Gazzetta n. 56 del 16 luglio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
CONCORSO (scad. 15 agosto 2021)
Concorso pubblico, per esame e titoli, per la copertura di milleduecentoventisette posti di allievo agente della Polizia di Stato, con talune riserve.


IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
Visto la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art. 33, come modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e l'art. 37, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e delle lingue straniere;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare l'art. 703, nel quale sono determinate le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali nelle Forze di polizia a ordinamento civile o militare;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, con riguardo al comma 5, che dispone che fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, ai commi 6 e 7, a norma del quale ai volontari delle Forze armate in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020 e' richiesto, in luogo del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado prescritto per la partecipazione al concorso per allievo agente della Polizia di Stato, quello di scuola secondaria di primo livello, nonche' ai commi 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-septies, 13, 13-bis e 13-ter;
Visto l'art. 1, commi 287 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», l'art. 1, commi 381 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e l'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», recanti disposizioni per l'assunzione straordinaria di allievi agenti;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»;
Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita' digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, di approvazione del «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, recante «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, di approvazione del «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Attesa la necessita' di assumere milleduecentoventisette allievi agenti della Polizia di Stato, tra i volontari delle Forze armate, in relazione alle esigenze previste per l'anno 2021, nel rispetto delle aliquote previste dall'art. 703 del Codice dell'ordinamento militare;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, per milleduecentoventisette posti per allievo agente della Polizia di Stato riservato ai cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
a) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;
b) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale;
c) volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.
 
Art. 2

Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1 del presente bando, un'aliquota di dodici posti e' riservata ai volontari delle Forze armate in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di competenza B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'art. 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Possono partecipare alla riserva dei posti di cui al comma 1 anche i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingue italiana e tedesca) che non hanno prestato il servizio militare, purche' siano in possesso sia del diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, o equipollenti, o siano in grado di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'art. 9 del presente bando, sia dell'attestato di bilinguismo di corrispondente livello.
3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non siano coperti per mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli altri candidati idonei secondo l'ordine decrescente della graduatoria finale di merito, di cui all'art. 17 del presente bando.
 
Art. 3

Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare al concorso, oltre a quelli indicati all'art. 1, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) per i volontari delle Forze armate in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'art. 2, comma 2, per i riservatari che non hanno prestato servizio militare;
d) per i volontari delle Forze armate arruolati dal 1° gennaio 2021, diploma di scuola secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o equipollente, fatta salva la possibilita' di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'art. 9;
e) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati;
f) possesso delle qualita' di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
g) efficienza e idoneita' fisica, psichica ed attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica, previste dal decreto del Ministro dell'interno n. 30 giugno 2003, n. 198 e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207. I requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneita'.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
4. I candidati devono mantenere i requisiti previsti dal presente bando fino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di eta', a pena di esclusione.
5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale.
6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
 
Art. 4

Domanda di partecipazione - modalita' telematiche

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra' accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal comune di residenza.
Si potra' accedere con tre modalita':
1. «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare prima il «Software CIE»;
2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE;
3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID».
2. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non ricevera' piu' dati.
 
Art. 5

Compilazione della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione al concorso, da inviare esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), personalmente intestata, da utilizzare per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
d) il codice fiscale;
e) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2. A tal fine, il candidato in possesso del prescritto attestato di bilinguismo dovra' specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere la prova scritta;
f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale, ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. In caso positivo, il candidato dovra' precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, specificando se sia stato, espulso o prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare;
m) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche' dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2013, n. 98, o da altre disposizioni normative;
n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 3 settembre 2021 e che tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;
o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati al concorso devono dichiarare nella domanda di partecipazione i servizi prestati in qualita' di volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l'indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
a) Forza armata dove presta o ha prestato servizio (Esercito italiano, Marina militare o Aeronautica militare);
b) se si trovi in servizio o in congedo;
c) data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1, data di congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e data di incorporamento da VFP4, nonche' eventuali richiami in servizio o incorporamento in SPE (servizio permanente effettivo), indicando la denominazione e la sede dell'ultimo Comando/Reparto di servizio.
I candidati che hanno svolto piu' periodi di servizio da VFP1 devono indicare le date di incorporamento, di fine ferma e dell'eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se riferito a diversi arruolamenti.
3. Non saranno valutati i titoli di preferenza di cui al comma 1, lettera m), che non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
4. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e dell'indirizzo PEC personale dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso, nonche' qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera i), con apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it A tal fine, l'interessato dovra' inviare dette comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identita', in formato PDF, all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it
5. Tramite l'accesso al portale «concorsi online», sezione «le mie domande», il candidato puo' scaricare, in versione PDF stampabile, copia della domanda che ha trasmesso.
6. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito, anche telematico.
 
