Gazzetta n. 55 del 13 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO (scad. 12 agosto 2021)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoventi posti di allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.


IL DIRETTORE GENERALE del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e in particolare l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1999, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualita' morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di Polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 8 concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, secondo cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito, nei concorsi pubblici;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli».
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 146/2000 e art. 86, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificati dal decreto legislativo n. 172/2019, sono state definite le modalita' per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 13 maggio 2020, con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' stata individuata la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 1° ottobre 2020 con il quale, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del citato decreto legislativo n. 146/2000, sono state definite le procedure e le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 259 rubricato «Misure per la funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 179 del 17 luglio 2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del predetto decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, gli articoli 12 e 24 che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241/1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita' digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettera a) che individua le funzioni della direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria;
Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di centoventi posti disponibili nella qualifica iniziale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di centoventi allievi commissari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
2. Il venti per cento dei posti disponibili del concorso, pari ventiquattro posti, e' riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianita' di servizio di almeno cinque anni in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 3, ad eccezione del limite di eta', che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresi', le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2021-2022.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it
 
Art. 2

Riserve di posti per categorie specifiche di candidati

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti:
a) un posto a coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per l'assegnazione agli istituti penitenziari della Provincia di Bolzano;
b) dodici posti al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone;
c) due posti agli Ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell'art. 1005 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all'art. 1, comma 2, qualora non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
 
Art. 3

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
d) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'. Tale limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta' per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2;
e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale previsti dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
f) essere in possesso di laurea magistrale o specialistica rientrante tra le seguenti classi di laurea ad indirizzo giuridico ed economico di cui al decreto ministeriale 13 maggio 2020, conseguita presso una universita' della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitario equiparato:
1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
2) classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
3) classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia (LM-56);
4) classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77);
5) classe delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62);
6) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
7) classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);
8) classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia (64/S);
9) classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S);
10) classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S);
11) classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S).
Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una universita' della Repubblica italiana o da un istituto di istruzione universitario equiparato, in base all'ordinamento didattico previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato ad una delle classi di lauree magistrali o specialistiche sopra indicate, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione 9 luglio 2009.
g) per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, non aver riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad «ottimo» ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di laurea di cui alla lettera f), del comma 1, del presente articolo, che puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.
3. Non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; non sono ammessi, altresi', coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso, l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.
 
Art. 4

Esclusione dal concorso

1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, nonche' i candidati che non si presentino nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento della prova d'esame ovvero dell'accertamento dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonche' l'efficienza fisica e l'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con decreto del direttore generale del personale delle risorse.
 
Art. 5

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per accedere al form di domanda il candidato dovra' utilizzare esclusivamente il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda, che dovra' essere sottoscritta il giorno della prova d'esame, pena la non ammissione alla prova.
In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra' presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al modulo telematico, ne' l'invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione sul sito www.giustizia.it venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando (allegato 1), per posta certificata all'indirizzo arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it - indicando in oggetto: «Concorso 120 allievi commissari di Polizia penitenziaria».
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' dichiarare:
a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a lui personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) se concorre ai posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, indicando a tal fine la data di arruolamento nel Corpo di polizia penitenziaria, la qualifica rivestita nonche' la sede in cui presta servizio;
h) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). A tal fine il candidato in possesso del prescritto attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4, comma 3, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, dovra' specificare la lingua, italiana o tedesca, in cui preferisce sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove di esame;
i) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c);
j) il diploma di laurea prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito o da conseguire entro la prima prova concorsuale, anche preselettiva, con l'indicazione dell'universita', o dell'istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato del luogo e della data di conseguimento;
k) la lingua straniera per la quale si intende sostenere l'accertamento della conoscenza in sede di prova orale, scelta fra inglese, francese, tedesco o spagnolo;
l) di non aver a proprio carico condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti giudiziari penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovra' precisare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
m) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
n) se si e' stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni;
o) l'eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria;
p) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 nonche' dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
q) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento delle prove di esame del concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a far data dal 30 settembre 2021, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
r) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonche' qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera l) fino al termine del corso di formazione previsto per i vincitori del concorso. A tal fine, l'interessato dovra' inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di identita', in formato PDF, all'indirizzo di posta elettronica certificata arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it con indicazione nell'oggetto «Concorso 120 allievi commissari di Polizia penitenziaria».
7. L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito, anche telematico, indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o da altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione o a eventi di forza maggiore.
 
Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento delle prove d'esame, nominata con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da un dirigente generale dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente e da altri quattro membri, scelti fra gli appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto, di cui, almeno uno, in forza al contingente del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Per la prova orale la commissione esaminatrice puo' essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.
4. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze e impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di uno o piu' componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
 
Art. 7

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi:
1) prova preliminare, qualora sia disposta come previsto dal successivo art. 8;
2) prove scritte;
3) prove di efficienza fisica;
4) accertamenti psico-fisici;
5) accertamenti attitudinali;
6) prova orale.
2. Il mancato superamento di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso.
3. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, di cui al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione 6 luglio 2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni.
4. Il direttore generale del personale e delle risorse, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, puo' rideterminare le modalita' di svolgimento del presente concorso, ai sensi del citato art. 259 del decreto-legge n. 34/2020.
Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it
 
Art. 8

Eventuale prova preliminare

1. Qualora il numero dei candidati superi le mille unita', l'ammissione alle prove d'esame sara' preceduta da una prova preliminare consistente in una serie di domande a scelta multipla, vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame.
2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
3. La commissione stabilisce preventivamente il numero delle domande da predisporre, la durata della prova, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi.
4. Il calendario e il luogo di svolgimento della eventuale prova preliminare saranno pubblicate sul sito www.giustizia.it - nella scheda di sintesi del concorso, a far data dal 30 settembre 2021, con valore di notifica a tutti gli effetti.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
 
