Gazzetta n. 20 del 12 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO
Modifiche al concorso, per esami, per l'ammissione al primo anno delle Accademie militari delle Forze armate, anno accademico 2021-2022. Accademia Aeronautica.


IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto il decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 dell'8 gennaio 2021, con il quale e' stato indetto, tra gli altri, il concorso, per esami, per l'ammissione di centocinque Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica per anno accademico 2021-2022;
Vista la lettera n. M_D ARM001 RG2021 0021011 in data 1° marzo 2021, con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto di modificare, in parte, gli accertamenti sanitari e il numero degli ammessi agli stessi per i concorrenti per il ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica;
Ritenuto di poter accogliere tale richiesta;
Ritenuto inoltre, di dover stralciare, sempre nell'ambito del citato concorso, l'onere da parte dei concorrenti di consegnare, unitamente al certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, anche il tracciato elettrocardiografico refertato;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0074136 in data 17 febbraio 2021, con il quale gli e' stata attribuita la competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi citati nelle premesse, il nono capoverso della paragrafo 2.1 «Prova scritta di selezione culturale» dell'appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, e' sostituito dal seguente:
«Saranno ammessi al prosieguo del concorso, secondo l'ordine della graduatoria della sola prova scritta di selezione culturale, i concorrenti rientranti entro i seguenti limiti numerici:
millecentodue per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota;
duecentosessantasei per il ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica;
duecentoquaranta per il ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico;
centotrentacinque per il ruolo normale del Corpo di Commissariato aeronautico;
centoventi per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico.».
 
Art. 2

Per i motivi citati nelle premesse, il quinto capoverso del paragrafo 2.3 «Accertamenti psicofisici» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, e' sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del bando, saranno giudicati inidonei:
- i concorrenti per il ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di Commissariato aeronautico e per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vani (AV) 2; apparato osteoartro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2;
- i concorrenti per il ruolo normale delle Armi dell'Arma aeronautica risultati affetti da imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea di cui agli articoli 583 e seguenti (Sezione II Accertamento dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modifiche, e al decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche, limitatamente alle imperfezioni ed infermita' afferenti alla neurologia, alla psichiatria, all'oftalmologia ed all'otorinolaringoiatria. Per i rimanenti apparati, il giudizio di idoneita' sara' messo in relazione al profilo sanitario pari a CO2, AC2, AR2, AV2, LS2 e LI2 attribuito in base alle indicazioni del decreto ministeriale 4 giugno 2014.
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD (coefficiente AV-EI compreso tra 2 e 4) dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile negli allegati al bando».
 
Art. 3

Per i motivi citati nelle premesse, il primo alinea del paragrafo 3.1 «Documentazione da presentare agli accertamenti psicofisici» dell'Appendice Aeronautica militare del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0502832 del 29 dicembre 2020, e' sostituito dal seguente:
<< - il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport, iscritti alla Federazione medicosportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2020 e dovra' essere valido almeno fino al 31 ottobre 2021».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 2 marzo 2021

Il vice direttore generale: Santella