Art. 6
Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi delle Forze
armate

1. I candidati che partecipano al concorso, se in servizio nelle Forze armate, devono tempestivamente consegnare al Comando di appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione al concorso, affinche' il Ministero della difesa trasmetta a questa amministrazione, entro il 10 settembre 2021, l'estratto della documentazione di servizio comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato esclusivamente in qualita' di VFP1 compilato in base al facsimile di cui all'Allegato 1, che dovra' riportare, in calce, la data di scadenza del presente bando oltre alla sottoscrizione del candidato interessato, secondo le indicazioni contenute in apposita circolare che sara' inviata ai competenti Stati Maggiori.
 
Art. 7

Fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera' in base alle seguenti fasi:
a) prova d'esame scritta;
b) prova di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali;
e) valutazione dei titoli.
2. Il mancato superamento della prova d'esame scritta o di efficienza fisica o di uno degli accertamenti elencati al comma 1 comporta l'esclusione dal concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle fasi concorsuali «con riserva».
4. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni.
5. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte alla prova di efficienza fisica e ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
 
Art. 8

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da:
a) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado;
c) un esperto in lingua inglese;
d) un funzionario tecnico della Polizia di Stato, appartenente al ruolo dei fisici - settore telematica con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico.
2. Per l'incarico di Presidente della commissione puo' essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando.
3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.
4. Un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, svolge le funzioni di segretario della commissione.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti esperti per le finalita' connesse allo svolgimento della prova scritta d'esame in lingua tedesca.
 
Art. 9

Prova d'esame scritta

1. La prova d'esame scritta consiste nel rispondere a un questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale, sulle materie di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, nonche' sull'accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei.
2. In sede d'esame a ciascun candidato viene consegnato un questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un apposito programma informatico, sulla base di una banca dati pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta.
3. La commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio, nonche' la durata e le modalita' di svolgimento della prova.
4. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi (6/10). L'esito provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, e' consultabile dai candidati interessati tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale.
5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi', copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere, appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche' violare le prescrizioni impartite dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova scritta d'esame e quelle che saranno pubblicate sul sito istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa. L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione dal concorso.
6. Per sostenere la prova d'esame scritta i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 3 settembre 2021, muniti di un valido documento d'identita' e, per agevolare le procedure d'accesso, della tessera sanitaria su supporto magnetico.
7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame sono esclusi di diritto dal concorso.
9. La commissione esaminatrice o, nei casi di cui all'art. 53, comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti.
 
Art. 10

Graduatoria della prova scritta

1. Terminata la fase della prova d'esame scritta, la commissione esaminatrice forma una graduatoria che riporta, in ordine decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato.
2. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1 sul sito istituzionale www.poliziadistato.it i candidati riservatari dei posti per i bilingui dovranno far pervenire al Servizio concorsi, a pena del mancato riconoscimento del titolo di riserva, la dichiarazione sostitutiva resa in proposito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alla quale puo' essere allegato il prescritto attestato rilasciato dall'ente competente, eventualmente in possesso dei candidati (Allegato 2).
3. La documentazione indicata al comma 2 deve essere trasmessa via PEC all'indirizzo dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it secondo le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identita' in formato PDF.
 
Art. 11
Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali

1. Saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, in base all'ordine decrescente della graduatoria di cui al precedente art. 10, i primi duemilacinquecento candidati risultati idonei alla prova d'esame scritta, tenuto conto delle riserve di cui all'art. 2 del presente bando limitatamente ai candidati bilingui risultati idonei alla medesima prova. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, uguale a quello dell'ultimo convocato.
2. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi, l'amministrazione potra' convocare all'accertamento dell'efficienza fisica e ai successivi accertamenti ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine decrescente della graduatoria.
 
Art. 12

Prova di efficienza fisica

1. I candidati indicati nell'art. 11 saranno convocati per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica ed, eventualmente, al successivo accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale, in base al calendario che sara' pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 13 ottobre 2021. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati.
2. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione del calendario di cui al comma 1, i candidati gia' congedati dal servizio militare devono trasmettere all'indirizzo PEC dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it osservando le istruzioni pubblicate sul sito, i dati inerenti esclusivamente al servizio prestato da VFP1, comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Allegato 3), alla quale puo' essere allegato l'estratto (o gli estratti) della documentazione di servizio eventualmente in possesso dei candidati, in copia dichiarata conforme all'originale (Allegato 4). I dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva dovranno riferirsi esclusivamente ai periodi svolti in qualita' di VFP1 ovvero in rafferma annuale alla data dell'ultimo congedo.
3. La mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, nei tempi e con le modalita' previste, comporta la mancata valutazione dei titoli relativi al candidato interessato.
4. La commissione per le prove di efficienza fisica e' composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore tecnico. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
5. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica, i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati:
===================================================================== | Prova | Uomini | Donne | Note | +===================+============+===========+======================+ | | Tempo max | Tempo max | | | Corsa 1000 m. | 3'55'' | 4'55'' | / | +-------------------+------------+-----------+----------------------+ | Salto in alto | 1,20 m | 1,00 m | Max 3 tentativi | +-------------------+------------+-----------+----------------------+ | Piegamenti sulle | | | Tempo max 2' senza | | braccia |  n. 15 | n. 10 | interruzioni | +-------------------+------------+-----------+----------------------+

