Gazzetta n. 33 del 27 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO
Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.



LA DIRETTRICE GENERALE
per le istituzioni della formazione superiore

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, concernente «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante il regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020 al n. 1878, con il quale la dott.ssa Marcella Gargano viene nominata direttore generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, e quindi individuata come soggetto competente alla firma degli atti del direttore generale connessi all'attuazione delle procedure di cui ai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, e 4 aprile 2016, n. 95, e allo svolgimento delle procedure stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e in particolare l'art. 1, comma 10-sexies ai sensi del quale, ai fini della procedura di chiamata di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'art. 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' prorogato al 31 dicembre 2016;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche e integrazioni, concernente rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, recante «Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 giugno 2016, n. 494, recante Rettifica relativa all'allegato D al decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», e, in particolare, gli articoli 3, 4, 5, 8 e 9;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e definizione di termini» e, in particolare, l'art. 4, comma 5-sexies ai sensi del quale il termine di cui all'art. 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e' prorogato di trenta giorni;
Vista il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020 n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica» e, in particolare l'art. 7-bis, ultimo capoverso, ai sensi del quale, in deroga all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e all'art. 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 e' avviato entro il 31 gennaio 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 giugno 2016, n. 120, «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita' di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modifiche»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 agosto 2018, n. 589, recante «Determinazione dei valori-soglia degli indicatori di cui agli allegati C, D ed E del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 aprile 2017, n. 227, con il quale e' stato approvato lo Statuto del Consorzio CINECA, come da ultimo modificato con decreto interministeriale n. 87 in data 20 maggio 2020;
Vista la delibera del Consiglio direttivo dell'ANAC n. 399 dell'8 maggio 2020, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 1/2020, dispone l'iscrizione del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'istruzione nell'elenco, di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, degli enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di in house providing al CINECA;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 5 luglio 2016, prot. n. 551, con il quale e' stato costituito il comitato tecnico per la validazione delle procedure informatiche da utilizzare ai fini dell'Abilitazione scientifica nazionale;
Visto l'esito delle riunioni del 15, 22 e 29 luglio 2016 del predetto comitato tecnico, nelle quali e' stata effettuata la validazione delle menzionate procedure informatiche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la lista degli atenei idonei ad ospitare i lavori delle Commissioni all'interno della quale sorteggiare le sedi per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, formata tenendo conto della proposta formulata dalla Conferenza dei Rettori delle universita' italiane (CRUI) con la nota prot. n. 15011 del 29 dicembre 2020, come da ultimo aggiornata con la nota prot. n. 1042 del 21 gennaio 2021;
Visto l'esito del sorteggio effettuato in data 5 febbraio 2021 al fine di individuare le Universita' sedi per le procedure di Abilitazione scientifica nazionale;
Visto il decreto direttoriale n. 251 del 29 gennaio 2021, con il quale e' stata avviata la procedura per la formazione delle Commissioni nazionali per il conferimento dell'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;

Decreta:

Art. 1

Oggetto della procedura
1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, e' indetta la procedura per il conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, per ciascun settore concorsuale di cui al decreto ministeriale n. 855/2015 come da allegato 1 al presente decreto.
 
Art. 2

Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'art. 1 e' presentata durante tutto l'anno e, a pena di esclusione, secondo i termini di seguito indicati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 e, in ordine ai termini scadenti in giorno festivo, in conformita' a quanto previsto dall'art. 155, comma 4, del codice di procedura civile e dall'art. 52, comma 3, del C.P.A. di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
a) Primo quadrimestre: a decorrere dal 31 maggio 2021 ed entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 30 settembre 2021;
b) Secondo quadrimestre: a decorrere dal giorno 1º ottobre 2021 ed entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del giorno 1° febbraio 2022;
c) Terzo quadrimestre: a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 3 giugno 2022;
d) Quarto quadrimestre: a decorrere dal 4 giugno 2022 ed entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 4 ottobre 2022;
e) Quinto quadrimestre: a decorrere dal 5 ottobre 2022 ed entro e non oltre le ore 15,00 (ora italiana) del 6 febbraio 2023.
2. La domanda di partecipazione di cui al comma 1 deve essere presentata esclusivamente mediante la procedura telematica validata dal Comitato tecnico ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, consultabile dal sito http://abilitazione.miur.it -_La domanda e' compilata in lingua italiana ed e' presentata tramite la sezione «ASN» del sito loginmiur.cineca.it - di seguito anche denominata «piattaforma», con le seguenti modalita':
a) per i professori e ricercatori in servizio presso le universita' italiane, accedendo all'apposita sezione presente nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/); le informazioni gia' presenti con riferimento a ciascun candidato saranno utilizzate esclusivamente ai fini della individuazione della «Posizione accademica», mentre le pubblicazioni eventualmente gia' presenti non saranno automaticamente importate e ciascun candidato avra' l'obbligo di provvedere alla completa compilazione della domanda ai sensi e secondo le modalita' di cui al successivo comma 4 del presente articolo, avendo cura di verificare la correttezza dei dati inseriti sul sito docente, anche con riguardo agli anni di pubblicazione dei prodotti e alla validita' e completezza dei file;
b) per i soggetti non ricompresi nella categoria di cui alla lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/).
3. A pena di esclusione, la domanda deve contenere:
a) nome e cognome;
b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) indirizzo di residenza;
e) indirizzo di posta elettronica prescelto ai fini delle comunicazioni relative alla presente procedura;
f) per i professori e i ricercatori in servizio nelle universita' italiane, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di afferenza;
g) indicazione del settore concorsuale, nell'ambito di quelli di cui all'allegato 1 al presente decreto, e della fascia (prima o seconda) per cui si presenta la domanda di partecipazione.
4. A pena di esclusione, il candidato deve:
a) indicare eventuali periodi di congedo obbligatorio allegando la relativa certificazione;
b) compilare l'elenco delle pubblicazioni da sottoporre alla valutazione ai sensi degli articoli 4 e 7 del decreto ministeriale n. 120/2016, nel numero massimo riportato nell'allegato 2 del presente decreto, con l'indicazione di quelle soggette a copyright. Il candidato ha l'obbligo per ciascuna delle pubblicazioni indicate in elenco di allegare, mediante caricamento in piattaforma, l'intero prodotto da esaminare in formato elettronico (pdf) e, ove la pubblicazione sia redatta in lingua diversa dall'italiano e/o dall'inglese, la traduzione giurata della pubblicazione in un unico file. Non saranno valutate le pubblicazioni di cui non sia stato inserito il relativo allegato.
c) compilare l'elenco delle pubblicazioni, coerenti con il settore concorsuale, da utilizzare per la valutazione dell'impatto della produzione scientifica (allegato A del decreto ministeriale n. 120/2016 - titolo numero 1) misurato attraverso gli indicatori di cui agli allegati C e D del decreto ministeriale n. 120/2016 e al decreto ministeriale n. 589/2018 con riferimento esclusivamente agli intervalli temporali ivi definiti. Il candidato ha l'obbligo:
i. per i settori concorsuali bibliometrici, di indicare le pubblicazioni utili ai fini del calcolo degli indicatori di impatto della produzione scientifica nonche' di associarle correttamente ai codici WOS e/o SCOPUS e di convalidare l'associazione. Le pubblicazioni che non siano indicate e correttamente associate e/o convalidate ai codici WOS e/o SCOPUS saranno escluse dal predetto calcolo. A garanzia della uniforme estrazione dei dati bibliometrici da parte delle banche dati WOS e SCOPUS, non possono in alcun caso essere accettate correzioni/integrazioni/rettifiche dei codici dei prodotti cosi' come inseriti, associati e convalidati in domanda;
ii. per i settori concorsuali non bibliometrici, di indicare le pubblicazioni utili ai fini del calcolo degli indicatori di impatto della produzione scientifica e di allegare per ciascuna di esse la copia in formato elettronico (.pdf), anche estratta dai siti WEB, delle pagine della pubblicazione o di altra documentazione (es. scheda OPAC) da cui si attesta, per gli articoli su rivista scientifica, l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISSN; per i contributi in volume e per i libri (escluse le curatele) l'autore, l'anno di pubblicazione e il codice ISBN o ISMN; non sono prese in considerazione pubblicazioni prive della suddetta attestazione.
Gli elenchi di cui alle lettere b) e c) hanno finalita' distinte e i prodotti inseriti in un elenco non concorrono automaticamente alla formazione dell'altro elenco. Il candidato che intenda presentare il medesimo prodotto scientifico per entrambi gli elenchi di cui alle lettere b) e c) ha l'obbligo di inserire il predetto prodotto due volte, una per ciascun elenco, osservando le specifiche modalita' indicate per la compilazione di ciascuno dei due. A pena di esclusione dalla procedura sono ammessi solo prodotti gia' editi; non saranno quindi ammessi prodotti in corso di stampa, benche' gia' accettati dall'editore o gia' consultabili on line prima della loro formale pubblicazione.
d) compilare l'elenco dei titoli posseduti di cui all'allegato A del decreto ministeriale n. 120/2016 (titoli dal numero 2 al numero 11), avendo l'obbligo di dichiarare gli elementi essenziali per la valutazione del titolo, anche tenuto conto dei criteri eventualmente definiti dalla Commissione ai sensi dell'art. 5, comma 2, decreto ministeriale n. 120/2016. Il candidato ha l'obbligo di indicare gli elementi che intende sottoporre a valutazione attraverso l'inserimento della propria dichiarazione nell'apposito campo di testo presente nella domanda e specificando per quale tipologia di titolo li sottopone. E' facolta del candidato allegare documentazione integrativa, anche proveniente da soggetti terzi, che provi l'esistenza del titolo, da caricare in formato elettronico (.pdf). Non sono ammessi a valutazione da parte della Commissione curricula riepilogativi che riportino attivita'/incarichi/progetti e ogni altro elemento volto al riconoscimento di un titolo che non siano stati specificamente dichiarati secondo le modalita' sopra indicate. La documentazione allegata costituisce corredo documentale e non sostituisce in alcun caso la dichiarazione degli elementi che si sottopongo a valutazione, essenziali ai fini della corretta compilazione della domanda. Gli elementi dichiarati dal candidato, ritenuti utili per il conseguimento di un titolo, non posso essere utilizzati per il riconoscimento di un'ulteriore tipologia di titolo;
e) manifestare il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione sul sito del Ministero, nella parte riservata alle procedure di abilitazione, dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, degli atti relativi alla procedura di abilitazione, del giudizio collegiale e dei giudizi individuali espressi dalla competente Commissione nazionale, dei pareri pro veritate secondo quanto previsto dal presente decreto, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE 679/2016;
f) dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento da parte dell'Amministrazione di informazioni/dati non veritieri riportati in domanda e rilevanti ai fini dell'abilitazione, il candidato potra' essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura e l'abilitazione eventualemente conferita potra' essere revocata.
5. La presentazione della domanda di partecipazione deve essere perfezionata attraverso l'invio della relativa scheda di sintesi, generata in formato elettronico (.pdf) dal sistema telematico, in lingua italiana, secondo una delle seguenti modalita':
a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico software in grado di supportare tale modalita'; in questo caso il candidato dovra' procedere al salvataggio in locale del pdf della scheda di sintesi generata dal sistema, apporre la propria firma digitale, caricare a sistema, mediante l'apposita funzione «upload», il file in formato «.p7m» e procedere al successivo invio;
b) mediante sottoscrizione autografa del candidato; in questo caso il candidato dovra' procedere al salvataggio in locale del pdf della scheda di sintesi generata dal sistema che, una volta stampato, corredato dalla propria firma autografa per esteso e scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validita'.
Costituisce obbligo del candidato verificare il corretto invio della domanda nei termini indicati dal presente articolo. Non sono ammessi alla procedura i candidati le cui domande siano state redatte e presentate in modalita' diverse da quelle indicate. Non sono ammessi alla procedura i candidati la cui domanda, decorsi i predetti termini, risulti nello stato «NON INVIATA».
Qualora, nei termini indicati dall'art. 2, comma 1, del presente decreto, il candidato abbia validamente effettuato le verifiche di chiusura della stessa ma, a causa di problemi tecnici nell'impiego delle modalita' telematiche, non abbia potuto eseguire l'invio della domanda, ha l'obbligo di segnalare tempestivamente e comunque non oltre le ore 15,00 del giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione della domanda, la problematica riscontrata esclusivamente all'indirizzo asn@miur.it
L'Amministrazione, ricevuta la segnalazione, accerta, anche sulla base della documentazione ad essa allegata, la fondatezza della stessa e, esclusivamente in caso di positivo accertamento, informa il candidato in ordine alla modalita' di inclusione della domanda.
Non sono ammesse e non saranno, quindi, prese in considerazione segnalazioni presentate con modalita' e in termini diversi da quelli indicati.
Qualora si verificassero casi di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informativo accertata dall'Amministrazione, la stessa si riserva, al momento del ripristino delle attivita', di informare i candidati circa le determinazioni eventualmente adottate al riguardo mediante avviso pubblicato sul sito dedicato alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale.