Art. 9

Svolgimento eventuale prova preliminare

1. La prova preliminare si svolgera' secondo il calendario di cui all'art. 8, comma 4.
2. Durante la prova di preselezione e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice.
3. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso.
4. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l'esclusione, a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita', della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prova preliminare.
5. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.
6. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
7. Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi mille nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.
8. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre alla formazione del voto finale di merito.
9. L'esito della prova preliminare sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it - con valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 10

Prove d'esame

1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte e una prova orale.
2. Le prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate:
a) diritto penitenziario;
b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria.
3. Le prove scritte si svolgeranno nel luogo e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara' pubblicato nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione e dovranno presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di cui al comma precedente.
5. Sono ammessi alla successiva fase del concorso i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte.
6. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;
c) ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria;
d) accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta;
e) accertamento delle capacita' e attitudini all'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi.
8. I candidati che non si presenteranno nei giorni e nell'ora previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati esclusi dal concorso.
 
Art. 11

Svolgimento delle prove scritte

1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi e i decreti, senza note, ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici.
2. Durante lo svolgimento delle prove scritte e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. Non e' consentito, inoltre, portare nell'aula di esame telefoni cellulari, apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E', altresi', vietato portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere.
3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso.
 
Art. 12

Convocazione alle prove di efficienza fisica

1. I candidati che superano le prove scritte, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per l'aliquota riservata al personale interno, saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, nella sede e secondo il diario che saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito istituzionale www.giustizia.it
2. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica, attitudinale e dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza dell'interessata quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
 
Art. 13

Svolgimento delle prove di efficienza fisica

1. La commissione per le prove di efficienza fisica, nominata con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da un dirigente di Polizia penitenziaria, con funzioni di presidente, un medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuato secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, due appartenenti al Gruppo sportivo fiamme azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di «tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base».
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del presidente e dei componenti della commissione possono essere nominati altrettanti supplenti.
4. La commissione puo' avvalersi della collaborazione di personale appositamente individuato, in numero congruo, per l'ausilio nell'espletamento delle singole prove nonche' per controllare, supportare e indirizzare i candidati dalla fase di accreditamento fino al termine della procedura.
5. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica i candidati dovranno superare in sequenza le seguenti prove ginnico-atletiche entro i tempi indicati a fianco di ciascuna prova:
===================================================================== | Prova | Uomini | Donne | Note | +==================+===========+===============+====================+ | | Tempo max | | | | Corsa 1000 m. | 3'55" |Tempo max 4'55"| ----- | +------------------+-----------+---------------+--------------------+ | | | | Massimo tre | | Salto in alto | 1,20 m. | 1,00 m. | tentativi | +------------------+-----------+---------------+--------------------+ | Piegamenti sulle | | | Tempo max 2' senza | | braccia | n. 15 | n. 10 | interruzioni | +------------------+-----------+---------------+--------------------+

6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'. L'accesso alla prova successiva e' subordinato al superamento di quella precedente.
7. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno secondo le modalita' previste dal decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it nella scheda sintesi del concorso.
8. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sono esclusi di diritto dal concorso, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 22 aprile 2020.
 
Art. 14

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati che superano le prove di efficienza fisica, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per le aliquote riservate al personale interno, sono sottoposti all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali, a cura di una commissione composta ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo decreto legislativo n. 443/1992. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
2. I requisiti psico-fisici sono quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207:
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al sette per cento e non superiore al ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al dodici per cento e non superiore al trenta per cento per le candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a venti kg per le candidate di sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta per cento per i candidati di sesso maschile e non inferiore al ventotto per cento per le candidate di sesso femminile;
c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente.
Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con una correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo semplice (miopico e ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei singoli vizi di rifrazione per l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato e' sottoposto ad esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.
4. L'Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
5. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia penitenziaria e tutte le imperfezioni e infermita' elencate nell'art. 3 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n. 198/2003.
6. Il giudizio di idoneita' e di non idoneita' espresso dalla commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del direttore generale del personale e delle risorse.
 
Art. 15

Accertamenti attitudinali

1. I candidati che risultano idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici, ad esclusione del personale che partecipa al concorso per le aliquote riservate al personale interno, sono sottoposti ad un esame attitudinale, a cura di una commissione, nominata con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, composta da un presidente scelto fra i dirigenti penitenziari o gli Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, da due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria.
2. I requisiti attitudinali richiesti sono quelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 e sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali al candidato e' proposta, dalla commissione prevista al comma 1, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive e individuali, integrata da un colloquio.
4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Il giudizio di idoneita' e di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, disposta con decreto del direttore generale del personale e delle risorse.
 
Art. 16

Convocazione prova orale e relativo svolgimento

1. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova.
2. La prova orale si intende superata se il candidato ha riportato una valutazione di almeno ventuno/trentesimi.
 
Art. 17

Presentazione dei documenti

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e orali dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni dal superamento della prova orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alla riserva di posti e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo: arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
 
Art. 18

Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori

1. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo finale, determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.
2. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. La graduatoria e' pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalita' che assicurino la riservatezza e la protezione dei dati personali. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
 
Art. 19

Corso di formazione

1. I vincitori del concorso sono nominati allievi commissari e chiamati a frequentare presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo n. 146 del 2000, secondo le modalita' che saranno determinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
2. I funzionari che hanno superato gli esami finali del corso di formazione e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale.
 
Art. 20

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso sono raccolti e trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad amministrazioni o enti pubblici direttamente interessati allo svolgimento del concorso, alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita' previste dalla legge.
5. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE n. 2016/679, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti dagli articoli 15 e seguenti del citato regolamento, nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - largo Luigi Daga n. 2 - Roma.
Roma, 24 giugno 2021

Il direttore generale: Parisi
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico