Gazzetta n. 53 del 6 luglio 2021 (vai al sommario) |
SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA |
CONCORSO (scad. 5 agosto 2021) |
Concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento del primo scaglione di centotrenta funzionari di vario profilo, area III, fascia retributiva F1, e di trentotto assistenti informatici, area II, fascia retributiva F2, a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi, non rinnovabile, per il supporto delle linee di progetto di competenza della Giustizia amministrativa. |
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IL SEGRETARIO GENERALE della giustizia amministrativa
Visto il decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, e in particolare il capo II del titolo II nonche' l'Allegato 3; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme regolamentari sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il «regolamento»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati senza demerito; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle Pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto l'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto l'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto l'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; Visti i Contratti collettivi nazionali vigenti relativi al personale del comparto funzioni centrali; Vista la declaratoria dei profili professionali di cui all'Allegato III del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; Visto il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 30 dicembre 2020; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto n. 198 del 14 giugno 2021 del Segretario generale della Giustizia amministrativa di determina a bandire concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di un primo scaglione di: centoventi funzionari amministrativi (Area III - F1); sette funzionari informatici (Area III - F1); tre funzionari statistici (Area III - F1) e trentotto assistenti informatici (Area II - F2);
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento a tempo pieno e determinato di centosessantotto unita' di personale non dirigenziale, facenti parte del primo scaglione del contingente da assumere a norma dell'art. 11, comma 1, del titolo II del decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, da assegnare agli uffici per il processo nella misura e con il profilo di seguito indicati: a) centoventi funzionari amministrativi, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA100»); b) sette funzionari informatici, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA200»); c) tre funzionari statistici, Area III, fascia retributiva F1 (cod. concorso «GA300»); d) trentotto assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso «GA400»). 2. Le unita' di personale, di cui al comma 1, sono distribuite presso le sedi degli Uffici giudiziari e centrali, per il potenziamento degli Uffici del processo, ai fini della riduzione delle pendenze e per il monitoraggio della progressiva riduzione dell'arretrato, come di seguito indicato: a) centoventi funzionari amministrativi (cod. concorso «GA100»), da assegnare all'Ufficio del processo presso le seguenti sedi: i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, trentaquattro posti; ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, quaranta posti; iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sei posti; iv) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, quattro posti; v) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, nove posti; vi) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, cinque posti; vii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, dieci posti; viii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, dodici posti; b) sette funzionari informatici (cod. concorso «GA200») da assegnare al Consiglio di Stato, Servizio per l'informatica; c) tre funzionari statistici (cod. concorso «GA300») da assegnare al Consiglio di Stato, Segretariato generale della Giustizia amministrativa; d) trentotto assistenti informatici (cod. concorso «GA400») da assegnare all'Ufficio del Processo presso le seguenti sedi: i) Consiglio di Stato, Sezioni giurisdizionali, otto posti; ii) Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, nove posti; iii) Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, due posti; iv) Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, due posti; v) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, cinque posti; vi) Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, due posti; vii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, cinque posti; viii) Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, cinque posti. 3. L'assunzione delle unita' del contingente del personale di cui al comma 1 e' prevista dal 2 gennaio 2022 e la durata del rapporto di lavoro e' pari a trenta mesi.
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| Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) titolo di studio previsto per l'accesso alla posizione da ricoprire, come indicato all'art. 3 per ciascun profilo. I candidati in possesso di un titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo di studio sia stato equiparato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo straniero sia stato riconosciuto equipollente, sara' cura del candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosce. Si applicano i criteri di equipollenza e di equiparazione previsti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 e del 15 febbraio 2011. d) idoneita' fisica alla mansione da svolgere. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente; e) qualita' morali e condotta incensurabili; f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; g) eta' non inferiore agli anni diciotto. 2. Non possono accedere al concorso coloro che: siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 3. L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti, nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
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| Art. 3
Titoli di studio richiesti per l'accesso e termine per il possesso dei requisiti
1. I titoli di studio richiesti per l'accesso al concorso, per ciascun profilo, sono quelli di seguito indicati: a) funzionario amministrativo (cod. concorso «GA100»): laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: i. L-14 - Scienze dei servizi giuridici; ii. L-16 - Scienze politiche; iii. L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; iv. L-33 - Scienze economiche; v. L-36 - Scienze dell'amministrazione; laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: i. LMG/01 - Giurisprudenza; ii. LM-56 - Scienze dell'economia; iii. LM-77 - Scienze economico-aziendali; iv. LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; v. LM-52 - Relazioni internazionali; vi. LM-62 - Scienze della politica; diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del d.i. 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente; b) funzionario informatico (cod. concorso «GA200»): laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: i. L-08 - Ingegneria dell'informazione; ii. L-30 - Scienze e tecnologie fisiche; iii. L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; iv. L-35 - Scienze matematiche; v. L-41 - Scienze statistiche; laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: i. LM-17 - Fisica; ii. LM-18 - Informatica; iii. LM-32 - Ingegneria informatica; iv. LM-40 - Matematica; v. LM-43 - Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; vi. LM-44 - Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; vii. LM-66 - Sicurezza informatica; viii. LM-82 - Scienze statistiche; ix. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; x. LM-91 - Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione o in data science; xi. LM-27 - Ingegneria delle telecomunicazioni; xii. LM-29 - Ingegneria elettronica; xiii. LM-31 - Ingegneria gestionale; diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del d.i. 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente; c) funzionario statistico (cod. concorso «GA300»): laurea di 1° livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: i. L-33 - Statistica economica o equipollente; ii. L-41 - Statistica o equipollente; laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004: i. LM-82 - Scienze statistiche o equipollente; ii. LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie o equipollente; diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle suindicate classi di lauree di possibile equiparazione ai sensi del d.i. 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233, nonche' ogni altro titolo di studio equipollente a dette lauree in base alla normativa vigente; d) assistente informatico (cod. concorso «GA400»): diploma di istituto tecnico settore tecnologico o liceo scientifico a indirizzo informatico o scienze applicate oppure diploma di perito industriale a indirizzo informatico oppure ragioniere programmatore. In ogni caso, in assenza del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con l'indirizzo richiesto, possono partecipare, per questo profilo, coloro che possiedono i titoli indicati per il profilo di funzionario informatico. 2. I titoli di studio indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di partecipazione. 3. In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato con provvedimento motivato. 4. I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 5. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza del termine per la proposizione delle domande di partecipazione.
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| Art. 4
Presentazione della domanda di partecipazione - Termine e modalita'
1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 17,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 2. Ogni candidato puo' presentare domanda di partecipazione per non piu' di un profilo e, nell'ambito di tale profilo, per un solo ufficio giudiziario tra quelli indicati all'art. 1, comma 2. Nel caso di presentazione di piu' domande si ritiene valida la domanda presentata per ultima, da intendersi quale irrevocabile ed implicita revoca di ogni precedente domanda. 3. Salvi i casi previsti dai successivi commi 4 e 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando l'apposito modulo elettronico, attraverso il portale dei concorsi raggiungibile dal sito istituzionale della Giustizia amministrativa, previa registrazione allo stesso attraverso il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) seguendo la procedura ivi indicata. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso anche di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato. 4. Possono avvalersi delle modalita' cartacee di presentazione della domanda di partecipazione i candidati in condizioni di disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, per i quali non risulti possibile l'utilizzo del portale concorsi della Giustizia amministrativa. Gli stessi presentano la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2 e la inviano o la consegnano a mano entro il termine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: «Consiglio di Stato - Segretariato generale della Giustizia amministrativa - Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione - Ufficio gestione, corrispondenza, spedizione e protocollo informatico - piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 - Roma» indicando inderogabilmente sulla busta il codice della procedura oggetto della domanda. 