Gazzetta n. 39 del 18 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
RETTIFICA
Modifica del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito, per l'anno 2020.


IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l'altro, disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 14 luglio 2020, e successive modifiche, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «ulteriori disposizioni attuative» del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il f. n. M_D E0012000 REG2021 0068423 del 31 marzo 2021, con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, alla luce dell'evoluzione dello scenario epidemiologico da Covid-19 ha chiesto, nell'ambito delle previsioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di apportare una modifica al sopracitato decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, volta allo snellimento della procedura concorsuale, prevedendo l'eliminazione delle prove di efficienza fisica e di conseguenza del certificato per l'attivita' sportiva agonistica necessario per sostenere le medesime;
Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2021 0074136 del 17 febbraio 2021, con il quale gli e' stata attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi citati nelle premesse, la lettera e), comma 1, dell'art. 7 e la lettera a), comma 2, dell'art. 8 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, sono eliminate.
 
Art. 2

Per i motivi citati nelle premesse, l'art. 12 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituito dal presente:
«1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico - professionale hanno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 13 del presente bando e all'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 14.
Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, secondo il calendario di convocazione che sara' reso noto nell'avviso di cui al precedente art. 10, comma 5.
Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I soli concorrenti non in servizio dovranno esibire i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge:
a) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25, della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
c) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV, in data non anteriore a giorni sessanta rispetto alla data di presentazione per gli accertamenti. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, relativo al risultato del test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni. I positivi alla intradermoreazione di Mantoux, oltre l'Rx del torace in due proiezioni, dovranno produrre comunque il referto del risultato del test Quantiferon;
e) i concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre copia delle relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente e, pertanto, non saranno restituite.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, le concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti:
a) le sole concorrenti non in servizio: referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i sessanta giorni precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime, presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte (al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 13, comma 2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto stato. Infatti l'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 13, comma 6.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge.
4. Tutti i concorrenti, compresi quelli in servizio, devono inoltre presentarsi muniti di un referto, rilasciato in data non anteriore ad un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, anfetamina, metanfetamina, MDMA e metadone in accordo con il provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Resta impregiudicata la facolta' per l'Amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1.
5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 del presente articolo, dovra' essere consegnata al personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi che, con l'ausilio di personale medico del Servizio sanitario del Centro di selezione e di reclutamento nazionale dell'Esercito, verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. I concorrenti che per l'inizio degli accertamenti sanitari non siano in possesso anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico e - per il personale femminile - del test di gravidanza, non saranno ammessi agli accertamenti sanitari e quindi esclusi dal concorso.
Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al successivo art. 13, comma 6, del presente bando.».
 
Art. 3

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1. dell'art. 13, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituito dal seguente:
«1. I concorrenti saranno sottoposti, sempre presso il Centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 2, lettera b), ad accertamenti sanitari volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.».
 
Art. 4

Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, dell'art. 16, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituito dal presente:
«1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione esaminatrice in base alla somma dei punteggi riportati dai concorrenti in ciascuna delle prove d'esame (compresa la prova di conoscenza della lingua inglese), nella valutazione dei titoli. La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, sara' approvata con decreto dirigenziale. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. Se un concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non ricoperti dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra, potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.».
 
Art. 5

Per i motivi citati nelle premesse, l'allegato H del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' eliminato.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 22 aprile 2021

Il vice direttore generale: Santella