analoga procedura.
4. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei posti di cui all'art. 1 costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.
 
Art. 24
Graduatorie uniche di merito
1. Le graduatorie uniche di merito, distinte per comparto, sono redatte dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
2. Sono iscritti nelle predette graduatorie uniche di merito i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali previste all'art. 1, comma 4.
3. Le graduatorie uniche di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i punti merito/maggiorazioni di punteggio ottenuti:
a) nella prova scritta di preselezione di cui all'art. 11;
b) nella prova scritta di cui all'art. 12;
c) nelle prove orali (costituito dalla media aritmetica dei voti ottenuti in ciascuna delle materie d'esame);
d) nelle prove di efficienza fisica;
e) nella valutazione dei titoli posseduti dai soli concorrenti per la specializzazione «pilota militare» relativamente al possesso del B.P.A. (brevetto di pilota di aeroplano), conseguito presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina: punti 1,00;
f) nella valutazione dei titoli posseduti dai soli concorrenti per la specializzazione «comandante di stazione e unita' navale» in base al possesso delle seguenti categorie di patente nautica:
1) categoria «A»:
(a) entro le 12 miglia dalla costa - punti 0,20;
(b) senza alcun limite dalla costa - punti 0,40;
2) categoria «B»: - punti 1,00.
I punti attribuibili per il possesso delle patenti nautiche, cosi' come sopra distinti, non sono cumulabili tra loro e sara' considerata quella che comporta l'attribuzione del punteggio piu' alto.
Per i candidati rinviati a seguito di misure di contenimento del COVID-19, si tiene conto delle risultanze delle prove sostenute nell'ambito del precedente concorso della specie secondo i criteri di cui all'art. 23, comma 3.
4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie uniche di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e rinviate, d'ufficio, a svolgere - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta' - una o piu' prove e accertamenti di cui agli articoli 14, 15, 17, 19 e 21 nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito del presente concorso e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione originario avverra' secondo la posizione di graduatoria determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale del corso di formazione effettivamente frequentato. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso effettivamente frequentato.
7. Fermi restando i limiti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti:
a) i posti del comparto ordinario, le unita' disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a concorso per il comparto aeronavale, secondo il seguente ordine di priorita':
1) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»;
2) specializzazione «pilota militare»;
b) i posti per una delle specializzazioni del comparto aeronavale, le unita' disponibili sono conferite in aumento:
1) all'altra specializzazione a concorso;
2) al comparto ordinario.
8. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove risultino:
a) privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
9. Le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) sono soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che, nella relativa graduatoria unica di merito, si collochino gia' in posizione utile per essere nominati vincitori.
Qualora tali posti riservati non siano ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella relativa graduatoria unica di merito.
10. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 25
Ammissione ai corsi dei vincitori di concorso
1. I vincitori sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione, in qualita' di allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, previo superamento della visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti presso il competente ufficio sanitario dell'Accademia, prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte di Ufficiale medico del Corpo individuato dal Comandante del citato Istituto. Nell'espletamento dei propri lavori, il citato Ufficiale medico puo' disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il citato Ufficiale medico accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive Amministrazioni e consegnare all'Accademia della Guardia di finanza, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio del corso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie fermo restando quanto specificato all'art. 24 commi 7 e 9. Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'.
5. L'Amministrazione ha la facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare, entro la data di approvazione delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.
6. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso.
7. Gli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia devono sottoscrivere, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione con cui assumono l'obbligo di contrarre una ferma di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia. Ai fini della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e decorre dalla stessa data di nomina.
8. Agli allievi ufficiali ammessi a frequentare il corso di Accademia potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
 
Art. 26
Mancata presentazione al corso e differimento del candidato
1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'Amministrazione, non si presenti presso l'Accademia nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante dell'Accademia della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Bg0200000p@pec.gdf.it, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che puo' differire la presentazione del candidato ad altra data non successiva al termine di cui al comma 4 del citato art. 25.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura dell'Accademia della Guardia di finanza.
3. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
 
Art. 27

Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza
straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di vitto e alloggio connesse alla permanenza dei candidati che concorrono per la specializzazione «pilota militare» presso la Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina per l'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio.
2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a eccezione delle lettere g) e h), per il comparto ordinario e all'art. 1, comma 4, a eccezione della lettera g), per il comparto aeronavale ai candidati appartenenti al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa per la preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta.
I militari che nello stesso anno avessero gia' beneficiato di altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al computo del limite massimo di quarantacinque giorni annui (art. 3, comma 37, legge 24 dicembre 1993, n. 537) possono, invece, fruire della anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza dei citati quarantacinque giorni. Qualora il concorrente non si presenti alle prove orali per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.
 
Art. 28
Trattamento economico degli allievi ufficiali
1. Durante il corso, gli allievi ufficiali percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
 
Art. 29

Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», informazioni utili e
modalita' di notifica
1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.
E' onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie uniche di merito sul richiamato portale. L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilita' per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattivita' di detta casella postale.
 
Art. 30
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail:rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it
b) il Responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza puo' essere contatto al numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
1) e' finalizzato allo svolgimento delle procedure di selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento all'art. 2151, comma 1, lettera a), nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'art. 33 nonche' alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della Guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD;
3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Roma, 3 marzo 2021

Il comandante generale: Zafarana
 
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