5. I candidati che intendono allegare alla domanda di partecipazione un numero di titoli superiore rispetto a quello consentito dalla procedura on-line devono indicare nel «campo note» i titoli non allegati e inviare, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda, tali titoli, corredati da un foliario-elenco degli stessi, indicando inderogabilmente sulla busta il codice della procedura per cui si partecipa e il nominativo del candidato. Non saranno valutati i titoli non indicati nel «campo note», sebbene spediti, ne' i titoli indicati nel «campo note» ma non spediti. 6. Ai fini della tempestivita' dell'invio cartaceo della domanda di partecipazione nei casi previsti al comma 4, e dei titoli nei casi previsti al comma 5, si considera utile la data della spedizione. 7. Le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione e dei titoli cui ai commi 4 e 5 possono essere adottate esclusivamente nei casi ivi previsti. 8. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informativo della Giustizia amministrativa, i candidati saranno informati del ripristino delle attivita' mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma 3. 9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del proprio recapito ne' di eventuali disguidi determinati da una non corretta esecuzione delle procedure prescritte. Lo stesso vale per l'inesatta, tardiva o mancata comunicazione del proprio recapito per i candidati di cui al comma 4. 10. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda per via telematica mediante il portale di cui al comma 3, possono essere indirizzate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicata nel medesimo portale. Ciascuna richiesta verra' evasa entro le quarantotto ore successive dall'invio della stessa a mezzo e-mail. 11. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato il versamento del contributo di ammissione di euro 10,00 per le spese relative all'organizzazione e all'espletamento del concorso, sul c/c postale n. 37142015 intestato a Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - entrate Consiglio di Stato e tribunale amministrativo regionale - Ufficio bilancio ovvero tramite bonifico IBAN IT97L0760103200000037142015 con indicazione causale «contributo concorso a tempo determinato di n. 168 unita'».
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| Art. 5
Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda, da compilarsi secondo il modulo di cui all'Allegato 2, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita', con autocertificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il profilo e l'ufficio per cui intende partecipare ed il relativo codice della procedura medesima indicato all'art. 1, primo comma; b) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e, se nato all'estero, lo Stato e la localita'; c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della eventuale non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) il codice fiscale; f) di godere dei diritti civili e politici; g) di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; h) di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva ove sussistenti; i) di nonaver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, anche all'estero (in caso contrario, il candidato dovra' indicare le eventuali condanne riportate, anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all'estero); j) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della votazione conseguita, dell'Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con il titolo di studio richiesto, qualora sia stato conseguito all'estero. Per i titoli di laurea conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; k) il possesso delle qualita' morali e di condotta incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; l) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. Nel caso di diversa causa di risoluzione del rapporto di impiego, il candidato deve indicarla espressamente. Nel caso di decadenza per avvenuto accertamento che l'impiego e' stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabili, vengono fatti salvi gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 27 luglio 2007, n. 329; m) di essere o non essere dipendente di altra pubblica amministrazione; n) il possesso di eventuali titoli che, a parita' di punteggio, danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e presentati su richiesta dell'amministrazione, secondo le modalita' prescritte; o) l'idoneita' fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego cui il concorso si riferisce; p) il candidato portatore di handicap deve indicare la propria condizione e specificare l'ausilio, anche informatico, e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova scritta. A tal fine, il candidato portatore di handicap deve attestare di essere stato riconosciuto disabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente; q) il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica certificata - con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; r) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci; s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; t) per i profili di funzionario amministrativo, funzionario statistico e funzionario informatico, il possesso di eventuali ulteriori titoli accademici universitari o post-universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso nonche' eventuali abilitazioni professionali coerenti con i profili medesimi; per il profilo di assistente informatico il possesso di eventuali titoli accademici universitari ulteriori rispetto a quello dichiarato per l'accesso al concorso; u) per il solo profilo di funzionario amministrativo: i. la dichiarazione dell'eventuale positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; ii. la dichiarazione attestante l'eventuale avvenuto completamento, con esito positivo, del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'Ufficio per il processo come indicato dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; iii. la dichiarazione di eventuale positivo svolgimento del periodo di perfezionamento nell'Ufficio del processo come indicato dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. 2. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, secondo le modalita' indicate sul portale di cui all'art. 4, comma 3, copia di un documento di identita' del candidato in corso di validita' nonche' copia della ricevuta di versamento del contributo di ammissione. 3. L'amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. La comunicazione di eventuali cambiamenti dei dati di contatto del candidato puo' avvenire esclusivamente attraverso il portale dei concorsi della Giustizia amministrativa. Per i candidati di cui all'art. 4, comma 4, tale comunicazione puo' avvenire con le stesse modalita' utilizzate per l'invio della domanda di partecipazione.
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| Art. 6
Cause di esclusione
1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari o tardive, che non siano state trasmesse secondo le modalita' indicate nell'art. 4 del presente bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste nel medesimo articolo e nell'art. 5. 2. Sono esclusi dalla procedura i candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione indicati agli articoli 2 e 3 del presente bando. 3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale ove sia accertata la mancanza dei requisiti di ammissione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione nonche' la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 4. L'eventuale esclusione verra' comunicata all'interessato.
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| Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La procedura concorsuale e' distinta per ogni Ufficio giudiziario con nomina di una commissione per ogni Ufficio giudiziario che procede alla selezione di tutte le figure professionali formando distinte graduatorie. 2. Per la selezione dei candidati per l'Ufficio del processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, e per la selezione dei funzionari informatici e dei funzionari statistici e' nominata un'unica commissione, che stilera' un'unica graduatoria per ogni profilo, compresi quelli da reclutare presso il Servizio per l'informatica e il Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per i funzionari amministrativi e gli assistenti informatici dell'Ufficio del processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, l'assegnazione avviene su decisione del Segretario generale della Giustizia amministrativa. 3. Le commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa e ciascuna di esse e' composta da un magistrato dell'Ufficio giudiziario e da due dirigenti di seconda fascia dell'area amministrativa. 4. Per la selezione degli assistenti informatici la commissione puo' avvalersi di personale esperto dell'ufficio o della consulenza del servizio per l'informatica. Nella commissione competente alla selezione dei candidati per l'Ufficio per il processo del Consiglio di Stato e del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, un dirigente amministrativo e' sostituito da un dirigente tecnico per la selezione dei funzionari informatici e statistici nonche' per quella degli assistenti informatici. 5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente alla terza area funzionale.
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| Art. 8
Procedura concorsuale
1. La valutazione dei titoli e' espressa in trentesimi. I candidati che riportano un punteggio minimo pari a 21/30, sono ammessi alla prova scritta in ordine di punteggio, fino al raggiungimento del numero pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Laddove il numero di candidati con punteggio minimo di 21/30 sia inferiore a cinque volte il numero dei posti messi a concorso per ciascun profilo, sara' ammesso alla prova scritta, nel rispetto dell'ordine della valutazione conseguita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a cinque volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale a quello dell'ultimo degli ammessi. 2. Ai fini della votazione complessiva, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova scritta. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
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| Art. 9
Valutazione dei titoli
1. La valutazione dei titoli, distintamente per ciascun profilo individuato dal relativo codice concorso, e' effettuata dalle commissioni sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione e alla stessa allegati ovvero, nel caso previsto dall'art. 4, comma 5, indicati nel campo note della domanda trasmessa telematicamente e fatti pervenire con le modalita' indicate nello stesso articolo. Non saranno presi in considerazione titoli dichiarati e non allegati o pervenuti successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. 2. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. Le equipollenze dei titoli oggetto di valutazione sono quelle riconosciute alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Ferma restando la piena autonomia delle commissioni, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dall'art. 14, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e l'uniformita' di valutazione e' istituito dal Segretario generale della Giustizia amministrativa, su richiesta dei Presidenti degli Uffici giudiziari, presso la segreteria del Segretariato generale della Giustizia amministrativa un gruppo di lavoro, costituito da dipendenti della segreteria e da due dipendenti del Servizio per l'informatica (Spi), che svolgera' una verifica preistruttoria dei titoli di cui all'art. 9 del presente bando in relazione a tutte le figure professionali oggetti del presente bando. Gli esiti di tale verifica saranno immediatamente trasmessi alle competenti commissioni esaminatrici. 4. Ferme restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i titoli valutabili e i punteggi massimi attribuibili sono esclusivamente quelli rientranti nelle categorie specificate, per ciascun profilo, nell'Allegato 1 al presente bando, che ne costituisce parte integrante. 5. Con avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione amministrazione trasparente, saranno indicati i candidati ammessi alla prova scritta e sara' indicato il luogo di svolgimento della stessa.
