Gazzetta n. 40 del 21 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CONCORSO (scad. 21 giugno 2021)
Procedura di selezione per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021-2022, per le aree linguistiche francese, spagnolo e tedesco.


IL DIRETTORE GENERALE
per il Sistema Paese

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante «Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile, ed in particolare l'art. 32 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare l'art. 38 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e in particolare l'art. 1, commi 975 e 976;
Vista la direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 21 marzo 2016, n. 170 relativa all'accreditamento degli enti di formazione;
Rilevato che le graduatorie del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dei dirigenti scolastici, di cui al decreto dipartimentale 15 luglio 2019, n. 1087 e successive rettifiche, per le aree linguistiche francese, spagnolo e tedesco sono esaurite o mancanti;
Sentito il Ministero dell'istruzione;
Esperite le relazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) MI: Ministero dell'istruzione;
b) MAECI: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
d) colloquio: colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo;
e) commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 16 del presente bando.
 
Art. 2

Posti da coprire

1. Al fine di poter procedere alle destinazioni all'estero di dirigenti scolastici, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, e' indetta la presente procedura di selezione per le aree linguistiche francese, spagnolo e tedesco.
2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito del MAECI e del MI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per esigenze sopravvenute.
 
Art. 3

Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione

1. Alla selezione sono ammessi a partecipare i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti con contratto a tempo indeterminato che all'atto della domanda abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio effettivamente prestato di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l'anno scolastico in corso.
2. Non sono ammessi alla selezione coloro che:
a. nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto piu' di un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei anni, inclusi gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio;
b. abbiano svolto un mandato novennale di servizio all'estero;
c. non possano assicurare una permanenza all'estero per sei anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022. Di anno in anno, in occasione dell'individuazione dei candidati per la destinazione all'estero, saranno successivamente depennati dalle relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza all'estero per i successivi sei anni;
d. prestino attualmente in servizio all'estero in quanto non sarebbe garantito il sessennio in territorio nazionale previsto dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo.
 
Art. 4

Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici

1. I requisiti culturali richiesti ai dirigenti scolastici da destinare all'estero sono:
a. avere una certificazione della conoscenza di almeno una lingua straniera per la quale si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 2 del presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni.
Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889 «e' valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»;
b. aver partecipato ad almeno un'attivita' formativa della durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti accreditati dal MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170 su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o al management.
2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da inviare all'estero sono:
a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza;
b) non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero per incompatibilita' di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
c) non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.
 
Art. 5

Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema POLIS «Istanze on line» a partire dalle ore 9,00 del 1° giugno 2021 e fino alle ore 23,59 del 21 giugno 2021. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentira' piu' l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla procedura selettiva.
2. Ai dirigenti scolastici e' consentito partecipare per una o piu' lingue straniere oggetto della presente selezione: francese, spagnolo e tedesco.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la partecipazione alle prove risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda stessa e devono essere inderogabilmente posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicita' della documentazione esibita nonche' sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
I certificati di lingua e di intercultura, o management rilasciati da enti privati accreditati e il certificato di equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti all'estero devono essere allegati alla domanda. I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche saranno accertati dall'amministrazione.
I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'.
4. Il candidato e' tenuto ad indicare il numero telefonico, nonche' il recapito di posta certificata intestata al candidato (requisito necessario a pena di esclusione per le future comunicazioni) presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. Il candidato si impegna a far conoscere, entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni tramite il sistema POLIS. Eventuali variazioni di residenza o di posta elettronica certificata intervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione della domanda, dopo essere state modificate sul sistema POLIS, dovranno essere comunicate con posta elettronica certificata al seguente indirizzo dgsp.05_selezione@cert.esteri.it
L'Amministrazione non assume responsabilita' per lo smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato con il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nella domanda. Il trattamento dei dati avverra' esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione all'estero, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di lavoro. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI.
6. Il candidato diversamente abile indica nella domanda la propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto per lo svolgimento del colloquio e/o se necessita di tempi aggiuntivi, allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi.
Qualora il candidato si trovi in uno stato di invalidita' temporanea, che renda necessario l'utilizzo di ausili e/o tempi aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta e certificato medico attestante la necessita' di ausili e/o tempi aggiuntivi all'indirizzo dgsp.05_selezione@cert.esteri.it
E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in particolare in quelle con caratteristiche di disagio.
7. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalita' diverse da quelle previste nel presente articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il MAECI si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
8. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. Il MAECI puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti. L'esclusione e' disposta con decreto del direttore generale per il Sistema Paese del MAECI, notificato all'interessato per posta elettronica certificata, ovvero con pubblicazione del provvedimento sul sito del MAECI che avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 6

