Gazzetta n. 31 del 20 aprile 2021 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (scad. 20 maggio 2021)
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di milletrenta allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2021/2022.


IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 36, comma 23, in base al quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 35 del richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i marescialli della Guardia di finanza sono tratti, per l'anno 2021, nella misura del 60% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Vista la determinazione n. 98635, datata 26 marzo 2008, del Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;
Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante generale della Guardia di finanza, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010;
Valutata l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella scritta di preselezione venga ammesso comunque un numero di concorrenti idonei sufficiente a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, anche alla luce del fatto che in via eccezionale la procedura in argomento non prevede lo svolgimento della prova scritta di composizione italiana;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto, per l'anno accademico 2021/2022, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di milletrenta allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) novecentottantatre' sono destinati al contingente ordinario di cui:
1) quattordici sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
2) otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) quarantasette sono destinati al contingente di mare di cui:
1) quindici per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) tredici per la specializzazione «nocchiere» (NCH);
3) sedici per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM);
4) tre per la specializzazione «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC).
3. Dei sedici posti disponibili per il contingente di mare - specializzazione «tecnico di macchine», sette sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle autorita' di cui all'art. 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero dalle prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita' della stessa, la maggiore eta'.
4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, e conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non e' ammessa per piu' di due volte.
6. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
7. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione, consistente in questionario a risposta multipla di cultura generale;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) prova orale;
f) valutazione dei titoli.
8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili anche connesse all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da «COVID-19», la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo.
 
Art. 2

Requisiti e condizioni
per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta';
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il 17° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 26° anno di eta';
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, ad eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
10) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle universita' statali o legalmente riconosciute.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2020/2021.
3. I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 1, laddove risultino privi dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, sono esclusi dal concorso.
4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1, e alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti autorita':
a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) Comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) Sottocapo di Stato maggiore e capi reparto del Comando generale relativamente al personale in forza alle rispettive articolazioni. Per il personale in forza alle articolazioni del Comando generale di diretta collaborazione del Comandante generale, del Comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore, il giudizio e' espresso dai rispettivi capi ufficio;
d) Comandante del quartier generale, Comandante del centro informatico amministrativo nazionale, Comandante del centro logistico, Comandante del reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, Comandante del reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del centro navale e Comandante del centro di aviazione, relativamente al personale dipendente.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
 
Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti - che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata («P.E.C.») o ricorrere, se minorenni, a quello in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore - dopo essersi registrati al portale potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione.
Per i candidati minorenni e' richiesta altresi', a pena di nullita', la sottoscrizione dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale da parte di entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, del tutore.
3. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it entro le ore 14:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenne, il modello dovra' essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale. L'istanza dovra' essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita la potesta' genitoriale.
5. I militari del corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati a una sezione di polizia giudiziaria presso una procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'autorita' giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest'ultima dovra' essere, altresi', informata dei profili di impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera m). Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita dichiarazione al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.
6. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 4.
7. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di reparto di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 4 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it
 
Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;
b) il reparto cui e' in forza;
c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2020/2021, indicando l'istituto presso il quale e' stato o sara' conseguito;
e) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, codice di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
h) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa;
i) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati all'art. 20 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita';
m) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2020/2021, indicando l'istituto presso il quale e' stato o sara' conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
n) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
q) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati all'art. 20 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura dell'Amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita';
s) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le prove di cui all'art. 1, comma 7, lettere a) ed e);
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, devono specificare gli estremi e l'autorita' che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
5. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11 e 20, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta di preselezione nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalita' di notifica delle graduatorie finali di merito.
6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 26 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
 
Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 4, con provvedimento del Comandante del centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo/i documento/i di riconoscimento, se previsto;
c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoAM@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre i termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
 