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| Art. 10
Prova scritta
1. La prova scritta consistera' in un elaborato con due risposte sui seguenti argomenti: a) funzionario amministrativo (cod. concorso «GA100»): a1) diritto amministrativo sostanziale; a2) diritto amministrativo processuale; b) funzionario informatico (cod. concorso «GA200»): b1) norme di riferimento in materia di e-government, dematerializzazione, cooperazione informatica e, piu' in generale, dei temi trattati dal Codice dell'amministrazione digitale; tecniche e metodologie orientate alla modellizzazione di processi, dati e architetture in ambito ICT; b2) elementi di diritto amministrativo processuale, anche con riferimento al Processo amministrativo telematico; c) funzionario statistico (cod. concorso «GA300»): c1) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big data), con particolare riferimento alle principali tecnologie necessarie all'elaborazione degli stessi; c2) elementi di diritto amministrativo processuale, anche con riferimento al Processo amministrativo telematico; d) assistente informatico (cod. concorso «GA400»): d1) elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi; d2) elementi di diritto amministrativo processuale. 2. La prova scritta si svolgera' secondo il seguente calendario: lunedi' 11 ottobre, dalle ore 8,00, per le procedure gestite dalla Commissione per gli Uffici del processo di Roma (Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo regionale Lazio) e per le procedure gestite dalla medesima commissione e relative ai profili di funzionario informatico e funzionario statistico; lunedi' 11 ottobre, dalle ore 15,00, per la procedura gestita dalla Commissione per l'Ufficio del processo del Tribunale amministrativo regionale Lombardia, sede di Milano; martedi' 12 ottobre, dalle ore 8,00, per la procedura gestita dalla Commissione per l'Ufficio del processo del Tribunale amministrativo regionale Campania, sede di Napoli; martedi' 12 ottobre, dalle ore 15,00, per la procedura gestita dalla Commissione per l'Ufficio del processo del Tribunale amministrativo regionale Campania, sezione di Salerno; mercoledi' 13 ottobre, dalle ore 8,00, per la procedura gestita dalla Commissione per l'Ufficio del processo del Tribunale amministrativo regionale Sicilia, sede di Palermo; mercoledi' 13 ottobre, dalle ore 15,00, per la procedura gestita dalla Commissione per l'Ufficio del processo del Tribunale amministrativo regionale Sicilia, sezione di Catania; giovedi' 14 ottobre, dalle ore 8,00, per la procedura gestita dalla Commissione per l'Ufficio del processo del Tribunale amministrativo regionale Veneto. Il predetto calendario sara' confermato tramite avviso pubblicato in data 1° ottobre 2021 sul sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) nella sezione amministrazione trasparente. Eventuali variazioni di giorni o di orari che potrebbero intervenire successivamente, anche alla luce dell'andamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno comunicate tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) dal giorno 2 ottobre 2021 sino al 10 ottobre 2021. Nello stesso comunicato saranno indicati il luogo e le modalita' di espletamento della prova scritta anche tenendo conto dell'andamento dell'emergenza epidemiologica. Ulteriori ed eventuali indicazioni relative allo svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito internet istituzionale dell'amministrazione. Le pubblicazioni sul sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa sostituiscono le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e hanno valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati con minorazione della vista possono chiedere nella domanda che le segnalazioni di cui al comma 2 siano fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato. 3. Per l'espletamento della prova scritta i candidati hanno a disposizione tre ore. Gli elaborati redatti dai candidati di cui alle lettere a), b) e c) non devono essere piu' lunghi di tre facciate per ogni quesito. Gli elaborati redatti dai candidati di cui alle lettere d) non devono essere piu' lunghi di due facciate per ogni quesito. 4. Per l'espletamento della prova scritta il concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari, apparecchiature informatiche (ad esempio orologi swatch touch o tablet). Sono esclusi anche testi scritti, ivi compresi dizionari, codici e raccolte di leggi, anche non commentati. Tutto il materiale, informatico e cartaceo, comunque portato deve essere consegnato prima dell'inizio della prova al personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 5. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami. 6. La violazione delle suddette misure da parte dei candidati comporta l'esclusione dal concorso. 7. L'elaborato oggetto della prova scritta e' valutato in trentesimi. Il voto e' il risultato dalla media dei voti attribuiti a ciascuno dei quesiti oggetto dell'elaborato, anch'essi espressi in trentesimi. La prova si intende superata dal candidato che ottiene una valutazione media sui due quesiti non inferiore a 21/30, con un voto non inferiore a 18/30 in uno dei due quesiti. 8. Fermi restando i criteri di valutazione dei titoli indicati all'Allegato 1, la commissione esaminatrice stabilisce i sub-criteri di valutazione dei titoli e i criteri di valutazione della prova scritta da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare il relativo punteggio. Ogni commissione e' autonoma nell'individuazione dei criteri e delle modalita' di valutazione della prova scritta.
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| Art. 11
Titoli di preferenza e formazione della graduatoria
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per il profilo di funzionario amministrativo, costituiscono titoli di preferenza, a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'Ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197; b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'Ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche' dell'art. 53-ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, inserito dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. 2. A parita' dei titoli preferenziali di cui al precedente comma 1 e di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Analogamente, e' preferito il piu' giovane d'eta' nelle graduatorie relative a ciascuno degli altri profili. 3. Il possesso dei requisiti di accesso, dei titoli di attribuzione del punteggio e dei titoli di preferenza dovra' essere documentato esclusivamente con le modalita' indicate nel presente bando e nello schema di domanda, che ne costituisce parte integrante. 4. L'amministrazione si avvale dei candidati risultati idonei alla presente selezione per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie nel corso dei trenta mesi. 5. Il 30 giugno 2024 la graduatoria cessa di essere efficace e non e' piu' possibile il suo scorrimento.
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| Art. 12
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
1. Ciascuna commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito per ciascun profilo, sulla base del punteggio totale risultante dalla valutazione dei titoli dichiarati e del punteggio conseguito alla prova scritta e la trasmette al Segretario generale per la Giustizia amministrativa per la relativa approvazione. 2. Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, l'amministrazione potra' coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie dei candidati risultati idonei, non vincitori, del medesimo profilo in un altro Ufficio giudiziario; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, seguendo l'ordine degli Uffici giudiziari come indicati all'articoli 1, comma 2, del presente bando. 3. Con apposito provvedimento del Segretario generale della Giustizia amministrativa, riconosciuta la regolarita' del procedimento, saranno approvate le graduatorie finali e, per ciascuna sede, dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. Il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa sara' pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it).
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| Art. 13
Costituzione del rapporto di lavoro e vincolo di permanenza nella sede
1. Il personale di cui all'art. 1 permane nella sede di concorso per l'intera durata del contratto a tempo determinato (pari a trenta mesi). 2. L'attivita' e' svolta prevalentemente in modalita' lavorativa da remoto, secondo i criteri e le determinazioni assunte dal Presidente dell'Ufficio giudiziario, di intesa con il Segretario generale, in considerazione delle necessita' legate all'Ufficio del processo. 3. E' esclusa ogni forma di mobilita', anche temporanea, durante il periodo di durata del contratto. 4. I candidati dichiarati vincitori del concorso, ove nulla osti, saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e determinato, ai sensi della normativa vigente per lo svolgimento delle mansioni del profilo di riferimento, con presa di servizio avente la stessa decorrenza per tutto il personale e per tutti gli Uffici del processo. 5. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. 6. I vincitori portatori di handicap dovranno presentare un certificato medico di data non antecedente a sei mesi dalla data di assunzione, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; il certificato medico deve indicare se lo stato fisico e' compatibile con le mansioni dell'impiego da svolgere. 7. La capacita' lavorativa del candidato disabile che abbia partecipato alle procedure e si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della medesima legge. 8. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori in base alla normativa vigente. 9. I vincitori dovranno altresi' presentare una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di partecipazione non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 10. L'amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula del contratto individuale di lavoro, il possesso dei requisiti previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego, in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 11. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, saranno considerati rinunciatari. 12. I vincitori del concorso che non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro decadranno dall'assunzione. 13. I vincitori assunti in servizio a tempo determinato saranno soggetti a un periodo di prova della durata di quattro settimane.