Selezione

La procedura si articola in una selezione per titoli, che dara' luogo ad una graduatoria provvisoria e in un colloquio di idoneita', comprensivo dell'accertamento linguistico, che si svolgera' in modalita' telematica.
 
Art. 7

Selezione per titoli

1. La selezione per titoli e' volta ad individuare i candidati che hanno accesso al colloquio di idoneita'.
2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e di servizio previsti dall'allegato 2 al presente bando e devono essere conseguiti, o laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione inseriti nella specifica sezione. Il punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'allegato 2.
4. All'esito della valutazione dei titoli, la commissione comunica la non ammissione ai candidati in difetto dei requisiti o che non abbiano raggiunto almeno 20 punti nella valutazione di titoli.
5. La non ammissione e' disposta con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese ed e' pubblicata sul sito istituzionale del MAECI.
 
Art. 8

Graduatorie provvisorie

1. Le graduatorie provvisorie sono formate dalla commissione sulla base del punteggio dei titoli per i dirigenti scolastici che abbiano raggiunto almeno 20 punti nella valutazione dei titoli.
2. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. L'inserimento in dette graduatorie non e' titolo sufficiente per la destinazione all'estero che riguardera' solamente i candidati che supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9.
4. Le graduatorie provvisorie, formate dalla commissione, sono approvate con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Eventuali reclami possono essere presentati entro, e non oltre, dieci giorni dalla pubblicazione. L'Amministrazione, esaminati i reclami, puo' rettificare le graduatorie, anche d'ufficio.
 
Art. 9

Colloquio di idoneita'

1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta per il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative nella lingua/e indicata/e nella domanda, la conoscenza del funzionamento del sistema scolastico italiano all'estero, degli strumenti di promozione culturale, della normativa sul servizio all'estero del personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realta' educative e dei sistemi scolastici dei principali Paesi delle aree linguistiche di destinazione. Prima di iniziare i colloqui sara' resa pubblica a cura della commissione una griglia contenente i criteri di valutazione.
2. Il colloquio non da' luogo all'attribuzione di un punteggio, ma si conclude solo con un giudizio di idoneita' o di non idoneita'.
3. Il colloquio si svolgera' in modalita' telematica tramite la piattaforma Cisco-webex. Il candidato dovra' esibire valido documento per la procedura di riconoscimento.
4. L'avviso relativo al calendario dei colloqui, all'indicazione delle modalita' e dell'orario di inizio del colloquio sara' pubblicato sul sito istituzionale del MAECI.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. I candidati sono ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando.
La mancata partecipazione al colloquio, senza giustificato motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. L'eventuale assenza dal colloquio deve essere comunicata tempestivamente producendo idonea giustificazione e una richiesta di ri-calendarizzazione a pena di esclusione dalla procedura. Nel caso di accoglimento della richiesta si procedera' alla ri-calendarizzazione del colloquio non oltre la data dell'ultimo giorno previsto dal calendario dei colloqui.
 
Art. 10

Graduatorie definitive

1. Al termine dei colloqui la Commissione formulera' la graduatoria degli idonei sulla base del punteggio dei titoli e dell'esito del colloquio.
2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI.
La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno validita' di sei anni. In caso di esaurimento o mancanza delle graduatorie, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.
 
Art. 11

Destinazione all'estero

1. Previo collocamento fuori ruolo, il MAECI, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 10 del presente bando, destina i candidati, risultati idonei a seguito del colloquio, sui posti disponibili.
2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste le graduatorie di cui all'art. 10 saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento delle graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale MIUR n. 1087/2019 e successive rettifiche.
 