Art. 6

Documentazione

1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
a) la relativa documentazione caratteristica deve essere:
1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma 1;
2) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno, revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione;
b) il centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1;
c) i comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al centro di reclutamento:
1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso;
2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del Comandante generale e successive modificazioni e integrazioni, devono:
a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal centro di reclutamento, secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza»;
e) comunicare, per il tramite del centro di reclutamento, l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di preselezione di cui all'art. 11, il centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti del corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti.
4. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu' titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati all'art. 20 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
I candidati che concorrono per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale» devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it la citata documentazione al centro di reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 ottobre 2021, qualora non gia' presente agli atti matricolari.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, l'amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica o il 10 ottobre 2021 se concorrenti per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale».
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2020/2021 dovranno presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno comunicate dal centro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2.
6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni.
7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale del Corpo e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a Colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri.
A partire dalla prova orale detta sottocommissione e' integrata:
1) da due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione;
2) da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo restando l'unico presidente, avente la medesima composizione di quella originaria e comprensiva di esperti o docenti nei termini di cui al numero 1);
c) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con anzianita' superiore), membri;
f) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo, composta da almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta di preselezione e orale dei candidati che hanno richiesto di sostenerle in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
5. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
 
Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere d) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
 
Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla Sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a).
3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 10

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
 
Art. 11

Data e modalita' di svolgimento
della prova scritta di preselezione

1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, sosterranno, a partire dal 7 giugno 2021, la prova scritta di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario composto da n. 100 domande a risposta multipla di cui:
a) n. 35 volte ad accertare le abilita' logico-matematiche;
b) n. 25 volte ad accertare le abilita' linguistiche e la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;
c) n. 30 vertenti su argomenti di storia, educazione civica e geografia (n. 10 per ogni disciplina);
d) n. 10 volte ad accertare la conoscenza della lingua inglese e dell'informatica (n. 5 per ogni disciplina).
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova e, in caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui all'art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere anche la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova.
5. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
6. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
7. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai candidati in sede di prova non sara' pubblicata. Le domande relative alle discipline di cui al comma 1, lettere c) e d), verteranno sugli argomenti elencati in allegato 3.
Sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it nella sezione relativa ai concorsi, saranno resi disponibili due questionari-tipo contenenti domande tratte dalla banca dati in argomento e che non saranno somministrate nel corso della prova.
8. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
9. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), provvede a:
a) somministrare i test;
b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a venti, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale.
10. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla prova di cui all'art. 12, i candidati classificatisi nei primi:
a) duemila posti della graduatoria del contingente ordinario;
b) trenta posti della graduatoria riservata ai possessori dell'attestato di bilinguismo;
c) centodue posti della graduatoria del contingente di mare, cosi' distinti:
1) trentotto posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC);
2) trentatre' posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere» (NCH);
3) ventitre' posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM);
4) otto posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC).
Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio dell'aspirante classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso.
11. L'esito della prova sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13.
12. I candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza - alle prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo) e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale e presso l'ufficio di cui al comma 11 a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di preselezione di cui al medesimo comma.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
 
Art. 12

Prove di efficienza fisica

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione alle prove di efficienza fisica consistenti:
a) per il contingente ordinario, nei seguenti esercizi ginnici: salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia;
b) per il contingente di mare, nei seguenti esercizi ginnici: salto in alto, corsa piana 1000 m e prova di nuoto 25 m stile libero.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle tabelle in allegato 4, anche in una sola delle discipline di cui al comma 1, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 9 consegue, nel punteggio delle rispettive graduatorie finali di merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:

=====================================================
| Punteggio conseguito|  Maggiorazione |
+=====================+=============================+
|  da 1 a 2 |  0,05 |
+---------------------+-----------------------------+
|  da 2,5 a 3 |  0,10 |
+---------------------+-----------------------------+
|  da 3,5 a 4 |  0,15 |
+---------------------+-----------------------------+
|  da 4,5 a 5 |  0,20 |
+---------------------+-----------------------------+
|  da 5,5 a 6 |  0,25 |
+---------------------+-----------------------------+
|  da 6,5 a 7 |  0,30 |
+---------------------+-----------------------------+
|  da 7,5 a 8 |  0,35 |
+---------------------+-----------------------------+
|  da 8,5 a 9 |  0,40 |
+---------------------+-----------------------------+

4. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati.
5. Le aspiranti devono altresi' produrre un referto relativo al test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse con provvedimento del Comandante del centro di reclutamento:
a) con riserva, alla prova orale;
b) d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria del presente concorso.
6. Il certificato di cui al comma 4 e il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 5 dovranno essere presentati, in originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di efficienza fisica, ovvero alternativamente:
a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle suddette prove;
b) inviati, qualora redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero attestati, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
7. Fermo restando quanto previsto all'art. 17, comma 1, il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a data non successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione, il candidato:
a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale o di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 4 e 5;
b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica, se non appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei e coloro che, rinviati, vi hanno rinunciato, non hanno esibito la documentazione prevista o sono risultati assenti, sono esclusi dal concorso.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 13

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica nei confronti dei candidati non appartenenti al Corpo idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo;
b) visus, i candidati che concorrono per il:
1) contingente ordinario e per quello di mare - specializzazioni «nocchiere» (NCH) e «tecnico di macchine» (TDM), devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p), delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio;
2) contingente di mare - specializzazioni «nocchiere abilitato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC), devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche;
c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:
(1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli);
(2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione «nocchiere abilitato al comando» non devono essere affetti dalle ulteriori imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 9.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo aggiuntive giornate di attivita' rispetto al calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12.
In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che alla data di effettuazione della visita medica di primo accertamento prestano servizio nel Corpo della guardia di finanza non sono sottoposti alla relativa visita.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d) e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, qualora non idoneo, puo', contestualmente, presentare al centro di reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle:
1) matassine colorate per i candidati del contingente ordinario e del contingente di mare - specializzazioni «nocchiere» (NCH) e «tecnico di macchine» (TDM);
2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che concorrono per i posti del contingente di mare - specializzazioni «nocchiere abilitato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC);
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello.
In tal caso, il centro di reclutamento provvedera' a notificare all'interessato la nuova data di svolgimento della prova orale, che sosterra' qualora idoneo agli accertamenti attitudinali e alla visita medica di revisione.
8. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui al comma 7, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5) rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative - sezione allievi marescialli - via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto reparto.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati;
b) non e' accolta:
1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7;
2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
10. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 7.
11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
12. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 9, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il centro di reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il centro di reclutamento, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta.
13. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
14. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, notificato agli interessati, e' definitivo.
15. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 14

Documentazione da produrre in sede
di accertamento dell'idoneita' psico-fisica

1. I concorrenti convocati presso il centro di reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale:
a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) un certificato medico (format in allegato 6), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di non idoneita';
g) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non piu' valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 5.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal centro di reclutamento;
b) lettere c), d) e g), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, e' escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 15

Accertamento dell'idoneita' attitudinale

1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera f), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f).
5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale, ad eccezione di coloro che hanno chiesto di essere sottoposti alla visita medica di revisione, sono ammessi a sostenere la prova orale secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 16

Prova orale

1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera b), e consiste in:
a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15 minuti);
b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti).
2. I programmi riportati in allegato 7, relativi alle singole materie, sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
3. Le sottocommissioni di cui al comma 1 assegnano a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti ventesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
4. Al termine di ogni seduta, le competenti sottocommissioni compilano l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, e' reso noto, nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», a modalita' telematiche. L'esito della prova orale e', comunque, notificato a ogni candidato.
5. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato un punto di merito non inferiore a dieci ventesimi.
6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 17

Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali

1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, comma 1, il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, e' escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno facolta' - su istanza dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del centro di reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 18

Rinvio dei candidati in conseguenza
di misure di contenimento del «COVID-19»

1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove o accertamenti concorsuali di cui all'art. 1, comma 7, sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure.
L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
3. Ai fini del presente concorso:
a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia' sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle analoghe disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo i seguenti criteri:
1) il punto di merito conseguito nella prova scritta di preselezione e il punteggio incrementale ottenuto nel corso delle prove di efficienza fisica sono confermati;
2) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento attitudinale e' validato;
b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 13.
4. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei posti di cui all'art. 1 costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.
 
Art. 19

Valutazione dei titoli

1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), procedono alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato idoneo alla prova orale e per gli appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione «motorista navale» che concorrono per i posti di cui all'art. 1, comma 3, una maggiorazione di punteggio determinata sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 8.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
3. Ai candidati che concorrono per i posti del contingente di mare, i punteggi maggiorativi relativi ai diplomi di cui al citato allegato 8 sono attribuiti anche nel caso in cui gli stessi siano conseguiti nell'anno scolastico 2020/2021 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 5.
4. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli saranno acquisiti d'ufficio qualora trascritti nei relativi «Documenti unici matricolari».
 
