Gazzetta n. 34 del 30 aprile 2021 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI STATO
CONCORSO (scad. 30 maggio 2021)
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Consigliere di Stato.



IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, nonche' il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la legge 19 febbraio 1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425;
Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 1092;
Visto l'art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile 1982, n. 186, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68, concernente le modalita' di svolgimento del concorso a Consigliere di Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111;
Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013 ed, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, codice dell'amministrazione digitale;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 205/2017 con il quale, tra l'altro, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato e' aumentato di una unita' e quello dei consiglieri di Stato di sette unita';
Visto l'art. 1, comma 484, della richiamata legge n. 205/2017 ove si prevede che agli oneri di cui al comma 483 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte nel bilancio autonomo del Consiglio di Stato, per la quota destinata alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare, l'art. 1, comma 320;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in particolare, l'art. 22 che inserisce i commi 320-bis e 320-ter alla citata legge n. 145/2018, modificando e sostituendo la tabella A allegata alla legge n. 186/1982, recante ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha previsto, tra l'altro, l'incremento della dotazione organica dei magistrati del Consiglio di Stato «di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonche', nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unita'» a parziale modifica della tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, autorizzando le relative assunzioni nel triennio 2021 - 2023;
Vista la delibera del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa n. 36, adottata nella seduta del 12 marzo 2021;
Visto l'accordo di contitolarita' nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) n. 2016/679, stipulato in data 30 marzo 2021, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali;
Ritenuto di dover indire, nei termini previsti dall'art. 19, comma 1, n. 3) della legge n. 186/1982, il bando di concorso a Consigliere di Stato;

Decreta:
Art. 1
E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di Consigliere di Stato.
Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianita', i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita', i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianita', i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianita', nonche' i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni di anzianita' in tale qualifica ovvero nella ex- carriera direttiva, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali e' richiesta la laurea in giurisprudenza.
 
Art. 2
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere consegnate, in plico chiuso e indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ufficio del segretariato generale, U.S.R.I. - Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa n. 89 - 00186 Roma, all'ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00, entro il termine di decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di cui al precedente comma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Nella domanda i candidati debbono indicare la data, il luogo di nascita e il domicilio e un indirizzo Pec presso il quale ricevere qualsiasi comunicazione relativa al concorso; debbono, altresi', dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3) della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' le lingue straniere, in numero non superiore a due, tra quelle elencate al successivo art. 7, sulle quali intendano sostenere la prova facoltativa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum indicando gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica o didattica esercitata. Dovranno comunque essere allegati le eventuali pubblicazioni, nonche' i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano gia' acquisiti ai fascicoli personali dell'amministrazione cui il candidato appartiene. Anche questi ultimi dovranno, comunque, essere indicati nel curriculum o in apposito elenco.
I titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei ministri richiedera' i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di appartenenza.
 
Art. 3
Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.
 
Art. 4
La Commissione esaminatrice e' composta dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, da un Presidente di sezione della Corte suprema di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle universita' statali di Roma.
Per le prove facoltative di lingue straniere, la commissione e' integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.
I componenti ed il segretario della Commissione saranno nominati con successivo provvedimento.
 
Art. 5
La Commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non puo' partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.
 
Art. 6
Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto dell'Unione europea;
3) diritto amministrativo (prova teorica);
4) diritto amministrativo (prova pratica).
5) scienza delle finanze e diritto finanziario;
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati.
Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in un'unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.
 
Art. 7
La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e sulla politica economica e finanziaria.
La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.
 
Art. 8
La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova orale.
Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.
 
Art. 9
Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso.
A parita' di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.
 
Art. 10
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 11
Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.74 del 17 settembre 2021, verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sara' data comunicazione alcuna.
 
Art. 12
Titolare del trattamento dei dati personali e' la Presidenza del Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679, l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali, in base all'accordo in data 30 marzo 2021.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito Regolamento) e del decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018.
I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.
I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni nell'ambito della procedura medesima.
Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, le amministrazioni venissero a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge.
Ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento.
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.
I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti ai quali l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio personale delle magistrature: via della Mercede n. 96 - 00187 Roma, Pec usri@pec.governo.it Amministrazione Consiglio di Stato - Ufficio personale di magistratura, che ha sede in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 tel. 06/68272317-2528, Pec cds-segreteriacapopers@ga-cert.it Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, sino alla formazione della graduatoria finale i dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: per la Presidenza del Consiglio dei ministri Pec: USG@mailbox.governo.it - e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it per l'amministrazione Consiglio di Stato: Pec rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it
Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2021

Il Presidente: Patroni Griffi