Art. 12

Presentazione dei documenti di rito

1. I candidati assegnatari di sede sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti dall'Amministrazione per la destinazione all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
 
Art. 13

Depennamento dalle graduatorie

1. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo la destinazione, non assume servizio, e' depennato dalla relativa graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando.
2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati assegnatari di sede il MAECI procede, mediante scorrimento delle graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in base alle procedure del presente bando.
 
Art. 14

Ricorsi

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
 
Art. 15

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016, si fornisce di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali.
1. Il titolare del trattamento e' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell'Ufficio V - Direzione generale per la promozione del Sistema Paese (DGSP): piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma; telefono: 06.36911 (centralino); peo: dgsp-05@esteri.it - pec: dgsp.05@cert.esteri.it
2. Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del MAECI e' reperibile ai seguenti recapiti: telefono: 06.36911 (centralino); peo: rpd@esteri.it - pec: rpd@cert.esteri.it
3. Il trattamento dei dati personali dei candidati ha come esclusive finalita' l'espletamento della procedura selettiva, nonche', per i vincitori, l'assegnazione dell'incarico.
4. Il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio ai sensi della normativa sulla selezione dei docenti da destinare all'estero. Il loro mancato conferimento, in tutto o in parte, puo' comportare l'esclusione dalla selezione, l'ammissione con riserva o l'impossibilita' di procedere all'eventuale assegnazione dell'incarico.
5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale e automatizzata, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra esplicate e tramite l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali dei candidati.
6. I dati personali in questione potranno essere comunicati al Ministero dell'istruzione, alle scuole di provenienza dei candidati, alla Procura della Repubblica di Roma e alle competenti procure di residenza per le previste attivita' di controllo indicate dalla normativa, nonche' al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio. Alcuni dati potranno essere comunicati agli aventi diritto all'accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, o all'accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, nei limiti dettati dalla normativa. Le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate sul sito istituzionale del MAECI.
7. I dati personali dei candidati selezionati saranno conservati a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione dell'incarico e della gestione del rapporto di lavoro. Per i restanti candidati i dati saranno cancellati entro dodici anni dalla conclusione della procedura selettiva, salvo cause di sospensione o interruzione della prescrizione civile o penale.
8. Il candidato puo' chiedere l'accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla procedura selettiva e sull'assegnazione dell'incarico, egli puo' altresi' chiedere la cancellazione di tali dati, nonche' la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. In questi casi, l'interessato dovra' presentare apposita richiesta all'ufficio indicato al punto 1, informando per conoscenza l'RPD del MAECI.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, il candidato puo' presentare un reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, egli puo' rivolgersi al garante per la protezione dei dati personali (piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; telefono: 0039 06 696771; peo: protocollo@gpdp.it - pec: protocollo@pec.gpdp.it).
 
Art. 16
Composizione e compiti delle commissioni. Condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di
commissione

1. Con decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese del MAECI saranno costituite le commissioni necessarie, ciascuna presieduta da un funzionario diplomatico/dirigente tecnico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo e formate da due componenti scelti tra dirigenti scolastici esperti nelle tematiche oggetto del colloquio di cui all'art. 8, comma 1. Della commissione fa parte anche un segretario, nominato tra il personale in servizio presso il MAECI. Le commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi ai fini dell'accertamento dell'idoneita' linguistica dei candidati.
2. In base al numero delle domande pervenute, la commissione iniziale potra' essere integrata prevedendo delle sottocommissioni composte da un presidente, due componenti, eventuali membri aggiunti ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni.
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo, ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni o indennita' di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha il compito specifico di assicurare la regolarita' delle procedure e di redigere le graduatorie di cui al presente bando, distinte per aree linguistiche.
4. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente e componente di commissione:
avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per cui sia stata esercitata l'azione penale;
avere in corso procedimenti disciplinari;
essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto la riabilitazione;
essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione:
non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione;
non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di un candidato;
non devono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;
non devono essere in servizio all'estero alla data di svolgimento dei colloqui.
 
Art. 17

Pubblicazione

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' contestualmente sul sito istituzionale del MAECI (seguire il percorso: https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeal lestero/personalescolastico).
Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative davanti al giudice ordinario.
Roma, 17 maggio 2021

Il direttore generale: Angeloni
 
ALLEGATO 1 - QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE
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ALLEGATO 2
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