Art. 20

Graduatorie finali di merito

1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario, per i posti riservati ai bilinguisti e per ogni specializzazione del contingente di mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'art. 1, comma 7, a esclusione della lettera f).
3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando i punti merito/maggiorazioni di punteggio ottenuti:
a) nella prova scritta di preselezione;
b) nella prova orale;
c) nelle prove di efficienza fisica;
d) nella valutazione dei titoli.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della specializzazione di «motorista navale» e' formata secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 3, incrementata della maggiorazione di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli di cui all'art. 19.
7. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2.
I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero 2), laddove risultino non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non beneficiano di tale riserva.
Le citate riserve di posti saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che, nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario, si collochino gia' in posizione utile per essere nominati vincitori.
8. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e rinviate, d'ufficio a svolgere - anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta' - una o piu' prove e accertamenti di cui agli articoli 12, 13 e 15, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie finali di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del corso di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione originario avverra' secondo la posizione di graduatoria determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale del corso di formazione effettivamente frequentato. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso effettivamente frequentato.
9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti i posti riservati di cui all'art. 1:
a) comma 2, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario;
b) comma 3, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della specializzazione «tecnico di macchine» che concorrono per i posti non riservati. Il medesimo meccanismo opera a beneficio degli appartenenti al Corpo in possesso di specializzazione «motorista navale» nel caso in cui risultino non coperti uno o piu' posti non riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), numero 3), fermo restando il limite di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni.
10. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti:
a) i posti del contingente ordinario, le unita' disponibili sono conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni;
b) i posti di una o piu' specializzazioni del contingente di mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento:
(1) alle altre specializzazioni a concorso con il medesimo criterio di cui alla precedente lettera a);
(2) al contingente ordinario.
11. Le graduatorie sono rese note con avviso sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 21

Ammissione alla scuola ispettori
e sovrintendenti dei vincitori del concorso

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, i vincitori sono ammessi a un corso di formazione a carattere universitario, in qualita' di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento alla quale sono sottoposti presso il competente Ufficio sanitario della scuola ispettori e sovrintendenti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte di ufficiale medico del corpo individuato dal Comandante del citato istituto. Nell'espletamento dei propri lavori, il citato ufficiale medico puo' disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico del centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il citato ufficiale medico accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e ha una durata non inferiore a due anni accademici.
4. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie:
a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'.
5. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'.
6. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
7. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive amministrazioni e consegnare alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/ente di provenienza, se ufficiali, sottufficiali, graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
8. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in qualita' di allievo maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma prefissata e' comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale.
9. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
 
Art. 22

Mancata presentazione al corso
e differimento del candidato

1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'Amministrazione, non si presenti presso la scuola ispettori e sovrintendenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
 
Art. 23

Spese per la partecipazione al concorso
e concessione della licenza straordinaria per esami

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti al Corpo della Guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa, per la preparazione agli esami orali, solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita' all'accertamento attitudinale. Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando il tetto massimo di quarantacinque giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.
 
Art. 24
Trattamento economico degli allievi marescialli. Nomina a
maresciallo, completamento della formazione e assegnazione alle
sedi di servizio

1. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Al termine del corso di cui all'art. 21, gli allievi giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.
3. I marescialli del contingente di mare, durante il corso di qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per la quale hanno concorso.
4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo. I marescialli reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso i reparti della Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di Trento con competenza regionale.
 
Art. 25

Sito internet e app mobile «GdF Concorsi»,
informazioni utili e modalita' di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP Mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.
E' onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito sul richiamato portale. L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilita' per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattivita' di detta casella postale.
 
Art. 26

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo della Guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 51, che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «punto di contatto» del titolare e' il centro di reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it - posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della Guardia di finanza puo' essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
1) e' finalizzato:
allo svolgimento delle procedure di selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento all'art. 2151, comma 1, lettera b), nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'art. 33;
alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della Guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD;
3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Roma, 15 aprile 2021

Il Comandante generale: Zafarana
 
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