Gazzetta n. 53 del 6 luglio 2021 (vai al sommario)
COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM
RETTIFICA
Modifica del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.


LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021, in corso di registrazione, che nomina la Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 247, comma 1, che stabilisce che, nel rispetto delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle previste dall'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo;
Visto l'art. 247, comma 2, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che tra l'altro stabilisce che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al medesimo comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture;
Visto l'art. 248, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui, per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gia' bandite alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del progetto di Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) puo' modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalita' di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente, in base alla lettera a), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nonche', sulla base di quanto disposto dalla lettera b), lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalita' dell'art. 247 del medesimo decreto;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 aprile 2021 con la quale e' prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede, tra l'altro, che «Il "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e' ridenominato "Ministero della cultura"» nonche' che «Le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"»;
Visto il bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019);
Considerato che il concorso risulta gia' bandito alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che alla medesima data e' stata effettuata la prova preselettiva;
Considerata l'esigenza rappresentata dal Ministero della cultura da ultimo con nota prot. n. 15517 del 14 maggio 2021 di modificare il bando di concorso ai sensi dell'art. 248, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Considerata la necessita' di garantire la celerita' della procedura concorsuale per l'assunzione del personale di area II, posizione economica F2, presso il Ministero della cultura, assicurando la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19;
Tenuto conto della necessita' di modificare le modalita' di svolgimento della prova selettiva scritta e, qualora si verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19, la modalita' di svolgimento della prova selettiva orale;
Considerata la necessita' di modificare gli articoli 3, 6, 7 e 8 del predetto bando di concorso;

Delibera:

Art. 1

Modifica del bando

1. Il bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II area posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero della cultura (Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019) e' modificato ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La prova selettiva scritta di cui all'art. 7 si potra' svolgere anche presso sedi decentrate e si svolgera' esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali; la prova selettiva orale di cui all'art. 8 verra' svolta in videoconferenza nell'ipotesi in cui si verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19.
2. Per effetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:
a) all'art. 3, comma 3, punto 2 del bando e' aggiunto il seguente periodo: «la prova selettiva scritta si potra' svolgere anche presso sedi decentrate e si svolgera' esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.»;
b) all'art. 3, comma 3, punto 3 del bando e' aggiunto il seguente periodo: «La prova selettiva orale verra' svolta in videoconferenza, nell'ipotesi in cui si verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.»;
c) all'art. 6, comma 13, del bando e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova scritta sono altresi' pubblicate, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema "Step-One 2019", le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica.»;
d) all'art. 7, comma 1, del bando e' aggiunto il seguente periodo: «La prova selettiva scritta si potra' svolgere anche presso sedi decentrate e si svolgera' esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali.»;
e) l'art. 7, comma 5, del bando e' cosi' sostituito: «L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui all'art. 6, comma 13, comportera' l'esclusione dal concorso.»;
f) l'art. 7, comma 9, del bando e' cosi' sostituito: «I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali.»;
g) all'art. 7, comma 10, del bando dopo le parole «sul sito http://riqualificazione.formez.it» sono aggiunte le seguenti «, sul sistema "Step-One 2019"»;
h) all'art. 8, comma 2, del bando e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La prova orale verra' svolta in videoconferenza, nell'ipotesi in cui si verifichi un aggravamento della situazione epidemiologica da COVID-19, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema "Step-One 2019" sono pubblicate le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, nonche' le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova. La violazione delle predette misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.».
 
Art. 2

Forme di pubblicita'

1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito http://riqualificazione.formez.it, sul sistema «Step-One 2019» e sul sito istituzionale del Ministero della cultura.
 
Art. 3

Mezzi di impugnazione

1. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
 
Art. 4

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'art. 1, comma 1, pubblicato, tra l'altro, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019.
Roma, 5 luglio 2021

p. Il Dipartimento
della funzione pubblica
Fiori

p. Il Ministero dell'economia
e delle finanze
Castaldi

p. Il Ministero dell'interno
Nicolo'