6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita', disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.
7. I candidati devono presentarsi alle suddette prove di efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
 
Art. 13

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti che abbiano superato la prova di efficienza fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia di Stato. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio.
3. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un documento di riconoscimento in corso di validita' e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:
a) certificato anamnestico, come da facsimile in allegato (Allegato 5), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, comma 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n. 198/2003. In proposito, il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione del codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;
4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);
7) GPT (ALT);
8) HbsAg;
9) Anti HbsAg;
10) Anti Hbc;
11) Anti HCV;
12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test.
4. La commissione puo' inoltre disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
5. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono richiesti, a pena di inidoneita':
a) sana e robusta costituzione fisica;
b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di sesso femminile;
e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.
6. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermita' indicate all'art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni, e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n. 198/2003, nonche' le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato; costituisce, inoltre, causa di inidoneita' l'uso anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi.
7. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni.
8. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
 
Art. 14

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti dall'art. 13 sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la commissione si esprime sull'idoneita' del candidato.
3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni.
4. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
 
Art. 15
Produzione della documentazione inerente alle riserve di posti e ai
titoli di preferenza

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato la prova scritta devono far pervenire al Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it della graduatoria della prova scritta, la documentazione attestante il possesso dei titoli che danno loro diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso, mediante dichiarazione sostitutiva, in presenza dei presupposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, alla quale possono essere allegati i documenti attestanti i titoli in copia dichiarata conforme all'originale, come da facsimile (Allegato 6), a pena del mancato riconoscimento di quei titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al comma 1 dovranno essere trasmesse via PEC all'indirizzo dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it secondo le istruzioni pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di un valido documento d'identita', in formato PDF.
 
Art. 16

Valutazione dei titoli

1. Saranno valutati, esclusivamente per i candidati risultati idonei alle prove e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, i soli titoli dagli stessi conseguiti durante il periodo di servizio svolto da volontario in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, secondo le seguenti categorie:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualita' di volontario in ferma prefissata di un anno;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all'ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO di una o piu' lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere;
g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente dall'estratto della documentazione di servizio, rilasciato dalle competenti Autorita' militari, come da facsimile di cui all'Allegato 1.
3. La commissione esaminatrice determina previamente i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria, nonche' i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
4. I titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e devono in ogni caso risultare dall'estratto della documentazione di servizio alla stessa data. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso.
5. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi punteggi saranno riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della commissione.
 
Art. 17

Graduatoria finale del concorso - nomina dei vincitori

1. Per la formazione della graduatoria finale del concorso la commissione esaminatrice somma, per ciascun candidato risultato idoneo alle prove e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, il punteggio conseguito alla prova scritta d'esame e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, tenuto conto delle riserve dei posti indicate all'art. 2 del presente bando e, a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza nell'ordine previsto dalle vigenti disposizioni.
2. Il decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso provvedimento e' consultabile anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
 
Art. 18

Ammissione dei vincitori al corso di formazione

1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, che puo' svolgersi secondo le modalita' di cui all'art. 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni.
2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso. Si applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 7-septies, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di formazione previsto, sono assegnati in sedi di servizio diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa alla Regione Calabria.
4. I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui all'art. 2 sono assegnati ad uffici della Provincia autonoma di Bolzano o che comunque abbiano competenza sul territorio di detta provincia autonoma.
 
Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell''interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, per le ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione giuridico-economica dei candidati, o per altre finalita' previste dalla legge.
3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 RGDP e dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 196/2003.
4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) n. 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi, con sede in Roma - via del Castro Pretorio n. 5.
 
Art. 20

Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi PEC:
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti alla procedura concorsuale, ai lavori della commissione esaminatrice e della commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica;
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici;
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti attitudinali.
 
Art. 21

Provvedimenti di autotutela

1. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19 e secondo quanto previsto dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni, puo' rideterminare le modalita' di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalita' di svolgimento delle prove ed alla possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita' decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
 
Art. 22

Avvertenze finali

1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto.
Roma, 12 luglio 2021

Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
Giannini
 
Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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Allegato 5
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Allegato 6
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