6. Le dichiarazioni rese nella domanda e nella documentazione allegata da parte dei candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il Ministero si riserva la facolta' di verificare la correttezza di quanto riportato in domanda in qualsiasi momento della procedura, con conseguente esclusione del candidato in caso di dichiarazioni non veritiere fino alla revoca dell'eventuale abilitazione.
7. Coloro che intendono presentare la propria candidatura per piu' di una fascia e di un settore concorsuale sono tenuti a presentare una domanda distintamente per ogni fascia e settore concorsuale.
8. Dalla scadenza del termine di ciascun quadrimestre per la presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, decorre il termine di venti giorni entro il quale, tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella domanda ai sensi del comma 4, lettera c), sono calcolati i valori degli indicatori dell'attivita' scientifica di ciascuno dei candidati che hanno presentato domanda nel corso del quadrimestre e sono resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione sul sito docente (https://loginmiur.cineca.it/) di ciascun candidato. Il candidato e' tenuto a collegarsi al predetto sito docente con le stesse credenziali utilizzate per la registrazione e la presentazione della domanda, al fine di prendere visione del valore dei propri indicatori di impatto della produzione scientifica. Nessun avviso sara' inviato dall'Amministrazione al candidato. I suindicati indicatori relativi a ciascun candidato devono essere confrontati con i valori-soglia di cui al decreto ministeriale n. 589/2018 riferiti al settore concorsuale per il quale e' stata presentata domanda, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 3, del presente decreto.
9. Contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8 e per soli cinque giorni sara' attivata in piattaforma apposita sezione denominata «SEGNALAZIONE», attraverso la quale il candidato potra' comunicare all'Amministrazione eventuali osservazioni e/o rilievi in relazione alla propria domanda. Entro e non oltre i predetti cinque giorni, il candidato, verificata la propria posizione, ove rilevi l'esistenza di errori meramente formali nella compilazione della propria domanda o nel calcolo dei valori degli indicatori di impatto della produzione scientifica sulla base dei prodotti correttamente indicati, associati e convalidati ai codici WOS/SCOPUS, presenta apposita segnalazione, motivata e documentata, volta a rappresentare l'errore riscontrato e la rettifica richiesta. Nei successivi cinque giorni dal termine per la presentazione della segnalazione, l'Amministrazione verifica la segnalazione e, solo ove ritenga fondata la segnalazione, comunica al candidato l'avvenuta rettifica dell'errore. Non saranno riscontrate le segnalazioni che ritenute inammissibili e/o infondate. Non saranno ammesse segnalazioni presentate in tempi e modalita' diversi da quelli indicati. Non sono ammesse le segnalazioni che richiedano e/o comportino modificazione o integrazione della domanda. Sono quindi considerate inammissibili segnalazioni volte a:
introdurre elementi nuovi rispetto a quanto gia' inserito in domanda;
integrare l'elenco di cui alla lettera b), comma 4, del presente articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel suddetto elenco costituisce omessa manifestazione di volonta' di sottoporlo a valutazione o costituisce manifestazione di volonta' di non volerlo sottoporre a valutazione, non sanabile ne' integrabile in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda. Si rappresenta che, nel caso in cui in corrispondenza del prodotto indicato in elenco sia stato allegato in formato elettronico un diverso prodotto, sara' ammesso a valutazione il prodotto allegato;
integrare l'elenco di cui alla lettera c) comma 4, del presente articolo. La mancata indicazione di un prodotto nel suddetto elenco costituisce omessa manifestazione di volonta' di sottoporlo a valutazione o costituisce manifestazione di volonta' di non volerlo sottoporre a valutazione, non sanabile ne' integrabile in data successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda. La mancata/errata associazione del prodotto inserito e/o la mancata/ errata convalida dell'associazione ai codici WOS e/o SCOPUS non costituisce elemento sanabile, pregiudicando l'identificazione del prodotto cosi' come censito dalle banche dati e non consentendo la corretta, tempestiva ed uniforme estrazione dei dati dalle banche dati;
integrare l'elenco di cui alla lettera d) comma 4, del presente articolo. La mancata dichiarazione negli appositi campi di testo predisposti in piattaforma degli elementi necessari al riconoscimento del possesso del titolo costituisce omessa manifestazione di volonta' di sottoporli a valutazione o costituisce manifestazione di volonta' di non volerlo sottoporre a valutazione. La documentazione eventualmente allegata non sostituisce la indispensabile dichiarazione del candidato;
introdurre ogni altro elemento che non rappresenti la correzione di un errore meramente formale come definito dal presente comma.
10. Il candidato puo' ritirare la propria domanda di partecipazione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione degli indicatori di cui al comma 8. L'eventuale ritiro della domanda puo' essere presentato dal candidato esclusivamente con le stesse modalita' telematiche previste per la presentazione della stessa.
11. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 1 decorre il termine di venti giorni previsto dall'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine sono inammissibili istanze di ricusazione dei commissari.
 