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| Art. 14
Cause di incompatibilita'
1. Le incompatibilita' all'impiego sono disciplinate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per il funzionario amministrativo e' in ogni caso incompatibile l'attivita' di patrocinio legale in ogni tipo di contenzioso. Nella vigenza del rapporto di lavoro sara' necessaria la cancellazione o, quanto meno la sospensione, dall'Ordine degli avvocati e dai Collegi professionali.
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| Art. 15
Trattamento economico
1. Per il trattamento economico fondamentale ed accessorio e ad ogni istituto contrattuale, in quanto applicabile, i funzionari dei diversi profili e gli assistenti addetti all'Ufficio per il processo sono equiparati, rispettivamente, ai profili dell'Area III, posizione economica F1, e Area II, posizione economica F2. Al personale assunto non spetta la voce accessoria di cui all'art. 37, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 2. La conclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato e' autorizzata ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al di fuori della dotazione organica del personale amministrativo e delle assunzioni gia' programmate.
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| Art. 16
Valutazione del servizio prestato
1. Il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato dal personale assunto con la qualifica di funzionario amministrativo in possesso della laurea in giurisprudenza: i) costituisce titolo valutabile al concorso per referendario di Tribunale amministrativo regionale e titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni; ii) costituisce anzianita' computabile per il concorso a referendario di Tribunale amministrativo regionale; iii) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato; iv) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; v) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 2. L'amministrazione della Giustizia amministrativa, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore del personale che, al termine del rapporto di lavoro, abbia ricevuto, dal Presidente dell'Ufficio giudiziario dove ha prestato servizio, un attestato di «servizio prestato con merito», rilasciato sulla base dei criteri stabiliti in via preventiva dal Segretario generale della Giustizia amministrativa. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, la suddetta attestazione puo' costituire titolo di preferenza a parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
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| Art. 17
Trattamento dei dati personali ed accesso agli atti del concorso
1. Titolare del trattamento dei dati personali e' l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali. 2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), (di seguito regolamento) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. La base giuridica del trattamento e' da rinvenirsi nell'art. 6, paragrafo 1, lettera c), nell' art. 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd), e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. 4. I dati forniti dai candidati sono raccolti presso il Segretariato generale della Giustizia amministrativa e presso gli uffici ove si svolgono le procedure concorsuali per le finalita' di gestione della procedura e vengono trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 5. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali, l'amministrazione venisse a conoscenza di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi del successivo art. 10, essi saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 6. Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del regolamento, gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del regolamento. 7. Si forniscono i seguenti dati di contatto (casella PEC) al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: cds-affarigenerali@ga-cert.it Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono: PEC rpd@ga-cert.it - e-mail rpd@giustizia-amministrativa.it Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura selettiva o la presentazione di istanze di autotutela. 8. La competenza per l'accesso agli atti della procedura concorsuale e' in capo all'ufficio presso il quale si svolge la procedura.
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| Art. 18
Norma di salvaguardia e pubblicazione del bando
1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, se compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale. 2. L'assunzione del personale di cui al presente bando e' autorizzata subordinatamente all'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza da parte della commissione europea. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 21 giugno 2021
Il Segretario generale: Carlotti
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| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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