Art. 3

Prodotti ammissibili e calcolo degli indicatori
per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale
1. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato C, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016, per i settori concorsuali bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale n. 589/2018.
2. Ai fini del calcolo degli indicatori per i candidati all'Abilitazione scientifica nazionale, di cui all'allegato D, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale n. 120/2016, per i settori concorsuali non bibliometrici, si applicano le disposizioni, gli intervalli temporali e le definizioni indicati agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale n. 589/2018.
3. Relativamente ai periodi di congedo obbligatorio dei candidati e ai fini del calcolo degli indicatori di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale n. 589/2018.
 
Art. 4

Sedi delle procedure
1. Le universita' sedi delle procedure per il conseguimento dell'Abilitazione, individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, sono indicate, per ciascun settore concorsuale, nell'allegato 1 al presente decreto. Con motivata richiesta della Commissione e compatibilmente con il rispetto dei tempi della procedura, possono essere disposte modifiche della sede ospitante la procedura.
2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano le strutture e il supporto di segreteria per l'espletamento delle procedure.
3. Per ciascuna procedura di Abilitazione l'universita' nomina, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile unico del procedimento (RUP) che ne assicura il regolare svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' relative alle fasi della procedura successive alla scelta della sede.
4. Gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna Commissione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura per l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle universita' statali e del contributo di funzionamento delle Universita' non statali legalmente riconosciute.
 
Art. 5

Lavori delle Commissioni
1. Ciascuna Commissione, anche mediante l'uso di strumenti telematici di lavoro collegiale, si insedia entro il 10 settembre 2021 presso l'universita' in cui si espletano le procedure di abilitazione ed elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario. Nella stessa riunione, la Commissione, prima di accedere alle domande dei candidati, definisce le modalita' organizzative e di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli per l'espletamento delle procedure di Abilitazione, distinte per fascia, nei limiti e secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 120/2016. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificita' del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A, del decreto ministeriale n. 120/2016, ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione. Tale delibera ha validita' per l'intera durata dei lavori della Commissione, anche nel caso in cui uno o piu' commissari siano sostituiti e puo' essere rivista solo nel caso in cui la Commissione decada per il mancato rispetto dei termini di conclusione delle valutazione dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo di due giorni al Responsabile unico del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4, comma 3, il quale, coaudiuvato dal Ministero, ne assicura la pubblicita' sul sito dedicato alle procedure di Abilitazione per tutta la durata dei lavori. La predetta pubblicazione, in ogni caso, e' effettuata entro cinque giorni dalla comunicazione al Responsabile unico del procedimento delle determinazioni deliberate dalla Commissione.
2. Espletati gli adempimenti di cui al comma 1 e scaduto il termine del quadrimestre di presentazione delle domande, la Commissione accede per via telematica alle domande dei candidati contenenti l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonche' la relativa documentazione, presentati ai sensi dell'art. 2. Per garantire la riservatezza dei dati l'accesso avviene tramite codici attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette a copyright da parte dei commissari avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore.
3. Con riferimento ai candidati che presentano domanda per una fascia e un settore concorsuale per i quali sono stati individuati valori-soglia differenziati a livello di settore scientifico-disciplinare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 589/2018, si prevede:
a) per i candidati afferenti al settore scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione di tali valori-soglia;
b) per i candidati afferenti al settore scientifico-disciplinare per cui sono stati individuati piu' valori-soglia differenziati nell'ambito dello stesso, l'applicazione di tali valori in ragione del numero medio di coautori riferito alle pubblicazioni inserite in domanda ai fini del calcolo degli indicatori;
c) per i candidati afferenti al settore concorsuale ma ad un settore scientifico-disciplinare per il quale non sono stati individuati valori-soglia differenziati, l'applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale;
d) per i restanti candidati, l'applicazione dei valori-soglia del settore concorsuale ovvero dei valori-soglia differenziati di cui alle lettere a) o b) nel caso in cui il candidato presenti un profilo coerente con la declaratoria del settore scientifico-disciplinare. La valutazione di detta coerenza e' di competenza della Commissione che, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun quadrimestre di presentazione della domanda, indica, dandone sintetica motivazione, nell'apposita piattaforma telematica i valori-soglia da applicare che sono resi noti ai candidati contestualmente alla pubblicazione degli indicatori di cui all'art. 2, comma 8.
4. La Commissione, nello svolgimento dei lavori, puo' avvalersi della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti revisori ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettera i), della legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta di uno o piu' commissari, a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Il parere e' obbligatorio nel caso in cui si proceda alla valutazione di candidati afferenti ad un settore scientifico-disciplinare che, pur appartenendo al settore concorsuale oggetto della domanda, non e' rappresentato nella Commissione. Anche per gli esperti revisori si applica quanto previsto dal comma 2, ultimo periodo.
5. La Commissione attribuisce l'Abilitazione con motivato giudizio espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale n. 120/2016, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016, e fondato sulla valutazione dei titoli posseduti e delle pubblicazioni scientifiche pubblicate fino alla data di presentazione della domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attivita' di ricerca e sviluppo svolte. Posto che all'art. 6, lettera a), del decreto ministeriale n. 120/2016 e' prescritta come condizione necessaria la valutazione positiva dell'impatto della produzione scientifica, attestata dal possesso da parte del candidato di parametri almeno pari al valore-soglia in almeno due indicatori, la Commissione puo' motivare il diniego di abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 4 e' adeguatamente motivato.
6. La Commissione attribuisce l'abilitazione con almeno tre voti favorevoli su cinque.
7. La Commissione e' tenuta a concludere la valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi e trenta giorni decorrenti dalla scadenza di ogni singolo quadrimestre nel corso del quale e' presentata la candidatura. Decorso tale termine, e' avviata la procedura di sostituzione della Commissione con le modalita' di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016 e fermi restando gli atti compiuti ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, con l'assegnazione alla nuova Commissione di un termine non superiore a tre mesi e trenta giorni per la conclusione dei lavori. E' facolta' della nuova Commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi con atto motivato gli atti compiuti dalla Commissione sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di valutazione di cui al comma 1, i candidati possono ritirare la propria candidatura nei dieci giorni successivi alla pubblicazione dei nuovi criteri.
8. La Commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla procedura di Abilitazione per ciascuna fascia, sono redatti i verbali delle singole riunioni. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, cosi' come inseriti e pubblicati nell'apposita Piattaforma informatica, i pareri pro veritate degli esperti revisori, ove acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, costituiscono parte integrante e necessaria dei verbali. Entro dieci giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione sono trasmessi tramite procedura informatizzata al Ministero, in modo da cosentirne la pubblicazione entro i successivi venti giorni e comunque non oltre il termine di cui all'art. 16, comma 3, lettera e) primo periodo della legge n. 240 del 2010.
9. Gli atti relativi alla procedura di Abilitazione, i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato e i pareri pro veritate sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi nominativi dei candidati abilitati per settore concorsuale e per fascia restano pubblicati sul medesimo sito per l'intera durata dell'abilitazione.
10. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 240 del 2010, come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la durata dell'abilitazione e' pari a nove anni decorrenti dalla data di pubblicazione dei risultati.
11. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la preclusione a presentare una nuova domanda per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore, nel corso dei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di conseguimento dell'abilitazione e' preclusa la presentazione di una nuova domanda, per lo stesso settore e per la stessa fascia, nei quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa. Eventuali domande presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore saranno ammesse con riserva prima che i risultati della domanda precedentemente presentata siano pubblicati. Se il giudizio ricevuto sulla prima domanda e' negativo, saranno escluse le domande presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia o per la fascia superiore. Se, invece, il giudizio ricevuto sulla prima domanda e' positivo saranno escluse le domande presentate per lo stesso settore concorsuale e per la stessa fascia.
 
Art. 6

Computo dei termini
1. Ove non sia stato gia' espressamente indicato, i termini della presente procedura che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo. La predetta proroga non si applica al sabato.
 
Art. 7

Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003, e del regolamento UE 679/2016, e' titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati all'Abilitazione il Ministero dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore, via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalita' di gestione delle procedure di Abilitazione, dai titolari del trattamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nel direttore del CINECA, nel direttore generale dell'Agenzia nazionale di valutazione del Sistema universitario e della ricerca e nelle Universita' sedi delle procedure di Abilitazione di cui all'allegato 1.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini del conseguimento dell'Abilitazione scientifica nazionale e per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 95/2016.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016 nei confronti dei soggetti di cui al comma 1.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' sui siti del Ministero dell'universita' e della ricerca, dell'Unione europea e di tutte le Universita' italiane.

Roma, 26 febbraio 2021

La direttrice generale: Gargano
 
Allegato 1

Elenco dei Settori Concorsuali e delle Universita'
sedi delle procedure di Abilitazione
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2

Numero massimo di pubblicazioni di cui all'articolo 2, comma 4,
lettera b) del presente decreto che possono essere presentate
dal candidato ai fini della valutazione nella procedura per il
conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima
e per la seconda fascia dei professori universitari, ai sensi
dell'articolo 7, del D.M. n. 120/2016.
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3

Modello di Domanda candidati
Parte di provvedimento in formato grafico